Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/10/2021
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  • Un docente chiede il rimborso delle spese sostenute per effettuare i tamponi necessari all'ottenimento della certificazione verde...
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Trattamento economico: rimborso spese vive

    KEYWORDS

    #pbb #tampone #fragilità #raccordo #protocollo #commissario #sicurezza #misura #risorsa #ministero #rischio

    Domanda

    Un docente del nostro istituto chiede il rimborso spese sostenute per prevenzione rischio biologico, ovvero i tamponi effettuati per l'ottenimento della certificazione verde. Preciso che il docente non si trova in condizione di fragilità.
    Il docente ritiene a sua giustificazione che il D.Lgs. 81/08 affermi che che sia il datore di lavoro a farsi carico degli oneri per garantire la salute e sicurezza nei luogo di lavoro ed in particolare nell’art. 15 “Misure generali di tutela” comma 2
    “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
    Tuttavia il Protocollo di sicurezza per l'a.s. 2021 2022 prescrive che le risorse erogate dal MIUR per affrontare l'emergenza sanitaria possono essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica.

    Si chiede se la richiesta presentata dal docente abbia un fondamento di legittimità, considerati i doveri del Dirigente scolastico in veste di datore di lavoro per gli adempimenti relativi alla Sicurezza.

    La Dirigente scolastica

    Risposta

    Si premette che l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela dei lavoratori in riferimento ai rischi valutati dal datore di lavoro nel Documento di valutazione dei rischi, compresi i rischi biologici riferiti allo specifico ambiente lavorativo. A titolo di mero esempio, se tra le misure previste nel DVR ci fosse quella reclamata dal lavoratore, allora non ci sarebbe dubbio che l’onere di assicurare l’attuazione delle misura incomberebbe sul datore di lavoro. Ma la fattispecie del caso pare diversa e sembra rimandare ad una previsione contenuta nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e da alcune organizzazioni sindacali del comparto e dell’area istruzione e ricerca il 14 agosto 2021. Alle pagg. 4-5 del Protocollo si prevede, infatti, che “il Ministero, inoltre, provvederà a: […] fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate”. Il senso di questo passaggio è stato decisamente precisato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021, n. 900, in cui si sottolinea che parte delle risorse rese disponibili dal Ministero stesso “può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”). Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate”. Nella Nota si conclude che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche. In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento per il superamento dell’emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 111/2021. Per questa ragione nel Protocollo è previsto come necessario un raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”.
    Pertanto, è di tutta evidenza che la previsione sulle spese per i tamponi é da attuare esclusivamente nei limiti espressi dalla Nota ministeriale 900/2021 (“personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”); misura che tra l'altro potrà essere realizzata previo “raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”, raccordo che ad oggi non risulta essere stato ancora messo in essere.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/03/2016 n° 1363
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.

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    #atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione

    Sentenza 28/07/2008 n° 20521
    Area: Giurisprudenza

  • Controversie attinenti il rapporto di lavoro del docente: la legittimazione passiva resta al Ministero, nonostante l'autonomia e la personalità giuridica riconosciute ai singoli istituti scolastici - Corte di Cassazione - Lavoro
  • L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi ed il riconoscimento in capo agli stessi della personalità giuridica per effetto dell’art. 21 l. 59/1997 e dei successivi decreti attuativi, ha valenza prevalentemente organizzativa e didattica. Ciò significa che il personale docente degli istituti statali continua a trovarsi in rapporto organico con l’Amministrazione centrale, con la conseguenza che il rapporto di lavoro sorge non con il singolo istituto, ma con il Ministero cui sono riservate, infatti, le funzioni relative al reclutamento del personale. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto diritti del docente, di sicuro rilievo anche costituzionale, riconosciuti dalla specifica normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, interessando profili correlati alla carriera, deve essere instaurata nei confronti del soggetto (Ministero) che, avendo provveduto al reclutamento, ha la qualità di datore di lavoro, trattandosi di diritti che, se esistenti, possono essere esercitati dal docente qualunque sia l'istituzione scolastica dove egli esplichi le sue funzioni. In siffatte controversie, quindi, va affermato il difetto di legittimazione passiva del singolo istituto scolastico.

