Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 01/10/2021
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  • C.S. positivo al Covid che differisce la presa di servizio: chiarimenti sulla decorrenza economica del contratto...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

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    #pbb #differire #giustificare #decorrenza #differimento #motivo #nomina #collaboratrice #coincidere #decade #casistica

    Domanda

    Gentile Redazione, una collaboratrice scolastica viene nominata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. La dipendente è positiva al Covid-19 e si negativizza a fine mese, prendendo effettivo servizio il 27/09 u.s.
    Trattandosi di personale a tempo indeterminato, sono a chiedere se la decorrenza economica del contratto sia dal 27 settembre - data dell'effettiva presa di servizio - o se, invece, la si debba far coincidere con quella giuridica dell'1/09, come suggerito dall'UST.

    Risposta

    Gentile utente,
    il collaboratore nel corso delle assunzioni 2021/22, prenderà servizio il 1° settembre presso la scuola che gli è stata assegnata. Occorre presentarsi di persona, altrimenti la conseguenza è la perdita dell’impiego.
    Ma sono previste eccezioni per casi particolari, in cui è possibile richiedere il differimento della presa di servizio per giustificato motivo. In tal caso, sarà differita anche la decorrenza economica. L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che:
    “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
    Il differimento della presa di servizio avviene in casi particolari, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del lavoratore.

    Qualora il dipendente intenda differire la presa di servizio dietro giustificato motivo (malattia, infortunio ed altre casistiche contemplate dalla normativa vigente), il tempo che intercorre tra il giorno stabilito anteriormente per la presa di servizio e quello di effettiva presa di servizio non potrà essere considerato valido ai fini economici: tuttavia, sarà ugualmente considerato dal punto di vista giuridico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 28/04/2025 n° 52
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittima la sospensione dal servizio disposta durante il periodo pandemico nei confronti del docente in assenza di vaccinazione, così come è legittima la mancata corresponsione dell’assegno alimentare durante la sospensione - Corte di Appello PERUGIA - Lavoro
  • A fronte delle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, con le quali la Corte costituzionale ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge emanate durante l’emergenza COVID, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che hanno introdotto l’obbligo vaccinale del personale scolastico e regolamentato sia l’attività di accertamento dell’adempimento da parte dei soggetti tenuti al controllo che le misure da adottare per il caso di trasgressione. Non è sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro solo a decorrere una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia. Inoltre, agli appellanti legittimamente sospesi dal servizio durante il periodo pandemico, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare. Ciò in conformità con il significato delle parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato” utilizzate dall’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte costituzionale che sul punto così si è espressa: “L'effetto stabilito dalle norme censurate secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti nel periodo di sospensione la retribuzione né altro compenso monumento comunque denominati…. giustifica ….anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare….. considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023 §14).

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    #personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass

    Sentenza 17/07/2025 n° 19857
    Area: Giurisprudenza

  • Mobilità dei Dirigenti Scolastici: quando può essere fatta valere la precedenza per i benefici della L. 104/1992 ? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di disabilità intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di disabilità. Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Come già precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. ( Nel caso di specie un DS vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato. In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza. La Cassazione ha confermato la Sentenza di appello che, nel confermare a sua volta la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso. E’ stato affermato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale , può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria).

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    #dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: trasferimento

    22/08/2022 n° 12340
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR PIEMONTE - Nota - Presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2022.
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
    Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
    Direzione Generale


    Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
    grado
    Ai Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Piemonte

    Oggetto: presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2022.

    In relazione all’oggetto, con la presente nota, si forniscono le seguenti specificazioni.

    Normativa di riferimento
    D.lgvo 297/94
    Art. 436, commi 3 e 4, ai sensi dei quali “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”

    D.lgvo n. 165/2001
    Art. 53, primo comma che rinvia espressamente alla “disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

    D.P.R. 3/57
    Art. 9 “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” .
    Quest’ultima normativa prevede inoltre che l’impiegato non possa “esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.

    Art. 98 della Costituzione
    “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

    Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince che con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, ossia con la sottoscrizione del contratto, sorge in capo al dipendente pubblico il vincolo di esclusività nei confronti del datore di lavoro pubblico e ciò a tutela del buon andamento dell’Amministrazione. In tale momento non devono sussistere pertanto situazioni ostative alla sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
    Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.
    E ciò anche in aderenza alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, secondo cui il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.
    Al riguardo si rammenta che l’inesistenza di rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al momento della presa di servizio.

    Sul differimento della presa di servizio.
    Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc...).
    La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Al riguardo si rammenta che gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF e che, in assenza di motivazioni legittimanti il differimento, da tali controlli potrebbero emergere profili di non regolarità amministrativo-contabile.
    La ratio dell’applicazione del principio come sopra esplicitato è da riscontrarsi nel fatto che, diversamente opinando, l’istituto del differimento diverrebbe strumento per aggirare il regime delle incompatibilità di legge con conseguente illegittimità del relativo contratto di assunzione.

    L’aspettativa per motivi di lavoro.
    Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente.
    L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.
    Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio
    dipendente.
    Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione.

    L’ipotesi della mancata presa di servizio da parte del docente neo immesso in ruolo o supplente.

    Per quanto sopra evidenziato, dunque, ove al 1° settembre 2022 ricorresse l'ipotesi della mancata presa di servizio da parte dei docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato
    d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.
    Diversa è invece l’ipotesi del docente già di ruolo che il 1° settembre non si presenti in servizio per le eventuali attività concordate, in questo caso infatti sarà necessario (dopo la diffida formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno a presentarsi immediatamente a scuola e appurato il mancato adempimento alla diffida) segnalare il caso all’UPD per l’apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni.
    Al riguardo si richiama quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale “premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”.
    Inoltre afferma la Suprema Corte che “è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di
    insegnamento stabiliti dall’orario scolastico.”

    La presente viene inviata anche agli AA.TT. per l’eventuale supporto alle istituzioni Scolastiche di rispettiva competenza.

    Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

    Il Direttore Generale
    Stefano Suraniti

    (Firmato digitalmente)

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    #personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#presa #servizio #differimento #neo #lavoro #nomina #motivo #immettere #aspettativa #ruolo

    n° 16
    Area: Normativa

  • Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021 (1) - Decreto legge 24/12/2021 n° 221
  • 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

    1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022". (2)

    2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (3)

    2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. (2)

    (1) Rubrica così modificata dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

    (2) Comma aggiunto dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

    (3) Comma così modificato dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

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    #decretolegge #proroga #correlare #termine #emergenza #sono #allegato #convertire #modificazione #limite
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 10

    Indicazioni sulle attività di aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti

    Nota 24 settembre 2026, n. 55198

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    Pagina: 28

    Il dipendente pubblico può svolgere attività imprenditoriale agricola?

    Parere 24 luglio 2026 prot. 50206, pubblicato il 7 settembre 2026

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    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026: proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026

    Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026
    Il MIM, con la Nota prot. n.5023 del 2 marzo 2026, ha comunicato che la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 01/10/2021
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    #pbb #differire #giustificare #decorrenza #differimento #motivo #nomina #collaboratrice #coincidere #decade #casistica

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