Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 28/11/2019
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  • Monetizzazione delle ferie non godute a causa di un licenziamento poi annullato...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Trattamento economico: pagamento ferie non godute

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    #pbb #godere #monetizzazione #licenziamento #lavoratore #assistente #godimento #corte #causa #dipendente #monetizzare

    Domanda

    Spett.le Redazione
    Un assistente amministrativo a tempo determinato con contratto al 30 Giugno nell’a.s. 2018/2019 è stato licenziato a seguito del rilascio da parte del dipendente di una dichiarazione mendace in riferimento al suo stato giudiziale (carichi penali pendenti). Dal momento dell’assunzione in servizio alla data del licenziamento il dipendente aveva maturato 6 giorni di ferie, giornate di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire a causa del licenziamento stesso. L’assistente amministrativo ha poi fatto e vinto il ricorso nei confronti dell’Amministrazione, e successivamente ha presentato richiesta di monetizzare le ferie non godute. Nell’attuale a.s. 2019/2020 l’assistente amministrativo ha ricevuto un nuovo incarico fino al 30/06/2020 in altra scuola. Sono pertanto a chiedere se il lavoratore (dipendente) ha diritto o meno alla monetizzazione delle ferie non godute o se è concreta la possibilità che il lavoratore (dipendente) possa godere di 6 giorni di ferie nell’attuale a.s. 2019/2020.
    Cordiali saluti

    Risposta

    Il CCNL 2007 all'art. 13 comma 10 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

    In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

    Detta norma, a nostro avviso, si riferisce solo al personale a t.i. (non è infatti richiamata nell'art. 19 sul personale a t.d.) e non è quindi applicabile nel caso di successione di supplenze.

    Per quanto concerne le ferie, la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.

    Ad avviso della Corte Costituzionale, non può essere affermata l’illegittimità della normativa sopra ricordata in quanto il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applica quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

    Nella Sentenza viene precisato che la Corte dei Conti e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore, essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

    La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 30/07/2018 n. 20091, ha affermato che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se il dipendente interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

    Conclusivamente, stante quanto descritto nel quesito, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie che ha maturato.

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    Approfondimenti

    Sentenza 22/05/2018 n° 12568
    Area: Giurisprudenza

  • E' nullo il licenziamento intimato a causa delle assenze per malattia, ma prima del superamento del periodo di comporto - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili
  • Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. Infatti, nell'art. 2110 cod. civ., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva ( per i dipendenti della Scuola cfr art. 17 commi 1 e 2 del CCNL 2007) o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 cod. civ., comma 2 (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).

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    Sentenza 29/01/2018 n° 385
    Area: Giurisprudenza

  • Il dipendente pubblico non è libero di decidere quando e se fruire delle ferie - Corte di Appello TRIESTE - Lavoro
  • Deve escludersi l'esistenza in capo al lavoratore della facoltà di decidere discrezionalmente quando, e addirittura se godere o meno, delle ferie maturate (e pertanto di scegliere di usufruirne oppure di "accantonarle" per farsele retribuire alla fine del rapporto). L'art.1 comma 55 della legge 228/2012 ha permesso la monetizzazione (fino al 31/8/2013) solo dei giorni di ferie di cui il dipendente abbia fatto richiesta (non necessariamente nei periodi indicati dall'art.1 comma 54 della legge 228 del 2012, poiché, per questo aspetto, opera il rinvio all'1/9/2013 contenuto nel comma 56) e che il datore di lavoro non gli abbia consentito di utilizzare. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza n.123/2017 del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di una docente a tempo determinato volta ad accertare il proprio preteso diritto a non essere collocata in ferie d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Tribunale aveva accertato che l’interessata, pur essendo stata espressamente invitata dal dirigente a presentare istanza di ferie, aveva omesso di richiederle prima della scadenza naturale del contratto; peraltro, detraendo dal numero di giorni di ferie maturato durante l’anno scolastico 2012/2013 i giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente era stata collocata in ferie d’ufficio, costei aveva beneficiato di un periodo di ferie addirittura superiore al dovuto).

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    n° 47
    Area: Normativa

  • Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

    3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

    4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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    n° 52
    Area: Normativa

  • Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

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    #sanzione #dicembre #opposizione #ostacolo #rifiuto #punire #legge #assenza #comma
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 295

    PARTE SECONDA

    Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018) ...

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    Pagina: 33

    Chiarimenti sulla abrogazione della liquidazione delle ferie non godute

    Nota 8 ottobre 2012, n. 40033

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    #cessazione #monetizzazione #malattia #sez #godere #inidoneità #dispensa #divieto
    Contratti di co.co.co.: il divieto parte dal 1° luglio 2019

    Comunicazione inerente la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratti di co.co.co.
    La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratto di co.co.co. dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019

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    Nomine delle commissioni dell'esame di Stato A.S. 2018/2019

    Comunicazione MIUR inerente la nomina delle commissioni dell'esame di Stato A.S. 2018/2019.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle operazioni connesse alla definizione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2018/2019

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    Data di pubblicazione: 28/11/2019
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  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Trattamento economico: pagamento ferie non godute

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