
Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Gentile Redazione, una collaboratrice scolastica viene nominata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. La dipendente è positiva al Covid-19 e si negativizza a fine mese, prendendo effettivo servizio il 27/09 u.s.
Trattandosi di personale a tempo indeterminato, sono a chiedere se la decorrenza economica del contratto sia dal 27 settembre - data dell'effettiva presa di servizio - o se, invece, la si debba far coincidere con quella giuridica dell'1/09, come suggerito dall'UST.
Gentile utente,
il collaboratore nel corso delle assunzioni 2021/22, prenderà servizio il 1° settembre presso la scuola che gli è stata assegnata. Occorre presentarsi di persona, altrimenti la conseguenza è la perdita dell’impiego.
Ma sono previste eccezioni per casi particolari, in cui è possibile richiedere il differimento della presa di servizio per giustificato motivo. In tal caso, sarà differita anche la decorrenza economica. L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che:
“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Il differimento della presa di servizio avviene in casi particolari, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Qualora il dipendente intenda differire la presa di servizio dietro giustificato motivo (malattia, infortunio ed altre casistiche contemplate dalla normativa vigente), il tempo che intercorre tra il giorno stabilito anteriormente per la presa di servizio e quello di effettiva presa di servizio non potrà essere considerato valido ai fini economici: tuttavia, sarà ugualmente considerato dal punto di vista giuridico.
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Sentenza 28/04/2025 n° 52
Area: Giurisprudenza

A fronte delle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, con le quali la Corte costituzionale ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge emanate durante l’emergenza COVID, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che hanno introdotto l’obbligo vaccinale del personale scolastico e regolamentato sia l’attività di accertamento dell’adempimento da parte dei soggetti tenuti al controllo che le misure da adottare per il caso di trasgressione. Non è sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro solo a decorrere una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia. Inoltre, agli appellanti legittimamente sospesi dal servizio durante il periodo pandemico, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare. Ciò in conformità con il significato delle parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato” utilizzate dall’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte costituzionale che sul punto così si è espressa: “L'effetto stabilito dalle norme censurate secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti nel periodo di sospensione la retribuzione né altro compenso monumento comunque denominati…. giustifica ….anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare….. considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023 §14).
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 17/07/2025 n° 19857
Area: Giurisprudenza

Il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di disabilità intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di disabilità. Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Come già precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. ( Nel caso di specie un DS vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato. In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza. La Cassazione ha confermato la Sentenza di appello che, nel confermare a sua volta la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso. E’ stato affermato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale , può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria).
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 23/07/2025 n° 958
Area: Giurisprudenza

Sussiste l’interesse del docente ad impugnare il provvedimento che dichiara il mancato superamento del primo anno di prova in quanto tale atto, ancorché non determini la risoluzione del rapporto, tuttavia preclude una più tempestiva conferma della immissione in ruolo e riduce le possibilità di superamento della prova. Gli atti del procedimento di valutazione e prova non sono né atti pubblici, né atti amministrativi, ma atti di natura negoziale che si inscrivono tra quelli di gestione del rapporto di lavoro privatizzato; essi non soggiacciono perciò alle regole di cui alla L. 241/90, cosicché non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione, dedotta in relazione alla relazione del docente tutor, di un atto meramente endoprocedimentale, né il vizio di difetto di motivazione. Anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato trovano applicazione i medesimi principi elaborati nel rapporto di lavoro privato in relazione alla tendenziale insindacabilità della valutazione discrezionale dell’esito del periodo di prova, con conseguente esclusione della natura disciplinare del recesso e con l’esonero del datore di lavoro dall’onere di provarne la giustificazione. In questa prospettiva il sindacato del giudice è circoscritto alla mera verifica dell’osservanza dei parametri di valutazione prefissati, non potendo questi sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. L'insegnante in prova deve già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle, non potendo esigersi né dal docente tutor, né al dirigente scolastico un'attività volta a colmarne le lacune pregresse. L’onere di dimostrare la discriminatorietà della condotta datoriale nel corso dello svolgimento del periodo di prova incombe sul lavoratore,
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente
Sentenza 16/09/2025 n° 523
Area: Giurisprudenza

Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).
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#personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
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#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Ordinanza 19/08/2025
Area: Giurisprudenza

