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Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...

 21/11/2019
 Forniture
 
Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

#pbb #soglia #gara #viaggio #preinformazione #procedura #appalto #offerta #allegato #lettera #affidamento
Domanda
Gentile redazione, la mia scuola, come ogni anno, sta predisponendo le procedure per la gara per individuare la o le ditte per i servizi relativi ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.
Pongo due domande:
1. Come calcolare la soglia comunitaria per la procedura di affidamento di questi servizi? A quali elenchi o allegati l’istituzione scolastica deve fare riferimento? Quelli riferibili alla lettera “b”, “c” o alla lettera “d” dell’art. 35 del codice degli appalti? In altri termini, la scuola rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (lettera b, allegato III del Codice Appalti) o sub-centrali (lettera c)? I viaggi di istruzione potrebbero invece rientrare fra i servizi sociali di cui all'allegato IX (lettera d), che contempla anche "servizi in materia di istruzione e cultura"? La cosa non è di poco conto, visto che le soglie sono molto diverse e i viaggi prevedono spese ingenti.
2. Nel caso in cui la partecipazione di un numero notevole di alunni comportasse il superamento della soglia comunitaria, che procedura di deve intraprendere? Quali tempi per l’espletamento delle gare? Quali i riferimenti normativi nel codice degli appalti?
Grazie
Risposta
In breve: abbiamo sempre considerato la soglia come riferita alla lett. b) del primo comma dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 per via di un’imprecisione di derivazione comunitaria: il Codice non tiene conto dell’autonomia scolastica e dunque, malgrado il MIUR figuri all’Allegato III al Codice, non vi figurano invece le singole Istituzioni Scolastiche.
Ponendosi il problema, ai sensi dell’art. 35 comma 12, solo in tema di viaggi di istruzione (e, per alcune scuole, in tema di derrate alimentari o manutenzione), abbiamo ritenuto che “stare dalla parte dei bottoni” avesse un senso.

Confermiamo oggi questa impostazione, ritenendo al contempo inapplicabile la soglia dell’Allegato IX, se non per alcuni servizi come la sistemazione alberghiera. Procedendo tuttavia le Istituzioni Scolastiche all’acquisto di pacchetti complessi, la soglia ordinaria, salvo eccezioni, resta quella della lett. b).

Più nel dettaglio.

Il valore stimato per i viaggi di istruzione nell’anno scolastico va valutato complessivamente poiché non sarebbe lecito, atteso il sistema di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici imposto dal Codice (art. 35) ed il divieto di “artificiosa frammentazione” (art. 35, comma 6), considerare ciascun viaggio come contratto autonomo, ai fini dell’identificazione della soglia di valore.

Tale calcolo che appunto è una stima sarà effettuato moltiplicando la cifra di spesa ipotetica pro alunno per il numero dei partecipanti.
Sebbene la soglia comunitaria, in relazione alla tipologia di contratto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione sia alta, ciò nondimeno essa può essere raggiunta per l’organizzazione delle gite scolastiche in istituzioni scolastiche con numerosi alunni e con destinazione di viaggio all’estero o per viaggi di durata relativamente più lunga.
Per determinare la soglia occorre considerare che il contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” è qualificabile come appalto di servizi. In particolare, tale contratto ha ad oggetto tanto servizi alberghieri e di ristorazione quanto (congiuntamente o disgiuntamente) servizi di noleggio di autobus e pullman con autista o comunque di trasporto.

Il viaggio di istruzione è visto la risultante di una somma di servizi di diverso oggetto: il servizio di trasporto (aereo, ferroviario, lacustre o marittimo, terrestre attraverso pullman), il servizio di alloggio in albergo, il servizio di ristorazione, talvolta anche servizi di natura didattica (servizi linguistici o sportivi, ecc.).
Poiché il D.Lgs n. 50/2016 ha ridotto drasticamente i servizi destinati ad una disciplina speciale, eliminando, in particolare, la catalogazione originariamente contenuta nell’Allegato II B e lasciando sopravvivere solo una specialità ai fini che interessano con riferimento agli appalti di “servizi sociali” ed altri servizi elencati nell’allegato IX, si deve dedurre che i viaggi di istruzione ricadano nel regime ordinario.

