
Area Tematica: Personale docente
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Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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Una docente non vaccinata è in malattia da poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a inviare raccomandata A/R per comunicarle l'obbligo da regolarizzare. La docente non ritira la raccomandata che risulta in consegna dal 21 dicembre. Come deve procedere il Dirigente? Esiste un termine entro cui la raccomandata risulti consegnata? O è necessario mettere in atto altre modalità.
Qualora si effettui una notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essa si intende perfezionata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1. allorché la raccomandata venga consegnata all’indirizzo del destinatario. Non rileva chi materialmente accusa ricevuta, importa soltanto che la stessa sia stata consegnata a detto indirizzo in virtù del disposto dell’art. 1335 c.c. Secondo quest’ultimo infatti, “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”;
2. allorché la raccomandata, giunta all’indirizzo del destinatario, venga rifiutata, sempre in virtù dell’art. 1335 c.c. A questo riguardo l’art. 40, c. 1, DPR n. 655/1982 recita: “Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, né prendere notizia del loro contenuto, né apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto”;
3. allorché, decorsi trenta giorni dall’inizio della giacenza, questa si ritenga compiuta e la raccomandata venga restituita al mittente, secondo quanto stabilito dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982. Il comma 4 dello stesso articolo precisa inoltre: “Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.”
Lo stato della raccomandata (consegnata – rifiutata – in giacenza) può essere verificato interrogando le apposite funzionalità presenti sul sito dell’ente che eroga il servizio postale. Per conoscerlo non occorre dunque attendere che l’avviso di ricevimento venga restituito al mittente.
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui sarà decorso il termine di trenta giorni dall’inizio della giacenza. Da quella data decorreranno i cinque giorni in cui l'interessato deve produrre “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1” (art. 4-ter, c. 3, D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021).
Infine, si è consapevoli che, secondo la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 1335 c.c. la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza. Si consiglia tuttavia di attenersi a quanto disposto dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982, in via prudenziale e onde evitare il più possibile contestazioni e incertezze nella gestione di una procedura già di per sé foriera di contenzioso (si pensi al ritiro della raccomandata in data successiva a quella di rilascio dell’avviso di giacenza).
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Sentenza 19/07/2017 n° 17771
Area: Giurisprudenza

Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d'impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all'amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall'origine. Per quanto concerne la ricostruzione di carriera, l'applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, si riferisce ai soli rapporti d'impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova. Invece, la norma generale sulla nomina in prova è contenuta nell'art. 9 del medesimo DPR 3/1957 che, al comma 2, disciplina l'ipotesi del ritardo giustificato nell'assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettività). (Nel caso di specie trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di ricostruzione di carriera di un dipendente del MIUR sottoposto a sospensione cautelare. La fattispecie rientra "ratione temporis" nel regime pubblicistico del DPR n. 3 del 1957 anteriore alla privatizzazione dell' impiego pubblico)
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Sentenza 15/09/2016 n° 236
Area: Giurisprudenza

Spetta al dirigente scolastico la competenza ad irrogare al personale docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni. Il discrimine tra la competenza funzionale del dirigente capo struttura e quella dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è fissato per tabulas dall’art. 55 bis del D.Lgs 165 del 2001 nella sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal rapporto di lavoro per un periodo non superiore a dieci giornate; il che comporta che allorquando la normativa di settore preveda con disposizione unitaria l’ipotesi della sospensione dal lavoro da un minimo di una giornata al massimo di un mese, come si verifica nella fattispecie in esame con l’art. 492 del D.Lgs n. 297/1994, detta sanzione va considerata sia nella forma attenuata (sospensione fino a dieci giornate) sia in quella aggravata (sospensione da giornate 11 fino ad un mese). Di conseguenza, dal combinato disposto delll’art. 55-bis del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. art. 492 del D.Lgs n. 297/1994, si desume che il ventaglio sanzionatorio specifico della materia disciplinare scolastica (allorquando individua condotte sanzionabili passibili di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese) deve essere letto come riferito ad una duplice competenza sanzionatoria con un altrettanto duplice sequenziale massimo edittale (il primo fino a dieci giorni ed, il secondo, in progressione, da undici fino a trenta giorni), attribuita, la prima, al dirigente scolastico e, la seconda, all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. (La sentenza si pone di contrario avviso rispetto alla sentenza n. 1079 del 2013 della Corte di Appello, sezione lavoro, di Torino)
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Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Area: Giurisprudenza

