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Data di pubblicazione: 17/12/2019
  • Un docente con contratto a t.d. ha omesso di dichiarare una seconda condanna penale...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: graduatorie

    KEYWORDS

    #condanna #svista #pena #decadenza #casellario #graduatoria #sentenza #continuazione #divenire #sospensione

    Domanda

    A seguito di un controllo a campione sulle domande di inserimento nelle graduatorie di istituto, risulta che un docente con contratto a tempo determinato ha omesso di dichiarare una seconda condanna penale.
    In particolare, nella domanda di iscrizione alle graduatorie del 2019 il docente si limita a dichiarare di aver riportato condanna penale ai sensi dell’art. 110, 648 bis c.p. in data xx/xx/14, pena sospesa, mentre dal casellario giudiziale risulta anche una seconda condanna.
    Il certificato del casellario giudiziale riporta infatti:
    - una prima sentenza del xx/xx/2014 (artt. 110, 648 bis c.p.) riferibile a fatti avvenuti in epoca anteriore e prossima al 21/04/2010, divenuta irrevocabile il xx/xx/2015, con sospensione condizionale della pena,
    - una seconda sentenza del xx/xx/2016 in applicazione della pena su richiesta delle parti per artt. 110 e 640 c.p., riferibile a fatti avvenuti il 20 e 21/4/2010, divenuta irrevocabile il xx/xx/2016, con pena aggiunta in continuazione alla prima e sospensione condizionale della pena.
    Questa seconda sentenza, che pare riferibile agli stessi fatti e la cui condanna si aggiunge alla prima, non è stata quindi indicata dal docente nella domanda di inserimento nelle graduatorie in forza della quale egli ha ottenuto l’attuale contratto a termine.
    Sembrerebbe una svista dell’insegnante, forse dovuta alla circostanza che pare trattarsi degli stessi fatti. L’indicazione di questa seconda condanna non avrebbe infatti interferito con l’assegnazione dell’incarico. Cioè non si trova motivo per cui, indicata una prima condanna, il docente non avrebbe dovuto indicare anche la seconda, che non avrebbe modificato la sua situazione in relazione a future assunzioni.
    Al di là della doverosa segnalazione all’autorità giudiziaria, ci si chiede se, in questo caso, la decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 DPR 445/2000 vada applicata automaticamente come atto dovuto a prescindere dalla sussistenza di una mala fede del soggetto, ovvero dalla presenza di dolo o colpa e a prescindere anche dalla rilevanza della dichiarazione nel conseguimento del beneficio (assunzione).
    In caso affermativo quale procedura si deve seguire per la comminazione della decadenza?
    E’ percorribile, in alternativa, la via dell’apertura del procedimento disciplinare come previsto dall’art. 55 quater, lett. d) del D. Lgs. 165/2001? E in tal caso è possibile poi sospendere il procedimento disciplinare in attesa delle risultanze di quello penale?
    Nell’ipotesi di procedimento disciplinare come bisogna calcolare i termini entro i quali aprirlo? 30 giorni dalla rilevazione dell’irregolarità nella dichiarazione?
    Ringraziando sin da ora per il cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

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