
Area Tematica: Personale docente
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Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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Una docente non vaccinata è in malattia da poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a inviare raccomandata A/R per comunicarle l'obbligo da regolarizzare. La docente non ritira la raccomandata che risulta in consegna dal 21 dicembre. Come deve procedere il Dirigente? Esiste un termine entro cui la raccomandata risulti consegnata? O è necessario mettere in atto altre modalità.
Qualora si effettui una notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essa si intende perfezionata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1. allorché la raccomandata venga consegnata all’indirizzo del destinatario. Non rileva chi materialmente accusa ricevuta, importa soltanto che la stessa sia stata consegnata a detto indirizzo in virtù del disposto dell’art. 1335 c.c. Secondo quest’ultimo infatti, “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”;
2. allorché la raccomandata, giunta all’indirizzo del destinatario, venga rifiutata, sempre in virtù dell’art. 1335 c.c. A questo riguardo l’art. 40, c. 1, DPR n. 655/1982 recita: “Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, né prendere notizia del loro contenuto, né apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto”;
3. allorché, decorsi trenta giorni dall’inizio della giacenza, questa si ritenga compiuta e la raccomandata venga restituita al mittente, secondo quanto stabilito dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982. Il comma 4 dello stesso articolo precisa inoltre: “Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.”
Lo stato della raccomandata (consegnata – rifiutata – in giacenza) può essere verificato interrogando le apposite funzionalità presenti sul sito dell’ente che eroga il servizio postale. Per conoscerlo non occorre dunque attendere che l’avviso di ricevimento venga restituito al mittente.
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui sarà decorso il termine di trenta giorni dall’inizio della giacenza. Da quella data decorreranno i cinque giorni in cui l'interessato deve produrre “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1” (art. 4-ter, c. 3, D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021).
Infine, si è consapevoli che, secondo la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 1335 c.c. la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza. Si consiglia tuttavia di attenersi a quanto disposto dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982, in via prudenziale e onde evitare il più possibile contestazioni e incertezze nella gestione di una procedura già di per sé foriera di contenzioso (si pensi al ritiro della raccomandata in data successiva a quella di rilascio dell’avviso di giacenza).
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Sentenza 19/07/2017 n° 17771
Area: Giurisprudenza

Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d'impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all'amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall'origine. Per quanto concerne la ricostruzione di carriera, l'applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, si riferisce ai soli rapporti d'impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova. Invece, la norma generale sulla nomina in prova è contenuta nell'art. 9 del medesimo DPR 3/1957 che, al comma 2, disciplina l'ipotesi del ritardo giustificato nell'assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettività). (Nel caso di specie trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di ricostruzione di carriera di un dipendente del MIUR sottoposto a sospensione cautelare. La fattispecie rientra "ratione temporis" nel regime pubblicistico del DPR n. 3 del 1957 anteriore alla privatizzazione dell' impiego pubblico)
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: questioni retributive#corrispettività #sovrintendente #delegificazione #imprimere #persistere #quadriennio
Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Area: Giurisprudenza

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza

Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#concorso #procedura #reclutamento #indire #contenzioso #partecipare #cost #esame #aprire #colorare
Sentenza 21/01/2016 n° 59
Area: Giurisprudenza

E' illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale avente per oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici della provincia nella giornata del sabato, con cui si stabilisce che l’apertura dei plessi scolastici di competenza provinciale, per tutti gli Istituti scolastici superiori, si deve articolare su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, perchè impone autoritativamente, alle istituzioni scolastiche, l’adozione di un calendario e di una modalità di orario in violazione dell’autonomia alle stesse riconosciuta. Il sistema normativo attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, nei limiti di cui all’art. 74 d.lgs. n. 297/1994, e attribuisce la facoltà di operare adattamenti dello stesso, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche, riservando loro, su tale base, la possibilità di articolare il proprio calendario scolastico su cinque ovvero su sei giorni settimanali, nel rispetto dei limiti di legge e del calendario adottato dalla Regione, senza altre limitazioni, ed escludendo, in particolare, che la Provincia possa autoritativamente imporre un orario piuttosto che un altro, nell'esercizio di un potere non contemplato da alcuna norma: le esigenze di risparmio di spesa, certamente meritevoli di considerazione nell’attuale momento storico, non possono assurgere a giustificare l’adozione di provvedimenti autoritativi in assenza di basi normative, in speciale modo per la scuola che gode di una autonomia costituzionalmente garantita. L’art. 3 l. n. 23/1996 pone a carico delle Province le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti, senza contemplare in alcun modo qualsiasi modalità di interferenza con il calendario scolastico, l’orario scolastico ovvero l’offerta formativa, assegnando un ruolo meramente servente alle Province, le quali devono limitarsi a provvedere alle spese.
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#calendario scolastico#enti locali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#verbo
Sentenza 18/01/2018 n° 5
Area: Giurisprudenza