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
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Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza

Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza

L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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Sentenza 21/01/2016 n° 59
Area: Giurisprudenza

E' illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale avente per oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici della provincia nella giornata del sabato, con cui si stabilisce che l’apertura dei plessi scolastici di competenza provinciale, per tutti gli Istituti scolastici superiori, si deve articolare su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, perchè impone autoritativamente, alle istituzioni scolastiche, l’adozione di un calendario e di una modalità di orario in violazione dell’autonomia alle stesse riconosciuta. Il sistema normativo attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, nei limiti di cui all’art. 74 d.lgs. n. 297/1994, e attribuisce la facoltà di operare adattamenti dello stesso, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche, riservando loro, su tale base, la possibilità di articolare il proprio calendario scolastico su cinque ovvero su sei giorni settimanali, nel rispetto dei limiti di legge e del calendario adottato dalla Regione, senza altre limitazioni, ed escludendo, in particolare, che la Provincia possa autoritativamente imporre un orario piuttosto che un altro, nell'esercizio di un potere non contemplato da alcuna norma: le esigenze di risparmio di spesa, certamente meritevoli di considerazione nell’attuale momento storico, non possono assurgere a giustificare l’adozione di provvedimenti autoritativi in assenza di basi normative, in speciale modo per la scuola che gode di una autonomia costituzionalmente garantita. L’art. 3 l. n. 23/1996 pone a carico delle Province le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti, senza contemplare in alcun modo qualsiasi modalità di interferenza con il calendario scolastico, l’orario scolastico ovvero l’offerta formativa, assegnando un ruolo meramente servente alle Province, le quali devono limitarsi a provvedere alle spese.
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#calendario scolastico#enti locali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#verbo
Ordinanza 07/06/2017 n° 14187
Area: Giurisprudenza

I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 ( nel caso di specie accordati per l'assistenza al genitore portatore di handicap) concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall’art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. E' quindi illegittima la decurtazione di giorni di ferie in conseguenza del godimento dei permessi concessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, ex art. 33.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#dispendio #computabilità #disincentivare #aspa #fontana #conforto #detto
Sentenza 27/03/2018 n° 62
Area: Giurisprudenza

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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Sentenza 28/09/2012 n° 5153
Area: Giurisprudenza

E' legittimo il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale formulata dall'insegnante destinatario del provvedimento, nella parte in cui censura i nominativi delle persone ascoltate nonché le date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento stesso. Il diniego dell'Amministrazione scolastica deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, comma sesto, lett. d), della legge n. 241 del 1990, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, nella parte in cui esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni. Nel caso di specie è risultata prevalente rispetto al diritto di difesa (ritenuto comunque sufficientemente tutelato in ragione del diniego solo parziale dell’istanza di accesso) l’esigenza di preservare l'identità di coloro che abbiano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni da parte dello stesso, nell'esercizio del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge. (Sentenza precedente alla normativa sul whistle-blowing - art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 - e sull'accesso civico)
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Sentenza 18/01/2018 n° 5
Area: Giurisprudenza