Ne deriva che, se di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, seguiranno le regole di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50; se di valore superiore, seguiranno inesorabilmente tutte le regole di affidamento dei contratti soprasoglia. In conclusione, laddove il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia comunitaria si dovrà redigere un bando e adottare una procedura aperta.
Diversamente, al di sotto del predetto importo, si potrà effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b).

Per rispondere al secondo quesito, i riferimenti normativi relativi alla procedura aperta sono contenuti anzitutto all’art. Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016: « 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati».

Si consiglia la consultazione delle linee guida ANAC e del quaderno 1 MIUR per i dettagli e la visione dei modelli di determina da adottare.

In particolare il quaderno 1 MIUR elenca i principali step della procedura:
1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto
Le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

Tale modello è relativo all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare - tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

Ciò posto, si evidenzia che il modello di Disciplinare – tipo elaborato dall’A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare – tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
Con riguardo alle disposizioni vincolanti, si precisa che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII.
Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.
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Approfondimenti

T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Terza Sentenza 30/09/2016 n° 1514
Giurisprudenza
Il gestore uscente dello stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito a presentare un’offerta, versa in una posizione peculiare e differenziata rispetto all’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione e assume la natura e consistenza dell’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. La determinazione della P.A. di non invitare il gestore uscente a presentare un’offerta in una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 deve essere specificatamente e congruamente motivata ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. La motivazione deve illustrare espressamente la gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso, idonei a determinare il venir meno dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico e il rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa nei confronti della stazione appaltante e sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con il predetto gestore. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non invitare il precedente gestore del servizio a una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 senza esternare con adeguata motivazione la sussistenza delle condizioni di cui all’art.38,primo comma,lettera f) dello stesso decreto. La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. (La decisione è relativa a una procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006. Mentre l’art.63, u.c., del D.Lgs n.50 del 2016 richiama il principio di rotazione alla stessa stregua dell’omologa disposizione del D.Lgs n.163 del 2006, in relazione ai contratti sotto soglia, l’art.36 del nuovo codice insiste in modo particolare sulla necessità di osservare detto principio. In particolar modo, il comma 2, alle lettere a) e b), si riferisce espressamente alla rotazione degli inviti. In questa prospettiva, almeno per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, il principio affermato nella sentenza in commento potrebbe trovare applicazione solo alla fattispecie dell’invito –legittimo- del precedente gestore che sia risultato affidatario del contratto a seguito di una procedura ordinaria –aperta o ristretta-).
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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 04/10/2016 n° 419
Giurisprudenza
Il principio di rotazione, previsto dall’art.36,comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016, giustifica il mancato invito ad una procedura negoziata d’importo sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto, dell’operatore economico che l’anno precedente aveva svolto il medesimo servizio. Il principio di rotazione previsto dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016 è norma speciale che prevale sulla disciplina generale delle gare. Nello stesso senso, si veda TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1336 del 2017##150L (Nel caso di specie il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dal precedente aggiudicatario che aveva richiesto, senza ottenere risposta, di essere nuovamente invitato alla procedura. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del mancato invito, il fatto, dedotto dalla stazione appaltante, della clausola di esclusione degli operatori economici che avessero effettuato contestazioni, essendo sufficiente a legittimare la determinazione dell’amministrazione il principio di rotazione degli inviti sancito dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#ditta #gara #contestazione #zuballi #soglia #invitare #appaltare #prevalere #stazione #allestimento
Contratti sotto soglia: il gestore uscente non deve essere invitato nuovamente - Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 03/04/2018 n° 2079
Giurisprudenza
