
Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Gentile Redazione, una collaboratrice scolastica viene nominata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. La dipendente è positiva al Covid-19 e si negativizza a fine mese, prendendo effettivo servizio il 27/09 u.s.
Trattandosi di personale a tempo indeterminato, sono a chiedere se la decorrenza economica del contratto sia dal 27 settembre - data dell'effettiva presa di servizio - o se, invece, la si debba far coincidere con quella giuridica dell'1/09, come suggerito dall'UST.
Gentile utente,
il collaboratore nel corso delle assunzioni 2021/22, prenderà servizio il 1° settembre presso la scuola che gli è stata assegnata. Occorre presentarsi di persona, altrimenti la conseguenza è la perdita dell’impiego.
Ma sono previste eccezioni per casi particolari, in cui è possibile richiedere il differimento della presa di servizio per giustificato motivo. In tal caso, sarà differita anche la decorrenza economica. L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che:
“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Il differimento della presa di servizio avviene in casi particolari, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Qualora il dipendente intenda differire la presa di servizio dietro giustificato motivo (malattia, infortunio ed altre casistiche contemplate dalla normativa vigente), il tempo che intercorre tra il giorno stabilito anteriormente per la presa di servizio e quello di effettiva presa di servizio non potrà essere considerato valido ai fini economici: tuttavia, sarà ugualmente considerato dal punto di vista giuridico.
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Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 28/04/2025 n° 52
Area: Giurisprudenza

A fronte delle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, con le quali la Corte costituzionale ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge emanate durante l’emergenza COVID, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che hanno introdotto l’obbligo vaccinale del personale scolastico e regolamentato sia l’attività di accertamento dell’adempimento da parte dei soggetti tenuti al controllo che le misure da adottare per il caso di trasgressione. Non è sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro solo a decorrere una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia. Inoltre, agli appellanti legittimamente sospesi dal servizio durante il periodo pandemico, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare. Ciò in conformità con il significato delle parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato” utilizzate dall’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte costituzionale che sul punto così si è espressa: “L'effetto stabilito dalle norme censurate secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti nel periodo di sospensione la retribuzione né altro compenso monumento comunque denominati…. giustifica ….anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare….. considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023 §14).
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 05/05/2017 n° 10910
Area: Giurisprudenza

Va riconosciuta la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso di specie, la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7, oggi corrispondente all'art. 33, lett. g), del Codice del Consumo. (Nel caso di specie, la madre di un bambino di scuola materna nel gennaio 2007 aveva iscritto il proprio figlio presso l’istituto gestito dalla Cooperativa ricorrente per l’a.s. 2007/2008, rassicurata dal responsabile della struttura dalla possibilità di revocare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni al solo costo della quota di iscrizione. Manifestata la volontà di revocare l’iscrizione il successivo settembre, l’istituto richiedeva alla madre il pagamento dell’intera retta annuale, che la donna rifiutava di pagare invocando l’applicazione della normativa a tutela del consumatore e lamentando la vessatorietà della clausola contrattuale. In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva non vessatoria la clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l'obbligo del genitore contraente di corrispondere l'intera retta. La Corte di Appello di Milano, adita dalla donna, riformava la sentenza del primo giudice ritenendo, al contrario, la vessatorietà della previsione che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, conclusione confermata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in analisi.)
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#parità scolastica#studenti: iscrizioni
Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/07/2025 n° 19857
Area: Giurisprudenza

Il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di disabilità intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di disabilità. Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Come già precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. ( Nel caso di specie un DS vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato. In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza. La Cassazione ha confermato la Sentenza di appello che, nel confermare a sua volta la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso. E’ stato affermato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale , può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria).
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 18/06/2025 n° 1926
Area: Giurisprudenza

1. Nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici, con argomenti utilizzabili anche nell’attuale quadro normativo, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici##6029T, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36##6029T); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016##1793T, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2021, n. 1515; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio, Sez. II, 9.12.2020, n. 13184). 2. Secondo le richiamate Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206##1793T, “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 3. La non operatività del principio in caso di procedure ordinarie o, comunque, di procedure sostanzialmente aperte trova spiegazione nella circostanza che il principio in esame “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755##1437L). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943##1457L; 5 marzo 2019, n. 1524##1214L; 13 dicembre 2017, n. 5854##578L)” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020, n. 8030). 4. Il principio di rotazione non opera laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389##2409L) Infatti, laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2021, n.881##980L; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.9.2019, n. 1021, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 27.11.2020, n. 7462)”. 5. Lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto: “i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza; ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione. 6. Tale soluzione è stata recepita dall’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023##6042T, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”. Il comma 5 dell’art. 49##6042T, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica “in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato” (cfr. relazione del Consiglio di Stato).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 02/04/2025 n° 233
Area: Giurisprudenza

Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass., 09/09/2024, n.24140). Nella specie, si rileva come l’appellante non abbia fornito alcun elemento in concreto per contestare i fatti accertati in sede penale, ma si sia limitato a censurare la possibilità in astratto di poter richiamare le risultanze penali a sostegno del provvedimento disciplinare adottato, senza mai fornire la prova di elementi di segno contrario che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione (e, quindi, il Giudice) ad operare una diversa valutazione. E’ indubbio che in un’ottica disciplinare il datore di lavoro ed il giudice siano tenuti ad un autonomo accertamento e valutazione dei fatti emersi in sede penale, essendo tale indagine funzionale alla verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento (solo in caso di sentenza definitiva valgono i principi fissati dagli artt. 651 e ss c.p.p.). In presenza quindi di una condanna penale, il datore di lavoro dovrà verificare se quei fatti (ritenuti di rilevanza penale) costituiscano (altresì) un grave inadempimento imputabile al dipendente in grado di incidere in modo irreparabile sul vincolo fiduciario. Il datore di lavoro (così come il giudice), ai fini dell’accertamento e della valutazione dei fatti, ben può utilizzare gli elementi desumibili dalla sentenza penale, recependo criticamente e facendole proprie le conclusioni cui è già pervenuto il giudice penale. Ciò è concretamente avvenuto nella fattispecie, avendo l’Ufficio scolastico esaminato gli elementi emersi dal procedimento penale e, con autonoma e congrua valutazione, ha ritenuto che integrassero giusta causa di recesso. L’amministrazione ha quindi motivato il licenziamento, facendo riferimento, da un lato, alla sentenza di patteggiamento da cui emergeva che i fatti penali erano stati commessi dal proprio dipendente e, dall’altro, che tali condotte illecite dovevano essere considerate (oggettivamente) gravi tanto da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario intercorrente tra la P.A. e il dipendente. Rilevato che il citato l'art. 55 quater tiene “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo”, si deve rilevare che i fatti addebitati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento possono inerire anche alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. A maggior ragione assume rilevanza ai suddetti fini, in termini di giusta causa, la condotta tenuta dal dipendente pubblico nello svolgimento di un incarico di natura pubblicistica. Il vincolo fiduciario, invero, può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente (v. Cass. n. 428/2019). D'altro canto, in base al consolidato insegnamento della Cassazione, poi, la giusta causa deve essere intesa non in senso contrattuale, bensì oggettivo, con la conseguenza che acquistano rilievo non solo le inadempienze degli obblighi contrattuali, ma anche situazioni ad essi estranee, attinenti la vita privata del lavoratore concretanti la violazione di doveri di particolare rilievo giuridico o sociale tali da far venir meno la fiducia sull'esatto adempimento delle future prestazioni lavorative. Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, stante la particolare natura del soggetto datore di lavoro e delle funzioni esercitate dal lavoratore, v’è l'esigenza che costui osservi un corretto comportamento anche nella vita extralavorativa. Rileva, nella materia in questione, anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, espressamente richiamato nel rinnovo della contestazione. Tale considerazione induce a ritenere che la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, di cui si è reso responsabile l’appellante (ex artt. 314, 319, 319-bis c.p.), costituiscono atti illeciti che rivestono il carattere oggettivo di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro pubblico, compromettendo la fiducia della datrice di lavoro nella regolare esecuzione in futuro dei doveri (di trasparenza, onestà, imparzialità e buon andamento) che il dipendente deve assolutamente garantire anche a tutela dell’immagine dell’Amministrazione nei confronti degli utenti del servizio pubblico. Peraltro, la commissione di tali reati è espressamente ricompresa dalla legge e dal CCNL nelle condotte disciplinarmente rilevanti (che rendono possibile l’applicazione della sospensione cautelare dal servizio) e sanzionate con il licenziamento senza preavviso. Ovviamente, nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, il giudice non deve arrestare la propria indagine ad una ricognizione della riferibilità del comportamento del dipendente alla fattispecie delineata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, ma deve compiere, a sostegno della ritenuta legittimità del recesso datoriale, una valutazione di gravità del comportamento medesimo attraverso un esame ampio delle circostanze tutte del caso concreto, sia di natura oggettiva che soggettiva: esame che, nella specie, porta a concludere per la gravità dell'inadempimento agli obblighi e doveri propri del prestatore di lavoro e per la irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario (Cass., 15/07/2022, n.22376). Questo Collegio intende uniformarsi all'orientamento consolidato (vedi, ex plurimis, Cass. n. 24574/2016), per il quale "In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva - le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 - per le quali compete soltanto al giudice, ex art. 2106 c.c., il giudizio di adeguatezza delle sanzioni"; nonché a Cass. n. 9314/2018, per la quale "Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a)-f), legittima il recesso dell'amministrazione per sanzionare un comportamento ritenuto ex ante di particolare disvalore, senza restringere il campo di applicazione della norma a fattispecie di reato che precludono l'accesso al pubblico impiego; nondimeno, la giusta causa di licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un'ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso, con esclusione di ogni automatismo, censurabile di incostituzionalità". Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deve ritenere che l’aver approfittato della propria carica pubblica per appropriarsi indebitamente di beni pubblici e per commettere atti contrari al proprio dovere a fronte dell’ottenimento di vantaggi personali costituisca certamente una condotta che pregiudica in modo irreparabile il vincolo fiduciario, lasciando verosimilmente presagire che un simile comportamento illecito possa essere ripetuto anche nell’esercizio delle delicate mansioni di DSGA che spaziano dalla materia giuridica (diritto amministrativo, diritto del lavoro, normativa sulla sicurezza, norme sulla privacy, etc.) all’ambito contabile (per il supporto e/o la redazione diretta dei documenti contabili), passando per le competenze negoziali (codice degli appalti), competenze relazionali e di organizzazione dell’ufficio di segreteria e di tutto il personale A.T.A., alle competenze in materia fiscale, fino alla gestione dei beni mobili e degli inventari.
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 23/07/2025 n° 958
Area: Giurisprudenza

