
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
Con riguardo all'interpretazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. 150/2024, si chiede se sia corretto formulare il criterio di assegnazione del credito scolastico come segue:
"1. Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere
attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 come modificato dalla legge del 1. ottobre 2024 n. 150.
2. In caso di promozione con carenze in una o più discipline (voto di Consiglio/ammissione
all’esame con una insufficienza) e in caso di ammissione alla classe successiva in seguito a
sospensione del giudizio in una o più discipline, il Consiglio di Classe assegna il punteggio
minimo della banda di oscillazione."
In particolare, nel caso di cui al punto 2 la fascia più alta del punteggio deve essere comunque attribuita in presenza di voto 9 in comportamento?
Grazie.
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