Le procedure sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiacciono al rispetto del cd. principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato È illegittima una procedura negoziata “sotto soglia” indetta da una PA alla quale abbia partecipato il gestore uscente; in tal caso infatti l'Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente, ovvero, in alternativa, invitarlo, motivando puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall’invito. (Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Toscana n. 17/2018##633L oggetto di impugnazione. I principi affermati sono conformi alla giurisprudenza consolidata: si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125. Si vedano anche le Linee Guida ANAC n. 4##1793T, come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#gestore #rotazione #soglia #gara #invitare #sotto #paolo #rendita #soggiacere #posizione
Contratti pubblici sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 02/01/2018 n° 17
Giurisprudenza
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Ne deriva che esso si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. (Precisa inoltre il T.A.R. che la circostanza che l'avviso per manifestazione d’interesse sia stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione non "costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della "rotazione", normativamente prescritto per gli inviti e non solo per gli affidamenti, sia per la limitata efficacia dello specifico strumento di pubblicità utilizzato, sia in quanto si tratta comunque di procedura negoziata alla quale il succitato art. 36 comma 2 lett. b ascrive esplicitamente il criterio di rotazione. Il suddetto avviso, per sua espressa precisazione, non costituisce infatti una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e già nella fase dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente". Da tale premessa il T.A.R. conferma che non consente deroga al principio di rotazione la circostanza che l'amministrazione abbia fatto precedere all'invito alla gara la manifestare interesse.)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#rotazione #invito #dlgs #procedura #operatore #gara #gestore #principio #affidamento
La mancata suddivisione in lotti va motivata - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Seconda Bis Sentenza 07/11/2017 n° 11064
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 la scelta operata dalla Stazione appaltante in ordine alla “mancata suddivisione in lotti” deve essere motivata. La ratio della disposizione risiede anche nell’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile per la salvaguardia dell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nell’interesse stesso dell’Amministrazione ad acquisire, in virtù di una consistente partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica, l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica È illegittimo il bando con il quale è stata indetta, in unico lotto e senza alcuna motivazione, una gara sia per la “gestione degli asili nido”, che per la gestione “del servizio di refezione scolastica”, il quale finisce per comprimere – e non certo favorire – il numero dei potenziali partecipanti alla procedura. (Il T.A.R. Lazio censura una gara nella quale la mancata suddivisione in lotti aveva generato difficoltà di partecipazione. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute alle suddivisione in lotti quando, con unica gara, si affidano forniture e servizi di natura diversa. Occorre ricordare il divieto di frammentazione artificiosa ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#gara #lotto #suddivisione #servizio #asilo #impresa #procedura #gestione #bando #partecipazione
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 05/07/2017 n° 235
Giurisprudenza
La procedura relativa alla concessione di un bene pubblico, al pari della concessione di servizi, deve rispettare i principi europei di cui all’art. 81 del Trattato UE e di cui alle Direttive comunitarie in materia di appalti, tra cui il principio di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità in quanto con la concessione di area demaniale è fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata a tali principi. Ne consegue l’illegittimità della concessione demaniale marittima che sia stata rilasciata senza un avviso pubblico ed una gara per anni sessanta ai sensi dell’art. 18 l. n. 84/1994. (Va osservato che L' art. 4 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 dispone: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, DEI CONTRATTI ATTIVI, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Ne consegue l'applicazione di tali principi anche a contratti, come i contratti attivi, non qualificabili come appalti pubblici o concessioni di servizi. Il principio di cui alla massima in oggetto riguarda anche le concessioni di beni (e non solo di servizi) di proprietà degli Istituti Scolastici).
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#numerazione #reg #nav #mare #subingresso #assentimento #terminal #fregio #rep #matrice
SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA (sotto soglia comunitaria) BANDO DI GARA Modulistica

Si propone una bozza di bando per procedura aperta di servizi assicurativi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Come è noto, non è mai vietato in generale ricorrere alle procedure ordinarie e quindi concorrenziali, come la procedura aperta, anche quando sarebbe legittimo utilizzare la procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs n. 50/2016.

