Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Spett.le Redazione,
un collaboratore scolastico il xxxx, dalle ore 16.xx (orario in cui escono gli alunni del tempo prolungato scuola secondaria di primo grado) alle 18.xx effettua le pulizie. Da una settimana sono iniziate le attività del Pon e il venerdì pomeriggio alcuni alunni seguono una lezione dalle 16.xx alle 18.xx nel piano seminterrato, in un’aula dove sono presenti un tutor e un esperto. Per via delle scarse disponibilità manifestate dai collaboratori scolastici in sede di candidatura, non è stato possibile prevedere la presenza di un collaboratore nel piano interessato per questo giorno. Il collaboratore in servizio di cui sopra sostiene che, non avendo dato la disponibilità al PON, non sia tenuto a vigilare la porta e ad aprirla, qualora alcuni genitori dovessero suonare per portare i propri figli o per riprenderli.
Il quesito è il seguente:
può un collaboratore rifiutare di vigilare la porta ed aprirla durante il suo servizio anche se sta effettuando le pulizie, con la motivazione che il Pon è un’attività extra? Andrebbe per caso prevista una forma di intensificazione per lui?
Grazie
La corretta realizzazione dei Pon comporta una pianificazione delle attività didattiche correlata ad un’organizzazione generale che contempli una gestione del personale Ata funzionale al conseguimento degli obiettivi finali per i quali è stato assegnato il finanziamento.
I collaboratori scolastici hanno un ruolo primario nello svolgimento di tali attività, in quanto dovranno garantire la pulizia e la vigilanza delle aule ove si svolgono le lezioni frontali con gli allievi.
Orbene, premesso che tutte le prestazioni lavorative del personale Ata a qualunque titolo eseguite retribuite con i fondi Pon, devono essere svolte oltre l’orario di servizio e risultare da appositi timesheet all’uopo predisposti (Linee Guida FSE Nota Miur Prot. N.1498 del 09/02/2018), nella fattispecie risulta evidente che eventuali dinieghi da parte dei collaboratori scolastici ad effettuare attività oltre l’orario di servizio sui Pon, non possono di fatto impedire al DS di realizzare quel progetto già deliberato in sede di candidatura dagli Organi Collegiali competenti.
Pertanto, il collaboratore scolastico impegnato da una disposizione di servizio a svolgere vigilanza e pulizia di aule occupate da alunni in tempo prolungato, se per questioni di natura organizzativa risulta essere l’unico in servizio in quel giorno e per quel lasso di tempo definito, non potrà esimersi dall’effettuare anche la vigilanza del portone di ingresso consentendo l’accesso ai genitori degli alunni che andranno a prelevare i propri figli dopo la lezione del Pon. Chiaramente, la violazione della disposizione di servizio comporterà l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del lavoratore inadempiente.
Per quanto attiene alla possibilità di remunerare tale prestazione lavorativa, non si ritiene si possa procedere a riconoscere al Collaboratore Scolastico una forma di intensificazione in quanto non si ravvisa, nella mera vigilanza e apertura di un portone, un aggravio tale da giustificare una maggiore impegno lavorativo rispetto alle ordinarie prestazioni lavorative contenute nella disposizione di servizio notificata allo stesso.
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Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Area: Normativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».
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#esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione
Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere al cambio dei pannolini di un minore disabile. La doverosità dell'intervento richiesto al personale ausiliario risiede nell'art. 47 del CCNL e nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), ove è previsto che i suddetti collaboratori sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
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Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Area: Giurisprudenza
E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
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Sentenza 31/01/2018 n° 2334
Area: Giurisprudenza
La presunzione di responsabilità posta a carico degli insegnanti dall’art. 2048, comma 2, cod. civ. è prevista per tutte le ipotesi nelle quali sia stato omesso l’adempimento dello specifico obbligo di vigilanza, e ciò indipendentemente dall’età minore o maggiore dell’alunno. L’obbligo di vigilanza previsto dal secondo comma di tale norma, infatti, ha contenuto più specifico rispetto a quello, più generale, gravante sui genitori ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Già questo è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sé estingua l'onere della vigilanza, poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l'attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l'articolo 2048,secondo comma. Il secondo comma della norma ha un tasso di specificità superiore rispetto al primo comma: l'attività dell'allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici - quelli in cui si localizza e si protrae l'obbligo di vigilanza -, ed è proprio la presenza dell'allievo/apprendista in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dell'articolo 2048, secondo comma. Il contenuto dell’obbligo di vigilanza va commisurato alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato, che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili: e tra queste caratteristiche è fondamentale l’età. Il dovere di vigilanza dell'insegnante, pertanto, presenta una estensione che va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, cosicché la presunzione di responsabilità ex articolo 2048, secondo comma, non è assoluta, e viene meno qualora sia fornita la prova liberatoria, consistente nell’aver esercitato in concreto una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento degli affidati. Al contenuto concreto dell'obbligo di vigilanza si ricollega, d'altronde, il correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e l'evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilità, id est non prevenibilità, dell'evento stesso. Pertanto, accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza "nella misura dovuta", anche tramite regole organizzative/disciplinari, l'insegnante deve fornire la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa; e dunque, in ultima analisi, è la prevedibilità dell'evento dannoso, nel senso più lato del termine (ovvero inclusivo pure di prevenibilità/evitabilità) che individua al negativo il contenuto dell'obbligo di vigilanza dell'insegnante, ovvero determina in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare l'evento dannoso prevedibile. In conclusione, se la maggiore età del soggetto vigilato non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte dell'insegnante, ciò non toglie che la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida così da rendere a questo punto imprevedibile - nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile – una condotta da parte dell'allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Analoga considerazione vale, secondo la Cassazione, anche per gli studenti che sono ormai prossimi alla maggiore età, come quelli che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. (NDR: è presto per dire se questo orientamento della Corte di Cassazione in tema di "ultrattività" dell'obbligo di vigilanza del "precettore" e per esso dell'amministrazione scolastica si consoliderà e fin dove arriverà. Potranno i Rettori dormire sonni tranquilli? Già in precedenza, la questione aveva fatto "capolino", sebbene fugacemente, nella sentenza n. 11751/2013##251L. Per il momento, si suggerisce di includere nei capitolati per la conclusione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile delle scuole un'apposita clausola che chiarisca che la copertura assicurativa per fatti illeciti commessi dagli alunni prescinde dall'età degli stessi, ivi inclusi quelli maggiorenni)
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#vigilanza #età #comma #articolo #responsabilità #allievo #apprendista #evento #insegnante #cass
Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza
L'art. 47 del CCNL del 2002/2005 precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), che questi sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Pertanto, non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, il collaboratore scolastico è tenuto a prestare assistenza agli alunni per le loro esigenze igieniche, a maggior ragione quando l'intervento assume carattere di urgenza, trattandosi di una situazione di "decadimento dello stato igienico" di una minore portatrice di disabilità. Ne segue che, una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo del collaboratore scolastico che rifiuta di procedere al cambio di pannolini di minore disabile, integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, laddove emerga che il rifiuto sia opposto nella consapevolezza del contrasto con i doveri d'ufficio, e cioè quando il collaboratore scolastico è sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività. Il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, nonchè assistenza personale agli alunni con disabilità, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricati di un pubblico servizio.
