Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/02/2025
  • Vediamo la nomina del DSGA ad interim dopo le dimissioni del titolare...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: poteri e sostituzione del DSGA

    Domanda

    Sono una Dirigente Scolastica di nuova nomina. Il DSGA titolare, in distacco presso l'USR, è stato sostituito da DSGA di terza fascia, il quale, subito dopo l’assunzione in servizio, ha richiesto l’astensione anticipata per maternità; contemporaneamente il DSGA titolare si è dimesso.
    Dopo un periodo di incertezza, l'Ufficio Ambito Territoriale mi ha autorizzato al conferimento dell’incarico ad interim, come previsto dall’art. 1, comma 10, dell’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024 in riferimento all’interpello rivolto ai Funzionari E.Q. titolari di incarico di DSGA di ruolo per l’affidamento ad interim su posto vacante.
    Dopo la predisposizione del contratto, lo stesso è stato trasmesso alla Ragioneria dello Stato, che nei giorni successivi ha rigettato la richiesta, sostenendo – in via verbale – che la retribuzione del DSGA ad interim deve avvenire mediante i fondi del FIS.
    Chiedo pertanto chiarimenti in merito alla corretta modalità di retribuzione dell’incarico ad interim di DSGA, ovvero:
    - Se l’incarico debba essere retribuito direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM);
    - Se, in alternativa, debba essere retribuito mediante i fondi dell'istituzione scolastica e, in tal caso, con quale specifica modalità e in quale voce di finanziamento rientri tale retribuzione.

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