Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 22/11/2021
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  • Un dipendente si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico per un infortunio subito anni fa a scuola: quali sono gli adempimenti della scuola?
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Personale: infortuni

    KEYWORDS

    #pbb #infortunio #inail #denuncia #riapertura #medico #certificato #ginocchio #datore #chirurgo #trasmettere

    Domanda

    Riapertura infortunio. Un collaboratore scolastico ha subito infortunio nel 2015 per una caduta dalle scale; ora deve subire un intervento al ginocchio e il medico chirurgo dovrà certificare che questo intervento è conseguenza di quell'infortunio; oltre la pratica che lui dovrà seguire con l'INAIL, quali sono gli obblighi del datore di lavoro in questo caso in merito a denuncia/comunicazione obbligatoria infortuni?

    Risposta

    Secondo l'interpretazione costante e pacifica dell'INAIL (Note INAIL 688 del 5 maggio 2021, n. 3159 del 17 marzo 2021 e circolare n. 24 del 9 settembre 2021) l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
    La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale
    Se non c'è il certificato di infortunio l’INAIL deve istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’INPS, nei casi in cui
    emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’INAIL sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

    Quindi, fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede INAIL), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

    Il Ministero della Salute, con la Nota n. 7348 del 17 marzo 2016, ha ricordato che dal 22 marzo 2016 qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL.

    Il Ministero ha chiarito che:

    - il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione di cui all'art. 53 del DPR 1124/1965 (come riformato dal D.Lgs. n. 151 del 2015), non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio;

    - il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

    Pertanto, sul presupposto che l'infortunio era stato chiuso, per la riapertura dell'infortunio occorre il relativo certificato di infortunio secondo le indicazioni di cui sopra.
    In questo caso la scuola trasmetterà la denuncia di riapertura all'INAIL nei termini e nelle modalità di legge e tratterà l'assenza ai sensi dell'art. 20 CCNL 2007, fermo restando che l'INAIL a seguito di istruttoria potrebbe successivamente disconoscere l'evento come infortunio.
    Allorchè avvenisse detto disconoscimento la scuola procederà con gli adempimenti di conseguenza con la rettifica dell'assenza da infortunio a malattia.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 07/10/2025 n° 26956
    Area: Giurisprudenza

  • Sono escluse dal periodo di comporto esclusivamente le assenze correlate ad una grave patologia che richiede terapia salvavita - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Ordinanza 12/08/2025 n° 23185
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittima la fruizione del permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 per prestare assistenza nelle ore notturne - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Nell’esercizio dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 1992 non é richiesto che l'assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento - già annullato dalla Corte di Appello – intimato ad un dipendente perché non aveva svolto assistenza all'invalido per il quale aveva preso permesso essendo stato, tra l’altro, fotografato al mare tra le ore 8:00 e le 13 con il figlio, in due giorni di agosto su tre di assenza per permesso, come era emerso da un'attività di pedinamento in relazione investigativa, però mai depositata in giudizio. La Corte di Appello aveva ritenuto che il datore non avesse provato che il lavoratore non si fosse recato dalla madre per l'assistenza dopo le ore 19:00 e nelle ore notturne ed ha riscontrato varie lacune dell'attività di sorveglianza. La Cassazione ha osservato che sulla base dell'ampia istruttoria espletata il lavoratore ha dimostrato l'effettività dell'assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per la particolari ragioni mediche indicate dai testimoni).

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    n° 53
    Area: Normativa

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n° 1124
  • Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

     Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morta o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

    Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

    La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. 

    La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

    Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

    Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.

    Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

    Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

    La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

    I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

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    #rilascio #ammalato #struttura #gia #certificatore #approdo #galleggiante #telegrafo #morta #padrona

    10/11/2020
    Area: Normativa

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n° 1124
  • Ai fini della compilazione della Denuncia\comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi?

    Sì.  Il  certificato,  inviato  in  modalità  on\off  line  dal  medico  esterno,  è  consultabile  interamente  dal Datore   di   Lavoro   attraverso   il   servizio   "Ricerca   certificati   medici",   disponibile   all'interno dell'applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio.Nel  caso  in  cui  il  medico  non  provveda  all'inoltro  telematico,  ma  utilizzi  il  modello  cartaceo,il lavoratore\infortunato  dovrà  consegnare  il  certificato  al  suo  datore  di  lavoro. 