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Sentenza 02/12/2016 n° 24671
Area: Giurisprudenza
In materia responsabilità disciplinare, il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#pizzeria #gdf #luccio #indegno #grembiale #balestriere
Sentenza 29/09/2017 n° 22925
Area: Giurisprudenza
La disciplina di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale non si configura quale ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part time verticale in ordine ai permessi mensili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3. Ciò premesso, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi sopra citati, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. Vi è, quindi, la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, e di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro in part time verticale. In coerenza con tale criterio, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto. Pertanto, in materia di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la trasformazione in part time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. I principi affermati dalla Cassazione si pongono in contrasto con le precedenti interpretazioni di INPS ed l'INPDAP che - in varie circolari - avevano previsto, in caso di part time verticale, la proporzionale riduzione dei permessi)
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Sentenza 07/11/2000 n° 14484
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Tale disposizione concerne esclusivamente il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato, poiché è esclusivamente tale rapporto che che comporta l’immedesimazione organica con l’amministrazione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato passivo in un giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza è il Ministero dell’Istruzione, e non l’Istituto scolastico, né il docente tenuto a prestare l’obbligo di vigilanza al momento dell’infortunio. Ciò anche nel caso in esame, in cui l’evento si è verificato mentre l’alunna di un istituto tecnico è stata affidata dalla docente alla cura di una bidella. Infatti, pur essendo il personale ausiliario degli istituti tecnici commerciali dipendente della Provincia, ciò non toglie che la legittimazione passiva resta in capo al Ministero, poiché in tale fase rileva solo che l'infortunio si verificò nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, nel momento in cui, cioè, la minore sicuramente doveva ritenersi affidata alla vigilanza dell'insegnante. Le concrete modalità del fatto (affidamento della minore medesima da parte dell'insegnante alla bidella) potranno avere rilievo in una fase successiva, e cioè quando il giudice di merito dovrà provvedere ad accertare se la condotta dell'agente sia stata adeguatamente diligente, cioè tale da scagionarlo e da vincere, quindi, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, cod. civ.
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Sentenza 18/03/2016 n° 14701
Area: Giurisprudenza
La responsabilità della scuola, per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. (La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all'interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni. Afferma la Corte che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata, sia all'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all'interno della scuola per recarsi in classe sotto l'osservanza del personale scolastico, dei bidelli).
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Sentenza 02/10/2013 n° 487
Area: Giurisprudenza
L'impugnazione della sanzione disciplinare inflitta dal dirigente scolastico va proposta nei confronti del MIUR e non della singola Istituzione scolastica, che difetta di legittimazione passiva, posto che, come stabilito da Cass. 11.03.2011 n. 6372, i contratti di lavoro del personale scolastico - sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato - sono stipulati dal MIUR. INVALSI è ente strumentale allo svolgimento della funzione di valutazione del sistema scolastico spettante al MIUR, ai sensi dell'art. 1 L. n. 53/03. Nell'esercizio di tale funzione, INVALSI esercita una competenza propria assegnata dalla legge, sulla quale le singole Istituzioni scolastiche (e i loro organi interni) non svolgono alcun ruolo decisiorio, ma di collaborazione materiale consistente in attività di distribuzione dei tests, vigilanza durante lo svolgimento, in orario di attività scolastica, raccolta e spedizione, e partecipazione all'attività di correzione, compiti previsti dall'articolo 29, comma 5, comma 2, lettera b e lettera a del CCNL vigente. I risultati delle prove somministrate da INVALSI nell'esercizio di tale funzione sono finalizzati a consentire, sotto un profilo generale future azioni di carattere generale come ad es. programmi, indicazioni didattiche e metodologiche, benchmarking, e, per quanto riguarda la singola Istituzione scolastica, hanno lo scopo di stimolare la discussione interna, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza, di migliorarne l'efficienza o di consolidare i risultati raggiunti. E' legittima la sanzione disciplinare della censura inflitta al docente - non destinatario di alcuna ricaduta sul proprio status giuridico ed economico nel caso di valutazioni negative degli allievi - che ostacola lo svolgimento delle prove INVALSI pretendendo di rispettare l'ordinario orario di lezione nel giorno e nell'ora previsti per le somministrazione delle dette prove, considerato che le rilevazioni Invalsi sono attività ordinaria ed istituzionale delle istituzioni scolastiche, e che, pertanto, le attività a esse collegate rientrano nei doveri di ufficio, senza alcuna possibilità di invocarne una predeterminazione da parte degli organi dell'istituzione scolastica, privi di competenza sull'an e sul quomodo delle prove in questione.
