Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 19/05/2023
  • Appalti di servizi e forniture sotto soglia: la stazione appaltante può sostituire il certificato di conformità con il certificato di regolare esecuzione?
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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    Domanda

    Spett.le Italiascuola, desidero porre il seguente quesito relativamente alla verifica di conformità, negli appalti di servizi e forniture.

    In base all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016: “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.

    Per quanto sopra, limitatamente agli appalti di servizi e forniture sotto soglia, la stazione appaltante può liberamente decidere di sostituire il certificato di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato direttamente dal R.U.P., senza quindi necessità di nominare un collaudatore (nello specifico, direttore di esecuzione del contratto)?
    In sostanza, il dirigente scolastico che ricopre, nell’ambito del piano scuola 4.0, sia l’incarico di project manager sia l’incarico di R.U.P., può rilasciare direttamente il certificato di regolare esecuzione, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma 1 dell’art. 102 di cui sopra, sussistendone i presupposti (appalti sotto soglia)? Se invece la stazione appaltante non si avvalesse della facoltà di sostituire il certificato di conformità con il certificato di regolare esecuzione (sussistendone i presupposti), dovrebbe allora procedere all’affidamento di un incarico di verifica di conformità, tenendo presenti le incompatibilità di cui al successivo comma 7 del sopra citato art. 102? E quindi, considerando quanto previsto alla lettera d (comma 7), chi si occupa ad esempio di progettazione, non può fare per lo stesso appalto, anche verifiche di conformità, ovvero non può fare il collaudatore?
    Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta, porgo distinti saluti.

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