Sussiste l’interesse del docente ad impugnare il provvedimento che dichiara il mancato superamento del primo anno di prova in quanto tale atto, ancorché non determini la risoluzione del rapporto, tuttavia preclude una più tempestiva conferma della immissione in ruolo e riduce le possibilità di superamento della prova. Gli atti del procedimento di valutazione e prova non sono né atti pubblici, né atti amministrativi, ma atti di natura negoziale che si inscrivono tra quelli di gestione del rapporto di lavoro privatizzato; essi non soggiacciono perciò alle regole di cui alla L. 241/90, cosicché non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione, dedotta in relazione alla relazione del docente tutor, di un atto meramente endoprocedimentale, né il vizio di difetto di motivazione. Anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato trovano applicazione i medesimi principi elaborati nel rapporto di lavoro privato in relazione alla tendenziale insindacabilità della valutazione discrezionale dell’esito del periodo di prova, con conseguente esclusione della natura disciplinare del recesso e con l’esonero del datore di lavoro dall’onere di provarne la giustificazione. In questa prospettiva il sindacato del giudice è circoscritto alla mera verifica dell’osservanza dei parametri di valutazione prefissati, non potendo questi sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. L'insegnante in prova deve già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle, non potendo esigersi né dal docente tutor, né al dirigente scolastico un'attività volta a colmarne le lacune pregresse. L’onere di dimostrare la discriminatorietà della condotta datoriale nel corso dello svolgimento del periodo di prova incombe sul lavoratore,
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente
Sentenza 16/09/2025 n° 523
Area: Giurisprudenza

Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).
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#personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
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#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Ordinanza 12/05/2025 n° 12533
Area: Giurisprudenza

La disposizione di cui all'art. 53, comma 7,del D.Lgs. n. 165 del 2001 in compiuta applicazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, mira a rafforzare la garanzia che il lavoro dei pubblici dipendenti a favore di terzi non si riverberi negativamente sul servizio d'istituto e, quanto alla libertà di iniziativa economica, la stessa prevede limiti in ragione dell'interesse generale. La suddetta disposizione assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui essa regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex lege in tal caso al datore di lavoro pubblico; ciò deriva dal fatto che tale normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale il legislatore Costituente, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività. ( La Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 gg. lavorativi comminata ad una dipendente che aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Fondazione senza aver richiesto l'autorizzazione necessaria ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 alla Dirigente scolastica).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità
Ordinanza 19/08/2025
Area: Giurisprudenza