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    #personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#personale docente#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#controversia #legittimazione #riconoscere #personalità #carriera #congedo #dpr #corte #esplicare #curcuruto

    n° 485
    Area: Normativa

  • Personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero [per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo]. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (1)

    2.  Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

    3.  Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. (1)

    [4.  Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.] (2)

    5.  Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini [e negli stessi limiti] precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. (1)

    6.  I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

    7.  Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

    (1) Comma modificato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

    (2) Comma abrogato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

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    #personale docente#scuola #prestare #docente #ruolo #riconoscere #servizio #educandato #qualità #fine #sussidiare

    n° 9
    Area: Normativa

  • Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81
  • 1.  L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    2.  L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
    a)  elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
    b)  interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
    c)  consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
    d)  progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    e)  formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
    f)  promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
    g)  partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
    h)  consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
    i)  elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    l)  predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);
    m)  contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
    3.  L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
    4.  L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
    a)  raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)  concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;
    c)  partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
    d)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    d-bis)  può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
    5.  L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    6.  L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:
    a)  svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
    b)  interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    c)  è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
    d)  svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
    e)  è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
    f)  fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
    g)  fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
    h)  supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
    i)  può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
    l)  effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
    m)  partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
    n)  assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
    o)  diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    p)  coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    q)  supporta l'attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
    7.  L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
    a)  raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)  concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;
    c)  finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    d)  supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
    e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
     

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    #sicurezza sul lavoro (in generale)#inail #ipsema #fenomeno #riversare #raccordare #network #logica #percorso #rischiosità #suggerimento
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    Sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornamento del formatore-docente

    Chiarimenti del Ministero del Lavoro relativi all'aggiornamento del formatore-docente.
    Il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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    #aggiornamento #sicurezza #qualificazione #formatore #luogo #convegno #docenza #seminario #salute #organizzare
    Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    Chiarimenti del Ministero del Lavoro inerenti i criteri di qualificazioni dei docenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
    Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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    #carattere #news #fontface
    Rilascio del DURC alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa - I chiarimenti del Ministero del Lavoro

    Conferma di quanto presente a pagina 1032 del libro.
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica dei presupposti e delle modalità di rilascio del DURC

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    #scia
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Elezioni degli organi collegiali: istruzioni operative a livello di istituzione scolastica A.S. 2015/2016

    Conferme MIUR in merito alle istruzioni operative relative alle elezioni degli organi collegiali per l'A.S.2015/16.
    Il MIUR ha confermato, anche per l'A.S. 2015/2016, le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

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    #datare
    Convalida da parte delle istituzioni scolastiche dei docenti Animatori digitali e dei docenti del Team per l'Innovazione

    Comunicazione MIUR inerente la convalida sul portale SIDI dei docenti Animatori digitali e costituenti il Team per l'innovazione.
    Il MIUR ha fornito indicazioni ai Dirigenti Scolastici per convalidare sul portale SIDI i docenti Animatori digitali e i docenti costituenti il Team per l'innovazione

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    #snodo
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Buona Scuola: comunicate le tabelle analitiche relative alla fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente la fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente.
    Il MIUR ha pubblicato le tabelle analitiche relative alla fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente da effettuare sui posti vacanti e disponibili, comprensivo quindi del contingente già assegnato per la fase 0

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    #carattere #news #fase
    Ulteriori precisazioni sui corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
    Il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero

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    #dgper #ooss #char
    Assegnazione della sede provvisoria per l’inquadramento nei ruoli ATA del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute


    Il MIUR, con la nota n. 2359 del 29 marzo 2012 ha fornito le indicazioni operative in merito all'assegnazione della sede provvisoria per l'inquadramento nei ruoli ATA del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute

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    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    #nomina #ruolo #prospetto #disponibilità #luglio #esubero #contingente #anno #operazione #mobilità
    Integrazione graduatorie di Istituto del personale docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326

    Comunicazione MIUR inerente l'integrazione delle graduatorie di Istituto del personale docente.
    Il MIUR ha trasmesso, per la successiva pubblicazione sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, il D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680

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    #carattere #graduatoria #inserimento
    Comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale docente per l'A.S. 2017/2018

    Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
    Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia

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    #carattere #comando #news
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017

    Comunicazione MIUR inerente le graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017.
    Il MIUR ha trasmetto il D.M. n. 495/2016 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017

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    #carattere #news #esaurimento
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    Data di pubblicazione: 08/10/2021
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  • Un docente chiede il rimborso delle spese sostenute per effettuare i tamponi necessari all'ottenimento della certificazione verde...
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Trattamento economico: rimborso spese vive

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    #pbb #tampone #fragilità #raccordo #protocollo #commissario #sicurezza #misura #risorsa #ministero #rischio

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