In tali casi, la necessità di rispettare il principio di rotazione che accompagna ex art. 36 citato la procedura negoziata, soprattutto allorchè il mercato appaia di fatto sostanzialmente oligopolistico, può suggerire il ricorso alla procedura aperta. 

Il ricorso alla procedura aperta sotto-soglia comporta alcune semplificazioni rispetto alle regole ordinarie (ultimo comma dell'art. 36) di cui si è tenuto conto nella bozza allegata.

Keywords
#procedura #soglia #bando #bozza #gara #servizio #appaiare #rotazione #suggerire #semplificazione
T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 23/03/2017 n° 454
Giurisprudenza
Le previsioni del titolo II del D.Lgs n. 50/2016 in tema di appalti (e, quindi anche l’art. 36 in tema di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria) sono applicabili anche alle concessioni di servizi, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 164, secondo comma, dello stesso D.Lgs. n. 50, sulla base di una valutazione di compatibilità. Il principio di rotazione previsto dal primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016##1608T si applica anche al settore delle concessioni. E’ illegittima l’aggiudicazione al gestore “uscente” della concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande mediante distributori automatici da parte di una istituzione scolastica, nel caso in cui negli atti di gara manchi la motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’ammissione di questo alla procedura di gara in violazione del principio di rotazione di cui al primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e del punto 4.2.2 delle linee guida dell’ANAC adottate con delibera n. 1097 del 2016##1793T. Sul principio di rotazione, nello stesso senso sostanziale, si vedano TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336##150L; TAR Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2016 n. 419##157L;
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#incognito
Appalto sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quinta Sentenza 18/01/2018 n° 413
Giurisprudenza
La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore- amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. A fronte del principio di rotazione in materia di appalti, negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dal suo invito
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#asl #servizio #appalto #procedura #gara #rotazione #affidamento #coop #invito
Concessione di servizi e calcolo del valore: non basta la mera stima del numero degli utenti - T.A.R. PIEMONTE - Sezione Prima Sentenza 17/05/2018 n° 622
Giurisprudenza
E' illegittimo il bando di gara di un istituto scolastico che, nel tentativo di adempiere al dettato dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 (che impone la quantificazione del valore della concessione tramite la stima del fatturato da generarsi per l'intera durata del contratto), si limita ad indicare il numero dei possibili utenti. (Sentenza in linea con precedente giurisprudenza, già resa su bandi di concessione di Istituti Scolastici. Conformi Consiglio di Stato, Sez. III - sent. 127/2018##711L e T.A.R. Catania, sent. 544/2018##709L)
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#concessione #stima #fatturato #generare #bar #sent #stimare #chance #ripetere #iii
Regolamento UE 18/12/2017 n° 2365 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
Normativa

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;

2)all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:
a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
b)alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#eur #soglia #appalto #direttiva #importo #accordo #modificare #commissione #aggiudicazione #sostituire
Regolamento UE 18/12/2017 n° 2366 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
Normativa