Il vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione previsto dalla normativa dalla contrattazione collettiva prevale sul diritto alla mobilità interregionale e non è derogato dall'articolo 10 bis del decreto legge 45 del 2025 che ha aumentato la percentuale dei posti disponibili ma ha fatto salvo l'obbligo di permanenza. Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di trasferimento sia non solo vacante ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un’equiparazione tra posto vacante e posto disponibile. L’inciso “ove possibile” contenuto nella norma presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, nel senso che il diritto all’effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio valga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, in un danno per la collettività Tale inciso, pertanto, richiede un bilanciamento con le esigenze organizzative e la continuità del servizio della Pubblica Amministrazione, nell’interesse della collettività. (Sulla base dei principi di cui sopra il giudice di Brescia ha rigettato il ricorso di un Dirigente Scolastico che chiedeva il trasferimento interregionale per assistere la figlia minore e la moglie entrambe con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. Lo stesso ha inoltre ritenuto insindacabile dal giudice la scelta dell’amministrazione di coprire le sedi vacanti tramite reggenza, per ragioni di risparmio di spesa e continuità del servizio in quanto scelta discrezionale della P.A. Nel caso di specie, inoltre, il rigetto è ancor più motivato sulla circostanza che il ricorrente era ancora sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella regione di prima assegnazione)
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#personale dipendente: trasferimento
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 07/12/2025 n° 31903
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Ordinanza 08/12/2025 n° 31920
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 02/09/2025 n° 652
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti nei pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. 2. I concorrenti di pubblici concorsi alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono, normalmente, neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241/1990##1173T; di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (si veda Tar Campania Napoli ord. 24 febbraio 2025 n. 1523). 3. Nel caso di specie, il TAR non ha ritenuto condivisibile la tesi dall’Amministrazione per cui le istanze, ove richiedono “ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall’Allegato al bando di concorso…al fine dell’attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”, sarebbero eccessivamente generiche ed esplorative. Infatti, parte ricorrente ha individuato la documentazione da richiedere sulla base delle informazioni a sua disposizione, documentazione identificabile peraltro, almeno in parte, con la medesima già rilasciata limitatamente alle prove del ricorrente. 4. L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Tar Marche 26 aprile 2024 n. 409, Tar Sicilia Catania 30 gennaio 2023, n. 284 ). 5. Nel caso di specie, gli atti sono stati ritenuti sufficientemente individuati mediante la loro attinenza ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali. Il partecipante di un concorso non può essere a conoscenza degli atti adottati dalla Commissione per orientare la propria attività. 6. In merito alla verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei, vale la regola per cui l’accesso deve essere limitato alla documentazione effettivamente esistente agli atti della procedura. Nel caso in esame le istanze sembrano richiedere all’Amministrazione un’attività di verifica ex novo senza indicare i documenti esistenti. 7. La domanda di accesso alle certificazioni presentate da idonei e vincitori e alle date di validità delle stesse per le categorie di riserva è specifica e non impone un’attività alla PA. L’accesso a tali documenti è consentito se finalizzata a difendere i propri interessi giuridici. La tutela della riservatezza non può ritenersi tout court ostativa al cd. “accesso difensivo”, ed anzi, salvo il giusto contrappeso con gli interessi cd. “sensibilissimi”, l’accesso difensivo è ritenuto ad essa prevalente. 8. L’art. 24, della L. n. 241 del 1990##1172T consente l’accesso agli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel qual caso, il trattamento di atti contenenti dati idonei a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (tra le tante Tar Lazio Roma 6 febbraio 2024, n. 2288) Nel caso in esame, vista la non contestata appartenenza del ricorrente alle categorie di riserva, la documentazione richiesta rientra certamente tra gli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili. 9. Con riguardo ai limiti all’accesso, negli atti richiesti (con particolare riguardo alle certificazioni eventualmente acquisite dalla PA), sono potenzialmente contenuti anche dati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018##3705T, il quale prevede che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Tali dati dovranno essere oscurati dall’Amministrazione. 11. La graduatoria degli idonei, essendo esclusa la sua pubblicazione per legge, si presenta come un documento non esistente, che deve essere formato dall’Amministrazione in risposta all’istanza e, quindi, non accessibile. 12. L’accesso non potrà riguardare tutte le domande e la documentazione dei vincitori e degli idonei, ma solo i vincitori e gli idonei con un punteggio uguale o superiore al ricorrente, non essendo individuabile un interesse del ricorrente medesimo ad accedere alle domande dei soggetti idonei con un punteggio inferiore.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 01/11/2025 n° 28904
Area: Giurisprudenza