La Corte costituzionale dichiara non fondate o inammissibili le questioni di legittimità promosse contro il d.l. n. 73/2017 e la legge di conversione n. 119/2017, che vanno a riformare il sistema vaccinale italiano. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 6-ter del d.l. n. 73/2017 per difetto argomentativo. La Corte poi dichiara cessata la materia del contendere per tutte quelle disposizioni impugnate nel primo ricorso relativo al d.l. n. 73/2017, poi modificate in sede di conversione. Per la Corte la materia del contendere cessa di fronte al carattere satisfattivo dello ius superveniens, alla soppressione delle disposizioni censurate e «quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi». In riferimento all’oggetto del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’art. 1, c. 1, lett. g e h e cc. 4, 5 del d.l. n. 73/2017. L’art. 1, c. 5 – relativo alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorenni da parte dell’ASL, decorsi inutilmente i termini di cui al c. 4 – è stato soppresso. L’art. 1, c. 4, invece, è stato profondamente modificato: è stato infatti introdotto un previo colloquio personale presso l’ASL e una drastica riduzione delle sanzioni amministrative. Per la Corte la modifica parziale determina la cessazione della materia del contendere. Lo stesso deve dirsi per la modifica apportata all’art. 1, c. 1, lett. g e h in relazione all’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative. Il Giudice dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate in relazione all’intero testo del d.l. n. 73/2017 e degli artt. 1, cc. 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73/2017 in relazione all’art. 77 Cost che detta la disciplina del decreto legge. Per la Corte è chiaro che i presupposti di necessità e urgenza – funzionali alla validità del decreto legge – sono oggetto di sindacato di legittimità, ma quest’ultimo deve limitarsi alla «evidente mancanza di tali presupposti». Per la Corte Governo e Parlamento non hanno ecceduto «i limiti dell’ampio margine di discrezionalità […] nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza». Per quanto riguarda le questioni sollevate in relazione alle garanzie costituzionali dell’autonomia legislativa e amministrativa regionale (artt. 5, 117, cc. 2, 3 e 118 Cost.) la Corte dichiara in parte la inammissibilità e in parte la non fondatezza delle questioni. «Sono inammissibili per carenza e genericità della motivazione le censure riferite agli artt. 5 e 118 Cost. Sono invece non fondate le doglianze relative all’art. 117, cc. 3, 4 Cost. Per la Corte la questione dei vaccini tocca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale. Tuttavia, l’obbligo vaccinale incide prima di tutto su principi fondamentali in materia di tutela della salute, di competenza statale. Per il Giudice delle leggi «il diritto della persona di essere curata efficacemente […] deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso la legislazione generale dello Stato». La Corte poi specifica che le disposizioni relative all’iscrizione e agli adempimenti scolastici sono norme generali sull’istruzione ex art. 117, c. 2 lett. n Cost. che hanno la funzione di garantire la sicurezza della frequenza scolastica in termini di salute. Per queste ragioni le competenze regionali sono recessive. Infine, la Corte dichiara la inammissibilità delle questioni relative alla violazione degli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. per carenza assoluta di motivazione, e non fondate le questioni relative alla violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. Il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato che l’art. 32 Cost. richiede il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo e della collettività, specifica che una legge impositiva di un trattamento obbligatorio non è incompatibile con il dettato dell’art. 32 Cost. A questo bilanciamento deve aggiungersi la considerazione dell’interesse del minore. Alla luce di questi distinti principi, e in considerazione del contesto, il legislatore deve agire nello spazio di discrezionalità che gli compete. La preoccupante flessione delle coperture vaccinali ha spinto il legislatore a passare dalla raccomandazione all’obbligo vaccinale. Tale scelta è ragionevole e bilanciata alla luce di plurime considerazioni: i dati statistici relativi alla popolazione vaccinata, la distinzione medica tra obbligo e raccomandazione e la centralità assegnata all’informazione. Infine, la Corte dichiara non fondata la questione relativa alla violazione degli artt. 81, c. 3 e 119 Cost.
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Sentenza 23/05/2018 n° 5741
Area: Giurisprudenza

L’art. 120, comma 4, c.p.a., stabilisce che “quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto”. Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2017, n. 1234). (Fattispecie relativa ad un ricorso dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso è stato notificato direttamente all’Istituto scolastico e non anche all’Avvocatura dello Stato).
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Sentenza 01/04/2016 n° 1286
Area: Giurisprudenza

La riduzione del fondamentale supporto del "sostegno" educativo erogato al disabile costituisce fonte di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. qualificabile come danno esistenziale, posto che il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento a obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. Il pregiudizio conseguente alla mancata fruizione, da parte di un minore affetto da grave disabilità, della piena assegnazione delle ore di sostegno (17 settimanali) riconosciute nel Piano educativo individuale (PEI), consiste nell'impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore. Si tratta della lesione di una situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, suscettibile di determinare un pregiudizio (in termini di danno esistenziale ex art. 2059 c.c.), che, sul piano probatorio, può essere accertato anche con il ricorso alla prova per presunzioni (inferendo, secondo criteri di normalità, l'incidenza pregiudizievole dell'illecito sul valore leso alla luce di una valutazione delle circostanze del caso concreto) e, che, non essendo suscettibile di valutazione economica, può essere riparato attraverso il riconoscimento di una somma determinata in via equitativa (ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.), da rapportare sempre alle circostanze del caso concreto.
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Sentenza 21/05/2018 n° 849
Area: Giurisprudenza