La Corte costituzionale dichiara non fondate o inammissibili le questioni di legittimità promosse contro il d.l. n. 73/2017 e la legge di conversione n. 119/2017, che vanno a riformare il sistema vaccinale italiano. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 6-ter del d.l. n. 73/2017 per difetto argomentativo. La Corte poi dichiara cessata la materia del contendere per tutte quelle disposizioni impugnate nel primo ricorso relativo al d.l. n. 73/2017, poi modificate in sede di conversione. Per la Corte la materia del contendere cessa di fronte al carattere satisfattivo dello ius superveniens, alla soppressione delle disposizioni censurate e «quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi». In riferimento all’oggetto del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’art. 1, c. 1, lett. g e h e cc. 4, 5 del d.l. n. 73/2017. L’art. 1, c. 5 – relativo alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorenni da parte dell’ASL, decorsi inutilmente i termini di cui al c. 4 – è stato soppresso. L’art. 1, c. 4, invece, è stato profondamente modificato: è stato infatti introdotto un previo colloquio personale presso l’ASL e una drastica riduzione delle sanzioni amministrative. Per la Corte la modifica parziale determina la cessazione della materia del contendere. Lo stesso deve dirsi per la modifica apportata all’art. 1, c. 1, lett. g e h in relazione all’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative. Il Giudice dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate in relazione all’intero testo del d.l. n. 73/2017 e degli artt. 1, cc. 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73/2017 in relazione all’art. 77 Cost che detta la disciplina del decreto legge. Per la Corte è chiaro che i presupposti di necessità e urgenza – funzionali alla validità del decreto legge – sono oggetto di sindacato di legittimità, ma quest’ultimo deve limitarsi alla «evidente mancanza di tali presupposti». Per la Corte Governo e Parlamento non hanno ecceduto «i limiti dell’ampio margine di discrezionalità […] nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza». Per quanto riguarda le questioni sollevate in relazione alle garanzie costituzionali dell’autonomia legislativa e amministrativa regionale (artt. 5, 117, cc. 2, 3 e 118 Cost.) la Corte dichiara in parte la inammissibilità e in parte la non fondatezza delle questioni. «Sono inammissibili per carenza e genericità della motivazione le censure riferite agli artt. 5 e 118 Cost. Sono invece non fondate le doglianze relative all’art. 117, cc. 3, 4 Cost. Per la Corte la questione dei vaccini tocca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale. Tuttavia, l’obbligo vaccinale incide prima di tutto su principi fondamentali in materia di tutela della salute, di competenza statale. Per il Giudice delle leggi «il diritto della persona di essere curata efficacemente […] deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso la legislazione generale dello Stato». La Corte poi specifica che le disposizioni relative all’iscrizione e agli adempimenti scolastici sono norme generali sull’istruzione ex art. 117, c. 2 lett. n Cost. che hanno la funzione di garantire la sicurezza della frequenza scolastica in termini di salute. Per queste ragioni le competenze regionali sono recessive. Infine, la Corte dichiara la inammissibilità delle questioni relative alla violazione degli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. per carenza assoluta di motivazione, e non fondate le questioni relative alla violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. Il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato che l’art. 32 Cost. richiede il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo e della collettività, specifica che una legge impositiva di un trattamento obbligatorio non è incompatibile con il dettato dell’art. 32 Cost. A questo bilanciamento deve aggiungersi la considerazione dell’interesse del minore. Alla luce di questi distinti principi, e in considerazione del contesto, il legislatore deve agire nello spazio di discrezionalità che gli compete. La preoccupante flessione delle coperture vaccinali ha spinto il legislatore a passare dalla raccomandazione all’obbligo vaccinale. Tale scelta è ragionevole e bilanciata alla luce di plurime considerazioni: i dati statistici relativi alla popolazione vaccinata, la distinzione medica tra obbligo e raccomandazione e la centralità assegnata all’informazione. Infine, la Corte dichiara non fondata la questione relativa alla violazione degli artt. 81, c. 3 e 119 Cost.
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#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #regione #copertura #cost #vaccino #comma #legge #salute
Sentenza 27/03/2018 n° 62
Area: Giurisprudenza