La ritenuta discriminazione alla base del mancato superamento del periodo di prova va dimostrata in giudizio dal docente In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte di un docente per due anni consecutivi, il giudizio sull’inidoneità alla docenza spetta al Comitato di valutazione previsto dal D.M. n. 850/2015 e al Dirigente Scolastico. Qualora il docente intenda sostenere che si è trattato di un mancato superamento del periodo di prova dettato da ragioni di discriminazione o ritorsione, deve dimostrarlo in giudizio. In particolare, se si intendono acquisire prove testimoniali a favore della propria tesi, è necessario dimostrare che tali testimonianze siano in grado di confutare le valutazioni contenute nelle relazioni dei tutor, degli ispettori scolastici e del Comitato di valutazione. Anche qualora uno dei membri del Comitato di valutazione non riceva la documentazione istruttoria sulla prova almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio finale del docente (previsto dall’art. 13 del D.M. n. 850/2015), ciò non determina automaticamente l’illegittimità del parere espresso dal Comitato, peraltro non vincolante nei confronti del Dirigente Scolastico. (Nel caso di specie, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha confermato una sentenza di appello che affermava la legittimità della decisione della scuola che affermava il mancato superamento di un periodo di prova da parte di un docente. La decisione si fondava sul mancato rispetto, da parte del docente in prova, delle scadenze assegnate dai tutor, sulle carenze riscontrate nella preparazione e nella didattica e sul mancato adempimento dei doveri d’ufficio.)
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#organi collegiali#valutazione del personale
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 25/07/2025 n° 6630
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria in quanto, a fronte dell’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, l’elevato tasso di assenteismo degli studenti, la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, l’istituto scolastico nel contraddittorio procedimentale non ha fornito adeguati riscontri, essendosi limitato a smentire i fatti accertati dagli ispettori o a controdedurre in modo generico gli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento e che l’adozione del provvedimento di revoca costituiva atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
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#parità scolastica
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
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#parità scolastica
Ordinanza 05/09/2025 n° 24653
Area: Giurisprudenza

La disciplina normativa risulta chiara nell'individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall'autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; Pertanto, in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo D.Lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento. Sempre in tema di pubblico impiego e nello specifico di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura".
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico
Ordinanza 02/07/2025 n° 17861
Area: Giurisprudenza

In materia di valutazione del servizio civile e del servizio militare di leva ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico, è legittima e non contrasta con i principi costituzionali la distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e quello prestato non in costanza di rapporto. E’ pertanto ragionevole e non discriminatoria l’equiparazione del primo al servizio effettivo reso nella medesima qualifica con conseguente diritto al riconoscimento pieno del punteggio corrispondente a tale qualifica e l’assimilazione del secondo al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con diritto all’ottenimento di una valutazione inferiore. Tale diversa valutazione, da un lato, è coerente con l'articolo 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, che non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa pubblica amministrazione limitandosi a garantire il principio dell'attribuzione non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici per i servizi non in costanza di rapporto, dall’altro, risponde all’esigenza di tutelare la posizione differenziata di chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva, nell’osservanza dell’articolo 52, secondo comma, della Costituzione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#valutazione del personale
Ordinanza 24/06/2025 n° 16941
Area: Giurisprudenza

In tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto di cui all'art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente che sia incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole, non applicandosi più in tale caso il disposto dell'art. 69, co. 2, del CCNL comparto scuola del 4.8.1995. Il docente validamente incaricato, nei casi di cui all'art. 52, co. 2, del D.Lgs., n. 165 del 2001 di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, ai sensi del successivo comma 5, con le caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di cui al comma 3 del medesimo art. 52, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l'indennità di funzioni superiori, nell'importo di cui all'art. 69, co. 1, CCNL 1994-1997, salvaguardato in parte qua dall'art. 146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, e, quindi, in misura pari al differenziale dei livelli iniziali inquadramento del dirigente e del docente; tuttavia, secondo quanto si desume dal disposto dell'art. 52, co. 2, lett. b del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sostituzione, da parte di un docente, del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e dunque non attribuisce il diritto a differenze retributive.
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
22/08/2022 n° 12340
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Ai Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Piemonte
Oggetto: presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2022.
In relazione all’oggetto, con la presente nota, si forniscono le seguenti specificazioni.
Normativa di riferimento
D.lgvo 297/94
Art. 436, commi 3 e 4, ai sensi dei quali “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”
D.lgvo n. 165/2001
Art. 53, primo comma che rinvia espressamente alla “disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
D.P.R. 3/57
Art. 9 “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” .
Quest’ultima normativa prevede inoltre che l’impiegato non possa “esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.
Art. 98 della Costituzione
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince che con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, ossia con la sottoscrizione del contratto, sorge in capo al dipendente pubblico il vincolo di esclusività nei confronti del datore di lavoro pubblico e ciò a tutela del buon andamento dell’Amministrazione. In tale momento non devono sussistere pertanto situazioni ostative alla sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.
E ciò anche in aderenza alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, secondo cui il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.
Al riguardo si rammenta che l’inesistenza di rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al momento della presa di servizio.
Sul differimento della presa di servizio.
Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc...).
La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Al riguardo si rammenta che gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF e che, in assenza di motivazioni legittimanti il differimento, da tali controlli potrebbero emergere profili di non regolarità amministrativo-contabile.
La ratio dell’applicazione del principio come sopra esplicitato è da riscontrarsi nel fatto che, diversamente opinando, l’istituto del differimento diverrebbe strumento per aggirare il regime delle incompatibilità di legge con conseguente illegittimità del relativo contratto di assunzione.
L’aspettativa per motivi di lavoro.
Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente.
L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.
Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio
dipendente.
Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione.
L’ipotesi della mancata presa di servizio da parte del docente neo immesso in ruolo o supplente.
Per quanto sopra evidenziato, dunque, ove al 1° settembre 2022 ricorresse l'ipotesi della mancata presa di servizio da parte dei docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato
d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.
Diversa è invece l’ipotesi del docente già di ruolo che il 1° settembre non si presenti in servizio per le eventuali attività concordate, in questo caso infatti sarà necessario (dopo la diffida formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno a presentarsi immediatamente a scuola e appurato il mancato adempimento alla diffida) segnalare il caso all’UPD per l’apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni.
Al riguardo si richiama quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale “premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”.
Inoltre afferma la Suprema Corte che “è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di
insegnamento stabiliti dall’orario scolastico.”
La presente viene inviata anche agli AA.TT. per l’eventuale supporto alle istituzioni Scolastiche di rispettiva competenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
(Firmato digitalmente)
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#presa #servizio #differimento #neo #lavoro #nomina #motivo #immettere #aspettativa #ruolo
n° 16
Area: Normativa