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l'articolo 9, comma 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#soglia #appalto #direttiva #accordo #aggiudicazione #modificare #commissione #importo #parlamento #fissare
Appalti sotto soglia: sì alla rotazione e no a regole di preferenza per le ditte locali - T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 21/03/2018 n° 320
Giurisprudenza
Negli appalti sotto soglia è illegittima la gara nella quale sia stato violato il principio di rotazione per essere stato invitato senza alcuna specifica motivazione alla partecipazione alla stessa l’operatore economico che nell’anno precedente era risultato affidatario dello stesso servizio (il quale avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo” in ragione della posizione di vantaggio acquisita rispetto agli altri concorrenti). E' illegittima l'aggiudicazione di una gara nella quale sia stata prevista l'attribuzione di un punteggio preferenziale alle ditte radicate nel territorio tale da determinare una restrizione della platea dei concorrenti e da realizzare così un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché in violazione degli artt. artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016. (Sul primo punto, si registra giurisprudenza costante: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Cons. Stato Sez. V, Sent., 31 agosto 2017, n. 4125)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#gara #aggiudicazione #cooperativa #benaco #danno #rotazione #concorrente #ulss #territorio #soglia
Legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa il cui amministratore ometta la menzione di condanna penale non definitiva - Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) - Sezione Quarta Sentenza 20/12/2017 n° C-178/16
Giurisprudenza
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice: - di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e - di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore. (La questione era stata posta dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 21 marzo 2016 n. 1160, che aveva rimesso alla Corte di giustizia U.E. la seguente questione pregiudiziale: «Se osti alla corretta applicazione dell’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva [2004/18] e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), [del decreto legislativo n. 163/2006], nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara: i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica; ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti; iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede». La disciplina di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 sul requisito della moralità professionale, con particolare riferimento alla dimostrazione della dissociazione nel caso di condanna penale è stato riprodotto all’art. 80 del Dlgs 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 (c.d. correttivo del codice degli appalti pubblici), al comma terzo, ove si legge: <<3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.>> La Corte di Giustizia, dunque, afferma la legittimità di discipline nazionali rigorose in tema di requisiti di moralità delle imprese.
Keywords
#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#impresa #amministratore #paragrafo #appalto #esclusione #dissociazione #direttiva #condanna #offerente #moralità
Codice dei contratti: ancora su rotazione e contraente "uscente" - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 12/06/2017 n° 816
Giurisprudenza
Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare
Mancata nomina del RUP e autotutela - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 12/05/2017 n° 672
Giurisprudenza
Per essere legittimo in base all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 un provvedimento di autotutela deve essere sufficientemente motivato sia in relazione al vizio di legittimità riscontrato sia in relazione all’interesse pubblico all’annullamento, che deve essere diverso da quello al mero ripristino della legalità. E’ illegittimo il provvedimento di annullamento degli atti di una gara (nel caso per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti) emanato da una istituzione scolastica fondato sulla mancata previa nomina del R.U.P.. La mancata nomina del R.U.P. di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all’art. 5 della L. n. 241 del 1990, a tenore della quale in caso di mancata nomina del responsabile del procedimento tale ruolo ricade sul funzionario preposto all’unità organizzativa competente. (La sentenza conferma interessanti principi. In primo luogo, sui presupposti del ricorso all’azione di annullamento in sede di autotutela per la cui correttezza non è sufficiente la sola presenza di un vizio di legittimità, dovendosi