Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

    KEYWORDS

    #pbb #rinnovo #proroga #affidamento #contratto #professionista #clausola #dlgs #selezione #stipulare #rinnovare

    Domanda

    Spett.le Italia Scuola,
    sono la Dsga di un Istituto Comprensivo. Io e la Dirigente siamo di nuova nomina e ci troviamo a dover provvedere alla selezione di un RSPP.
    L'incarico attuale è stato affidato annualmente ad una ditta, selezionata tramite richiesta di preventivo, a partire dall'anno 2014. L'incarico scade oggi. E' possibile prorogare al fine di consentire gli adempimenti necessari.
    Ed eventualmente per quanto tempo?
    Grazie

    Risposta

    Poiché il contratto in scadenza è stato stipulato con una società si devono applicare le regole di cui al Dlgs 50/2016 in tema di rinnovo e proroga del contratto.

    Innanzitutto si deve evidenziare che il contratto non può essere rinnovato in quanto non è prevista alcuna clausola che preveda il rinnovo. Inoltre dal tenore del quesito si evince che lo stesso sia stato già rinnovato più volte. Si dubita della legittimità dei precedenti rinnovi per la mancanza di una clausola di rinnovo e per la data di inizio del contratto che sembra risalire al 2014. Infatti anche se nel contratto originario vi fosse stata tale clausola, il contratto non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovo per più di tre anni. L’art. 63 comma 5, Dlgs. 50/2016 avente ad oggetto l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevede che la possibilità di rinnovo debba essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi debba essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 e che il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

    Ciò posto, la proroga, disciplinata all’art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016, è possibile solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
    Nel contratto stipulato da codesto Istituto non risulta alcuna opzione di proroga, pertanto, non si ritiene possibile utilizzare tale strumento, nemmeno nella sua versione “tecnica”, per via dei precedenti rinnovi.

    Si consiglia, pertanto, di procedere con un nuovo affidamento. Visto l’importo del servizio è certamente possibile procedere con un affidamento diretto. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

    Si evidenzia che il T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, prevede all’art. 32, ai commi 8 e 9:

    “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

    a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

    b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

    9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”

    Dunque Codesto Istituto può optare anche per l’individuazione del RSPP all’interno del personale della scuola.

    Nel caso in cui ci si riferisca ad un dipendente di altra scuola, si ritiene preferibile inquadrare l'attività suddetta quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art. 35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

    La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle altre scuole non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. In tal caso, se si tratta di un libero professionista, dovrà essere stipulato un contratto di prestazione d’opera mentre se si tratta di impresa, si potrà passare per l’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ragionevolmente diretto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 17/05/2018 n° 622
    Area: Giurisprudenza

  • Concessione di servizi e calcolo del valore: non basta la mera stima del numero degli utenti - T.A.R. PIEMONTE - Sezione Prima
  • E' illegittimo il bando di gara di un istituto scolastico che, nel tentativo di adempiere al dettato dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 (che impone la quantificazione del valore della concessione tramite la stima del fatturato da generarsi per l'intera durata del contratto), si limita ad indicare il numero dei possibili utenti. (Sentenza in linea con precedente giurisprudenza, già resa su bandi di concessione di Istituti Scolastici. Conformi Consiglio di Stato, Sez. III - sent. 127/2018##711L e T.A.R. Catania, sent. 544/2018##709L)

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    #appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#concessione #stima #fatturato #generare #bar #sent #stimare #chance #ripetere #iii

    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

    Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

    Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    (1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

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    #esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione

    Area: Modulistica

  • Lettera di invito a formulare un preventivo per affidamento diretto di contratto di assicurazione (art. 36, secondo comma, lett. a) D.Lvo n. 50/2016)
  • Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).

     

     

     

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    #affidamento #lettera #preventivo #letteratura #invito #contratto #comma #semplificare #assicurazione

    n° 436
    Area: Normativa

  • Nomina ed assegnazione della sede - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

    2.  Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

    3.  Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

    4.  Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

    5.  Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale ha seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     

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    #personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#cattedra #graduatoria #rinuncia #proroga

    n° 477
    Area: Normativa

  • Incarichi di presidenza - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

    a)  sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

    b)  sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

    Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

     

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#graduatoria #presidenza #aspirante #incarico #concorso #preside #posto #aspirare #tipo #istituto
    SCOPRILI TUTTI
    Proroga dei contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

    Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
    Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

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    #colorred
    Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe

    Comunicazione MIUR riguardante le supplenze del personale scolastico.
    Il MIUR relativamente alle proroghe dei contratti di supplenza ha confermato, per l'anno scolastico 2012/2013, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010.

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    #supplenza #contratto #giugno #impartire #inoltrare #validità #predisposizione #autorizzare #confermare #necessità
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Proroghe dei contratti per le supplenze del personale scolastico

    Chiarimenti MIUR riguardanti le proroghe delle supplenze.
    Il MIUR, in merito alle proroghe dei contratti di supplenza per il personale scolastico, ha confermato, per l'anno scolastico 2011/2012, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010

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    #bergantini #scrutinio #problematica #recupero #prolungare #giovare #pregiudicare #mantenimento #primo #concedere
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

    KEYWORDS

    #carattere #news #fontface
    Proroga chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico

    Comunicazione MIUR inerente la proroga per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del DS.
    Il MIUR ha comunicato che la scadenza per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico è prorogata al 31 agosto 2018

    KEYWORDS

    #portfolio #chiusura #compilazione #dirigente #proroga #funzione #prorogare #scadenza #agosto #cassa
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017

    Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 18 maggio 2017 sono attive nell’area “Alunni - Gestione Alunni - Alternanza scuola lavoro” le funzioni per la comunicazione dei dati relativi all’anno scolastico in corso

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    #carattere #news #fontface
    Proroghe dei contratti di supplenza del personale scolastico

    Comunicazione MIUR sulla validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza.
    Il MIUR, con la nota 18 giugno 2014 n. 2142, ha confermato, anche per l'anno scolastico 2013/2014, la validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza

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    #supplenza #proroga #contratto #personale #giugno #immettere #settembre #assistente #prorogare #nota
    Personale della scuola: proroga per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio

    Comunicazione MIUR inerente la proroga per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale docente e ATA.
    Il MIUR ha comunicato che il termine finale previsto al 22/01/2016, per la presentazione, da parte del personale Docente ed ATA, delle domande di collocamento a riposo è stato prorogato al 26/01/2016

    KEYWORDS

    #carattere #news #fontface
    Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016

    Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
    Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola

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    #plafond
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati

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    #carattere #alternanza #news
    Cessazioni dal servizio del Personale della Scuola: proroga del termine per la presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° Settembre 2015.
    Il MIUR ha comunicato la proroga al 17 Gennaio 2015 del termine per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo

    KEYWORDS

    #carattere #news
    Indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016 per il personale della Scuola: domande entro il 22 gennaio 2016

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio per il personale della Scuola.
    Il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016

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    #vecchiaia #trattenimento #arrotondamento #fomite #speranza #recesso
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

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