Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
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Spett. Consulenza,
chiedo indicazioni in merito alla procedura da seguire per l'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado.
La circolare delle supplenze per l'a.s. 2024/2025 prevede:
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con
contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
In assenza di disponibilità da parte dei docenti abilitati in servizio nella scuola è possibile assegnare le ore ai docenti non abilitati in servizio nella scuola che hanno dato il consenso, seguendo le priorità sopra indicate oppure prioritariamente devo sempre verificare tutte le disponibilità da graduatoria di Istituto?
Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
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