Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: supplenze
Posto che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze
brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli
assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza si chiede
parere sul seguente caso: un'assistente amministrativa con contratto a tempo determinato fino al xx.06.2025 ottiene la proroga del contratto fino al xx.08.2025. A partire dal xx.07.2025 si assenta per malattia fino al xx.08.2025. Dall’xx.09.2025 risulterà essere in congedo per malattia per un lungo periodo. In sede di convocazione per le individuazioni dei destinatari di contratti a tempo determinato a.s. 2025-26 (tramite delega) accetta la nomina, fino al 30.06.2026, presso la medesima Istituzione scolastica.
Trattandosi comunque di assenza superiore ai trenta giorni e considerate le criticità determinate da assenze prolungate in fase di avvio dell'anno scolastico, risulterebbe opportuno e motivato il conferimento di un incarico per supplenza breve in sostituzione dell'assistente amministrativa assente?
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