Il vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione previsto dalla normativa dalla contrattazione collettiva prevale sul diritto alla mobilità interregionale e non è derogato dall'articolo 10 bis del decreto legge 45 del 2025 che ha aumentato la percentuale dei posti disponibili ma ha fatto salvo l'obbligo di permanenza. Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di trasferimento sia non solo vacante ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un’equiparazione tra posto vacante e posto disponibile. L’inciso “ove possibile” contenuto nella norma presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, nel senso che il diritto all’effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio valga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, in un danno per la collettività Tale inciso, pertanto, richiede un bilanciamento con le esigenze organizzative e la continuità del servizio della Pubblica Amministrazione, nell’interesse della collettività. (Sulla base dei principi di cui sopra il giudice di Brescia ha rigettato il ricorso di un Dirigente Scolastico che chiedeva il trasferimento interregionale per assistere la figlia minore e la moglie entrambe con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. Lo stesso ha inoltre ritenuto insindacabile dal giudice la scelta dell’amministrazione di coprire le sedi vacanti tramite reggenza, per ragioni di risparmio di spesa e continuità del servizio in quanto scelta discrezionale della P.A. Nel caso di specie, inoltre, il rigetto è ancor più motivato sulla circostanza che il ricorrente era ancora sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella regione di prima assegnazione)
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#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
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#responsabilità amministrativa
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 07/12/2025 n° 31903
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
*****
ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
KEYWORDS
#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (1).
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (2);
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (2).
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (1).
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1).
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria" (3).
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
(2) Lettera così modificata in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
(3) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
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13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
22/08/2022 n° 12340
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Ai Dirigenti degli AA.TT. dell’USR Piemonte
Oggetto: presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2022.
In relazione all’oggetto, con la presente nota, si forniscono le seguenti specificazioni.
Normativa di riferimento
D.lgvo 297/94
Art. 436, commi 3 e 4, ai sensi dei quali “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”
D.lgvo n. 165/2001
Art. 53, primo comma che rinvia espressamente alla “disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
D.P.R. 3/57
Art. 9 “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” .
Quest’ultima normativa prevede inoltre che l’impiegato non possa “esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.
Art. 98 della Costituzione
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince che con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, ossia con la sottoscrizione del contratto, sorge in capo al dipendente pubblico il vincolo di esclusività nei confronti del datore di lavoro pubblico e ciò a tutela del buon andamento dell’Amministrazione. In tale momento non devono sussistere pertanto situazioni ostative alla sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.
E ciò anche in aderenza alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, secondo cui il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.
Al riguardo si rammenta che l’inesistenza di rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al momento della presa di servizio.
Sul differimento della presa di servizio.
Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc...).
La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Al riguardo si rammenta che gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF e che, in assenza di motivazioni legittimanti il differimento, da tali controlli potrebbero emergere profili di non regolarità amministrativo-contabile.
La ratio dell’applicazione del principio come sopra esplicitato è da riscontrarsi nel fatto che, diversamente opinando, l’istituto del differimento diverrebbe strumento per aggirare il regime delle incompatibilità di legge con conseguente illegittimità del relativo contratto di assunzione.
L’aspettativa per motivi di lavoro.
Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente.
L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.
Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio
dipendente.
Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione.
L’ipotesi della mancata presa di servizio da parte del docente neo immesso in ruolo o supplente.
Per quanto sopra evidenziato, dunque, ove al 1° settembre 2022 ricorresse l'ipotesi della mancata presa di servizio da parte dei docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato
d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.
Diversa è invece l’ipotesi del docente già di ruolo che il 1° settembre non si presenti in servizio per le eventuali attività concordate, in questo caso infatti sarà necessario (dopo la diffida formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno a presentarsi immediatamente a scuola e appurato il mancato adempimento alla diffida) segnalare il caso all’UPD per l’apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni.
Al riguardo si richiama quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale “premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”.
Inoltre afferma la Suprema Corte che “è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di
insegnamento stabiliti dall’orario scolastico.”
La presente viene inviata anche agli AA.TT. per l’eventuale supporto alle istituzioni Scolastiche di rispettiva competenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#presa #servizio #differimento #neo #lavoro #nomina #motivo #immettere #aspettativa #ruolo
n° 16
Area: Normativa

