
Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
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Trattamento economico: rimborso spese vive
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Un docente del nostro istituto chiede il rimborso spese sostenute per prevenzione rischio biologico, ovvero i tamponi effettuati per l'ottenimento della certificazione verde. Preciso che il docente non si trova in condizione di fragilità.
Il docente ritiene a sua giustificazione che il D.Lgs. 81/08 affermi che che sia il datore di lavoro a farsi carico degli oneri per garantire la salute e sicurezza nei luogo di lavoro ed in particolare nell’art. 15 “Misure generali di tutela” comma 2
“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Tuttavia il Protocollo di sicurezza per l'a.s. 2021 2022 prescrive che le risorse erogate dal MIUR per affrontare l'emergenza sanitaria possono essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica.
Si chiede se la richiesta presentata dal docente abbia un fondamento di legittimità, considerati i doveri del Dirigente scolastico in veste di datore di lavoro per gli adempimenti relativi alla Sicurezza.
La Dirigente scolastica
Si premette che l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela dei lavoratori in riferimento ai rischi valutati dal datore di lavoro nel Documento di valutazione dei rischi, compresi i rischi biologici riferiti allo specifico ambiente lavorativo. A titolo di mero esempio, se tra le misure previste nel DVR ci fosse quella reclamata dal lavoratore, allora non ci sarebbe dubbio che l’onere di assicurare l’attuazione delle misura incomberebbe sul datore di lavoro. Ma la fattispecie del caso pare diversa e sembra rimandare ad una previsione contenuta nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e da alcune organizzazioni sindacali del comparto e dell’area istruzione e ricerca il 14 agosto 2021. Alle pagg. 4-5 del Protocollo si prevede, infatti, che “il Ministero, inoltre, provvederà a: […] fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate”. Il senso di questo passaggio è stato decisamente precisato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021, n. 900, in cui si sottolinea che parte delle risorse rese disponibili dal Ministero stesso “può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”). Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate”. Nella Nota si conclude che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche. In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento per il superamento dell’emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 111/2021. Per questa ragione nel Protocollo è previsto come necessario un raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”.
Pertanto, è di tutta evidenza che la previsione sulle spese per i tamponi é da attuare esclusivamente nei limiti espressi dalla Nota ministeriale 900/2021 (“personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”); misura che tra l'altro potrà essere realizzata previo “raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”, raccordo che ad oggi non risulta essere stato ancora messo in essere.
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Sentenza 20/03/2025 n° 7483
Area: Giurisprudenza

La certificazione verde (o “green pass”) è stata una modalità alternativa alla vaccinazione ispirata dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino, cosicché non può essere assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008. La risposta data dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 160 del 30 marzo 2022, oltre a non essere manifestazione di attività normativa, integra un mero parere non conforme a diritto laddove assimila il tampone alle misure di sicurezza imposte dal d.lgs. n. 81/2008. In tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula dall’ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, pur in presenza delle condizioni alla cui ricorrenza il legislatore ha subordinato la deroga al principio di soccombenza. (Nel caso di specie, un docente, aveva lamentanto di essere stato costretto nel periodo pandemico al cd. test del tampone, al fine di ottenere la certificazione verde necessaria, ai sensi dell’allora vigente art. 9-ter DL 52/2021, per l’accesso ai locali scolastici. Ritenendo che fosse il Ministero a doversi accollare i costi connessi alla sottoposizione al test antigenico, il docente aveva richiesto al Dirigente Scolastico il rimborso delle spese da lui sostenute per l’acquisto dei tamponi antigenici. Entrambi i giudici del merito avevano respinto la sua domanda e la Cassazione ha confermato la legittimità del diniego opposto dal dirigente scolastico).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#scuola e salute#green pass
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
KEYWORDS
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 05/09/2025 n° 16048
Area: Giurisprudenza

E’ illegittimo l’operato della Commissione d’esame che, edotta dei disturbi di cui soffre la candidata, inibisce a quest’ultima l’utilizzo degli strumenti (nella specie mappe concettuali) garantiti dalla legge al fine di, espressamente, ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Pertanto, vanno annullati gli atti impugnati e va ordinata al Ministero resistente la ripetizione dell’esame, secondo le misure compensative previste dalla legge 170/2010. (Nel caso di specie una studentessa, affetta da DSA, era stata autorizzata dall’USR a sostenere l’esame di Stato quale candidato esterno presso un Liceo di scienze umane economico sociale, al quale veniva trasmessa la certificazione medica della ragazza attestante, tra l’altro, l’uso in ambito scolastico di strumenti compensativi e dispensativi da applicarsi in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale e degli esami. In sede di esame orale il Presidente della Commissione inibiva alla candidata l’utilizzo dello strumento compensativo delle mappe concettuali dopo che la stessa aveva fatto esplicita richiesta di poterne usufruire durante il colloquio. Colta da un grave blocco emotivo, la ricorrente – che si presentava al colloquio con una votazione parziale di 48/100 - non superava la prova orale e veniva bocciata.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 26/08/2025 n° 176
Area: Giurisprudenza