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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Sentenza 13/10/2016 n° 20684
Area: Giurisprudenza

L'art. 2, comma 3 ter del D.L. n. 324 del 1993, (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) è norma di interpretazione autentica che chiarisce come anche nel settore pubblico, come già nel settore privato, i permessi prevsiti dall'art. 33 comma 3, primo periodo, della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche devono intendersi retribuiti, ricomprendendo anche i cc.dd. "compensi incentivanti", il cui pagamento è dovuto unicamente "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti", escludendosi che legittimamente il datore di lavoro pubblico possa rifiutare l'erogazione di tali compensi nei giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104 del 1992. E invero la contrattazione collettiva, con il CCNL 1998-2001, ha espressamente indicato i compensi incentivanti nella struttura della retribuzione (cfr, art. 28, comma 1, lett. e) e sempre il medesimo contratto collettivo, disciplinando il trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale (che, per definizione, svolge la propria prestazione lavorativa in orario inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno), ha previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti (fra i quali rientrano i compensi incentivanti de quibus) sono applicati a quei dipendenti "... anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato" (cfr, art. 23, comma 5), con ciò implicitamente riconoscendo che la "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti" richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.
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Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.
Area: Normativa

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Disponibilità di posti e tipologia di supplenze.
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Art. 2. Graduatorie ad esaurimento.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3. Conferimento delle supplenze a livello provinciale.
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
del calendario delle convocazioni.
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Art. 4. Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico.
1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purchè non svolte in contemporaneità.
Art. 5 Graduatorie di circolo e di istituto (1).
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
(1) Sull’efficacia delle graduatorie de presente articolo si veda l’art. 1, comma 106, L. 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 6 Elenchi di sostegno.
1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi.
3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Art. 7 Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.
Art. 8 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Art. 9 Disposizioni finali e di rinvio.
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.
3. Nei casi in cui è previsto l'accesso all'insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, è attestata dall'università per stranieri di Perugia.
4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#supplenza #graduatoria #aspirante #esaurimento #scuola #circolo #insegnamento #articolo #posto #titolo
Ordinanza 04/12/2017
Area: Giurisprudenza

Non è discriminatoria, ma è anzi conforme a legge, l’esclusione dai servizi educativi per la prima infanzia del minore, i cui genitori, all’atto dell’iscrizione, non avevano prodotto l’attestazione dell’adempimento all’obbligo vaccinale o dell’impegno ad adempiervi. Infatti, il dettato normativo del d.l. 73/2017 (convertito in L. 119/2017), passato indenne al vaglio della Consulta, non lascia margini di discrezionalità agli enti interessati circa le modalità ed i criteri di accesso dei bambini alle scuole in relazione all’obbligo vaccinale e trova giustificazione nella legittima finalità di assicurare la più ampia copertura vaccinale nei servizi educativi in funzione dell’adempimento del generale dovere di solidarietà sociale, nel rispetto del diritto alla salute nella sua dimensione solidaristica. (La presente pronuncia è resa con riguardo al caso di una bambina, cui era stata negata l’iscrizione a due nidi d’infanzia, poiché i genitori avevano esercitato l’obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie. Il Tribunale esclude, innanzitutto, profili di incostituzionalità delle norme di riferimento nonché la possibilità di disapplicare le norme stesse, e, nel contemperare gli interessi in gioco, reputa del tutto proporzionato il sacrificio di una convinzione personale a fronte dell’esigenza di tutela di valori superiori, quali la salute collettiva. In particolare, si esclude che il diverso trattamento, ai fini dell’accesso a scuola, fra bambini vaccinati e non vaccinati sia discriminatorio, in quanto esso è imposto da una norma cogente avente la finalità legittima di assicurare la più ampia copertura vaccinale, anche nell’ottica di tutelare i soggetti più deboli (per età o condizioni fisiche) attraverso la cd “immunità di gregge”.)
KEYWORDS
#scuola e salute#vaccinare #bambino #discriminazione #infanzia #vaccinazione #servizio #www #nido #accesso #comune
Sentenza 30/03/2011 n° 855
Area: Giurisprudenza