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022". (2)
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (3)
2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. (2)
(1) Rubrica così modificata dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(3) Comma così modificato dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
KEYWORDS
#decretolegge #proroga #correlare #termine #emergenza #sono #allegato #convertire #modificazione #limite
n° 25
Area: Normativa

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. (1)
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 236,6 milioni di euro per l'anno 2020. (3)
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. (1)
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
(1) Comma così modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
(3) Comma sostituito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
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#bonus #congedo #settore #inps #sindaco #tecnico #beneficio #fruire #radiologia #monitoraggio
n° 25
Area: Normativa

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. (1)
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020. (2)
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. (1)7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
(2) Comma socì modificato dalla l. 77/2020 di conversione del dl 34/2020, con effetto a decorrere dal 19/07/2020.
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23/03/2021 n° 1276
Area: Prassi, Circolari, Note

INPS
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25-03-2021
Messaggio n. 1276
OGGETTO: Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni
1. Premessa
L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in materia, a cui seguiranno le indicazioni operative contenute nella circolare di prossima pubblicazione.
2. Platea dei destinatari
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
3. Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
4. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
5. Durata del congedo
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
6. Domanda del congedo
L’Istituto sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.
È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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06/04/2021 n° 491
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Oggetto: Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche.
Come è noto, nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Detto decreto, nel prorogare, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, introduce, all’articolo 2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”.
Si rinvia innanzitutto all’attento esame del Decreto Legge di cui in oggetto e alla costante rivisitazione, secondo principio di prudenza, delle modalità di contenimento del contagio adottate in ciascuna singola istituzione scolastica. Modalità da rendere sempre più e meglio rispondenti alle ben note regole sanitarie - tutte confermate - di distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…), utilizzo delle mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro.
In considerazione della ripresa delle attività dopo la sospensione per le vacanze pasquali e a riscontro di richieste pervenute, si fornisce con la presente un quadro ricognitivo con alcuni rinvii di supporto per le istituzioni scolastiche. L’obiettivo è, come sempre per questa Amministrazione, accompagnare, sostenere e favorire per quanto possibile l’agire responsabile delle istituzioni scolastiche nel quotidiano divenire della realtà.
1 - Attività scolastica e didattica delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale
L’articolo 2, comma 1, del citato Decreto Legge 44/2021, dispone che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, dal 7 aprile, termine delle vacanze pasquali, e fino al 30 aprile, le istituzioni scolastiche, anche se situate in “zona rossa”, assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui sopra, si legge sempre nel comma 1 del citato art. 2, può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori”.
In proposito, gli Uffici scolastici regionali continueranno a mantenere costanti interlocuzioni con le competenti autorità territoriali al fine di fornire, nel caso di adozione da parte di queste ultime di provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza ai sensi della disposizione in esame, la necessaria assistenza alle istituzioni scolastiche e la tempestiva informazione alle famiglie e agli studenti.
2 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona gialla e arancione
L’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Anche in queste circostanze gli Uffici scolastici regionali, nell’ambito dei tavoli istituzionali costituiti presso le Prefetture in materia di raccordo scuola-trasporti - come confermato dalla nota del Ministero dell’Interno 6 aprile 2021, n. 1530 - proseguiranno le interlocuzioni con le competenti autorità territoriali, così che continuino ad essere assicurate le condizioni atte a contenere i contagi in occasione del trasporto scolastico e nelle aree di assembramento degli studenti all’esterno delle scuole.
3 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona rossa
Il medesimo articolo 2, comma 2 prescrive che “nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.
4 - Possibilità di svolgere comunque attività in presenza: Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
L’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi - confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia - prevede che “sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”
In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitino di mantenere una relazione educativa atta a consentire l’effettiva inclusione scolastica.
5 - Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed eccezioni
Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.
6 - Screening diagnostici
A riscontro di alcuni specifici quesiti, si rammenta che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici. Ciò premesso, gli uffici e le istituzioni scolastiche in indirizzo favoriranno, per quanto di competenza, forme di collaborazione con le competenti autorità sanitarie, mirate alla eventuale realizzazione, da parte di queste ultime, di campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell’attività didattica.
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Garante della Privacy (FAQ n. 5 - https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#vaccini).
7 - Questioni concernenti la gestione del personale
Diverse sono le questioni che vengono poste in relazione alla gestione del personale nell’emergenza Covid-19. Utili riferimenti sono rinvenibili nei siti del Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare mediante FAQ progressivamente aggiornate: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
8 – Risorse finanziarie finalizzate all’emergenza Covid
Si rammenta infine che, per incrementare le condizioni di sicurezza delle istituzioni scolastiche, l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro, nell’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi professionali di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica; per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Istruzioni circa l’utilizzo delle predette risorse sono state impartite con nota 31 marzo 2021, n. 453, dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di questo medesimo Ministero.
9 - Una conclusione di metodo
La scuola è pesantemente interessata dagli effetti della pandemia, anche per la vasta entità di studenti e personale che compongono la comunità educativa. Ciò rende l’intero Paese particolarmente e comprensibilmente “sensibile” verso il mondo scolastico. Questa sensibilità va accolta come pure, per certi aspetti, contenuta. Il contenimento, che è com-prendere e che si realizza con l’abbraccio educativo, è quanto di cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità. Soprattutto oggi, in cui l’abbraccio fisico è impedito. Per questo nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi di relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e dolorosi momenti che viviamo.
Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri studenti.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#scuola #aprile #istituzione #grado #attività #presenza #zona #decreto #contenimento #epidemia
01/04/2020 n° 2
Area: Prassi, Circolari, Note

