
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
Gent.mi,
in relazione a quanto previsto dall’art. 1 Lg. 01/10/2024 n. 150150 “il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi” chiedo cortesemente di chiarirmi un dubbio: può ancora essere assegnato il punteggio più alto della fascia anche se l'alunno non ha nove in comportamento?
Considerato che la norma prevede 'può essere attribuito ' e non 'si deve attribuire', potrebbe essere in effetti una facoltà dell'istituzione scolastica prevedere di assegnarlo - nel rispetto di alcuni requisiti predefiniti- anche nel caso in cui il voto di comportamento sia inferiore a 9?
Allego la griglia che avremmo elaborato per il nostro Liceo
In attesa di un vostro cortese celere riscontro, ringrazio anticipatamente
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