Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale: ferie
Si richiede parere relativamente all'interpretazione dell'art. 19, comma 2 del CCNL confermato nel nuovo contratto:
"Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."
Nello specifico si chiede se il personale docente e Ata con contratto di supplenza breve non comprensivo di periodi di sospensione delle attività didattiche abbia diritto al pagamento delle ferie maturate nei singoli contratti o in maniera cumulativa alla fine del rapporto di lavoro inserendo al sistema SIDI tutte le ferie maturate nel corso dei vari contratti; in caso affermativo per la seconda opzione si fa presente che il Sidi calcolerà solo le ferie maturate nell'ultimo contratto stipulato.
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