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un’ulteriore valutazione al diverso fine di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. L’art. 55-octies d.lgs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all’accertamento di idoneità psico-fisica del dipendente, accertamento che l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 171/2011. Nel caso di specie, a fronte di un precedente accertamento, seppure provvisorio, conclusosi con la declaratoria di inidoneità assoluta del docente, nelle cui more erano stati avviati due procedimenti disciplinari che avevano portato, il primo, alla sospensione dal servizio per sei mesi e, il secondo, alla destituzione (sanzioni poi annullate dal Tribunale per tardività delle contestazioni), l’amministrazione non solo avrebbe potuto, ma alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità prima di consentire al docente la ripresa dell’attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione. L’esito del nuovo giudizio di idoneità così disposto poteva essere confutato solo con un’indagine medico-legale, che dichiarasse l’idoneità del lavoratore alle mansioni di docente, ma il rifiuto del dipendente di sottoporsi alla CTU disposta dal giudice di prime cure rende impossibile la confutazione di tale accertamento, che conserva la sua validità e preclude l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni per le quali è stata accertata l'inidoneità permanente. (Nel caso di specie un docente di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stato sospeso in via cautelare dal DS a norma dell’art. 6 DPR 171/2011 per presunta inidoneità psichica e aver subito due sanzioni disciplinari - poi annullate dal Tribunale per tardività di entrambe le contestazioni - , viene reintegrato nel dicembre 2020. L'amministrazione scolastica dispone contestualmente un nuovo accertamento sanitario di idoneità, che si conclude con giudizio di permanente inidoneità alle mansioni di insegnante e parziale idoneità a mansioni di tipo amministrativo. Il docente rifiuta l'assegnazione a mansioni amministrative ed il rapporto di impiego viene dichiarato risolto per decadenza a norma dell’art. 511 d.lgs. 297/1994. Il docente impugna il licenziamento sostenendo l'illegittimità del nuovo accertamento sanitario e nel giudizio rifiuta di sottoporsi alla CTU medico-legale disposta dal giudice. La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del docente sulla base della legittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.)
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Sentenza 28/04/2025 n° 52
Area: Giurisprudenza

A fronte delle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, con le quali la Corte costituzionale ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge emanate durante l’emergenza COVID, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che hanno introdotto l’obbligo vaccinale del personale scolastico e regolamentato sia l’attività di accertamento dell’adempimento da parte dei soggetti tenuti al controllo che le misure da adottare per il caso di trasgressione. Non è sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro solo a decorrere una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia. Inoltre, agli appellanti legittimamente sospesi dal servizio durante il periodo pandemico, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare. Ciò in conformità con il significato delle parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato” utilizzate dall’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte costituzionale che sul punto così si è espressa: “L'effetto stabilito dalle norme censurate secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti nel periodo di sospensione la retribuzione né altro compenso monumento comunque denominati…. giustifica ….anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare….. considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023 §14).
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 14/03/2025 n° 353
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la sanzione disciplinare dell’esclusione di un alunno dal viaggio di istruzione adottata in conformità del regolamento di disciplina. La pendenza del termine per la presentazione del ricorso all’organo di garanzia dell’Istituto e a quello regionale non sospende l’efficacia della sanzione disciplinare irrogata nei confronti dello studente. E’ illegittimo il provvedimento disciplinare con il quale la scuola dispone la revoca temporanea della possibilità di uscita autonoma dell’alunno dal plesso scolastico quando esso non rientra tra le misure previste dal regolamento di disciplina. L’autorizzazione all’uscita autonoma, al termine delle lezioni, del minorenne frequentante la scuola secondaria di primo grado, regolata dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172, non esclude il potere della scuola di dichiarare motivatamente la decadenza dell’autorizzazione genitoriale in presenza di sopravvenuti motivi ostativi inerenti alla sicurezza. Il Giudice Amministrativo stabilire può modulare nel tempo l’efficacia caducatoria della pronuncia di annullamento di un provvedimento illegittimo, non essendo vincolato a dichiararne l’illegittimità con effetto retroattivo.
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#atto e documento amministrativo#procedimento amministrativo#ricorsi amministrativi#studenti: azione disciplinare
Sentenza 03/06/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Durante l’ora di ricreazione, nei giardini di una scuola primaria, un allievo frequentante il quinto anno si procurava una distorsione al IV dito della mano destra. Nell’immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino ma due giorni dopo, persistendo dolore e gonfiore alla mano, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una frattura della falange prossimale IV dito mano destra con apposizione del guanto gessato con stecca, riportando danni da invalidità temporanea e permanente. I genitori dunque agivano in giudizio per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico nella causazione del danno e la conseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., escludendo la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2048 cod. civ. il quale, avendo ad oggetto la presunzione di responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato a un terzo da un fatto illecito dell’allievo, non può trovare applicazione nel caso in esame caratterizzato da un’ipotesi di c.d. autolesione dell’alunno. Pertanto, il danno cagionato dall’alunno verso sé determina la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sorge al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore). Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, allorché l’evento, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, risulti tale da non poter essere previsto, né tanto meno evitato, nonostante l’adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi. In tali ipotesi, emerge la c.d. culpa in vigilando, la quale consiste in un particolare comportamento o in un’omissione del docente (e, comunque, del personale scolastico tenuto alla vigilanza) nell’adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare la verificazione del fatto lesivo. Il Tribunale ha poi ribadito che il danneggiato-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta o l’omissione del docente-inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento; solo in presenza di tale prova, infatti, l’istituto scolastico potrà dirsi gravato dall’onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione o dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile. Nella fattispecie concreta, il minore si è fatto male nell’ora della ricreazione mentre rincorreva alcuni compagni e dalla prova testimoniale è emerso che durante l’ora della ricreazione non vi era un numero di insegnanti o collaboratori sufficiente a poter prevenire eventi dannosi per gli alunni, d’altro canto prevedibili visto che gli allievi, durante la ricreazione, sono inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni. Essendovi dunque presente una sola insegnante nel giardino della scuola, non può ritenersi provata l’adozione di un comportamento idoneo a evitare l’evento dannoso. In sostanza, nel giudizio in esame i genitori-attori hanno adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento della scuola e il danno, mentre la scuola non è riuscita a dimostrare che l’evento si fosse verificato per caso fortuito. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità della scuola, condannando il Ministero, con manleva da parte dell’assicurazione, al risarcimento del danno pari a circa 4.500, 00 euro, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 14/01/2025 n° 1025
Area: Giurisprudenza