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Sentenza 27/03/2017 n° 1388
Area: Giurisprudenza
Le benedizioni pasquali effettuate nei locali scolastici sono legittime se effettuate al di fuori dell’orario delle lezioni e se la partecipazione ad esse è prevista come facoltativa per gli alunni. Nell'ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell'edificio scolastico, ovviamente fuori dell'orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso. La natura religiosa di una attività non ha di per sé una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima. Rientra nel modulo di cui all'art. 96, quarto comma, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e nella competenza del Consiglio di Istituto in base all'art. 10 del medesimo D.Lgs. la concessione in uso dei locali scolastici per la benedizione pasquale al di fuori dell'orario del servizio scolastico e con partecipazione volontaria e facoltativa, potendosi ricomprendere l'attività rivolta alla realizzazione di un culto religioso tra le finalità che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
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Sentenza 31/10/2017 n° 25975
Area: Giurisprudenza
In sede di ricostruzione di carriera di un dipendente pubblico, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelativa in conseguenza di un procedimento penale, non possono essere riconosciuti nè gli emolumenti rappresentanti da prestazioni svolte senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nè l’indennità di risultato. L'indennità di risultato rappresenta, infatti, un compenso di carattere premiale, la cui attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (cfr Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016, n. 12206) . Si tratta, quindi, di un emolumento che presuppone che il rapporto di lavoro sia in atto e che comunque non è certamente suscettibile di corresponsione "automatica", non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione dell'indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48). Ne consegue che: a) in caso di sospensione del rapporto di lavoro derivante da una qualunque causa, manca la stessa base per effettuare la suddetta verifica; b) comunque, anche nel caso in cui il rapporto non abbia subito sospensioni il giudice non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare l'anzidetta discrezionale verifica dei risultati e, quindi, condannare "automaticamente" l'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento, anche in forma risarcitoria, dell'indennità di risultato non percepita dal dirigente. In merito, invece, ai compensi percepiti a seguito di attività non autorizzata, il provvedimento dell'Amministrazione che ha conferito l’incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, "è nullo di diritto" e gli emolumenti previsti come corrispettivo dell'incarico non autorizzato, ove gravino su fondi in disponibilità dell'Amministrazione conferente, sono trasferiti all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Ne consegue, altresì, che la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull'esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all'Amministrazione di appartenenza essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poichè questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile. (Con la sentenza in commento, la Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha rigettato la richiesta di un dirigente comunale, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare del rapporto di lavoro a seguito di vari procedimenti penali a suo carico, volta ad ottenere delle differenze di denaro relative sia alle prestazioni effettuate nei confronti di diverso ente locale - attività che però non era stata autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza - sia all'indennità di risultato non riconosciutagli affatto. I principi affermati sono estensibili anche alla dirigenza scolastica).
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Sentenza 19/09/2016 n° 18302
Area: Giurisprudenza
E’ fatto divieto al datore di lavoro, anche di natura pubblica, di utilizzare “impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300). Tali impianti, infatti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In materia, si deve operare un contemperamento tra i diritti del datore di lavoro, in particolare, alla libera iniziativa economica e alla protezione dei beni aziendali, e la tutela dei diritti dei lavoratori, in primo luogo alla riservatezza. Questo bilanciamento è previsto proprio dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il quale è rivolto ad assicurare al lavoratore che il controllo a distanza, anche solo potenziale, della sua attività lavorativa sia protetto da garanzie, qualunque sia la finalità per la quale il datore di lavoro predispone i controlli. Per tale ragione, quando l’attività di vigilanza a distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi finalità, permetta anche la mera “possibilità di controllo dell’attività lavorativa” fornita dal prestatore di lavoro, l’attività non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 dello Statuto. Pertanto, anche i controlli c.d difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando comportino la possibilità del controllo a distanza della prestazione lavorativa dei dipendenti, sono soggetti alla disciplina dell’art. 4, e risultano pertanto illegittimi ove non concordati con le rappresentanze sindacali o autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro. In sostanza, l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Nella fattispecie concreta esaminata, un istituto pubblico aveva predisposto un servizio di navigazione in Internet il quale, non si limitava a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti Web non inerenti l’attività lavorativa dell’Istituto, ma memorizzava ogni accesso e anche ogni tentativo di accesso, generando la possibilità di ricostruire la navigazione di ogni singolo lavoratore e conservando tali dati nel sistema per mesi. Parimenti è stato ritenuto illegittimo il sistema di conservazione sul server aziendale dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dai dipendenti dell’Istituto, così come il controllo del traffico telefonico mediante il sistema VoIP poiché entrambi prevedevano la prolungata conservazione dei dati. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, è vietato al datore di lavoro “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”; acquisire e conservare dati che contengono, o possono contenere, simili informazioni comporta già l’integrazione della condotta vietata, poiché si risolve in un’indagine non consentita sulle opinioni e condotte del lavoratore, e ciò anche se i dati non vengono successivamente utilizzati. Pertanto, non è necessario sottoporre i dati raccolti ad alcun particolare trattamento per incorrere nell’illecito, poiché la mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della prescrizione legislativa.
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Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Area: Giurisprudenza
Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
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Sentenza 19/02/2002 n° 2380
Area: Giurisprudenza
In tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell’accompagnamento a mezzo di c.d. scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati. Tuttavia, non va esente da responsabilità l’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l’assistenza nell’attraversamento di una strada. L’affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall’abitazione al luogo ove si svolge l’attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che il minore non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità. Per tale ragione, la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore. Nella gestione del servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole, e quindi ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza, il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad operare scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei minori dall’ambito familiare di tutela a quello della scuola e viceversa. Analogamente ai soggetti privati, anche la pubblica amministrazione è tenuta all’adozione di tutte quelle idonee cautele, che in concreto si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli alunni. Tali misure costituiscono una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza. Nel caso concreto, è stato addebitato all’autista, a titolo di colpa, il fatto di essersi disinteressato di qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell’attraversamento da parte di una bambina di nove anni (investita, dopo essere discesa dallo scuolabus, da una autovettura e poi deceduta) di una strada densamente trafficata e nella condizione di scarsa percepibilità della sopravvenienza di altri mezzi.