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022". (2)
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (3)
2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. (2)
(1) Rubrica così modificata dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(3) Comma così modificato dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
KEYWORDS
#decretolegge #proroga #correlare #termine #emergenza #sono #allegato #convertire #modificazione #limite
n° 25
Area: Normativa

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. (1)
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 236,6 milioni di euro per l'anno 2020. (3)
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. (1)
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
(1) Comma così modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
(3) Comma sostituito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
KEYWORDS
#bonus #congedo #settore #inps #sindaco #tecnico #beneficio #fruire #radiologia #monitoraggio
n° 25
Area: Normativa

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. (1)
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020. (2)
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. (1)7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
(2) Comma socì modificato dalla l. 77/2020 di conversione del dl 34/2020, con effetto a decorrere dal 19/07/2020.
KEYWORDS
#bonus #settore #inps #sindaco #tecnico #beneficio #fruire #monitoraggio #radiologia #rideterminati
23/03/2021 n° 1276
Area: Prassi, Circolari, Note

INPS
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25-03-2021
Messaggio n. 1276
OGGETTO: Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni
1. Premessa
L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in materia, a cui seguiranno le indicazioni operative contenute nella circolare di prossima pubblicazione.
2. Platea dei destinatari
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
3. Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
4. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
5. Durata del congedo
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
6. Domanda del congedo
L’Istituto sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.
È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
KEYWORDS
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#congedo #figlio #genitore #fruire #quarantena #centro #contatto #domanda #sars #presenza
06/04/2021 n° 491
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Oggetto: Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche.
Come è noto, nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Detto decreto, nel prorogare, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, introduce, all’articolo 2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”.
Si rinvia innanzitutto all’attento esame del Decreto Legge di cui in oggetto e alla costante rivisitazione, secondo principio di prudenza, delle modalità di contenimento del contagio adottate in ciascuna singola istituzione scolastica. Modalità da rendere sempre più e meglio rispondenti alle ben note regole sanitarie - tutte confermate - di distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…), utilizzo delle mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro.
In considerazione della ripresa delle attività dopo la sospensione per le vacanze pasquali e a riscontro di richieste pervenute, si fornisce con la presente un quadro ricognitivo con alcuni rinvii di supporto per le istituzioni scolastiche. L’obiettivo è, come sempre per questa Amministrazione, accompagnare, sostenere e favorire per quanto possibile l’agire responsabile delle istituzioni scolastiche nel quotidiano divenire della realtà.
1 - Attività scolastica e didattica delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale
L’articolo 2, comma 1, del citato Decreto Legge 44/2021, dispone che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, dal 7 aprile, termine delle vacanze pasquali, e fino al 30 aprile, le istituzioni scolastiche, anche se situate in “zona rossa”, assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui sopra, si legge sempre nel comma 1 del citato art. 2, può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori”.
In proposito, gli Uffici scolastici regionali continueranno a mantenere costanti interlocuzioni con le competenti autorità territoriali al fine di fornire, nel caso di adozione da parte di queste ultime di provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza ai sensi della disposizione in esame, la necessaria assistenza alle istituzioni scolastiche e la tempestiva informazione alle famiglie e agli studenti.
2 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona gialla e arancione
L’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Anche in queste circostanze gli Uffici scolastici regionali, nell’ambito dei tavoli istituzionali costituiti presso le Prefetture in materia di raccordo scuola-trasporti - come confermato dalla nota del Ministero dell’Interno 6 aprile 2021, n. 1530 - proseguiranno le interlocuzioni con le competenti autorità territoriali, così che continuino ad essere assicurate le condizioni atte a contenere i contagi in occasione del trasporto scolastico e nelle aree di assembramento degli studenti all’esterno delle scuole.
3 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona rossa
Il medesimo articolo 2, comma 2 prescrive che “nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.
4 - Possibilità di svolgere comunque attività in presenza: Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
L’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi - confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia - prevede che “sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”
In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitino di mantenere una relazione educativa atta a consentire l’effettiva inclusione scolastica.
5 - Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed eccezioni
Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.
6 - Screening diagnostici
A riscontro di alcuni specifici quesiti, si rammenta che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici. Ciò premesso, gli uffici e le istituzioni scolastiche in indirizzo favoriranno, per quanto di competenza, forme di collaborazione con le competenti autorità sanitarie, mirate alla eventuale realizzazione, da parte di queste ultime, di campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell’attività didattica.
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Garante della Privacy (FAQ n. 5 - https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#vaccini).
7 - Questioni concernenti la gestione del personale
Diverse sono le questioni che vengono poste in relazione alla gestione del personale nell’emergenza Covid-19. Utili riferimenti sono rinvenibili nei siti del Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare mediante FAQ progressivamente aggiornate: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
8 – Risorse finanziarie finalizzate all’emergenza Covid
Si rammenta infine che, per incrementare le condizioni di sicurezza delle istituzioni scolastiche, l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro, nell’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi professionali di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica; per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Istruzioni circa l’utilizzo delle predette risorse sono state impartite con nota 31 marzo 2021, n. 453, dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di questo medesimo Ministero.
9 - Una conclusione di metodo
La scuola è pesantemente interessata dagli effetti della pandemia, anche per la vasta entità di studenti e personale che compongono la comunità educativa. Ciò rende l’intero Paese particolarmente e comprensibilmente “sensibile” verso il mondo scolastico. Questa sensibilità va accolta come pure, per certi aspetti, contenuta. Il contenimento, che è com-prendere e che si realizza con l’abbraccio educativo, è quanto di cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità. Soprattutto oggi, in cui l’abbraccio fisico è impedito. Per questo nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi di relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e dolorosi momenti che viviamo.
Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri studenti.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
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01/04/2020 n° 2
Area: Prassi, Circolari, Note

