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DS chiamato a testimoniare sulla frequenza di un alunnodurante la prima settimana di scuola...

 07/02/2020
 Relazioni sindacali, contenzioso
 
Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti

#pbb #settimana #verità #testimoniare #udienza #testimonianza #probabilità #errore #incorrere #intelligenti #imprecisione
Domanda
Ho ricevuto da una legale la lettera che vi allego in cui mi si invita a produrre in udienza penale documentazione sulla frequenza di un alunno del nostro corso xxx durante la prima settimana dell’anno scolastico xxx. Per me sussistono numerosi problemi: durante la prima settimana, soprattutto di un corso xxx, la situazione è spesso fluida nella rilevazione delle presenze e nell’attribuzione alle classi; il registro elettronico, ............., comincia ad andare a regime dopo due o tre settimane, ricostruendo le settimane precedenti in base agli appunti prese dai docenti sulle presenze, il che vuol dire che si può facilmente incorrere in errori; per ...... si procede per alcune settimane con un orario ridotto, ma in genere su questo non si fanno circolari, ma si inseriscono soltanto avvisi sul sito.
Chiedo: vista l’alta probabilità di incorrere in errori e imprecisioni rispetto a quanto mi viene chiesto proprio per la prima settimana di scuola di un anno e mezzo fa in un procedimento di rilevanza penale, sono obbligato a testimoniare? In che termini posso difendere le evidenti lacune della scuola nella formalizzazione della presenza degli alunni durante la prima settimana di scuola? A che conseguenze posso andare incontro? Come cittadino prima ancora che come preside tengo in altissimo conto l’accertamento della verità da parte della magistratura, ma i dati e la testimonianza che mi si chiedono potrebbero essere veramente ad alto rischio proprio per l’accertamento della verità, oltre che per me e il mio istituto. Grazie come sempre, cordiali saluti .....
Risposta
Il testimone svolge le funzioni pertinenti a un “ufficio”, ossia a un compito che ha rilievo pubblicistico nell’amministrazione della giustizia.
Egli è perciò tenuto a:
- presentarsi davanti al giudice;
- attenersi alle istruzioni impartitegli (ad esempio, non avere contatti con altre parti nel corso dell’udienza);
- prestare giuramento ai sensi dell’art.497 c.p.p.;
- rispondere alle domande rivoltegli riferendo ciò che è realmente a sua conoscenza (obbligo di dire la verità), salvo che non risulti compromessa la propria posizione; il testimone non può, infatti, essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale; in questi casi il soggetto può rifiutarsi di rispondere.
In questa prospettiva, il suggerimento è: dire la verità; trovare risposte “intelligenti”, spiegando le difficoltà organizzative e circoscrivendo il contenuto della deposizione allo stretto necessario. E’ peraltro evidente che il dirigente non può ricordare esattamente le presenze del soggetto (soprattutto a distanza di tempo): egli potrà quindi limitarsi a riferire su ciò che si desume dall’esame degli atti ufficiali della scuola. Che siano attendibili o meno, non spetta al dirigente dirlo (ma sarà oggetto della discussione tra le parti).
Si raccomanda di evitare di rifiutarsi espressamente di rispondere: ciò porterebbe a un conflitto manifesto con l’avvocato che conduce l’interrogatorio e potrebbe indurre il predetto (e forse anche il pubblico ministero) alternativamente a contestare la reticenza o, quanto meno, a far emergere una possibile responsabilità penale sui fatti oggetto della testimonianza (il che è proprio quello che si vuole evitare).
Comunque: il dirigente è solo chiamato a testimoniare; non è l’imputato e, con ogni probabilità, il funzionamento della scuola non è l’interesse primario del giudice.
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Approfondimenti