E' legittima la decisione di una istituzione scolastica di introdurre, attraverso il Regolamento d'Istituto, l'obbligo per gli studenti di usare l'uniforme. E' illegittima invece la decisione di riconnettere alla violazione dell'obbligo sanzioni disciplinari a carico degli stessi studenti, atteso il principio di personalità della responsabilità, dovendosi ritenere che la condotta inadempiente sia imputabile nel caso ai genitori. (Nell'affermare il primo principio, il Giudice nega la sussistenza del vizio di eccesso di potere dal momento che il provvedimento dell’Amministrazione scolastica oggetto di impugnativa risulta “sorretto dal pubblico interesse inteso a contrastare il fenomeno del bullismo tra scolari”, ossia dall’esigenza di limitare le differenziazioni in termini di abbigliamento. Elemento questo spesso foriero di scherni e talora di emarginazione. Prosegue il T.A.R. "A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione scolastica, l’uso di un abbigliamento uniforme è “dettato, tra l’altro, dalla esigenza di una agevole rintracciabilità di alunni in occasione di gite scolastiche, o di partecipazione ad eventi in ambienti esterni alla scuola, in contesti che rendono necessaria la pronta individuazione dei piccoli discenti, anche al fine della tutela della loro incolumità” e ancora " Quanto infine al possibile disagio per talune famiglie meno abbienti, il costo ulteriore da sostenere per l’acquisto del vestiario di cui si controverte è stato debitamente preso in considerazione dallo stesso Consiglio di Istituto nella parte in cui si è stabilito [...] che il relativo onere sia a carico della P.A.". Con riferimento al secondo principio affermato, rileva il T.A.R.: "si rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante, "la responsabilità disciplinare, al pari di quella penale, è personale e richiede un indispensabile coefficiente doloso e colposo” (cfr. Cass. Civile, sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2375; TAR Campania Napoli, sez. VI, 23 gennaio 2009, n. 371). Di qui l’impossibilità che determinate sanzioni, prima tra tutte l’esclusione dalle gite scolastiche, siano irrogate per effetto di un comportamento che non è direttamente ed esclusivamente da addebitare agli studenti stessi ma piuttosto ai loro genitori, i quali per primi gettano le basi della suddetta inosservanza nel momento in cui non provvedono – in prima persona oppure per il tramite dei propri figli, erogando loro le necessarie somme – all’acquisto della uniforme di cui si controverte".)
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Sentenza 13/10/2016 n° 20684
Area: Giurisprudenza

L'art. 2, comma 3 ter del D.L. n. 324 del 1993, (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) è norma di interpretazione autentica che chiarisce come anche nel settore pubblico, come già nel settore privato, i permessi prevsiti dall'art. 33 comma 3, primo periodo, della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche devono intendersi retribuiti, ricomprendendo anche i cc.dd. "compensi incentivanti", il cui pagamento è dovuto unicamente "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti", escludendosi che legittimamente il datore di lavoro pubblico possa rifiutare l'erogazione di tali compensi nei giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104 del 1992. E invero la contrattazione collettiva, con il CCNL 1998-2001, ha espressamente indicato i compensi incentivanti nella struttura della retribuzione (cfr, art. 28, comma 1, lett. e) e sempre il medesimo contratto collettivo, disciplinando il trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale (che, per definizione, svolge la propria prestazione lavorativa in orario inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno), ha previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti (fra i quali rientrano i compensi incentivanti de quibus) sono applicati a quei dipendenti "... anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato" (cfr, art. 23, comma 5), con ciò implicitamente riconoscendo che la "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti" richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.
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Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.
Area: Normativa

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Disponibilità di posti e tipologia di supplenze.
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Art. 2. Graduatorie ad esaurimento.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3. Conferimento delle supplenze a livello provinciale.
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
del calendario delle convocazioni.
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Art. 4. Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico.
1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purchè non svolte in contemporaneità.
Art. 5 Graduatorie di circolo e di istituto (1).
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
(1) Sull’efficacia delle graduatorie de presente articolo si veda l’art. 1, comma 106, L. 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 6 Elenchi di sostegno.
1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi.
3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Art. 7 Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.
Art. 8 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Art. 9 Disposizioni finali e di rinvio.
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.
3. Nei casi in cui è previsto l'accesso all'insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, è attestata dall'università per stranieri di Perugia.
4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#supplenza #graduatoria #aspirante #esaurimento #scuola #circolo #insegnamento #articolo #posto #titolo
Sentenza 01/12/2016 n° 54712
Area: Giurisprudenza