La sanzione di un giorno di sospensione, inflitta all’intera classe, va configurata come un atto plurimo scomponibile in tanti provvedimenti singolari quanti sono i destinatari e non come provvedimento diretto a punire una responsabilità collettiva, a prescindere dalla responsabilità della condotta al singolo. L’affermato carattere individuale dell’atto trova conferma nell’osservazione che l’eventuale annullamento giurisdizionale esplicherebbe effetti nei confronti del solo ricorrente, senza possibilità di estensione nei confronti degli altri studenti colpiti da analoga sanzione e, inoltre, nella considerazione che la fonte della responsabilità disciplinare, nel caso de quo, è riconducibile ad un comportamento individuale omissivo consistente nella mancata dissociazione del singolo dalla condotta riprovevole tenuta in classe nei confronti di un docente. Il provvedimento sanzionatorio privo dell’indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità disciplinare, ma contenente il richiamo al verbale del Consiglio di Classe in cui erano evidenziati i requisiti della fattispecie, non è affetto da carenza di motivazione. Infatti, la motivazione di un provvedimento amministrativo può essere legittimamente resa ob relationem ad altro atto, di cui non è necessaria l’allegazione o la notifica, essendo sufficiente che lo stesso sia reso disponibile all’interessato attraverso il procedimento di accesso agli atti ex l. 241/1990. L’esecuzione della sanzione prima del decorso del termine stabilito nel verbale del Consiglio di Classe configura una mera irregolarità che non inficia la legittimità del provvedimento. La finalità del termine era, infatti, quella di consentire agli interessati la presentazione del ricorso, effetto che è stato, comunque, raggiunto. Pertanto, in applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 e del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa in esso codificata, è fatto divieto al giudice di annullare l’atto affetto da violazioni formali di norme procedimentali che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento stesso. (Sulla ammissibilità della motivazione ob relationem: Cons St. sez. IV, sent. 3 febbraio 2006 n. 477; Cons. st. sent. 23 novembre 2002 n. 6444; Cons. St. sent. 20 dicembre 2000 n. 5619. Sui vizi non invalidanti del provvedimento: Cons. St. sez. V, sent. 7 settembre 2009 n. 5235, Cons. St. sez. IV sent. 13 marzo 2008, Cons. St. sez. IV sent. 10 ottobre 2007 n. 5314.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#octies #scomporre #pastello #correità #omertà #cera #pezzetto #oscillazione #cospetto
Sentenza 12/10/2017 n° 2100
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’art.1, comma 3, parte seconda, del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le RSU, che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, devono essere rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. Pertanto, nel caso di decadenza della RSU, le trattative per la stipulazione del nuovo contratto integrativo e la stipulazione dello stesso devono essere precedute dalla costituzione della nuova RSU, stante la inesistenza della rappresentanza sindacale unitaria. Infatti, le disposizioni sopra richiamate vanno interpretate nel senso che la prosecuzione delle trattative con le Organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto, è consentita “nell’attesa della rielezione” alla quale sono destinati solo 50 giorni. Dopo tale termine, può, al più, trovare applicazione – ricorrendone i presupposti – il disposto dell’art.40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001 sulla regolazione unilaterale, in via provvisoria, da parte della amministrazione circa le materie oggetto del mancato accordo. (Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari ha confermato la sussistenza della condotta antisindacale dell'Amministrazione che aveva posto in essere trattative con i componenti residui della RSU decaduta, giungendo anche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto. La Corte ha altresì osservato che la condotta dell'Amministrazione non era motivata neanche da caratteri di necessità od urgenza, considerato che il CCI in essere prevedeva comunque il tacito rinnovo alla scadenza).
KEYWORDS
#comportamento antisindacale#relazioni sindacali#rsu #componente #contratto #stipulazione #trattativa #baro #rielezione #carica #conservatorio #accordo
Sentenza 16/03/2018 n° 2995
Area: Giurisprudenza