anche valutare –e dare conto nella motivazione dell’atto- il rilievo sostanziale di tale vizio sull’interesse pubblico. Sempre in tema di autotutela merita di essere sottolineata, per la frequente ricorrenza negli atti delle gare delle istituzioni scolastiche, il seguente principio: una clausola che preveda la possibilità dell’annullamento della gara ad “insindacabile giudizio” della Stazione appaltante “non può assumere il valore di una preventiva rinuncia a chiedere il sindacato giudiziale dei provvedimenti di annullamento d’ufficio e pertanto non rileva nella presente vicenda”. In secondo luogo, sul rapporto di specialità tra la disciplina del RUP nel Codice dei contratti e la disciplina di tale figura nella L. n. 241/1990, da cui discende l’efficacia integrativa delle disposizioni contenute in tale legge. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 778 del 7 febbraio 2018).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#autotutela#procedimento amministrativo#cda #insindacabile #supermatic #appare
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sezione Prima Sentenza 25/02/2017 n° 166
Giurisprudenza
In tema di gare d'appalto sopra soglia (dunque di valore almeno superiore ad euro 135.000 con riferimento ad un appalto di servizi) è illegittima la scelta di bandire una gara per l'affidamento di servizi al prezzo più basso senza indicare una adeguata motivazione.
Keywords
#derogabilità #ragguagliare #sviluppatasi #persuadere #percorribilità #ecologia #promanante #ineludibilità #annettere #esperibilità
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 24/05/2017 n° 31
Giurisprudenza
E’ legittima la mancata esclusione dalla gara, per l’aggiudicazione di un appalto di fornitura di materiale al prezzo più basso, dell’offerta della priva di un particolare tecnico - peraltro poi sanato – in quanto attinente non all’offerta medesima, ma alla fase di esecuzione del contratto di appalto.  Il comma 8 dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 pone il principio di tassatività delle cause di esclusione della gara, comminando la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate, per cui le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica e in caso di equivocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, deve essere preferita quell’interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#longa #santa #pavimentazione #equivocità #lex #specialis #fissato #cig #cup #cds
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 29/06/2017 n° 1074
Giurisprudenza
La ratio dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risiede nell’evitare che i componenti della Commissione, avendo svolto attività strettamente correlata al contratto di affidamento, non possano esercitare la funzione di giudice della gara in stato di imparzialità e di terzietà rispetto ai candidati, ovvero nella totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi di questi ultimi. La preventiva redazione dell’atto inditivo della gara da parte del Presidente della Commissione determina l’illegitimità della composizione della commissione di gara.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#ati #ipogeo #subentro #assorbente #avvincere #crisci #arbitro #rintracciare #competizione
Viaggi di istruzione: anche se la gara è sotto soglia si applica il principio di segretezza delle offerte - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Quarta Sentenza 26/02/2018 n° 531
Giurisprudenza
Allorché la stazione appaltante (nel caso un istituto scolastico) per l’affidamento del servizio di noleggio pullman di valore inferiore ai 40.000 euro si determi ad indire una gara a cinque inviti, adottando come criterio di aggiudicazione quello "ordinario" dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, la scelta di tale criterio di aggiudicazione comporta l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte. Il principio di segretezza delle offerte (posto a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti) implica che le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche. (Nella fattispecie, era risultato che la presentazione dell’offerta era avvenuta in un unico plico, senza alcuna separazione tra offerta tecnica ed economica. Afferma pertanto il T.A.R. che nel caso "è stato, dunque, di certo reso conoscibile un elemento dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico, in violazione del succitato principio di segretezza delle offerte").
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#viaggi di istruzione#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#segretezza #gara #pullman #noleggio #aggiudicazione #plico #principio #viaggio #separazione #assoggettamento
Prove di esame e valutazione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 415
Normativa