L’art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall’art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all’obbligo vaccinale in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva. Il dirigente scolastico, applicando la normativa vigente, in ossequio all’art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, ha disposto la cessazione del provvedimento di sospensione e la contestuale ripresa dell’attività lavorativa da parte della docente con la specificazione che, continuando a persistere l’assenza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la stessa non avrebbe ripreso l’attività didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto attività propria del personale ATA per 36 ore settimanali. Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, non sussisteva alcun obbligo in capo alla dirigente di comunicare alla docente il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle attività didattiche. Non può parlarsi di raddoppio dell’orario di lavoro, da 18 a 36 ore settimanali, in quanto l’orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell’attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL). Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l’assenza ingiustificata nei giorni lavorativi da parte della docente. In ogni caso, anche ove fosse stato illegittimo l’incremento dell’orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, la docente non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest’ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012). Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del Ministero né tantomeno un inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice.
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#personale ata#personale dipendente: mansioni#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 22/05/2025 n° 58
Area: Giurisprudenza

Nella fattispecie in esame, un’insegnante di sostegno, mentre era in attesa di partecipare all’incontro per la programmazione settimanale unitamente alle altre docenti in una scuola elementare, momentaneamente si allontanava dalla sala riunioni, spostandosi nell’area attigua all’edificio scolastico, al fine di rispondere ad una telefonata: non appena si appoggiava ad un parapetto in muratura, dando le spalle allo stesso, precipitava nel terreno sottostante, dopo aver fatto un volo di 2,50 mt. circa, a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, riportando lesioni gravissime che portavano ad una invalidità permanente dell’85%. La Corte di Appello in sede penale dichiarava estinto il giudizio per prescrizione dei reati posti a carico del Dirigente scolastico, confermando tuttavia la responsabilità civile dello stesso e del Ministero, la quale conduceva al pagamento di somme ingenti, di modo che la Procura della Corte dei Conti promuoveva l’azione per danno erariale nei confronti del Dirigente ponendo a carico dello stesso un danno pari a circa euro 270.000. I giudici hanno in primo luogo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di avvenuta prescrizione dell’azione di danno, ribadendo che il termine decorre dalla data in cui è avvenuto il pagamento risarcitorio in favore della parte danneggiata, essendo necessaria la compresenza di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e l’emissione del mandato di pagamento in favore del danneggiato. Quanto al merito, la Corte dei Conti ha innanzitutto chiarito l’indipendenza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quelli penale e civile, essendo il primo basato su diversi presupposti giuridici, affermando che le risultanze del processo penale (in cui era stata evidenziata una responsabilità penale del dirigente scolastico) non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio amministrativo per farne derivare la responsabilità amministrativa che, appunto, è di tutt’altra natura. Il Collegio è dunque giunto a respingere la domanda proposta dalla Procura nei confronti del Dirigente scolastico, ritenendo insussistente la colpa grave a carico dello stesso. Precisamente, dopo aver accertato che l’area in cui è avvenuto l’incidente non era utilizzata regolarmente in quanto di proprietà di una Asl, ha ritenuto corretta la condotta del Dirigente il quale ha interdetto l’accesso alla stessa con un apposito cartellone e non ha incluso tale area nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riponendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune dopo il terremoto del 2009. In sostanza, il convenuto inibendo l’accesso all’area con adeguata cartellonistica, aveva dimostrato, comunque, una condotta orientata ad evitare eventi quali quello che, in concreto si è verificato, nonostante fosse consapevole che l’area non era adibita ad attività didattiche e non era pertinenza della scuola. Inoltre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che aveva redatto il DVR dell’edificio scolastico, escludendo l’area in cui è avvenuto il sinistro. Tra l’altro, nella redazione del piano di evacuazione il Dirigente Scolastico, proprio in considerazione del fatto che lo spazio non era di proprietà/disponibilità della scuola, aveva escluso la suddetta area come possibile via di fuga. Dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, infine, era emerso che il crollo del parapetto era stato causato da vizi occulti strutturali, accertati solo a seguito di prove di carico e analisi dei materiali. Tali vizi non erano accertabili né prevedibili, neanche con un DVR completo, contenente l’area dove è avvenuto l’incidente. Il C.T.U., interpellato nel corso del procedimento penale, ha accertato, infatti, che i parapetti erano stati costruiti senza le caratteristiche di resistenza adeguate. Nel respingere la domanda della Procura, i giudici hanno dunque ricordato che, l’elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell’agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa. Alla luce delle suddette valutazioni, ad avviso della Sezione, pertanto, non ricorre una grave colpevole inerzia del Dirigente, che, anzi, ha dimostrato di essersi, a più riprese, occupato del tema della sicurezza sul luogo del lavoro durante il suo periodo di dirigenza didattica.
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#responsabilità amministrativa#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)
Sentenza 14/02/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Un alunno minorenne frequentante una scuola superiore veniva colpito con un violentissimo calcio diretto agli organi genitali da un compagno di classe, subendo serie lesioni personali che rendevano necessario anche un intervento chirurgico. Il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo all’Amministrazione centrale, essendo i singoli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, legati da un rapporto organico con il Ministero che pertanto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è l’unico legittimato a resistere alle controversie. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, avendo l’istituto scolastico formulato la chiamata in causa dell’assicurazione due anni e mezzo dopo la costituzione in mora della stessa. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che, in caso di azione risarcitoria per danni causati all'alunno da terzi, l'attore danneggiato deve dimostrare che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, mentre sulla parte convenuta incombe l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure per evitare il verificarsi dell'evento, quindi che il danno è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato; ne deriva che, rispetto a tali fattispecie di danno, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra l’evento e il danno, mentre la scuola, per liberarsi della presunzione, è tenuta a fornire dimostrazione positiva del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità. Nella fattispecie in esame, che l’evento si sia verificato con le modalità descritte è risultato confermato anche dai testimoni sentiti, i quali, presenti sul luogo, hanno assistito alla scena e dichiarato di aver visto il calcio ricevuto dal danneggiato, all’interno dell’aula scolastica, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula per rispondere ad una telefonata. Avendo il danneggiato adempiuto al proprio onere della prova anche per quanto riguarda la dimostrazione del nesso causale tra il calcio ricevuto e i danni subiti e documentati, emerge chiaramente che l’istituto scolastico non ha fornito la prova del caso fortuito, che avrebbe comportato l’esonero da responsabilità. La circostanza dell’allontanamento dell’insegnante dall’aula per rispondere ad una telefonata, rende del resto l’evento non imprevedibile, e quindi comporta la responsabilità dell’Istituto, e dunque del Ministero.
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Sentenza 29/08/2025 n° 3511
Area: Giurisprudenza