Il dipendente che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. n. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza. La condotta di chi, durante il periodo in cui usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 si rechi all'estero in gita di piacere, commettendo quindi il reato di truffa, non può essere considerato un fatto di particolare tenuità. (La S.C. nel confermare l'accertamento del reato ha ritenuto che la formulazione dell'art. 33 L. n. 104/1992 nel testo antecedente alla riformulazione di cui all'art. 24 L. n. 183/2010, nel prevedere la concessione di permessi in favore del familiare che assiste il portatore di handicap con continuità e in via esclusiva, imponeva solo la verifica che l'assistenza fosse prestata con prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore. Nei giorni di permesso il lavoratore è libero di graduare l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato. Ne segue che e l'assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l'orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell'handicappato. I permessi in questione scostituiscono una agevolazione che consente al beneficiario di usufruire dell'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza e potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. Giammai, però, i permessi possono essere considerati come veri e propri periodi feriali dei quali il lavoratore possa disporre a suo piacimento (perché a tal fine è preposto un ben preciso e determinato istituto giuridico), ma solo come un'agevolazione che il legislatore ha concesso a chi è si è fatto carico di un gravoso compito, di poter svolgere l'assistenza in modo meno pressante e, quindi, in modo da potersi ritagliare in quei giorni in cui non è obbligato a recarsi al lavoro, le ore da poter dedicare esclusivamente alla propria persona).
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Sentenza 08/05/2017 n° 11154
Area: Giurisprudenza

In tema di progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa nelle istituzioni scolastiche, il "piano di offerta formativa" (ora P.T.O.F. a seguito della riforma dell'art. 3 del d.P.R., n. 275 del 1999 ad opera Legge 13 luglio 2015, n. 107 ) è il frutto di un complesso "iter" procedimentale. La fase della elaborazione (che anche dopo la riforma rimane di competenza del collegio docenti, n.d.r.), pur non potendo essere definita meramente esecutiva, è condizionata dalle scelte operate a monte che, a loro volta, sono il frutto delle consultazioni svolte con le istituzioni operanti nel territorio e con gli organismi rappresentativi dei genitori e degli alunni. Va, quindi, escluso che il collegio dei docenti possa, in sede di elaborazione, rimettere in discussione gli atti di indirizzo che precedono la predisposizione del piano. Inoltre, dato il ruolo fondamentale che il POF (ora PTOF) svolge nella vita della istituzione scolastica, si deve ritenere che la mancata formazione di una maggioranza in seno al collegio dei docenti, una volta che il documento sia stato materialmente elaborato e predisposto, non possa determinare l'arresto dell'iter procedimentale previsto dal legislatore, soprattutto ove il dissenso riguardi non il piano nel suo complesso, ma un singolo aspetto dell'offerta formativa. (La sentenza in commento ha ad oggetto una fattispecie cui era ratione temporis applicabile l'art. 3 d.P.R. n. 275 del 1999 ante riforma ex L. n. 107/2015. Premesso che nell'elaborazione del POF veniva riservato un ruolo particolare al consiglio di istituto, cui spettavano sia la iniziale scelta degli indirizzi generali e dei criteri di gestione e di amministrazione sia l’approvazione definitiva del piano, ha affermato la Corte che in caso di dissenso in seno al collegio docenti su un singolo aspetto dell'offerta formativa, spettasse comunque al consiglio di istituto la scelta fra le due opzioni a confronto. Ora, alla luce del nuovo art. 3 DPR n. 275/99, il piano triennale vede la competenza dei tre organi della scuola con la valorizzazione della competenza del DS nella definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. L'attualità del principio affermato dalla Corte dì Cassazione può essere confermata nel senso che all'interno di un procedimento amministrativo nel quale è prevista la competenza di organi diversi, ciascuno deve rispettare il limite della propria e, in caso di contrasto che impedisca il raggiungimento di una maggioranza utile alla adozione della delibera di competenza di uno degli organi della sequenza procedimentale, ciò non può provocare la paralisi del procedimento, ma semmai la riattivazione della competenza dell'organo che precede nella predetta sequenza).
KEYWORDS
#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#riattivazione #restauro #perdente #sfavorevolmente #mobile #legno #sovvertimento #ripensamento #rinascimento #detto
Sentenza 30/03/2011 n° 855
Area: Giurisprudenza

