Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: anno di prova
Spettabile Italiascuola, un docente neoassunto ex art. 59 comma 9bis D.L 25/05/2021 è al secondo anno di prova, essendo stata disposta dalla scrivente nel 2023-34 la ripetizione per gravi inadempienze. Nel corrente a.s. 2024/25 ha prestato servizio per un periodo di tempo limitato, che si è concluso con una sanzione di sospensione dal servizio per 30 giorni nel mese di febbraio. Da lì in avanti il docente non si è più presentato in servizio, avvalendosi del congedo straordinario per assistere la madre disabile. Nel breve periodo in cui ha prestato servizio sono stati raccolti "maggiori elementi di valutazione" ex art.439 D.Lgs 297/94, tutti di segno negativo ed è stata acquisita la relazione del dirigente tecnico, che ha espresso parere negativo: sulla base di tali presupposti l'istituto ha convocato formalmente il docente a sostenere il colloquio ed il test davanti al comitato di valutazione. Il docente ha inviato una pec in cui comunica" il sottoscritto, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, non ha potuto raggiungere i 180 giorni di servizio complessivi né i 120 giorni di effettiva attività didattica, in quanto per diversi mesi si è trovato nella necessità di usufruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave, regolarmente riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3.
Tale condizione, documentata e autorizzata, ha inciso inevitabilmente sul conteggio delle giornate utili al superamento dell’anno di prova, configurandosi tuttavia come una causa oggettiva e tutelata dall’ordinamento, tale da non pregiudicare il diritto del docente alla prosecuzione della propria carriera in condizioni di parità e non discriminazione.
Alla luce di quanto sopra, e considerata la consolidata giurisprudenza e prassi amministrativa, si richiede che la situazione personale del sottoscritto venga valutata con attenzione e che, in conformità alla normativa vigente, venga disposta la ripetizione dell’anno di formazione e prova nel primo anno utile, senza pregiudizio per la posizione di ruolo e per i diritti contrattuali acquisiti." Si chiede un parere a riguardo e una bozza di risposta.
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