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Sentenza 21/06/2016 n° 1049
Area: Giurisprudenza
I genitori hanno diritto di scegliere per i propri figli, iscritti a scuole comunali elementari e medie, tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione; in particolare sussiste il diritto per gli alunni di consumare il pasto domestico all’interno dei locali adibiti a mensa della scuola durante l’orario destinato alla refezione. Ciò in quanto, il concetto di diritto all’istruzione obbligatoria, per almeno otto anni e gratuita, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione si è modificato nel corso degli anni, partendo da una originaria concezione di “istruzione” , nel senso “dell’insegnamento inteso quale attività del docente diretta ad impartire cognizioni” che si è poi evoluta al di là di tale ristretto ambito. Tale evoluzione si coglie chiaramente dalle indicazioni e dall’interpretazione contenute nella Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 29 del 5 marzo 2004, nella quale si parla infatti di “tempo scuola”, che non comprende soltanto le attività strettamente didattiche. Da tale premessa, discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato. Se, quindi, la permanenza a scuola in tale segmento orario risponde ad un diritto soggettivo, se la refezione scolastica non può diventare obbligatoria e se deve comunque aver luogo il consumo di un pasto, ne consegue necessariamente che ciò debba avvenire presso la scuola, seppure al di fuori della refezione scolastica. Del resto, se venisse imposto al genitore di scegliere tra l’usufruire del servizio mensa e il prelevare il minore e riaccompagnarlo successivamente, verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero – fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa - si trasformerebbe, illegittimamente, il relativo servizio in servizio obbligatorio. La Corte di Appello ha pertanto riconosciuto il diritto a consumare il pasto domestico all’interno dei locali scolastici adibiti a mensa e nell’orario destinato alla refezione. (È pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza)
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Ordinanza 02/12/2010
Area: Giurisprudenza
Fermo il principio generale della possibile prevalenza degli indirizzi didattico- programmatici dell'amministrazione pubblica su quelli educativi familiari, non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente. Posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturante da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori e prescinde da un accertamento caso per caso dell'effettivo grado di maturità dello scolaro in relazione alle specifiche caratteristiche locali. L'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può ampiamente dispiegarsi in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino che non riguardano il limitatissimo segmento dell'uscita dalla scuola, sì quella minima recessività (nel conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione) non sembra potere pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva né causare un pregiudizio irreparabile (sì da escludere altresì il requisito del pericolo nel ritardo). (Il Tribunale di Trieste conferma, in sede di reclamo presentato dai genitori, la propria precedente ordinanza del 21/10/2010. Sui principi affermati in motivazione, si veda Corte di Cassazione, SSUU. sent. n. 9346/2002##345L)
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Sentenza 15/01/2016 n° 586
Area: Giurisprudenza
Lo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività lavorativa a favore di terzi, durante tale assenza, può giustificare il recesso del datore di lavoro laddove la prestazione di detta attività, valutata in relazione alle caratteristiche della malattia, risulti, anche solo potenzialmente, tale da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore ed il suo rientro in azienda. Il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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Ordinanza 07/02/2018 n° 2978
Area: Giurisprudenza
Alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (cfr artt. 124 e 127, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124 del 1965; art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985) va escluso il diritto dei suddetti dipendenti all'indennità giornaliera per inabilità temporanea. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione. Infatti, la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro ( per i dipendenti della Scuola cfr art. 20 del CCNL 2007). (Nel caso di specie la Suprema Corte, conformandosi ai principi già affermati con la Sentenza n. 21325 del 14 settembre 2017, ha cassato la Sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, invece, aveva riconosciuto il diritto di un collaboratore scolastico all'indennità temporanea assoluta di giorni venti per l'infortunio sul lavoro occorsogli).
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Sentenza 29/08/2012 n° 212
Area: Giurisprudenza
Le cd. prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento e il loro svolgimento (che avviene in modo uniforme su base nazionale) è sottratto all'autonomia del singolo istituto scolastico, poichè trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell'ambito del territorio nazionale. Il compito di effetuare rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico rientra fra le funzioni del MIUR che ne cura lo svolgimento anche avvalendosi di Invalsi, quale ente pubblico strumentale che ha, fra gli altri, i compiti di effettuare "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità" degli studenti (art. 3, L. 53/2003). L'accentramento in capo al MIUR della funzione di rilevazione degli apprendimenti (art. 17, D.Lgs 213/2009) comporta che la singola istituzione scolastica, in generale, non ha alcuna competenza decisionale in ordine alla scelta di effettuare o meno le cc.dd. "prove Invalsi", mentre il Collegio Docenti in forza delle competenze propositive in materia di miglioramento dell'attività scolastica, nonché in materia di svolgimento delle lezioni e "delle altre attività scolastiche" riconosciute dalla legge (art. 7, D. lgs. 297/1994 lett. b) ha, al più, la possibilità di proporne modalità organizzative, per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni di che trattasi con l'ordinaria attività didattica, ma giammai la possibilità di decidere in ordine allo svolgimento o meno delle stesse. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente: con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, si tratta di attività di vigilanza sugli studenti, mentre l'attività relativa alla loro correzione è inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano).
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#obbligo scolastico e formativo#ordinamenti scolastici#organi collegiali#personale docente#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#accentramento
n° 449
Area: Normativa
Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.
Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #lezione #patrono #ricorrenza
n° 458
Area: Normativa
1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.