    Il  certificato  dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.

    La  modulistica  conforme  (mod.  1  SS -Certificato  medico  di  infortunio),  limitatamente  alla  prima pag.,  per  l'inoltro  prevede  l'invio  al  datore  di  lavoro  di  tutti  i  daticompresa  la  diagnosi  che,  pur essendo  un  dato  "sensibile",  è  tra  quelli  che  possono  essere  comunicati  al  datore  di  lavoro  come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per  finalità  di  gestionedel  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro  privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 -Pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.

    In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione   legislativamente   previsti.   Tra questi   rientra   la   presentazione   all'Inail   della denuncia/comunicazione di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

    Sono un medico generico e sto redigendo un certificato di infortunio. Il modulo, reperibile sul sito Inail, è predisposto in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro). La diagnosi, essendo un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?

    No.  Il  certificato  medico  di  infortunio  (mod.  1  SS),  limitatamente  alla  prima  pag.,  deve  essere completo di tutti i dati, compresa la diagnosi  che, pur essendo un dato "sensibile", è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 –Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.

    In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all'Inail della denuncia di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

    Inoltre,  come  stabilito  dall'art.  41  (Sorveglianza  sanitaria)  del  D.lgs.  n.  81/2008  che  prevede l'effettuazione di una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di  salute  di  durata  superiore  ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di  verificare  l'idoneità  alla mansione", è consentito al medico, che redige un certificato definitivo, di segnalare lanecessità di procedere al suddetto controllo da parte del Medico Competente.

    La  certificazione  sanitaria  per  l'infortunio  (certificato  primo,  continuativo,  definitivo)  come può essere effettuata? Il medico curante ha dei moduli predisposti, il certificato è a pagamento? Se la certificazione viene effettuata all'INAIL, il certificato è a titolo gratuito?

    Tutti  i  certificati  redatti  all'interno  degli  ambulatori  di  una  sede  territoriale  INAIL  sono  a  titolo gratuito.

    I  certificati  di  infortunio  o  malattia  professionale  rilasciati  fino  al  31  dicembre  2018  dal  medico curante  (medico  esterno)  -  che  abbia  aderito  all'Accordo  INAIL  e  rappresentanze  sindacali  -  sono rimborsati  dall'Inail  a  fronte  della  verifica  dei  requisiti  previsti  dal  predetto  Accordo.  Qualora  il medico,  anche  nell'esercizio  della  propria  attività  di  libero  professionista,  abbia  rilasciato  un certificato  contenente  tutte  le  informazioni  richieste  dall'Istituto  a  fronte  di  un  pagamento  di  un corrispettivo  da  parte  dell'assicurato,  l'Istituto  procederà  al  rimborso  direttamente  a  favore  del lavoratore,  nei  limiti  dell'importo  di  euro  27,50  e  per  un  massimo  di  tre  certificati  per  infortunio (incluso  il  primo  certificato  di  pronto  soccorso),  previa  acquisizione  di  copia  della  ricevuta  fiscale attestante l'avvenuto pagamento.

    Con  decorrenza  1  gennaio  2019,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  Legge  di  Bilancio  2019,  nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

    Il certificato deve essere trasmesso - a cura del medico esterno o ospedaliero - esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015).

    A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il medico o la struttura sanitaria   che   presta   la   prima   assistenza   ad   un   lavoratore   infortunato   o   affetto   da   malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Inail, il certificato medico.

    Nell'accezione  di  struttura  sanitaria  e  medico  rientra  qualunque  medico,  ossia  medico  del  lavoro,pronto  soccorso,  ospedale,  medico  di  famiglia,  etc.  che  presti  la  prima  assistenza  intesa  quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate perfornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.

    Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all'invio del certificato via PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all'assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di Infortunio).

    La modulistica sanitaria (certificato medico di infortunio e certificato di MP è reperibile in versione download sul sito www.inail.it alla sezione ATTI E DOCUMENTI - moduli e modelli.

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    #emergenza sanitaria covid-19#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#certificato #infortunio #inail #medico #datore #lavoro #denuncia #diagnosi #lavoratore #dato
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    Pagina: 1173

    PARTE QUARTA

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    L’INPS, con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito chiarimenti sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in specifiche strutture sanitarie.

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    Data di pubblicazione: 22/11/2021
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