La sanzione di un giorno di sospensione, inflitta all’intera classe, va configurata come un atto plurimo scomponibile in tanti provvedimenti singolari quanti sono i destinatari e non come provvedimento diretto a punire una responsabilità collettiva, a prescindere dalla responsabilità della condotta al singolo. L’affermato carattere individuale dell’atto trova conferma nell’osservazione che l’eventuale annullamento giurisdizionale esplicherebbe effetti nei confronti del solo ricorrente, senza possibilità di estensione nei confronti degli altri studenti colpiti da analoga sanzione e, inoltre, nella considerazione che la fonte della responsabilità disciplinare, nel caso de quo, è riconducibile ad un comportamento individuale omissivo consistente nella mancata dissociazione del singolo dalla condotta riprovevole tenuta in classe nei confronti di un docente. Il provvedimento sanzionatorio privo dell’indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità disciplinare, ma contenente il richiamo al verbale del Consiglio di Classe in cui erano evidenziati i requisiti della fattispecie, non è affetto da carenza di motivazione. Infatti, la motivazione di un provvedimento amministrativo può essere legittimamente resa ob relationem ad altro atto, di cui non è necessaria l’allegazione o la notifica, essendo sufficiente che lo stesso sia reso disponibile all’interessato attraverso il procedimento di accesso agli atti ex l. 241/1990. L’esecuzione della sanzione prima del decorso del termine stabilito nel verbale del Consiglio di Classe configura una mera irregolarità che non inficia la legittimità del provvedimento. La finalità del termine era, infatti, quella di consentire agli interessati la presentazione del ricorso, effetto che è stato, comunque, raggiunto. Pertanto, in applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 e del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa in esso codificata, è fatto divieto al giudice di annullare l’atto affetto da violazioni formali di norme procedimentali che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento stesso. (Sulla ammissibilità della motivazione ob relationem: Cons St. sez. IV, sent. 3 febbraio 2006 n. 477; Cons. st. sent. 23 novembre 2002 n. 6444; Cons. St. sent. 20 dicembre 2000 n. 5619. Sui vizi non invalidanti del provvedimento: Cons. St. sez. V, sent. 7 settembre 2009 n. 5235, Cons. St. sez. IV sent. 13 marzo 2008, Cons. St. sez. IV sent. 10 ottobre 2007 n. 5314.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#octies #scomporre #pastello #correità #omertà #cera #pezzetto #oscillazione #cospetto
Sentenza 09/07/2018 n° 4179
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo. Infatti, gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure. Come già argomentato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307), la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti. Le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l´imparzialità dell´azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti. (Fattispecie relativa all’annullamento dell’aggiudicazione per la concessione triennale del servizio di aggiudicazione automatica di bevande e snack in un istituto scolastico per l’errata attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, con particolare riguardo all’attribuzione di 15 punti in relazione al parametro “numero di prodotti offerti”).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#prodotto #gara #numero #varietà #offrire #distributore #distribuire #macchina #punto #cda
Sentenza 12/10/2017 n° 2100
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’art.1, comma 3, parte seconda, del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le RSU, che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, devono essere rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. Pertanto, nel caso di decadenza della RSU, le trattative per la stipulazione del nuovo contratto integrativo e la stipulazione dello stesso devono essere precedute dalla costituzione della nuova RSU, stante la inesistenza della rappresentanza sindacale unitaria. Infatti, le disposizioni sopra richiamate vanno interpretate nel senso che la prosecuzione delle trattative con le Organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto, è consentita “nell’attesa della rielezione” alla quale sono destinati solo 50 giorni. Dopo tale termine, può, al più, trovare applicazione – ricorrendone i presupposti – il disposto dell’art.40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001 sulla regolazione unilaterale, in via provvisoria, da parte della amministrazione circa le materie oggetto del mancato accordo. (Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari ha confermato la sussistenza della condotta antisindacale dell'Amministrazione che aveva posto in essere trattative con i componenti residui della RSU decaduta, giungendo anche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto. La Corte ha altresì osservato che la condotta dell'Amministrazione non era motivata neanche da caratteri di necessità od urgenza, considerato che il CCI in essere prevedeva comunque il tacito rinnovo alla scadenza).
KEYWORDS
#comportamento antisindacale#relazioni sindacali#rsu #componente #contratto #stipulazione #trattativa #baro #rielezione #carica #conservatorio #accordo
n° 10
Area: Normativa