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE N. 2/2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.
1. PremessaKEYWORDS
#amministrazione digitale#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoratore #congedo #permesso #disabilità #servizio #dipendente #genitore #working #fase #fruizione
28/03/2020 n° 562
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Alle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL
Ai Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL
Alle OO.SS.
LORO E-MAIL
Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estrema contingenza, la presente nota intende fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:
I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)
L’articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
Si evidenzia che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel citato decreto ed esplicitate nella presente nota. Nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020
relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria. Le risorse finanziarie stanziate costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della numerosità della popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Rispetto all’erogazione delle risorse nei confronti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie l’Amministrazione sta procedendo con la massima tempestività secondo le procedure vigenti.
Per le Istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".
Si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l’organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull’attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.
Le Istituzioni scolastiche statali avranno altresì la facoltà di procedere mediante RDO o di effettuare “ordini diretti” tramite il Me.PA., ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni dell’Istituzione. In particolare, potrebbero per ipotesi risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche (1):
• Forniture specifiche per la Sanità, al cui interno sono citati i prodotti per l’igiene personale;
• Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti.
Si fa presente, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile ha nominato Consip quale “soggetto attuatore” per l’acquisizione di servizi e forniture necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo ruolo, dunque, Consip sta espletando procedure straordinarie in via d’urgenza aventi inter alia ad oggetto: (i) “Fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “covid-19”; (ii) “Acquisto di dispositivi di protezione individuale”.
II. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)
L’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento del termine previsto per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le Istituzioni scolastiche statali ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.
Pertanto, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:
• entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
• entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativocontabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
• entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
Resta inteso che, qualora sopraggiungano ulteriori disposizioni normative, saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative.
Con particolare riferimento all’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si richiamano gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.
Si tenga, altresì conto, di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 (disposizione successivamente estesa a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020), ovvero, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, occorre “[…] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza […]”.
Inoltre, l’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, prevede che “[…] le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente […] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza […]”.
Pertanto, al fine di rispettare pienamente le richiamate disposizioni e di consentire ai revisori di espletare le proprie funzioni anche a distanza, si rappresenta quanto segue:
• sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
• le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
• la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.
III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)
L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare, è prevista l’assegnazione alle medesime istituzioni delle seguenti somme:
• a) 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità. Al riguardo, si ricorda che in questa fase emergenziale le piattaforme per l’apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero (accessibile al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. Tale pagina comprende altresì iniziative di didattica a distanza messe a disposizione da alcune Istituzioni scolastiche che hanno maturato negli anni un’esperienza circa tale modalità operativa, nonché un canale tematico dedicato per l’inclusione degli alunni disabili. Le predette piattaforme per la didattica a distanza sono offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con lo scrivente Ministero di apposito protocollo di intesa. Pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
• b) 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
• c) 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.
Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Alla luce della suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”2, la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All’interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si specifica che all’interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale”.
Si precisa altresì che i dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.
Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I n. 129/2018.
Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico:
- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica";
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”.
Le istituzioni scolastiche possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.
In queste settimane, molti dirigenti scolastici stanno concedendo, in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate. A tal fine, si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l’utilizzo temporaneo ai fini della didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche alle quali, assolto l’eventuale fabbisogno per i propri studenti, restino in disponibilità dispositivi digitali utili per l’apprendimento a distanza, sono invitate a concedere gli stessi in comodato d’uso anche alle altre scuole del territorio che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Le risorse sono assegnate alle scuole in anticipazione e in un’unica soluzione. Come previsto dall’art. 120, comma 6, D.L. n. 18/2020 “Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.”
Con successiva nota saranno trasmesse agli UU.SS.RR. indicazioni concernenti il contingente di Assistenti tecnici informatici, di cui all’art. 120, comma 4, D.L. n. 18/2020, e le indicazioni sulla modalità di ripartizione.
IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche – Sezione “emergenza COVID-19”
Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.
Al fine di poter potenziare la comunicazione continuativa e reciproca tra gli uffici ministeriali e le istituzioni scolastiche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, durante il quale l’Amministrazione tutta, ancor di più, ha il dovere istituzionale di garantire la massima assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti ha attivato all’interno del servizio suddetto un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’ “emergenza COVID-19”. Nell’ambito di questa area, pertanto, a partire da lunedì 30 marzo, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale. Tenuto conto della peculiare fase che stiamo attraversando si fa presente che verranno presi in carico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell’emergenza nell’istituzione scolastica, che esulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titolo esemplificativo, il sostegno psicologico o il supporto alla disabilità.
Tali quesiti verranno trattati in raccordo con la task force nazionale, appositamente istituita dal Ministro dell’istruzione, e mediante il coinvolgimento degli uffici competenti per le diverse materie oggetto di approfondimento.
Si informa altresì che, per poter offrire un servizio ancora più rapido ed efficace, a partire da lunedì 30 marzo sarà possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.
Si ricorda infine che tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.
È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.
Si ringrazia per l’impegno profuso in questa fase di emergenza e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l’Amministrazione potrà fornire alle istituzioni scolastiche in un’ottica di fattiva collaborazione e nell’interesse di assicurare il diritto all’istruzione e il corretto funzionamento del sistema.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
(1) Di seguito il link a cui è possibile reperirle: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09. Si precisa che entrambe le forniture hanno come scadenza il 26 luglio 2021.
(2) Si rinvia per maggiori dettagli al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Giovanna BODA
(firmato digitalmente da Boda Giovanna)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#istituzione #distanza #emergenza #risorsa #didattica #conto #revisore #strumento #piattaforma #marzo
31/08/2021 n° 306
Area: Prassi, Circolari, Note