In caso di infortunio occorso all’alunno durante l’orario scolastico, la scuola per andare esente da responsabilità ha l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, che comprende la prova di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, mentre lo studente ha il solo onere di provare il fatto costitutivo della domanda di risarcimento. Nel caso di specie, riguardante il danno riportato da un alunno di scuola dell’infanzia durante l’orario scolastico per essere caduto mentre l’insegnante, di spalle, riordinava l’aula, non può dirsi superata la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando gravante sulla docente anche in ragione della giovanissima età degli alunni. L’insegnante, infatti, ammettendo di essere stata di spalle nel momento della caduta dell’alunno, e quindi di non avere avuto la vigilanza diretta ed attenta sul minore infortunatosi, non può invocare la imprevedibilità e repentinità dell’azione, mentre deve ravvisarsi l’esistenza del nesso causale tra la dichiarata disattenzione e la caduta (e quindi le lesioni) del minore. (La pronuncia in analisi ricorda che, per giurisprudenza costante, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, con l’effetto che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche.)
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#infortunio scolastico#istruzione dell’infanzia#personale docente#responsabilità civile
Ordinanza 03/05/2025 n° 11614
Area: Giurisprudenza

L'art. 2049 c.c. stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per danni commessi dai suoi dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. La norma configura una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Affinchè insorga tale forma di responsabilità deve esistere il nesso di occasionalità necessaria; il nesso sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. La responsabilità ex art. 2049 cc è subordinata, però, alla condizione che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze. Nel caso di molestie verificatesi a scuola a danno di un alunno, per verificare se sussista una responsabilità della scuola (datore di lavoro), occorre allora domandarsi se rientrasse nell'ambito dell'attività di quest’ultima (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Occorre premettere che alla scuola - e, quindi, al personale scolastico del Ministero - spetta l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Il "contratto scolastico" comprende, infatti, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. Per quanto riguarda le molestie sui minori, dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali. Pertanto, le molestie perpetrate in danno di alunni minori, pur costituendo condotte opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa. Ricorre allora il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità della scuola per le molestie attuate dal dipendente nei confronti dell’alunno ogni qual volta la condotta del primo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi.
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#reato#responsabilità civile
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
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#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).
4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).
5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
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n° 4
Area: Normativa

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
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17/02/2025 n° 33102
Area: Prassi, Circolari, Note

I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”
Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.
A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
n° 2
Area: Normativa

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
KEYWORDS
#graduatoria #avvio #istruzione #affare #aprile #tempistica #spiegare #luglio #supplenza #mondo
n° 2
Area: Normativa