[1. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
KEYWORDS
#gennaio #personale #comma #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto #articolo
n° 47
Area: Normativa

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
KEYWORDS
#malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto
n° 77
Area: Normativa

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
KEYWORDS
#xii
n° 69
Area: Normativa

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
KEYWORDS
#madre #lavoratrice
n° 27
Area: Normativa

[1.
2.
3. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
KEYWORDS
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #gennaio #abrogare
n° 2
Area: Normativa

1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
KEYWORDS
#astensione #congedo #lavoratrice #intendere #lavoratore #maternità #lavoro #indennità #malattia #testo
n° 86
Area: Normativa

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.
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#articolo #legge #dicembre #comma #decreto #marzo #decretolegge #maggio #testo #abrogare
n° 54
Area: Normativa

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
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n° 42
Area: Normativa

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
[3. (1)]
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (2)
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(1) Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, con effetto a decorrere dal 24 novembre 2010.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, mentre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
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#congedo #fruire #handicap #comma #figlio #permesso #decesso #invalidare #diritto #gravità
n° 65
Area: Normativa

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
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#inps #finanziatore
n° 1
Area: Normativa

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
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#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo
n° 73
Area: Normativa

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
KEYWORDS
#mensilità
n° 68
Area: Normativa

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
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#pesca #acqua #autonomo #imprenditrice #pescatore #mezzadre #medicare #colono #operaio
n° 72
Area: Normativa

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15,da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'art. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
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n° 49
Area: Normativa

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
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n° 50
Area: Normativa

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
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#affidamento #adozione #età #anno #malattia #bambino #congedo #comma #minore #marzo
n° 6
Area: Normativa

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (3)
[1-bis. (4)]
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. (5)
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. (5)
[2. (1)]
[2-bis. (1)]
(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Rubrica così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(3) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(4) Comma abrogato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
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#domicilio #articolo #indice #dlgs #elenco #comma #comunicazione #gennaio #indirizzo #professionista
n° 26
Area: Normativa

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.
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n° 21
Area: Normativa

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
[2-ter. (1)]
[2-quater. (1)]
(1) Comma abrogato dall'art. 61, comma 8, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, con effetto a decorrere dal 14 settembre 2016, stante quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
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n° 13
Area: Normativa

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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Pagina: 40
Circolare 16 agosto 2017, n. 25233
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Pagina: 2
Legge 31 luglio 2017, n. 119 di conversione del D.L. n. 73/2017 - Circolare Ministero della Salute 16 agosto 2017, n. 25233 - Circolare MIUR 16 agosto 2017, n. 1622
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Pagina: 50
Circolare 12 giugno 2017, n. 17982
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Pagina: 2
Nota 27 febbraio 2018, n. 467
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Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
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#contraente #applicabilità
Pagina: 20
Circolare 16 agosto 2017, n. 1622
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#vaccinare #vaccinazione #documentazione #asl #minore #legge #decreto #salute #presentazione #anno
Comunicazione MIUR inerente la mobilità del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni per la presentazione delle domande per la mobilità del personale docente ed educativo saranno disponibili fino alle ore 18 del 2 aprile 2014
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#carattere #news
Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio
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#carattere #news #fontface
Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza
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#url #anac
Comunicazione MIUR inerente la proroga delle domande di partecipazione alle commissioni di esami di Stato del secondo ciclo.
Il MIUR ha comunicato che il termine per la presentazione on line delle domande per commissari/presidente di commissione di esami di Stato secondo ciclo è prorogato alle ore 14.00 del 27 marzo
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#mincho
Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
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#reinserimento #comandare
Pagina: 10
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309
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#segreto #cpp #rpct #ostensione #disclosure #knowhow #indipendenza #mittente #wwwgpdpit #bilanciamento
Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013
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#perdonare #sopravvenuto
Comunicazione MIUR inerente la partecipazione agli esami di Stato per l'a.s. 2015/16.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l'a.s. 2015/16
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#viticoltura #enologia #esentare #tecnico #diplomare
Pagina: 56
Provvedimento 4 giugno 2015
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Comunicazione del Ministero della Salute recante indicazioni operative in materia di prevenzione vaccinale.
Il Ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
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#carattere #vaccinazione #vaccinare
Pagina: 24
Nota 9 ottobre 2019, n. 44321 - D.D. 9 ottobre 2019, n. 1458
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Pagina: 2
Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98
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Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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