Le censure proposte sotto più profili avverso il dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/2017, le circolari, gli atti e provvedimenti applicativi del medesimo vanno rigettate. In primo luogo, i termini assegnati per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione non possono dirsi eccessivamente ristretti poiché, proprio in considerazione della trasformazione da facoltative ad obbligatorie di alcune vaccinazioni, il legislatore ha previsto uno scaglionamento degli obblighi documentali a carico dei genitori e delle scuole che non appare irragionevole. In secondo luogo, non viola il principio di precauzione la sottoposizione dei bambini a vaccini, che un tempo erano raccomandati e ora sono obbligatori, in quanto l’estensione dell’obbligo vaccinale portata dal dl 73/2017 è attuazione dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale adottati previ accordi e/o intese Stato/Regioni già a far data dal 1999 e in adesione agli obblighi di livello europeo e internazionale. In terzo luogo, con riferimento ai casi di soggetti già immunizzati e agli esami prevaccinali, la normativa prevede che il minore sia esonerato dall’obbligo in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale e non pone a carico dei genitori altri oneri se non la produzione della copia del certificato di malattia infettiva eventualmente contratta dal minore, mentre per il medico curante comporta il rilascio delle attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni. In quarto luogo, quanto agli effetti collaterali del vaccino esavalente, la tipologia di vaccino in ordine al quale si sono segnalati casi di autismo non è commercializzato né autorizzato in Italia e comunque la censura dei ricorrenti in merito alle controindicazioni appare vaga e non supportata da dati scientifici. Ad ogni modo, ove i ricorrenti avessero voluto sconfessare le evidenze scientifiche recate dal Piano Vaccinazioni, per il quale non c’è dannosità a priori dei vaccini, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento generale pubblicato in GU il 18/2/2017. In quinto luogo, nel prevedere l’obbligatorietà della vaccinazione, la legge ha, altresì, previsto una sanzione la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria, circostanza che non risulta dimostrata da parte ricorrente. Peraltro, sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sent. 5/2018, escludendo l’irragionevolezza o arbitrarietà delle previsioni di legge, con la conseguenza che tale conclusione va estesa anche con riguardo alle circolari applicative che replicano, in parte qua, la disposizione di legge. In sesto luogo, sotto il profilo della privacy, il flusso di dati sensibili tra amministrazione scolastica e ASL, imposto dalla legge per effettuare le attività di controllo in ordine all’obbligo vaccinale, è tutelato dal Codice dell’Amministrazione digitale. (In ordine alle censure proposte avverso gli atti prodromici all’adozione del dl 73/2017 e della l. di conversione 119/2017, trattandosi di atti di natura politica, il GA ha affermato il difetto di giurisdizione. Quanto alle censure di incostituzionalità, queste sono state tutte rigettate in considerazione delle statuizioni già assunte da Corte Costituzione sent. 5/2018 o comunque sono state ritenute manifestamente infondate.)
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #vaccino #vaccinare #circolare #salute #cost #decretolegge #malattia #legge #conversione
Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza

L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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Sentenza 12/06/2018 n° 15301
Area: Giurisprudenza

Il CCNL Enti Locali non opera una equiparazione tra personale docente e personale educativo, ma equipara il personale docente e quello educativo comunale al personale docente ed educativo statale, qualora in servizio presso la stessa istituzione scolastica gestita dall'ente locale. Pertanto, le disposizioni contrattuali sul personale docente delle scuole non sono automaticamente applicabili anche al personale educativo, perchè si tratta di personale che svolge funzioni diverse da quelle dei docenti, come proprio la disciplina a favore delle persone con disabilità pone in evidenza. Infatti, l'art. 13 della L. n. 104 del 1992, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio delle persone disabili, al comma 3, stabilisce in relazione alle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, oltre a prevedere una distinta attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nè rileva, in senso contrario, la difforme interpretazione dell'ARAN in quanto le risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni nell'attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi, espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, comma 1, non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della interpretazione autentica per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale.
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Sentenza 24/03/2017 n° 7675
Area: Giurisprudenza

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.
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Sentenza 16/01/2017 n° 20
Area: Giurisprudenza