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. (1)
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. (1)
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. (1)
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonche' per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. (1)
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare ». (1)
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. (1)
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. (1)
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte. (1)
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili; (3)
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti; (2)
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; (3)
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d-bis) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. (2)
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.(1)
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. (4)
3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonche' di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (1)
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo».(4)
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. (1)
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti. (5)
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
(1) Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(2) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020 e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.
KEYWORDS
#posto #lingua #concorso #classe #capacitare #ordinanza #valutazione #milione #supplenza #avvio
25/09/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Visti
− il Protocollo d’intesa del 18/11/2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente scolastico;
− il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”. con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del DPCM del 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative;
− il D.P.C.M. n. 140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.12.2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
− la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
− il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 e la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”;
− il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− il D.P.R 20 gennaio 2020 con il quale la dott.ssa Giovanna Boda è stata nominata Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione;
− il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL del mese di Aprile 2020; − il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado;
− Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
Premesso che
Il Ministero dell’Istruzione:
− intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
− ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
− ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;
− intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.
Il CNOP:
− cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
− offre supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all’area della psicologia scolastica;
− promuove e sostiene tutte le iniziative per la crescita professionale degli psicologi, anche attraverso percorsi formativi mirati;
− promuove l’intervento degli psicologi, anche attraverso i Consigli territoriali dell’Ordine, nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti al benessere psicologico di insegnanti e studenti;
− predispone le linee guida ed il protocollo di intervento al quale si attengono gli psicologi coinvolti nelle azioni oggetto del presente Protocollo;
− raccoglie ed elabora i dati, qualitativi e quantitativi, forniti dai professionisti;
− avvia, in piena sinergia con le istituzioni scolastiche, percorsi e iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale della scuola, gli alunni e le famiglie, al fine di prevenire i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abbandono scolastico e di fornire strumenti idonei per affrontare le problematiche legate alla dipendenza;
− avvia progetti di ricerca, formazione e informazione, anche in collaborazione con altri enti del territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito scolastico.
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo
2.1 Sono obiettivi e finalità del presente Protocollo:
a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per dare assistenza e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2.2 Gli obiettivi e le finalità di cui al punto precedente dovranno essere realizzati mediante l’intervento di professionisti psicologi all’uopo selezionati; in questo senso, in merito alle attività sub punto 2.1 del presente Protocollo e fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2, le attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di partecipazione:
a) 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure , formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
b) incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.
Art. 3 – Impegni delle parti
3.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo il CNOP si impegna a:
a) dare comunicazione del presente accordo ai Consigli territoriali dell’Ordine;
b) promuovere e favorire la collaborazione dei Consigli territoriali dell’Ordine con gli Uffici Scolastici Regionali del MI per definire ed attuare interventi e strategie di assistenza psicologica presso le istituzioni scolastiche;
c) anche tramite i Consigli territoriali dell’Ordine, favorire la diffusione, tra i professionisti psicologi, della conoscenza delle azioni oggetto del presente Protocollo, al fine di favorire la massima partecipazione degli iscritti a tali azioni;
d) offrire supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all'area della psicologia scolastica, mediante la redazione di linee guida e protocolli di intervento sulla cui base orientare sia l’attività formativa degli psicologi coinvolti nelle azioni del Protocollo, sia gli interventi da essi realizzati per perseguirne le finalità;
e) avanzare proposte ed avviare azioni volte alla formazione dei dirigenti, dei docenti, del personale scolastico, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare con gli strumenti appropriati le tematiche inerenti ai corretti stili di vita, alla prevenzione di comportamenti e abitudini nocive e all'educazione affettiva dei giovani;
f) raccogliere ed elaborare i dati, qualitativi e quantitativi, forniti dai professionisti coinvolti nella realizzazione delle azioni oggetto del presente Protocollo, in modo tale da valutare l’efficacia degli interventi psicologici effettuati.
3.2 Con la sottoscrizione della presente Protocollo il Ministero dell’Istruzione si impegna a:
a) dare comunicazione del presente accordo agli Uffici Scolastici Regionali e alle istituzioni scolastiche;
b) garantire l’organizzazione delle attività previste all’art. 2 presso le istituzioni scolastiche statali, compresa quella di selezione degli psicologi , tramite lo stanziamento di apposite risorse all’uopo finalizzate;
c) organizzare una attività di informazione/formazione per gli Psicologi reclutati nell’ambito delle attività previste nel presente protocollo sulle linee guida ed il protocollo di intervento definito a livello nazionale per le attività oggetto del presente Protocollo;
d) promuovere e favorire la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali del MI con i Consigli territoriali dell’Ordine per definire ed attuare interventi e strategie di assistenza psicologica presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Art. 4 – Durata, oneri, integrazioni
4.1 Il presente Protocollo ha durata pari a 9 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione.
4.2 I costi a carico del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo sono definiti con apposito allegato tecnico, che dovrà essere approvato e sottoscritto dalle parti.
4.3 Eventuali integrazioni delle attività e delle azioni oggetto del presente Protocollo, che si riterranno necessarie anche sulla base della situazione sanitaria nazionale o in presenza di particolari eventi emergenziali, sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle finalità del Protocollo stesso e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.
4.4 E’ istituita presso il Ministero dell’Istruzione, una Commissione paritetica con rappresentanti del Ministero e del CNOP. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri per le parti.
Art. 5 – Risoluzione del Protocollo e delle controversie
5.1 Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione del presente Protocollo è esclusivamente competente il Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto Roma, il
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Il Presidente David Lazzari
Ministero dell’Istruzione
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Coordinatore della Task Force per le emergenze educative
Giovanna Boda
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#psicologo #protocollo #ministero #supporto #intervento #ordine #trauma #istituzione #azione #istruzione
15/10/2021 n° 1534
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
Ai Direttori generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle d'Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
area e comparto istruzione e ricerca
Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l'impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.
Al fine di corrispondere a specifiche richieste pervenute da istituzioni scolastiche circa l'attuazione della norma, con la presente nota si fornisce sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata e, ovviamente, del decreto-legge cui questa rimanda.
1) Obbligo certificazione verde per il personale scolastico
La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Obbligo introdotto dall'art. 9-ter, commi 1e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.
2) Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa
La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni ». L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come « assenza ingiustificata» e a determinare l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
In buona sostanza, le novità riguardano:
a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso" e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.
Ovvero, il rientro del "sospeso" potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
b) La mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.
Ovvero. non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico
La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 pe r chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
E' pure confermata l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
Qualora l'accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formula zione della norma - comma 4, art. 9-ter.1,decreto-legge n. 52/2021 - prevede che la sanzione amministrativa si applichi "con esclusivo riferimento al datore di lavoro" e non, dunque, nei confronti del lavoratore.
Ovvero, qualora acceda nell'istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.
L'accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.
4) Controllo della certificazione verde COVID-19
L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID- 19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli articoli 9-ter e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l'accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito « a campione».
Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021, Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite dallo scrivente con nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.
Importante novità: il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l'ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all'avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».
5) Sanzioni per eventuale omesso controllo
Il Legislatore ha confermato l'impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L'accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.
6) Accertamento delle violazioni: indicazioni operative
Con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l'applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.
In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.
Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 ter, comma 5 e dell'art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.
Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del decreto legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#green pass#certificazione #decretolegge #sanzione #obbligo #conversione #personale #accertamento #dirigente #sospensione #violazione
n° 231
Area: Normativa