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE N. 2/2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.
1. PremessaKEYWORDS
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28/03/2020 n° 562
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Alle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL
Ai Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL
Alle OO.SS.
LORO E-MAIL
Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estrema contingenza, la presente nota intende fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:
I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)
L’articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
Si evidenzia che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel citato decreto ed esplicitate nella presente nota. Nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020
relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria. Le risorse finanziarie stanziate costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della numerosità della popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Rispetto all’erogazione delle risorse nei confronti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie l’Amministrazione sta procedendo con la massima tempestività secondo le procedure vigenti.
Per le Istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".
Si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l’organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull’attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.
Le Istituzioni scolastiche statali avranno altresì la facoltà di procedere mediante RDO o di effettuare “ordini diretti” tramite il Me.PA., ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni dell’Istituzione. In particolare, potrebbero per ipotesi risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche (1):
• Forniture specifiche per la Sanità, al cui interno sono citati i prodotti per l’igiene personale;
• Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti.
Si fa presente, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile ha nominato Consip quale “soggetto attuatore” per l’acquisizione di servizi e forniture necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo ruolo, dunque, Consip sta espletando procedure straordinarie in via d’urgenza aventi inter alia ad oggetto: (i) “Fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “covid-19”; (ii) “Acquisto di dispositivi di protezione individuale”.
II. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)
L’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento del termine previsto per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le Istituzioni scolastiche statali ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.
Pertanto, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:
• entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
• entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativocontabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
• entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
Resta inteso che, qualora sopraggiungano ulteriori disposizioni normative, saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative.
Con particolare riferimento all’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si richiamano gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.
Si tenga, altresì conto, di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 (disposizione successivamente estesa a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020), ovvero, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, occorre “[…] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza […]”.
Inoltre, l’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, prevede che “[…] le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente […] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza […]”.
Pertanto, al fine di rispettare pienamente le richiamate disposizioni e di consentire ai revisori di espletare le proprie funzioni anche a distanza, si rappresenta quanto segue:
• sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
• le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
• la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.
III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)
L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare, è prevista l’assegnazione alle medesime istituzioni delle seguenti somme:
• a) 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità. Al riguardo, si ricorda che in questa fase emergenziale le piattaforme per l’apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero (accessibile al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. Tale pagina comprende altresì iniziative di didattica a distanza messe a disposizione da alcune Istituzioni scolastiche che hanno maturato negli anni un’esperienza circa tale modalità operativa, nonché un canale tematico dedicato per l’inclusione degli alunni disabili. Le predette piattaforme per la didattica a distanza sono offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con lo scrivente Ministero di apposito protocollo di intesa. Pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
• b) 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
• c) 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.
Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Alla luce della suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”2, la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All’interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si specifica che all’interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale”.
Si precisa altresì che i dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.
Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I n. 129/2018.
Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico:
- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica";
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”.
Le istituzioni scolastiche possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.
In queste settimane, molti dirigenti scolastici stanno concedendo, in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate. A tal fine, si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l’utilizzo temporaneo ai fini della didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche alle quali, assolto l’eventuale fabbisogno per i propri studenti, restino in disponibilità dispositivi digitali utili per l’apprendimento a distanza, sono invitate a concedere gli stessi in comodato d’uso anche alle altre scuole del territorio che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Le risorse sono assegnate alle scuole in anticipazione e in un’unica soluzione. Come previsto dall’art. 120, comma 6, D.L. n. 18/2020 “Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.”
Con successiva nota saranno trasmesse agli UU.SS.RR. indicazioni concernenti il contingente di Assistenti tecnici informatici, di cui all’art. 120, comma 4, D.L. n. 18/2020, e le indicazioni sulla modalità di ripartizione.
IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche – Sezione “emergenza COVID-19”
Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.
Al fine di poter potenziare la comunicazione continuativa e reciproca tra gli uffici ministeriali e le istituzioni scolastiche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, durante il quale l’Amministrazione tutta, ancor di più, ha il dovere istituzionale di garantire la massima assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti ha attivato all’interno del servizio suddetto un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’ “emergenza COVID-19”. Nell’ambito di questa area, pertanto, a partire da lunedì 30 marzo, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale. Tenuto conto della peculiare fase che stiamo attraversando si fa presente che verranno presi in carico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell’emergenza nell’istituzione scolastica, che esulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titolo esemplificativo, il sostegno psicologico o il supporto alla disabilità.
Tali quesiti verranno trattati in raccordo con la task force nazionale, appositamente istituita dal Ministro dell’istruzione, e mediante il coinvolgimento degli uffici competenti per le diverse materie oggetto di approfondimento.
Si informa altresì che, per poter offrire un servizio ancora più rapido ed efficace, a partire da lunedì 30 marzo sarà possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.
Si ricorda infine che tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.
È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.
Si ringrazia per l’impegno profuso in questa fase di emergenza e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l’Amministrazione potrà fornire alle istituzioni scolastiche in un’ottica di fattiva collaborazione e nell’interesse di assicurare il diritto all’istruzione e il corretto funzionamento del sistema.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
(1) Di seguito il link a cui è possibile reperirle: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09. Si precisa che entrambe le forniture hanno come scadenza il 26 luglio 2021.
(2) Si rinvia per maggiori dettagli al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Giovanna BODA
(firmato digitalmente da Boda Giovanna)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#istituzione #distanza #emergenza #risorsa #didattica #conto #revisore #strumento #piattaforma #marzo
31/08/2021 n° 306
Area: Prassi, Circolari, Note