L'obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato: con l’art. 1 del D.P.R. n. 355 del 1999 non è stata eliminata l'obbligatorietà dei vaccini, essendosi solo eliminate le conseguenze negative per quanto riguarda l'iscrizione dei figli alla scuola dell'obbligo per i genitori che decidano di non vaccinare gli stessi. Si tratta di disposizione eccezionale rispetto alla quale non è quindi consentito né il ricorso all'analogia né all'interpretazione estensiva. Non è sufficiente affermare che allo stato il rischio da vaccinazione risulta superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni, se non tiene conto che ciò può essere vero solamente in presenza di una rilevante percentuale della popolazione che si vaccina. L'interesse tutelato dall'opzione di non vaccinare i figli è evidentemente quello individuale, condizionato nella sua stessa esistenza dalla scelta opposta della maggior parte degli altri genitori. Ciò implica, con un elementare ragionamento a contrario, che la scelta dell'ente pubblico, nel caso il Comune, cui spetta ovviamente la cura del pubblico interesse, non possa che essere diversa, vale a dire a favore della vaccinazione. Spetta al Comune regolamentare i servizi erogati, in particolare nel caso gli asili per l'infanzia. Poiché al Comune spetta la gestione degli asili comunali, allo stesso spetta il potere di regolamentarne l'accesso. Al Comune spetta altresì la tutela della salute della collettività, che deve per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui, tanto più che quest'ultima, come sopra ampiamente spiegato, risulta perlomeno dubbia e comunque sempre caducabile. (La vicenda giudiziaria riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e la delibera del Comune di Trieste che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, ha posto quale requisito per l'accesso a detti servizi comunali l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Le vaccinazioni obbligatorie sono: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).
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Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Area: Giurisprudenza

Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27"
Area: Normativa

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2, concernente le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Procedure per il riconoscimento della parità.
1. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
3. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
5. L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
a) per le scuole non statali già funzionanti;
b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.
6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:
a) i dati relativi al proprio status giuridico nonchè il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;
c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi.
7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:
a) al progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
b) alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;
c) alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
d) al numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.
8. In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.
2. Riconoscimento della parità.
1. Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell'articolo 1, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica.
2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità.
4. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.
5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
3. Mantenimento della parità.
1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.
3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonchè alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.
4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.
5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.
6. L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.
7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
4. Revoca della parità.
1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.
5. Norme finali.
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee-guida di attuazione.
2. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.
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#parità scolastica#nullaosta #clero #congregazione
Sentenza 19/10/2017 n° 792
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il verbale dello scrutinio di un Istituto scolastico, nella parte in cui si è deliberata l’ammissione un’alunna alla classe successiva (nella specie, alla seconda elementare), a nulla rilevando che i genitori abbiano chiesto la sua bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti privati, che avevano in osservazione la bambina da non più di due mesi. Infatti la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale, e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità, possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. (Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente da centri specialistici pubblici o accreditati -che la famiglia aveva ottenuto soltanto al termine delle lezioni e dopo il giudizio di ammissione- la scuola, a fronte delle difficoltà della bambina riscontrate nel corso dell’anno, ha individuato quest’ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017). Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall’altro, evidenzia la mera eventualità, peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione. Nella fattispecie concreta, si è pertanto affermato che la scuola non è comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che nella specie il giudizio di ammissione non fosse stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all’alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso dell’intero anno scolastico e riguardanti l’alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.).
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#istruzione primaria#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunna #strategia #bambina #marca #scuola #specialista #pdp #ammissione #datare #piano
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
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Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione
1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
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Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
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Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 7. Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 8. Certificazione delle competenze
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. (1)
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. (2)
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. (2)
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. (2)
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento. (2)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. (1)
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. (2)
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. (2)
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. (2)
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. (3)
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. (3)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(3) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. (1)
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (2)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale
1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. (1)
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Art. 13. Scuole italiane all'estero
1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, [ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo] (1), sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. (2)
(1) Inciso abrogato per effetto dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 62/2017##295L a deocrrere dal 1° settembre 2017.
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. (1)
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. (1)
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. (2)
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#dirittodovere #privatista #penultimo
n° 10
Area: Normativa

[1. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
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#gennaio #personale #comma #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto #articolo
n° 47
Area: Normativa

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
KEYWORDS
#malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto
n° 77
Area: Normativa

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
KEYWORDS
#xii
n° 69
Area: Normativa

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
KEYWORDS
#madre #lavoratrice
n° 32
Area: Normativa