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020 (1).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica (1).
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5 (1) .
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia' realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020 (1).
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita' di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie (1).
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (2).
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse (1) .
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 (1).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 77/2020, con effetto a decorrere dal 19 luglio 2020.
(2) Comma inserito in sede di conversione dalla legge 77/2020, con effetto a decorrere dal 19 luglio 2020.
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#sicurezza #affidamento #svolgimento #studente #acquisto #protezione #statale #assistenza #stanziare #condizione
n° 32
Area: Normativa

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunita', di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita' ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
KEYWORDS
#milione #anno #euro #decretolegge #destinare #articolo #incremento #patto #personale #risorsa
n° 231
Area: Normativa

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia' realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita' di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
KEYWORDS
#sicurezza #affidamento #svolgimento #procedura #studente #acquisto #protezione #statale #assistenza #condizione
06/08/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020(che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bisdella Legge 77/2020 recante“Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020,si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tuttele istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021. Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misurecontenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientificoistituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziariee strumentali:
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desko tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionalio direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art.5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto ilpersonale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanentepresso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono unafunzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.
Il Ministero, inoltre, provvederà a:
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorseassegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità,fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizioprevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie,assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;
e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute,il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente,in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A talfine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.Saranno adottati i criteri di:
I.volontarietà di adesione al test;
II.gratuità dello stesso per l’utenza;
III.svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso vigenti, alla fornituradi mascherineper il personale scolastico e pergli studenti in condizione di lavoratore,di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimentisugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevolee sull’utilizzodei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;
h) richiedere al Ministero della Salute digarantire e dirafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimentocon la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
i) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19.A tale riguardo si prende atto che,presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono outputdi tipo formativo e informativo;
j) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competenteche effettui la sorveglianza sanitariadi cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008 nonché la“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020,n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
k) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure daadottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;
l) definire e attuareil confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanzache venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza digarantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermorestando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione,che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si stabilisce che:
-ogni istituto scolasticodà attuazionedelle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificitàele singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine ditutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
-il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta atutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
-il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperaturaoltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalleAutorità sanitarie competenti;
-l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
-la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
-l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano comunità scolasticale regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza dellenorme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridottol’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regolepreviste nelRegolamento di istitutoe/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteridi massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale edoperativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogodi residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONEDI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazioneperiodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
-gli ambienti di lavoro e le aule;
-le palestre;
-le aree comuni;
-le aree ristoro e mensa;
-i servizi igienici e gli spogliatoi;
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
-materiale didattico e ludico;
-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione,occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucidanegli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AnIGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.Il CTSsi esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischioe dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissionedei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, sipotrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzionee protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAGESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.Pertantoil dirigente scolasticovaluta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule,eventualmentealternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delleaule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispettodel distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensascolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamentofisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitareil rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
5.USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per ilpersonale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’IstruzioneeilConsiglio Nazionale Ordine degli Psicologi,si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.A tale scopo si suggerisce:
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o adistanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 -Gestione di una persona sintomatica in azienda),ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale -In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio,per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in strettoraccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale,in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati,si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni,genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficacecontacttracinge di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008,nonché sul ruolo del medico competente,si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nellalegge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a.attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs.81/2008;
b.attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c.attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti,per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze,in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
***
LE PARTI INOLTRE CONVENGONO:
-sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni;
-sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine diregolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
-sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzioneal fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
-sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimentoancheall’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli spazi;
-sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
-sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione,con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009;
-garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all’insegnamento di sostegno.
***
Roma, 6 agosto 2020
Letto, approvato, sottoscritto:
FLC CGIL La Ministra
FSUR CISL
FED UIL SCUOLA RUA
CONFSAL SNALS
ANIEF
ANP –CIDA
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#ooss #ministero #cts #istituzione #misura #protocollo #prevedere #scuola #sorveglianza #studente
n° 1
Area: Normativa

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori(2).
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza(3):
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive(4);
a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106(5).
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale. (2)
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali(2).
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis sono inseriti i seguenti(3):
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2(2).
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111(6).
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2(6).
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni(2).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute(2).
4. I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo(2).
5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti. "(2).
5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1(6).
Art. 9-ter.1
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).
- 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti(7).
Art. 9-ter.2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1»(7);
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università(2).
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(2).
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all' articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27(2).
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(2).
10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(6).
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi(6).
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Rubrica così sostituita dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(2) Comma così modificato dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(3) Alinea modificato dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(4) Lettera modificata dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(5) Lettera inserita dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(6) Comma inserito dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
(7) Capoverso aggiunto dalla legge n. 133/2021 in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 2 ottobre 2021.
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24/04/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID -19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
• L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea[I]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS¹
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
• L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)
• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). .
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
[¹] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
___
¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
KEYWORDS
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n° 1
Area: Normativa

