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Accesso atti a seguito di non promozione all'anno successivo.
L'avvocato della famiglia dell'alunna bocciata mi chiede, tra gli altri documenti, stralci dei registri docenti inerenti l'interessata, Ptof e delibere cdi.
Nella comunicazione di accoglimento accesso atti, segnalo che il registro docenti è elettronico, aperto alle famiglie durante l'anno scolastico e tuttora, e mi offro di generare nuova password per il legale. Per Ptof e delibere cdi metto il link del sito della scuola dove possono essere consultati, perché pubblici.
L'avvocato mi chiede altresì protocollo di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e di dirle perché non c'è se non c'è (l'alunna non è disabile e il protocollo non c'è perché... non ho disabili a scuola).
Io non intendo rispondere in sede di accesso ad atti ad alcun perché... visto che la 241/90 mi impone solo ostensione di atti.
Il dubbio è: il PTOF e le delibere sono regolarmente pubblicati, ai registri dei docenti la famiglia ha avuto e continua ad avere libero accesso, per la situazione della ragazza. L'avvocato risponde alla mia comunicazione di accoglimento richiesta accesso atti dicendomi che vuole copia conforme all'originale di tutto, inizialmente non richiesta e dunque avevo fatto copie semplici (ho 30 giorni di tempo a partire dalla nuova richiesta?) e dunque applicherò anche il bollo, e che vuole COPIA CARTACEA autenticata anche di registri docenti, ptof e delibere (queste ultime opinabili perché essendo irrilevanti per il caso considerato si cade nel caso di accesso preordinato a controllo generalizzato dell'attività della P. A.). Mi chiedo: hanno diritto a richiedere atti da loro liberamente consultabili, come registri docenti, ptof e delibere? E di impormi di fare le stampe cartacee di registri non cartacei? È dovuto da parte della scuola?
Per il rimborso dei costi, non avendo un regolamento ad hoc, posso attenermi al Decreto Direttoriale MIUR n. 662 del 17/04/2019? Grazie
Dimenticavo: in questo caso l'avvocato delega la mamma al ritiro degli atti... non viceversa.
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