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 31 agosto 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che ha introdotto l’art. 9-ter (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”;
VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass;
VISTO l’art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che:
“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” (comma 1);
“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (comma 2);
“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (comma 3);
“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università” (comma 4);
“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (comma 5);
VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”, corredato del relativo allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto parere del Garante ai sensi del Regolamento;
CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, prevedendo, in particolare:
il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);
l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7);
la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);
l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare sia il corretto adempimento degli obblighi, per il personale scolastico, derivanti dal citato art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi;
CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame, – tenuto conto che, in base al richiamato quadro normativo, le amministrazioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, – assicura la conformità alle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante in materia (v., da ultimo, provvedimento di avvertimento nei confronti della Regione Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in generale, provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, doc. web n. 9585300, documento di indirizzo “Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, doc. web n. 9585367, e FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615);
CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d’urgenza, con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il rispetto del Regolamento, del Codice e delle richiamate norme di settore, sulla base di una corretta individuazione e valutazione dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, garantendo, in particolare, che:
siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:
i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato G allo schema);
ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema);
iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);
iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema);
v) il processo di verifica sia effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafo 3 dell’allegato G allo schema);
le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, con specifico riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, a tempo indeterminato e determinato), in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art. 17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);
il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:
i) i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI);
ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato;
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
CONSIDERATE le esigenze manifestate dal Ministero dell’istruzione di semplificare le attività di verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti della medesima ampia platea di interessati (circa un milione) che svolgono la propria attività lavorativa presso le scuole statali del sistema nazionale d’istruzione, avvalendosi di un sistema informativo già esistente e accessibile da parte delle singole istituzioni scolastiche, in alternativa alle ordinarie modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’app VerificaC19, a cui si affianca.
RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto da ultimo trasmesso, atteso che le indicazioni fornite con carattere d’urgenza dall’Ufficio del Garante sono state tenute in debita considerazione;
RITENUTO di adottare il presente parere, in via d’urgenza, in ragione della rappresentata esigenza di assicurare, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale;
RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;
VISTA la documentazione in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.
Roma, 31 agosto 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
KEYWORDS
#emergenza sanitaria covid-19#scuola e salute#green pass#personale ata#personale docente#certificazione #schema #verifica #comma #dato #regolamento #possesso #personale #recare #trattamento
n° 25
Area: Normativa

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferiti all'anno scolastico 19891990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.
KEYWORDS
#nomina #data #accompagnatore #completare #contingente #decorrenza #luglio #indire #effettuazione #gazzetta
n° 32
Area: Normativa

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico‐professionali, ove richiesti. (3)
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto . La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. (4)
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). (1)
11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
14‐bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. (2)
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(3) Comma così modificato dal dl 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 in vigore dal 18 giugno 2019. Per l’applicabilità di tale modifica si veda l’ art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019, come convertito.
(4) Comma così modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#appaltare #stazione #contratto #aggiudicazione #affidamento #caso #esecuzione #offerta #aggiudicatario #invito
n° 125
Area: Normativa

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
KEYWORDS

n° 1 COMMA 99
Area: Normativa

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
KEYWORDS
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#decorrenza
12/10/2020 n° 32850
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DELLAPROGRAMMAZIONE SANITARIA
A
PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it protezionecivile@pec.governo.it
UFFICIO DI GABINETTO Sede
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE mef@pec.mef.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE gabinetto.ministro@cert.esteri.it
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE stamadifesa@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’INTERNO gabinetto.ministro@pec.interno.it
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA capo.gabinetto@giustiziacert.it
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA prot.dgdt.dap@giustiziacert.it gabinetto.ministro@giustiziacert.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ministro@pec.politicheagricole.gov.it
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE segreteria.ministro@pec.minambiente.it
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE affariregionali@pec.governo.it
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) anci@pec.anci.it
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI segreteria@pec.fnomceo.it
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE federazione@cert.fnopi.it
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA presidenza@pec.fnopo.it
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI posta@pec.fofi.it
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE federazione@pec.tsrm.org
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS srm20400@pec.carabinieri.it
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ protocollo.centrale@pec.iss.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” direzionegenerale@pec.inmi.it
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) fondazionecirm@pec.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP) - inmp@pec.inmp.it
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICOSCIENTIFICHE ITALIANE (FISM) fism.pec@legalmail.it
CONFARTIGIANATO presidenza@confartigianato.it
CONFCOMMERCIO confcommercio@confcommercio.it
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it
TRENITALIA ufficiogruppi@trenitalia.it
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA DGPROGS
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segreteria@simit.org
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo
Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@region e.veneto.it
OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:
- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referenti/Responsabili del procedimento:
Dott.ssa Anna Caraglia
Dott.ssa Jessica Iera
Dott. ssa Alessia D’Alisera
Dott.ssa Patrizia Parodi
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#test #quarantena #isolamento #ministero #federazione #sintomo #contatto #infezione #comparsa #giorno
n° 17
Area: Normativa

