Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: supplenze
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Parere sulla correttezza della procedura seguita per l’assegnazione di supplenze brevi
Abbiamo inviato in data 19.11.2024 alle ore 10:30, con scadenza di comunicazione di accettazione il giorno 20.11.2024 alle ore 07:30, la convocazione per due supplenze relative al profilo di collaboratore scolastico:
- supplenza di tre giorni con presa di servizio il 20.11.2024 alle ore 13:00,
- supplenza di otto giorni con presa di servizio il 21.11.2024 alle ore 12:00
Ricevute le risposte di tutti gli aspiranti che avevano dato disponibilità (contattando telefonicamente il personale interessato e inviando un ulteriore e-mail con riscontro entro 20 minuti prima di considerarli rinunciatari) abbiamo assegnato la supplenza di otto giorni.
Per la supplenza di tre giorni, abbiamo riscontrato molta difficoltà in quanto tanti aspiranti risiedevano in altre regioni e lamentavano la breve durata della supplenza rispetto al costo che avrebbero dovuto sostenere per il viaggio.
Considerata l’urgenza abbiamo contattato telefonicamente gli aspiranti disponibili, passando all’aspirante successivo quando, nonostante le ripetute telefonate, gli stessi non rispondevano.
Assegnata finalmente la supplenza, siamo stati contattati da un aspirante che pur contattato non aveva risposto telefonicamente, il quale accampava il diritto ad avere la supplenza in quanto aveva comunicato la propria disponibilità, aveva diritto a 24 ore prima di prendere servizio e avrebbe giustificato la mancanza della presa di servizio con un certificato medico.
Per il personale ATA il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 afferma:
“L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio”
Viene normato solo il caso di supplenza pari o superiore a 30 giorni, quindi a noi sembra corretto e anche indispensabile per la gestione della sicurezza degli alunni, in caso di urgente necessità di sostituire il personale collaboratore scolastico assente, richiamare l’aspirante che ha dato la disponibilità e in caso di mancata risposta passare all’aspirante successivo.
DOMANDA
In caso di supplenza breve, è lecito per un aspirante che precedentemente non ha risposto alla telefonata, pretendere l’assegnazione della supplenza (già assegnata) motivando di aver indicato nella mail di risposta la propria disponibilità e giustificando il ritardo della presa di servizio con un certificato medico?
E’ possibile segnalare all’AUSL di competenza che la scuola ha il dubbio che si tratti di un certificato medico di comodo?
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