Area Tematica: Personale docente
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Chiedo un parere in merito ad una possibile situazione di criticità che potrebbe emergere dall'uso "disinvolto" dei profili social dei dipendenti, in particolare dei docenti. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato sostituito dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.
Nel nuovo decreto, entrato in vigore il 14 luglio 2023, tra le altre variazioni contenute vi sono l’introduzione degli artt. 11-bis e 11-ter che prevedono le seguenti misure:
Art. 11-bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche.
L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.
L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale
Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati.
I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
È vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
Art. 11-ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.
Nell’utilizzo dei propri account di social media,.
Le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale
I dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
Nella circolare che ho diramato all'indomani della pubblicazione del decreto ho invitato il personale a rispettare e attenersi rigorosamente alle regole contenute negli artt. 11-bis e 11-ter su menzionati.
La criticità riguarda però l'eventuale pubblicazione nel proprio profilo, da parte del dipendente, di foto o di immagini "audaci" o comunque particolari. Poiché si tratta del profilo personale (e in teoria chiuso) e poiché negli articoli del decreto legge si dice che " il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale", come porsi di fronte a segnalazioni giunte sulle immagini pubblicate dal dipendente? é corretto rifarsi a questi articoli per quanto riguarda un'eventuale azione disciplinare? Quale, a vostro parere, la corretta condotta da tenere da parte del DS?
Si ringrazia
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