1.  I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2.  Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3.  Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4.  Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5.  La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6.  La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7.  Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8.  Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#pungere
Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 420
Normativa

1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
Norma comune sulle procedure concorsuali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 435
Normativa

1.  Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

 

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#ordinare #ordinanza #chiamare #svolgimento #assicurare
Organici del personale educativo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 446
Normativa

[1. (1)]

2.  A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.

3.  I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.

4.  Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5.  La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6.  Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. a), D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, a decorrere dal 3 luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 1 dello stesso D.P.R. n. 81/2009.

Keywords
#organici#personale docente#rideterminati #raddoppiare
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 404
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2.  Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3.  Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4.  Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5.  Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6.  Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7.  Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8.  I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9.  Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10.  Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11.  Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12.  In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13.  Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14.  (1)]
[15.  (2)]
16.  Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#istitutore #istitutrice #gettone
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 142
Normativa

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’allegato IX rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. (1)
2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’allegato IX rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. (1)
4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. (1)
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 72.
5‐bis. Le disposizioni di cui ai commi da  5-ter  a  5-octies,  si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori  ordinari:  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e   servizi connessi; servizi di prestazioni  sociali;  altri  servizi pubblici, sociali  e  personali,  inclusi  servizi  forniti   da   associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e altri servizi di organizzazioni associative. (2)
5-ter. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  comma  5-bis  deve garantire  la  qualita',   la   continuita',   l'accessibilita',   la disponibilita' e la completezza  dei  servizi,  tenendo  conto  delle esigenze specifiche delle diverse categorie  di  utenti,  compresi  I gruppi  svantaggiati   e   promuovendo   il   coinvolgimento   e   la responsabilizzazione degli utenti. (2)
5-quater.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   21,   le amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   gli    strumenti    di programmazione nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legislazione statale e regionale di settore.(2)
5-quinquies. Le finalita'  di  cui  agli  articoli  37  e  38  sono perseguite anche tramite le  forme  di  aggregazione  previste  dalla normativa  di  settore  con   particolare   riguardo   ai   distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.(2)
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di  cui  agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.(2)
5-septies. Oltre a quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5-sexies, devono  essere,   altresi',   applicate   per   l'aggiudicazione   le disposizioni di cui agli articoli 68,  69,  75,  79,  80,  83  e  95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di  importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.(2)
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies  si applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,  compatibilmente  con quanto previsto nel medesimo articolo.(2)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#preinformazione #raggruppare #distretto
Avvisi di preinformazione - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 70
Normativa

1.  Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.
2.  Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)  si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b)  indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c)  contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d)  è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
3.  L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi. (1)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#preinformazione #trentacinque
Oggetto e ambito di applicazione - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 1
Normativa

1.  Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2.  Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a)  appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
1)  lavori di genio civile di cui all’ allegato I;
2)  lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b)  appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c)  lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d)  lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
e)  lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3.  Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4.  Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5.  Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6.  Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a)  che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b)  ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.
7.  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
8.  I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt). (1)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalto #lavoro #contratto #codice #opera #applicare #amministrazione #esecuzione #sovvenzionare #articolo
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 106
Normativa

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto inizia‐le, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. (1)
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 , senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sollo di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. (1)
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. (1)
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,  sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13. (1)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#aggiudicatario #cessionario #dieci #sollo #attirare #disguido #separato #sopravvenienza #prezzari #fusione
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 35
Normativa

1.   Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a)  euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni (2);
b)  euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; (2)
c)  euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII (2);
d)  euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. (1)
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a)  euro 5.548.000 per gli appalti di lavori; (2)
b)  euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; (2)
c)  euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. (1)
3.  Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.  Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
5.  Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.
6.  La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7.  Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8.  Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.
9.  Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a)  quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b)  quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10.  Per gli appalti di forniture:
a)  quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b)  quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11.  In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12.  Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a)  il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b)  il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13.  Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a)  per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
b)  per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14.  Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a)  per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b)  per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c)  per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d)  per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1)  in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2)  in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15.  Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16.  Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17.  Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18.  Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (1)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Soglie modificate con Regolamento delegato UE n. 2017/2365 e con Regolamento delegato UE n. 2017/2366 relativamente alle concessioni, con effetto a decorrere dal primo gennaio 2018.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalto #valore #stimare #fornitura #lotto #calcolo #servizio #soglia #aggiudicare #anticipazione
Scelta delle procedure e oggetto del contratto (1) - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 59
Normativa

1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o  ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4‐bis. (2)
1‐bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori. (3)
1‐ter. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1‐ bis e 1‐ter deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi c e consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. (3)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. (2)
2‐bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. (3)
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicate nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. (2)
4.  Sono considerate inammissibili le offerte:
a)  (4)
a)  in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; (5) 
c)  (4)
b)  che non hanno la qualificazione necessaria; (5)
c)  il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. (5)
5.  La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
5‐bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura. (3)

(1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(3) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(4) Lettera abrogata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(5) Lettera così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#variare #preinformazione #bassa #scomputo #riprodurre #offerente
vedi tutto
Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Determinazione 7 luglio 2011, n. 4
Pagina: 24
Keywords
#produttore #factor #sepa #sponsorizzare #debit #grossista #sponsee #assemblaggio #concessionari #latte
Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Determinazione 13 settembre 2017, n. 950
Pagina: 41
Keywords
#lockin #appaltare #stazione #infungibilità #gara #mercato #fornitore #servizio #prodotto #affidamento
vedi tutto

Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...

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