Registro dei provvedimenti
n. 306 del 31 agosto 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che ha introdotto l’art. 9-ter (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”;
VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass;
VISTO l’art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che:
“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” (comma 1);
“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (comma 2);
“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (comma 3);
“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università” (comma 4);
“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (comma 5);
VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”, corredato del relativo allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto parere del Garante ai sensi del Regolamento;
CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, prevedendo, in particolare:
il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);
l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7);
la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);
l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare sia il corretto adempimento degli obblighi, per il personale scolastico, derivanti dal citato art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi;
CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame, – tenuto conto che, in base al richiamato quadro normativo, le amministrazioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, – assicura la conformità alle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante in materia (v., da ultimo, provvedimento di avvertimento nei confronti della Regione Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in generale, provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, doc. web n. 9585300, documento di indirizzo “Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, doc. web n. 9585367, e FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615);
CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d’urgenza, con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il rispetto del Regolamento, del Codice e delle richiamate norme di settore, sulla base di una corretta individuazione e valutazione dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, garantendo, in particolare, che:
siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:
i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato G allo schema);
ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema);
iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);
iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema);
v) il processo di verifica sia effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafo 3 dell’allegato G allo schema);
le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, con specifico riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, a tempo indeterminato e determinato), in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art. 17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);
il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:
i) i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI);
ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato;
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
CONSIDERATE le esigenze manifestate dal Ministero dell’istruzione di semplificare le attività di verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti della medesima ampia platea di interessati (circa un milione) che svolgono la propria attività lavorativa presso le scuole statali del sistema nazionale d’istruzione, avvalendosi di un sistema informativo già esistente e accessibile da parte delle singole istituzioni scolastiche, in alternativa alle ordinarie modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’app VerificaC19, a cui si affianca.
RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto da ultimo trasmesso, atteso che le indicazioni fornite con carattere d’urgenza dall’Ufficio del Garante sono state tenute in debita considerazione;
RITENUTO di adottare il presente parere, in via d’urgenza, in ragione della rappresentata esigenza di assicurare, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale;
RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;
VISTA la documentazione in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.
Roma, 31 agosto 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
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n° 25
Area: Normativa