2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
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#mantenuto #rieducazione #minorenne
n° 448
Area: Normativa
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
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#personale docente#valutazione del personale#diligenza #delineare #attitudine #preside #provveditore #famiglia
n° 326
Area: Normativa
1. A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
KEYWORDS
#tabagismo #alcoolismo
n° 284
Area: Normativa
1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'art. 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'art. 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
KEYWORDS
#personale dipendente: formazione#cittadinanza
n° 168
Area: Normativa
[1. (1)]
(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
KEYWORDS
#piano #attività #settembre #marzo #decorrere
02/09/2015 n° 5336
Area: Prassi, Circolari, Note
A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l'altro, al riconoscimento del diritto di "bigenitorialità", risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.
L'articolo 9 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child - CRC - 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le "parti interessate" devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l'emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l'istituto dell'affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.
L'aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall'esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l'introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Va sottolineato che il Dlgs n. 154/2013 ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette "famiglie di fatto" (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.
La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa - di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:
- Figli nati fuori dal matrimonio
In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).
- Lontananza, incapacità o altro impedimento
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)
- Affidamento esclusivo
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.
Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.
Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura - anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
• attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l'opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee, alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale#accesso agli atti amministrativi#genitore #figlio #responsabilità #separazione #bigenitorialità #educazione #diritto #matrimonio #condividere #separare
02/09/2015 n° 5336
Area: Prassi, Circolari, Note
Nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Al Forum dei Genitori
Al Forum degli Studenti
Oggetto: Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.
L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le “parti interessate” devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l’emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.
L’aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Va sottolineato che il Dlgs n. 154/ 2013 ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.
La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:
• Figli nati fuori dal matrimonio
in caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).
• Lontananza, incapacità o altro impedimento
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)
• Affidamento esclusivo
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione ed all’istruzione.
Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.
Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
• attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l’opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee, alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.
Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dott. Giuseppe Pierro
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitore #figlio #responsabilità #separazione #bigenitorialità #educazione #diritto #matrimonio #condividere #separare
n° 18
Area: Normativa
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
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#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#ipsema #inail #perdurare #fotografia #tessera #lotta #denuncia #adempiere #ricezione
n° 1 COMMA 79
Area: Normativa
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#abilitato
10/07/2014 n° 366
Area: Prassi, Circolari, Note
Provvedimento del 10 luglio 2014
Registro dei provvedimenti
n. 366 del 10 luglio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 9 aprile 2014, nei confronti di Istituto Superiore XX con il quale XY, docente presso il citato istituto scolastico, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha chiesto, ribadendo l'istanza già avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell'istituto e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l'origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente, lamentando la violazione delle disposizioni del Codice in ordine alle modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 (nella quale si chiedeva di giustificare un suo presunto ritardo), che le sarebbe stata consegnata "non imbustata e senza alcuna accortezza che impedisse la lettura del contenuto alla persona incaricata" della consegna, ha manifestato una sostanziale opposizione al loro ulteriore trattamento; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata, nonché la nota del 5 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 18 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che l'installazione del sistema di videosorveglianza in questione si è resa necessaria esclusivamente per motivi di "sicurezza e prevenzione da effrazioni, intrusioni, danneggiamenti e furti" di cui l'istituto è costantemente oggetto ed è stata effettuata in conformità con quanto disposto dal Codice ed in particolare del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (nel rispetto di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità), nonché delle altre disposizioni applicabili in materia; rilevato che tale impianto, stanti i descritti presupposti, può essere lecitamente installato, pure in assenza del consenso degli interessati (art. 24 comma 1, lett. g) del Codice); inoltre, come risulta dalla dichiarazione della società che lo ha installato e che ne cura la manutenzione, il sistema viene attivato e registra immagini dalle ore 19 alle ore 6.30, pertanto fuori dall'orario di lavoro, con automatica cancellazione delle immagini registrate dopo 24 ore (solari) dalla loro acquisizione; rilevato che le credenziali di accesso al videoregistratore digitali sono in possesso della Dirigente scolastica che accede alle immagini, esclusivamente in caso di effrazione non autorizzata o tentativo di furto o atti vandalici, solo per il buon fine delle indagini previa consegna alle Forze dell'Ordine; i componenti della RSU della scuola e i Rappresentanti in Consiglio di Istituto di Genitori e Studenti, possono verificare, in qualsiasi momento, alla presenza della Dirigente scolastica o di un suo collaboratore o delegato, "l'effettivo non funzionamento del sistema di videosorveglianza e lo spegnimento delle telecamere durante l'orario di lavoro"; rilevato con l'avviso n. 138, prot. 627 del 28 gennaio 2014, pubblicato all'albo e sul sito della scuola, i docenti, gli alunni e loro famiglie e le RSU sono stati informati dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza per le descritte finalità; in relazione, invece, alle contestate modalità di consegna alla ricorrente della comunicazione del 20 febbraio 2014, non avente contenuto riservato né contenente dati sensibili o rilievi disciplinari, la resistente ha dichiarato che la comunicazione in questione è stata consegnata in duplice copia "nelle modalità previste dalla normativa in piego per non renderne visibile il contenuto", di cui una "è stata trattenuta dalla docente, l'altra (…) firmata dalla stessa e riportata alla scrivente in piego, con il contenuto non visibile" e poi archiviata; rilevato che "la consegna materiale" della comunicazione "risulta essere avvenuta dunque ad opera di un'incaricata assegnata alla segreteria della dirigente firmataria" la quale, in virtù dei compiti assegnati, risultava incaricata del trattamento e "poteva legittimamente prenderne conoscenza"; sul punto, la resistente ha anche richiamato un recente provvedimento del Garante del 18 ottobre 2012 ("Consegna di comunicazioni ai lavoratori e misure per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali – doc. web n. 2174351) che proprio in un caso analogo ha disposto l'infondatezza del reclamo;