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
KEYWORDS
#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
n° 58
Area: Normativa

[1.
2.
3. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
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#comma #gennaio #personale #decreto #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto
n° 16
Area: Normativa

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1)
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
KEYWORDS
#parto #data #adibire #donna #congedo #giorno #lavoro #mese #presumere #maternità
n° 27
Area: Normativa

[1.
2.
3. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
KEYWORDS
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #gennaio #abrogare
n° 68
Area: Normativa

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
KEYWORDS
#pesca #acqua #autonomo #imprenditrice #pescatore #mezzadre #medicare #colono #operaio
n° 86
Area: Normativa

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.
KEYWORDS
#articolo #legge #dicembre #comma #decreto #marzo #decretolegge #maggio #testo #abrogare
n° 52
Area: Normativa

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
KEYWORDS
#sanzione #dicembre #opposizione #ostacolo #rifiuto #punire #legge #assenza #comma
n° 37
Area: Normativa

[1.
2. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
KEYWORDS
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #articolo #gennaio
n° 59
Area: Normativa

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
KEYWORDS
#maternità #lavoratrice #riassunzione #disoccupazione #lavoro #comma #decreto #licenziare #soggiorno #dicembre
n° 42
Area: Normativa

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
[3. (1)]
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (2)
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(1) Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, con effetto a decorrere dal 24 novembre 2010.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, mentre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
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#congedo #fruire #handicap #comma #figlio #permesso #decesso #invalidare #diritto #gravità
n° 1
Area: Normativa

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
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#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo
n° 72
Area: Normativa

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15,da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'art. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
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#quadriennio #fruizione #aspettativa #carriera #impiegato
n° 6
Area: Normativa

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (3)
[1-bis. (4)]
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. (5)
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. (5)
[2. (1)]
[2-bis. (1)]
(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Rubrica così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(3) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(4) Comma abrogato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
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#domicilio #articolo #indice #dlgs #elenco #comma #comunicazione #gennaio #indirizzo #professionista
n° 5
Area: Normativa

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. (1)
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
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#rispondenza
n° 13
Area: Normativa

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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n° 49
Area: Normativa

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
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#compimento #bambino #vita #anno #comma #dicembre #contribuzione #trattamento #calcolare #applicare
Pagina: 40
Circolare 16 agosto 2017, n. 25233
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Pagina: 2
Legge 31 luglio 2017, n. 119 di conversione del D.L. n. 73/2017 - Circolare Ministero della Salute 16 agosto 2017, n. 25233 - Circolare MIUR 16 agosto 2017, n. 1622
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Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
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#contraente #applicabilità
Pagina: 20
Circolare 16 agosto 2017, n. 1622
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Comunicazione MIUR inerente la mobilità del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni per la presentazione delle domande per la mobilità del personale docente ed educativo saranno disponibili fino alle ore 18 del 2 aprile 2014
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#carattere #news
Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio
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#carattere #news #fontface
Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza
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#url #anac
Comunicazione MIUR inerente la proroga delle domande di partecipazione alle commissioni di esami di Stato del secondo ciclo.
Il MIUR ha comunicato che il termine per la presentazione on line delle domande per commissari/presidente di commissione di esami di Stato secondo ciclo è prorogato alle ore 14.00 del 27 marzo
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#mincho
Pagina: 10
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309
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#segreto #cpp #rpct #ostensione #disclosure #knowhow #indipendenza #mittente #wwwgpdpit #bilanciamento
Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
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#reinserimento #comandare
Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013
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#perdonare #sopravvenuto
Pagina: 30
Circolare 24 giugno 2014, n.18
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Comunicazione MIUR inerente la partecipazione agli esami di Stato per l'a.s. 2015/16.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l'a.s. 2015/16
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#viticoltura #enologia #esentare #tecnico #diplomare
Pagina: 56
Provvedimento 4 giugno 2015
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Pagina: 2
Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98
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#assenteismo #reimmesso #invalidate #commentatore #depotenziare #inattività #cinque
Pagina: 24
Nota 9 ottobre 2019, n. 44321 - D.D. 9 ottobre 2019, n. 1458
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Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
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Pagina: 2
Nota 27 febbraio 2018, n. 467
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Pagina: 59
Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 23 febbraio 2012, n. 2722
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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