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. (1)
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. (1)
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al secondo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. (1)
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (2)
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (2)
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. (1)
(1) Comma così modificato dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(2) Comma inserito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
KEYWORDS
#decretolegge #milione #convertire #euro #modificazione #limite #spesa #marzo #comma #articolo
24/09/2020 n° 30847
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
A
PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it protezionecivile@pec.governo.it
UFFICIO DI GABINETTO Sede
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE mef@pec.mef.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE gabinetto.ministro@cert.esteri.it
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE stamadifesa@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’INTERNO gabinetto.ministro@pec.interno.it
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA capo.gabinetto@giustiziacert.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ministro@pec.politicheagricole.gov.it
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE segreteria.ministro@pec.minambiente.it
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE affariregionali@pec.governo.it
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) anci@pec.anci.it
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI segreteria@pec.fnomceo.it
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE federazione@cert.fnopi.it
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA presidenza@pec.fnopo.it
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI posta@pec.fofi.it
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE federazione@pec.tsrm.org
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS srm20400@pec.carabinieri.it
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ protocollo.centrale@pec.iss.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” direzionegenerale@pec.inmi.it
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) fondazionecirm@pec.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP) - inmp@pec.inmp.it
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICOSCIENTIFICHE ITALIANE (FISM) fism.pec@legalmail.it
CONFARTIGIANATO presidenza@confartigianato.it
CONFCOMMERCIO confcommercio@confcommercio.it
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it
TRENITALIA ufficiogruppi@trenitalia.it
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it
Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – Presidente Prof. Antonio Chiàntera federazione@sigo.it
AOGOI Associazione Italiana Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Presidente dott.ssa Elsa Viora presidenza@aogoi.it
Presidente Società Italiana Neonatologia (SIN) Prof. Fabio Mosca fabio.mosca@unimi.it
Presidente AIBLUD Prof. Guido E. Moro guidoemoro@tiscali.it
SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA (SIP) presidenzasip@legalmail.it
Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) segreteria@simp.online
Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net presidentects@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve neto.it ROMA
OGGETTO: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.
Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.
In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):
a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.
Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino
Referenti/Responsabili del procedimento: Dott.ssa Anna Caraglia Dott.ssa Jessica Iera Dott.ssa Patrizia Parodi
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#guarigione #test #alunno #ministero #pls #sintomatologia #federazione #caso #prevenzione #patologia
08/06/2021 n° 38420
Area: Prassi, Circolari, Note

DFP-0038420-P-08/06/2021
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
All’Agenzia omissis
Oggetto: Giustificazione assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si richiede un parere in merito alla disciplina applicabile all’assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid.
Al riguardo, si comunica che non è previsto nell’ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini.
Come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, è stata adottata una disposizione che riguarda una specifica e delimitata tipologia di personale. Il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del “...personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
Di conseguenza, i dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino, secondo quanto precisato dal Dipartimento della funzione pubblica in risposta ad una segnalazione sulla mancata erogazione della retribuzione accessoria agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione, saranno considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Diversamente, i lavoratori che aderiscano alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021, vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l’attività lavorativa. In questo caso, l’articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Il Direttore dell’Ufficio
F.to Riccardo Sisti
KEYWORDS
#personale ata#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#vaccino #anti #vaccinazione #omissis #postumo #giustificazione #decurtazione #protocollo #vaccinare #permesso
n° 20
Area: Normativa

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.
KEYWORDS
#concorso #scuola #ruolo #riesaminare #restituzione #appartenente #equiparare #contingente #espletare #decorrenza
Pagina: 10
Nota 24 settembre 2026, n. 55198
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Pagina: 28
Parere 24 luglio 2026 prot. 50206, pubblicato il 7 settembre 2026
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Pagina: 20
D.M. 23 luglio 2026, n. 148 - Circolare 4 settembre 2026, n. 157712
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Pagina: 807
Ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007; CCNL 18/01/2024...
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Pagina: 2
CCNL 6 agosto 2026
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Pagina: 32
Circolare 4 settembre 2026, n. 92
KEYWORDS

Pagina: 325
apicale e il contesto organizzativo non lo consentono, l‘aspettativa può essere rifiutata o,...
KEYWORDS

Pagina: 785
Stato giuridico del personale a tempo determinato Con l‘O.M. n. 27 del 16 febbrai...
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Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026
Il MIM, con la Nota prot. n.5023 del 2 marzo 2026, ha comunicato che la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026.
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Pagina: 547
Congedo straordinario retribuito di due anni Il D.Lgs. 30/06/2022, n. 105, ...
KEYWORDS

Pagina: 2
O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
KEYWORDS

Pagina: 48
KEYWORDS

Pagina: 231
Dirigenti Scolastici (D.Lgs. 06/03/1998, n. 59 - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Legge n. 448 del 28/...
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Pagina: 27
Documento 2 luglio 2026 Doc-Web10266612
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Pagina: 59
Nota 26 marzo 2026 n. 7766
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Pagina: 41
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Pagina: 36
Nota 11 dicembre 2025, n. 95371
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Pagina: 659
Visite medico-fiscali (CCNL 29/11/2007) Le assenze per malattia ed i conseguenti adempime...
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Pagina: 194
Indennità di esami (D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014) La part...
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Pagina: 2
Nota 6 maggio 2026, n. 11814
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Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: collaboratori scolastici
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