VISTA la nota del 16 giugno 2014 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;
VISTA la nota dell'8 luglio 2014 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere immagini della ricorrente (né di tutti gli altri lavoratori o utenza),registrate mediante l'impianto di videosorveglianza in questione che infatti "è in funzione solo ed esclusivamente nelle ore di chiusura della scuola, allorquando all'interno di essa non si svolga alcuna attività lavorativa (didattica o amministrativa) o qualsiasi altra attività di altro tipo"; rilevato che la resistente ha fornito l'allegato al citato avviso n. 138, prot. 627 del 28/1/2014, contenente le regole e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza; la stessa resistente ha fornito anche la nomina del responsabile del trattamento e la designazione degli incaricati del trattamento, nonché la nota prot. 2661 del 15 aprile 2014 sottoscritta dal responsabile del trattamento e dalle due incaricate del trattamento inerente le modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014;
RITENUTO, in ordine alle richieste riguardanti il sistema di videosorveglianza, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro; ciò, in quanto la stessa ha dichiarato di non detenere dati riferiti alla ricorrente registrati da tale impianto, puntualizzando anche che il sistema, installato al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici, rileva e registra le immagini fuori dall'orario di lavoro e le cancella automaticamente dopo 24 ore dalla loro acquisizione; rilevato che la resistente ha anche fornito risposta alle altre richieste formulate in ordine al funzionamento del sistema di videosorveglianza in questione;
RITENUTO, infine, che in ordine alle contestate modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 non emergono dall'istruttoria profili di illiceità del trattamento dei dati effettuato dal titolare del trattamento; ciò, considerato che la comunicazione in questione non contiene dati sensibili e risulta essere stata consegnata da persona incaricata del trattamento, assegnata alla segreteria del soggetto firmatario della nota che poteva, pertanto, legittimamente prenderne conoscenza in ragione dei compiti assegnati; considerato inoltre, che la comunicazione redatta in duplice copia è stata trasmessa con le modalità del piego, di cui una copia consegnata direttamente all'interessata e l'altra, sottoscritta da quest'ultima per ricezione è stata riconsegnata alla dirigente firmataria della stessa, sempre in piego, e poi archiviata; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, che la resistente ha utilizzato una forma di comunicazione sufficientemente individualizzata idonea a prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali e che pertanto l'opposizione al trattamento deve essere dichiarata infondata;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell'Istituto Superiore XX nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla conferma dell'esistenza e alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza in esame, nonché in ordine alle restanti richieste formulate in relazione al funzionamento di tale impianto;
b) dichiara infondata la restante opposizione al trattamento riferita alla comunicazione del 20 febbraio 2014;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto Superiore XX, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 10 luglio 2014
IL PRESIDENTE Soro
IL RELATORE Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE Busia
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n° 19-bis
Area: Normativa
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26/07/2000 n° 1021
Area: Prassi, Circolari, Note
CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II - PARERE 26/07/2000 N. 1021
Adunanza di Sezione del 26 luglio 2000
N. Sezione 1021/2000
Oggetto: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Richiesta di parere sulla permanenza, nel contesto dell'autonomia scolastica e dell'assetto della dirigenza scolastica delle norme di cui all'art. 7, comma 2, lettera h, art. 396, comma 5 e art.459, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/94
Vista la relazione in data 21/7/2000 pervenuta il 21/7/2000 con cui il Ministero Pubblica Istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto .
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Armando Pozzi;
PREMESSO:
riferisce l'amministrazione che dal 1 settembre 2000 verrà concretamente avviata la riforma del sistema scolastico, con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia e della personalità giuridica e il contestuale inquadramento dei capi di istituto nel ruolo dirigenziale previsto dall'art.25 bis del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel nuovo assetto dell'autonomia scolastica secondo l'amministrazione i dirigenti scolastici assumono un ruolo di risorsa strategica, secondo la previsione dell'art.25 bis, comma 2, del dlgs 29/93.
L'esercizio delle nuove competenze dirigenziali dal 1° settembre 2000 si colloca tuttavia in un contesto normativo che non è stato completamente adeguato al nuovo profilo professionale e alle connesse responsabilità con particolare riferimento al funzionamento e alle competenze degli organi collegiali a livello di istituto, il cui riordino, previsto da apposito disegno di legge è tuttora all'esame del Parlamento.
La non completa definizione degli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche fa sorgere la questione della compatibilità di alcune norme preesistenti e quindi della loro sopravvivenza rispetto al nuovo quadro normativo che scaturisce dall'art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli articoli 25 bis, 25 ter e 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
Le questioni che l'amministrazione sottopone al parere di codesto alto Consesso riguardano la sopravvivenza delle seguenti norme del dlgs 16 aprile 1994, n.297:
- articoli 7, comma 2, lettera h e 396, comma 5, che attribuiscono al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i docenti incaricati di collaborare con il capo d'istituto sceglie il collaboratore vicario;
- articolo 459 che consente, ricorrendone determinate condizioni, di disporre il semiesonero o l'esonero dall'insegnamento del collaboratore investito delle funzioni vicarie.
La collocazione del dirigente scolastico nel sistema dell'autonomia definito dall'art. 21 della legge n. 59/97 e l'assetto della dirigenza scolastica che scaturisce dalla specifica normativa contenuta nel decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, pongono la questione delle compatibilità delle citate norme del Testo Unico con il nuovo quadro normativo e, quindi, se esse sopravvivano nel nuovo sistema , oppure se debbano ritenersi implicitamente abrogate: ciò soprattutto in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 25 bis, comma 5 del più volte citato d.lgs. n. 29/93 che recita: “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Nel porre a confronto le varie disposizioni normative, l'amministrazione rileva che nell'assetto definito dal Testo Unico n. 297/94 le scuole dispongono di una limitata autonomia didattica, che riguarda esclusivamente le innovazioni di tipo metodologico, mentre ogni innovazione degli ordinamenti e delle strutture è soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale (art.278).
In tale quadro normativo, il capo di istituto si pone essenzialmente come il soggetto che promuove e “coordina” le attività dell'istituzione scolastica, quasi “primus inter pares”, come risulta dallo stesso articolo 396 che definisce la funzione direttiva.