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori. (2)
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza (3):
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; (4)
a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; (5)
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale. (2)
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa [o arancione] e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. (2)
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis sono inseriti i seguenti (3):
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (2)
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. (6)
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma . (6)
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni. (2)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (2)
4. I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo. (2)
5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti. " (2)
5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. (6)
Art. 9-ter.1
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).
- 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competent. (7)
Art. 9-ter.2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1» (7)
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. (2)
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all' articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. (2)
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (2)
10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (6)
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi. (6)
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Rubrica modificata dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(2) Comma così modificato dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(3) Aliena così modificato dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(4) Lettera così modificata dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(5) Lettera inserita dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(6) Comma inserito dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
(7) Capoverso aggiunto dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, in sede di conversione.
KEYWORDS
#decretolegge #comma #convertire #università #articolo #modificazione #attività #presenza #disposizione #istruzione
24/09/2020 n° 30847
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
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Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) segreteria@simp.online
Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net presidentects@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve neto.it ROMA
OGGETTO: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.
Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.
In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):
a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.
Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino
Referenti/Responsabili del procedimento: Dott.ssa Anna Caraglia Dott.ssa Jessica Iera Dott.ssa Patrizia Parodi
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#guarigione #test #alunno #ministero #pls #sintomatologia #federazione #caso #prevenzione #patologia
30/03/2009
Area: Prassi, Circolari, Note

KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute
21/02/2021
Area: Prassi, Circolari, Note

1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?
Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.(1)
In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).
Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
2. L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?
In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
3. È possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?
Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica e le indicazioni operative fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare la presenza del personale negli uffici mediante, prevalentemente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle “indifferibili”, anche con riguardo “all’utenza esterna”. Pertanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.
Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020) (1).
Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.
In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
5. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?
I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni).
Il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza quando nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati.
6. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).
La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).
Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).
7. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.
Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).
Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria).
I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.
8. Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?
Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest’ultimo, in taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus.
Ciò, in particolare, può verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Coerentemente il Protocollo condiviso tra il Governo e Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020, la cui osservanza è prescritta dalla normativa dell’emergenza, prevede specifici obblighi informativi del lavoratore in favore del datore di lavoro laddove sussistano condizioni di pericolo, come i sintomi influenzali (si vedano anche gli analoghi protocolli stilati in ambito pubblico e quelli relativi a specifici settori, quali cantieri, trasporti e logistica); ciò anche quando tali sintomi si manifestino all’ingresso della sede di lavoro o durante la prestazione lavorativa (cfr. Protocollo condiviso, es. parr. 1, 2 e 11). A tal fine, il datore di lavoro può quindi invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati, tenendo conto del proprio generale obbligo di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008 (cfr., anche FAQ n. 2).
Il datore di lavoro potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato dalle autorità sanitarie a seguito dell’effettuazione di un tampone oro/nasofaringeo, nell’ambito della collaborazione che è tenuto a prestare a tali autorità, anche con il coinvolgimento del medico competente, per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo (cfr. par. 11 del Protocollo del 24 aprile 2020).
Il datore di lavoro può, altresì, conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone oro/nasofaringeo, ai fini della riammissione sul luogo di lavoro dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19, secondo le modalità previste e la documentazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (cfr. par. 2 e 12 del Protocollo del 24 aprile 2020).(1)
In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.
Al di fuori dei casi normativamente previsti, il datore di lavoro non può, invece, trattare dati sulla salute del lavoratore e comunicare gli stessi a soggetti terzi (cfr. FAQ nn. 5 e 6).
In base alle norme in materia di sorveglianza sanitaria, non derogate da quelle dell’emergenza, il datore di lavoro non può, inoltre, conoscere l’esito degli esami diagnostici disposti dal medico competente, tra i quali anche i test sierologici, che non consentono, peraltro, di diagnosticare l’infezione (cfr. FAQ n. 7).
Resta fermo che, ove all’esito del test sierologico sia disposta l’effettuazione di un tampone che attesti la positività al virus, il datore di lavoro potrà conoscere, oltre alla valutazione del medico competente in merito all’inidoneità al servizio, anche l’identità del dipendente nei casi sopra esplicitati (cfr. Protocollo condiviso, parr. 1, 2, 11 e 12), di seguito riepilogati.
Alla luce del quadro normativo vigente, il datore di lavoro può quindi trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi e può conoscere la condizione di positività al Covid-19:
- quando ne venga informato direttamente dal lavoratore; o
- nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all’autorità sanitaria; o
- ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all’infezione da Covid-19.
9. Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale?
La funzionalità di “contact tracing”, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è − allo stato − disciplinata unicamente dall’art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28.
10. Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?
Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.
Si pensi alle applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione). Si pensi, altresì, ad applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione). In questi casi spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.
(1) Come aggiornato in data 24 aprile 2020
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoro #datore #lavoratore #emergenza #medico #protocollo #dipendente #dato #contagio #misura
11/09/2020 n° 1585
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molisee,
p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trentoal Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite,
ai Dirigenti Scolasticidelle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione
Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020,n.13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragilicon contratto a tempo indeterminatoe determinato.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”,nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.A tale fine, è stata condotta un’opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L’Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l’adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanziadei lavoratori che vantano un effettivo diritto.
La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavorodel 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratoree l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando chela condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.
La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore
L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore
Il concetto di fragilità va individuato “ in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di inf ezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico ” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).
Profili procedurali
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
Personale docente/educativo
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: a. Idoneità; b. Idoneità con prescrizioni c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Idoneità
Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
Idoneità con prescrizioni
Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela –ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc.–è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere aogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.Qualora il giudizio di idoneità non rechichiaramentegli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.
Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.
In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008(CCNI Utilizzazioniinidonei), stabilisce, all’articolo2, comma 4 che“il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale inparola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settorescuola, tenendo conto dellapreparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.
L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire soloa domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.
Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamentela volontàdel lavoratoredi essere utilizzato in altri compiti nonchéle funzioni cui è possibile adibirlonel rispetto di quanto indicato nella certificazione medicaeallegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.
Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 oresettimanali, come previsto dall’articolo8 del CCNI Utilizzazioniinidonei.
Si richiamano, sinteticamentee a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:
-servizio di biblioteca e documentazione;
-organizzazione di laboratori;
-supporti didattici ed educativi;
-supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
-attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea.
In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall’articolo3, comma 3 del richiamato CCNIUtilizzazioni inidonei, fermo restando che l’utilizzazione medesima potrà essere disposta –sempre su base volontaria –anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovveropresso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesacon i soggetti interessati.
Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lorichieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.
Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008prevede che “il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all’articolo3, commi 2 e 3.
Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medicarichiestapotrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7del dPR171/2011.
Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioniinidonei,in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.
Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficiofino alla scadenzadelperiodoindicatodal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.
Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compitio temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Personale ATA
Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l’Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativaalla mansione a distanza.Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa(ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica)e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
Nel merito, l’articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazionirecitainoltre: “Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenzache siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola”.
Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitariarechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato. Qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile,il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo,puòapplicarsi il disposto dell’articolo6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia.In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.
Personale a tempo determinato
Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioniinidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all’articolo6, comma 3.
Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi.
Si allega, per una più agile predisposizione degli atti correlati all’avvio del procedimento, un modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoratore #inidoneità #mansione #medico #utilizzazione #dirigente #giudizio #sorveglianza #idoneità #fragilità
n° 2
Area: Normativa

