Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: assegnazione alle classi
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Una docente di scuola primaria ha ottenuto il trasferimento, grazie al possesso di L. 104 personale, presso il mio istituto, situato nel suo paese di residenza, a partire dal 1 settembre. I plessi presenti nell'istituto sono 4, tutti nello stesso comune ma uno dei quattro situato in una frazione (sempre stesso comune) a 15 km di distanza. La docente ha invalidità superiore ai 2/3 e beneficia dell'art. 21.
Ella è stata assegnata su due plessi, uno situato in città e l'altro nella frazione a 15 km, sulla base dei posti disponibili (ho garantito la continuità in tutte le classi) e della conoscenza delle caratteristiche della docente (per capire, dal 2 settembre la docente, dopo essere già stata ricevuta due volte, chiama a scuola tutti i giorni almeno 2 volte e ha scritto diverse comunicazioni).
La docente contesta l'assegnazione, e il sindacato che la appoggia sostiene che la L. 104 con art. 21 dà diritto di scegliere il plesso anche superando la continuità didattica (praticamente dovrei interrompere la continuità didattica di un docente in una classe per dare all'interessata il plesso che desidera). Io sostengo che l'art. 21 dà diritto alla scelta prioritaria della sede in fase di mobilità, ma non sui plessi situati nello stesso comune.
Posto che il decreto di assegnazione da me pubblicato è un decreto provvisorio e che devo verificare se esiste già una delibera del CDI relativa ai criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi (sono titolare da quest'anno scolastico) e, in caso di assenza provvedere, esiste una norma che mi obbliga ad assegnare alla docente di cui sopra il plesso che desidera?
Grazie
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