La legge 15 marzo 1997 n. 59 all'art. 21 definisce un nuovo e diverso assetto delle istituzioni scolastiche dettando norme in materia di autonomia amministrativa, didattica organizzativa di ricerca e sviluppo delle stesse.
Il comma 16 del citato art.21 prevede in particolare il conferimento ai capi di istituto della qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche, ponendo la qualifica dirigenziale in funzione dell'effettivo esercizio dell'autonomia.
L'art.25 bis del d.lgs. n. 29/93, così come integrato dal dlgs 6 marzo 1998 n. 59, affida al dirigente scolastico la gestione unitaria dell'istituzione, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il dirigente scolastico ha il compito di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e risponde in ordine ai risultati.
Coerentemente con tale nuovo contesto, il comma 5 dell'art. 25 bis attribuisce al dirigente la facoltà di avvalersi della collaborazione di docenti, da lui individuati, ai quali può “delegare” compiti specifici.
Tale ultima disposizione appare tuttavia incompatibile con quella dell'art.7, comma 2, lettera h del d.lgs. n. 297/94 che, come si è detto, attribuisce al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del capo d'istituto. Poiché le due disposizioni disciplinano la stessa materia in modo differente, l'amministrazione ritiene prevalente la disposizione successiva nel tempo.
Peraltro tale conclusione appare anche l'unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25 bis, non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante.
Relativamente alla figura del collaboratore vicario,poi, prevista per il capo di istituto dall'art. 396 d.lgs. n. 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un organo collegiale.
La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo.
Sulla base delle suesposte considerazioni l'Amministrazione ritiene che sul piano interpretativo la normativa introdotta con il comma 5 del più volte citato art.25 bis d.lgs. 29/93 debba ritenersi prevalente su quella di cui al comma 2 dell'art. 7 del Testo Unico.
La seconda questione sottoposta a questo Consiglio riguarda la sopravvivenza, nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma contenuta nell'art. 459 del d.lgs. n.297/94 secondo cui il docente incaricato di sostituire il capo di istituto in caso di assenza o impedimento può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento con provvedimento del Provveditore agli Studi, al verificarsi di determinate condizioni (numero delle classi, esistenza di sezioni staccate o succursali).
Ferme restando le considerazioni svolte in ordine alla permanenza della figura del collaboratore vicario, si ritiene tuttavia che la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo: al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche.
A parere di questo Ministero, la norma deve essere interpretata in modo coerente con il nuovo sistema nel quale va a inserirsi, per cui:
- occorre prescindere dalle modalità di individuazione del beneficiario (non “eletto” dal collegio dei docenti, ma individuato dal dirigente scolastico);
- la prevista autorizzazione del Provveditore agli Studi (art. 459,comma 1, d.lgs. n. 297/94) peraltro non discrezionale, ma legata al solo accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste,è abolita per effetto dell'art. 14 del DPR n. 275/99.
Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art.459 T.U. n. 297/94, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento.
CONSIDERATO
L'art. 7, comma 2, del T. U. in materia di istruzione scolastica emanato con il d. l.vo 16.4.1994 n. 297, nell'individuare le competenze del collegio dei docenti, stabilisce che esso, tra gli altri compiti, assolve a quello di (lett. h) eleggere, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, prevedendo, altresì, che uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento.
L'articolo 459 dello stesso T. U., nel disciplinare la materia degli esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, stabilisce, al comma 1, che i docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, innanzi citato, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.
Con il quesito in oggetto l'amministrazione si chiede e chiede a questo Consiglio se le due riportate disposizioni siano tuttora compatibili con il nuovo assetto della dirigenza scolastica e con i connessi principi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
In particolare il Ministero dubita della compatibilità della permanenza, in capo al collegio docenti, dei poteri di elezione dei docenti collaboratori del preside, una volta che questi è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica.
I dubbi sollevati dall'amministrazione appaiono pienamente legittimi.
Invero, vale ricordare che l'art. 25-bis del d. l.vo n. 29/1993, aggiunto dall'art. 1 del d.l. vo. 6 marzo 1998, n. 59, ha creato la nuova figura del dirigente delle istituzioni scolastiche, trasformando e modificando le “funzioni direttive” di cui all'art. 396 del T. U. del 1994 in funzioni dirigenziali e disponendo, al comma 1, che nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, i quali sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20 dello stesso decreto 29, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, poi, che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In particolare, aggiunge la norma che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al capo di istituto autonomi poteri di direzione, di coordinamento di valorizzazione delle risorse umane, con specifici poteri di organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
I commi 4 e 5 prevedono, ancora, che nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale e che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Il comma 6 conclude stabilendo che il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
Come si vede il nuovo assetto della dirigenza scolastica vale a rendere operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni scolastiche e di realizzazione della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, individuati dall'art. 21, commi 4 ed 8, come elementi qualificanti del predetto principio.
Di qui la necessità di evitare, per quanto possibile, duplicazioni, dispersioni o frammentazioni di competenze fra i vari organi della scuola, che vanificherebbero, attraverso un assetto fluttuante ed incerto delle funzioni, le finalità di autonomia, efficienza ed efficacia dell'azione delle istituzioni scolastiche correlate alla tendenziale concentrazione di compiti nella figura del dirigente scolastico.
Tale necessità traspare, d'altronde, con specifico riferimento al settore scolastico, dall'art. 21 comma 15 della legge n. 59/1997, che, nel fissare i principi e criteri direttivi delle norme delegate per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione a qualsiasi livello, individua specificamente quello della eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo il precetto generale dell'art. 12, comma 1, lett. g) della stessa legge.
Tale scelta appare coerente con il principio di tendenziale concentrazione delle funzioni amministrative in capo ai dirigenti, principio che trova formalizzazione nell'art. 45 comma 1 del d. l.vo n. 80/1998, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di ati di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Disposizione, questa, che trova espressa applicazione anche la personale della scuola per effetto dell'esplicita previsione del comma 7 dello stesso art. 45.