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferiti all'anno scolastico 19891990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.
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n° 32
Area: Normativa

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico‐professionali, ove richiesti. (3)
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto . La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. (4)
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). (1)
11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
14‐bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. (2)
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(3) Comma così modificato dal dl 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 in vigore dal 18 giugno 2019. Per l’applicabilità di tale modifica si veda l’ art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019, come convertito.
(4) Comma così modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#appaltare #stazione #contratto #aggiudicazione #affidamento #caso #esecuzione #offerta #aggiudicatario #invito
n° 125
Area: Normativa

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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n° 1 COMMA 99
Area: Normativa

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#decorrenza
n° 17
Area: Normativa

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. (1)
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. (1)
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al secondo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. (1)
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (2)
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (2)
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. (1)
(1) Comma così modificato dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
(2) Comma inserito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.
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#decretolegge #milione #convertire #euro #modificazione #limite #spesa #marzo #comma #articolo
12/10/2020 n° 32850
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DELLAPROGRAMMAZIONE SANITARIA
A
PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it protezionecivile@pec.governo.it
UFFICIO DI GABINETTO Sede
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE mef@pec.mef.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE gabinetto.ministro@cert.esteri.it
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE stamadifesa@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA uffgabinetto@postacert.istruzione.it
MINISTERO DELL’INTERNO gabinetto.ministro@pec.interno.it
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA capo.gabinetto@giustiziacert.it
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA prot.dgdt.dap@giustiziacert.it gabinetto.ministro@giustiziacert.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ministro@pec.politicheagricole.gov.it
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE segreteria.ministro@pec.minambiente.it
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE affariregionali@pec.governo.it
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) anci@pec.anci.it
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI segreteria@pec.fnomceo.it
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE federazione@cert.fnopi.it
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA presidenza@pec.fnopo.it
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI posta@pec.fofi.it
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE federazione@pec.tsrm.org
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS srm20400@pec.carabinieri.it
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ protocollo.centrale@pec.iss.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” direzionegenerale@pec.inmi.it
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) fondazionecirm@pec.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP) - inmp@pec.inmp.it
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICOSCIENTIFICHE ITALIANE (FISM) fism.pec@legalmail.it
CONFARTIGIANATO presidenza@confartigianato.it
CONFCOMMERCIO confcommercio@confcommercio.it
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it
TRENITALIA ufficiogruppi@trenitalia.it
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA DGPROGS
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segreteria@simit.org
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo
Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@region e.veneto.it
OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:
- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referenti/Responsabili del procedimento:
Dott.ssa Anna Caraglia
Dott.ssa Jessica Iera
Dott. ssa Alessia D’Alisera
Dott.ssa Patrizia Parodi
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#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#test #quarantena #isolamento #ministero #federazione #sintomo #contatto #infezione #comparsa #giorno
Pagina: 69
O.M. 12 marzo 2026, n. 44
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Pagina: 84
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Pagina: 2
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Pagina: 34
O.M. 12 marzo 2026, n. 43
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Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026
Il MIM, con la Nota prot. n.5023 del 2 marzo 2026, ha comunicato che la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026.
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Pagina: 2
O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
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Comunicazione del MIM sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026
Il MIM, con la Circolare n. 205851 del 25 settembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per quanto concerne le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026 in attuazione del Decreto ministeriale n. 182 del 25 settembre 2026.
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Pagina: 1182
INFORTUNIO IN ITINERE Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 è stata introdotta, sulla scorta di un...
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Pagina: 790
Stato giuridico del personale a tempo determinato Con l'O.M. n. 88 del 16 m...
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Pagina: 22
Circolare 16 marzo 2026, n. 28
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Pagina: 326
Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18...
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Pagina: 1162
TRASPARENZA E GESTIONE SITO WEB Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, pubblicato in G.U. dell’8 giu...
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Pagina: 811
Ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007; CCNL 18/01/202...
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Pagina: 242
Personale insegnante e ATA - Nomina - Orario di servizio (D.M. n. 417/74 - Legge n. 417/89 -...
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Pagina: 48
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Pagina: 36
Nota 11 dicembre 2025, n. 95371
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Pagina: 41
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Pagina: 652
Visite medico-fiscali (CCNL 29/11/2007) Le assenze per malattia ed i consegue...
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Pagina: 7
Circolare 9 luglio 2025, n. 157048
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Pagina: 1163
Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...
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Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: collaboratori scolastici
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