
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
Assunzione in servizio di un docente per supplenza breve, in sostituzione di un docente in malattia fino a venerdì 21/11/2025 senza proroga, il contratto ha la decorrenza giuridica ed economica fino al 21/11/2025 come da certificato medico.
L'orario della titolare 18/18 ore con giorno libero il sabato, il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica, avendo completato l'orario di servizio settimanale?
Inoltre ha diritto al riconoscimento giuridico del sabato?
L’art. 40, comma 3, del CCNL Scuola 2006/2009, richiamato dall’art. 2109 c.c. e dalla nota ARAN del 28/04/2008, riconosce il pagamento del sabato e della domenica qualora tali giornate ricadano nel periodo di durata della nomina e il rapporto di servizio risulti ancora in essere. La C.M. MIUR n. 1365/2020 e il manuale SIDI “Gestione rapporti di lavoro – Focus sabato/domenica” precisano infatti che: “il sabato e la domenica sono riconosciuti giuridicamente solo se all’interno del rapporto di lavoro, mentre, se successivi al termine del contratto, possono essere eventualmente riconosciuti solo economicamente dall’ultima scuola di servizio che vi dia luogo”.
Nel caso di specie, la supplenza è cessata in data 21 novembre 2025, in quanto la titolare del posto è rientrata in servizio in data 22 novembre 2025, seppur in giorno libero.
Il rientro giuridico del titolare, aa mio avviso, determina la cessazione della supplenza ai sensi del D.M. 131/2007 e della prassi amministrativa SIDI/MEF, con conseguente:
- assenza di rapporto di servizio nel giorno di sabato
- mancata permanenza del posto vacante
- impossibilità per l’Istituzione scolastica di “dar luogo” al pagamento ai sensi del Manuale SIDI
Pertanto, non sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento del sabato e della domenica successivi alla cessazione della supplenza.
In attesa di un cortese riscontro scritto, ringrazio e saluto cordialmente.
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