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (1).
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1 (1).
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023 (1).
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale (1).
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (1).
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.» (1).
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa". (2)
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
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22/02/2018 n° 117
Area: Prassi, Circolari, Note

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 22 febbraio 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero della Salute in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente" (nota Prot. n. 0000811-P-16/02/2018);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di seguito Codice;
Visto l'art. 18-ter, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie";
Visto il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
PREMESSO
Con nota del 16 febbraio 2018, il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente", che sarà allegato alla circolare allo scopo predisposta dai competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1). Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1-bis).
Sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica (art. 1, comma 2).
Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).
Il citato decreto ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell'iscrizione al sistema di istruzione, richiedendo ai dirigenti scolatici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti. Le aziende sanitarie, effettuate le necessarie verifiche, devono provvedere a restituire, entro il 10 giugno, i predetti elenchi alle scuole "con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente". A seguito di tale acquisizione, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all'azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3-bis).
La predetta procedura, descritta dall'art. 3-bis, del d.l. n. 73/2017, è stata anticipata a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e già per l'anno scolastico in corso, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già istituite anagrafi vaccinali, nel rispetto delle modalità operative definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione sentito il Garante e a condizione che il controllo sul rispetto degli adempienti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018 (art. 18-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148).
OSSERVA
Il documento in oggetto definisce le modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente.
Il predetto documento prevede due modalità di scambio dei dati: tramite lo strumento della Posta Elettronica Certificata e tramite un sistema informativo web based, messo a disposizione dalla Regione o dalla provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono accedere, con adeguate credenziali.
Il parere è reso su una versione dello schema di documento che tiene conto degli approfondimenti e di alcune osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante, all'esito di riunioni e contatti informali.
Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi a:
- l'indicazione, da conformare all'art. 3-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2017, delle diciture che le aziende sanitarie competenti devono completare, se necessario, quando restituiscono gli elenchi degli iscritti ricevuti dagli istituti scolastici;
- la necessità di circoscrivere le informazioni da scambiare per consentire l'identificazione certa di ogni iscritto, ritendendosi eccedente l'indicazione dell'indirizzo di residenza e di domicilio;
- l'opportunità di integrare il documento, prevedendo, tra gli obblighi del titolare del trattamento, quello di fornire specifiche istruzioni al personale degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati;
- la possibilità di valutare l'istituzione di una PEC dedicata, che consenta di evitare che personale non coinvolto nella predetta procedura possa accedere alle informazioni relative al flusso di dati, considerato che il documento individua come destinatario delle informazioni il dirigente scolastico e il responsabile dei servizi educativi.
Ciò premesso, sullo schema di documento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali. Si ritiene opportuno, tuttavia, suggerire, con riferimento alla modalità di invio dei dati tramite funzionalità web, di effettuare un sistema "single sign on–SSO" tra i sistemi regionali e il sistema informativo dell'istruzione (SIDI) del MIUR, al fine di semplificare le procedure di autenticazione ai portali regionali da parte dei dirigenti scolastici, evitando al contempo la proliferazione delle credenziali di autenticazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di documento, contenuto nell'Allegato A alla circolare, recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".
Roma, 22 febbraio 2018
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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Pagina: 34
O.M. 12 marzo 2026, n. 43
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Pagina: 69
O.M. 12 marzo 2026, n. 44
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Pagina: 2
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Pagina: 84
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Comunicazione relativa alle nuove tutele in materia di sicurezza sul lavoro e di infortuni degli studenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
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Pagina: 2
O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
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Pagina: 42
Nota 26 febbraio gennaio 2026, n. 21133
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Pagina: 2
Nota 2 marzo 2026, n. 5023
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Pagina: 1162
TRASPARENZA E GESTIONE SITO WEB Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, pubblicato in G.U. dell’8 giu...
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Pagina: 2
Legge 30 luglio 2025 n. 105 di conversione del D.L. 24 giugno 2025, n. 90
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Nota 17 aprile 2025, n. 93862
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Pagina: 2
O.M. 31 marzo 2025, n. 67
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Pagina: 572
Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO ...
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Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164
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Pagina: 19
Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159
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Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...
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Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Gen...
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Indennità di esami (D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014) La ...
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Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
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Trattamento economico: rimborso spese vive
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