Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca
Personale/docenti: anno di prova
Vi sottopongo il seguente quesito:
Un docente di scuola sec. di II grado a tempo indeterminato con cattedra full time, dall’a.s. 2019/20 ad oggi ha usufruito di 3 anni e 10 mesi complessivi di aspettativa per motivi di ricerca, senza mai superare l’anno di prova; avrebbe dovuto terminare l’aspettativa il 31/10/25, tuttavia ora, avendo vinto presso la stessa Università il concorso come ricercatore a tempo determinato di tipo A fino al 31/12/27, chiede di usufruire, ai sensi della L. 240/2010 art. 24, comma 9-bis, di differente aspettativa (evitando così di superare i 5 anni complessivi per gli assegni di ricerca): "Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza”. Chiedo se vi sia un termine massimo per la conservazione della titolarità in assenza del superamento dell’anno prova e se sia obbligatorio concedere la nuova tipologia di aspettativa.
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