Sul piano sistematico, poi, la soluzione di affidare al capo di istituto la competenza a nominare i propri collaboratori nell'ambito del corpo docente, che trova preciso riscontro letterale nel ricordato art. 25 bis comma 5 del decreto n. 29 (“il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati”), appare conseguenza del nuovo ruolo della dirigenza anche sul piano funzionale e della connessa nuova disciplina della responsabilità dirigenziale (cfr. artt. 19 comma 7 e 21 del d. l.vo 29/1993; art. 5 del d. l.vo 30.7.1999 n. 286), la quale ricollega le speciali misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti alle valutazioni negative non solo delle complessive prestazioni a loro richieste, ma anche dei comportamenti relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative), tenendo conto particolarmente dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e del mancato raggiungimento degli obiettivi.
In tale contesto, gestione del personale assegnato all'ufficio dirigenziale e responsabilità del suo titolare per cattiva gestione di tutte le risorse assegnate rappresentano aspetti connessi di un unico ruolo dinamico affidato al dirigente, il quale in tanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori.
Non a caso l'art. 19, comma 5, del più volte citato decreto 29 assegna al dirigente preposto alla struttura di livello più complesso la competenza a conferire gli incarichi di direzione degli altri uffici dirigenziali in cui si articola la struttura medesima.
La soluzione sin qui prospettata sembrerebbe tuttavia trovare un ostacolo nella dizione, peraltro non perspicua, contenuta negli artt. 25 bis comma 2 secondo periodo del decreto 29 e 16 comma 2 del DPR n. 275/1999 (Regolamento attuativo delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) secondo cui, rispettivamente, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del dirigente scolastico spettano “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” e “il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 59/1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
Le predette norme, nella loro portata apparentemente conservativa delle precedenti competenze degli organi collegiali vanno lette ed interpretate secondo il principio di non contraddizione, di utilità semantica e di coerenza sistematica. Principi che sarebbero violati secondo una lettura pedissequa e frammentata, che non tenga conto del chiaro disposto del più volte citato art. 25 bis comma 5 del decreto 29 (potestà di avvalersi della collaborazione di “docenti individuati” dal dirigente scolastico) e dei nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali.
La clausola di “rispetto” per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta in quelle norme, va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove, le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a pagare anche per l'operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell'attività gestoria ed amministrativa.
In conclusione, l'esame complessivo della normativa di settore non porta ad individuare nelle previgenti competenze degli organi collegiali un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza, in via di principio onnicomprensive [cfr., sul punto, Ad. Gen., par. 10.6.1999 n. 9/99, sub punto 1 delle considerazioni di diritto].
D'altra parte, le conclusioni cui si è innanzi pervenuti trovano uno specifico referente nel parere di questa stessa Sezione n. 1603/99 del 27.10.1999, emesso su analogo quesito dello stesso Ministero P.I. in merito alla permanenza delle competenze che l'art. 10 del ricordato T. U. n. 297 del 1994 affida al consiglio di circolo o di istituto, nonché alla giunta esecutiva in materia di provvedimenti contabili e di gestione (lett. b): acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; comma 10: la giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; etc.)
In quel parere si è stabilito, in coerenza con le esposte considerazioni, che “il problema del coordinamento tra l'art. 10 citato e l'art. 25 bis del decreto 29 è risolto sul piano interpretativo considerando prevalente la nuova normativa ex art. 15 disp. Prel. cod. civ.”, con la conseguenza che “risultano superate ex lege le competenze” di quegli organi collegiali, che invadano le nuove attribuzioni della dirigenza, ferme restando dunque solo quelle inerenti agli altri aspetti dell'organizzazione e gestione dell'attività didattica.
In base alle esposte considerazioni deve ritenersi, con riferimento al secondo quesito posto dall'amministrazione, che la disposizione di cui all'articolo 459 dello stesso T. U., che affidava al provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del capo di istituto vada oggi letta in connessione con le nuove disposizioni in tema di competenze dirigenziali e, in particolare, con l'art. 14 del citato regolamento n. 275 del 1999, in materia di attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche. La norma, infatti, dispone che a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.
Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo di istituto, come aspetto specifico della gestione del personale, ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore.
Nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/99 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente d. l.vo n. 233 del 30.6.1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel consiglio superiore della pubblica istruzione; nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il disegno di riforma degli organi scolastici.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.
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I riferimenti all'art. 25 bis D.Lgs n. 29 del 1993, dopo l'emanazione del D.Lgs n. 165 del 2001 vanno letti come riferiti all'art. 25 di tale D.Lgs.
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Comunicazione MIUR inerente le iscrizioni scolastiche.
Il MIUR ha richiamato gli adempimenti successivi alla conclusione delle iscrizioni on line da parte delle famiglie
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Comunicazione MIUR inerente il plico telematico.
Il MIUR ha comunicato che anche per il 2013 si procederà alla trasmissione delle prove d'esame tramite il plico telematico
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Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Comunicazione MIUR inerente le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati del personale ATA per l'A.S. 2015/16.
Il MIUR ha comunicato che sono disponibili fino al 16 giugno 2015, le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di organico di diritto del Personale ATA
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Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola
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Comunicazione MIUR inerente le domande di acquisizione dati del personale educativo per l'a.s. 2015/16.
Il MIUR ha comunicato i termini di comunicazione delle domande, di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti per il personale educativo
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Il MIUR, con la nota n. 2359 del 29 marzo 2012 ha fornito le indicazioni operative in merito all'assegnazione della sede provvisoria per l'inquadramento nei ruoli ATA del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute
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Comunicazione MIUR inerente il rimborso delle fatture nell'ambito dei PON 2014/2020.
Il MIUR ha fornito indicazioni circa le attività operative per consentire all’Autorità di Gestione di rimborsare le fatture di fornitura alle Istituzioni scolastiche nell’ambito dei PON 2014/2020
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Circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107
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Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio
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C.M. 18 settembre 2013, n. 24
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Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
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Il MIUR, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2015/16, ha comunicato le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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