Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: L. 104 fruiti da soggetti diversi dal disabile o dai suoi genitori
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In applicazione dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, il lavoratore è tenuto a comunicare al dirigente competente i giorni di assenza per permesso ex lege 104/92 con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo *dimostrate* situazioni di urgenza.
Laddove il lavoratore fruisca di permesso per 104 in maniera estemporanea o difforme rispetto alla programmazione consegnata agli atti, adducendo generiche motivazioni di urgenza o imprevisto, parrebbe evidente che non sia rispettato l'obbligo della dimostrazione d'urgenza.
In questo caso, il datore di lavoro è legittimato a richiedere documentazione attestante la situazione d'urgenza? In caso di mancata consegna della stessa, il permesso deve essere comunque autorizzato?
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