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 28/10/2010 n° 4459
Giurisprudenza
Ferma la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità di irrogare una certa sanzione, il cinque in condotta assegnato nello scrutinio finale è motivato dal fondato giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente. Né su tale valutazione può incidere la circostanza che, all’epoca della commissione dei fatti, nessun adulto fosse presente, in quanto ciò non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omessa vigilanza e, comunque, non esclude che la responsabilità del discente sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria. Peraltro, a tale ultimo proposito, lo studente ricorrente nei propri scritti non ha mai negato la propria partecipazione ai fatti addebitatigli, con ciò affievolendo l’onere probatorio della scuola, che, dunque, può ritenersi soddisfatto pur in mancanza di una testimonianza di una persona adulta. (I fatti di causa riguardano un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno della scuola durante l’ultimo giorno di lezioni. Il Giudice amministrativo sottolinea tale circostanza per affermare che il provvedimento in questione è stato emanato anche in considerazione dell’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico e sottolinea che, nel caso di specie, il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente si fonda sulla eloquente documentazione fotografica, sulla mancata smentita della partecipazione ai fatti dello studente, già reo confesso di precedenti atti di danneggiamento, e sul comportamento complessivo tenuto dallo studente stesso, più volte destinatario di richiami nel corso dell’anno scolastico.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#malafede #addebitatigli #ipssctp #commutare #calderone #recidivo #superfluità
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 19/01/2015 n° 252
Giurisprudenza
La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.
Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#preparazione #classe #giudizio #ammissione #scuolafamiglia #alunno #constatazione #anno #maturazione #voto
E’ illegittima la bocciatura per troppe assenze se i voti sono sufficienti - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 25/05/2018 n° 899
Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunno #assenza #bocciatura #profitto #frequenza #deroga #ripetere #apprendimento #borgo #valutazione
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 29/02/2008 n° 769
Giurisprudenza
La sanzione della sospensione dalle lezioni per tre giorni con obbligo di frequenza, irrogata ad uno studente per avere partecipato, su autorizzazione del docente, agli ultimi minuti della partita di calcio conclusiva di un torneo tra scuole, nonostante ciò gli fosse stato oralmente vietato dal Preside a seguito del comportamento scorretto del discente verso il professore di educazione fisica, va annullato in quanto il presupposto per l’applicazione della sanzione, vale a dire un fatto turbativo del regolare andamento della scuola, non si ravvisa nella fattispecie concreta. (Si segnala che la pronuncia in questione, pur applicando le disposizioni del R.D. 635/1925, abrogato del D.P.R. 249/1998, afferma un principio valido anche nel nuovo contesto normativo. La pronuncia in questione conferma la sentenza TAR Puglia Bari n. 2054/2007##227L.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#torneo #ricostituitosi #turbinare
Vaccini: legittimo il divieto di accesso del minore alla frequenza della scuola dell'infanzia - T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima Decreto 20/04/2018 n° 55
Giurisprudenza
La domanda cautelare, proposta avverso il provvedimento di sospensione del minore dalla frequenza scolastica della scuola dell’infanzia a seguito della mancata presentazione, da parte dei genitori, della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, va rigettata poiché non sussistono le esigenze cautelari, in considerazione del non obbligo della scuola dell’infanzia, e poiché il pregiudizio rappresentato appare recessivo rispetto al superiore interesse pubblico perseguito con il provvedimento impugnato e con la normativa di riferimento e consistente nell’assicurare il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Si aggiunga che la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la normativa sulle vaccinazioni, ha precisato che le disposizioni in materia di iscrizione e di “adempimenti” scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni di sicurezza per la salute di ciascun alunno e, per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, “che non avvenga affatto” in assenza della prescritta documentazione, in quanto la profilassi vaccinale di cui al d.l. n.73/2017 riveste maggiore cogenza e criticità rispetto agli alunni della scuola dell’infanzia, in ragione della maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischio di contagio della popolazione infantile ed è quindi doveroso preservare lo stato di salute individuale e collettivo, e dei bambini i cui genitori non adempiono ai loro compiti di cura.
Keywords
#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#infanzia #frequenza #salute #vaccinazione #omissis #avvenire #documentazione #sicurezza #vaccinare #prot
Corte di Cassazione - Penale Sentenza 31/01/2017 n° 4520
Giurisprudenza
E’ penalmente sanzionata con la contravvenzione di cui all’art. 371 cod. pen (“Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori”) soltanto l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla scuola elementare e non anche l’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media o secondaria di primo grado, o la scuola media superiore. Ciò in quanto l’art. 8 della legge 31.12.1962, n. 1859 (“In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare “), che consentiva di estendere la previsione di cui all’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore, è stato abrogato dal D.Lgs. 13.12.2010, n. 212. Pertanto, fermo restando, ai sensi dell’art. 2, lett. c) L. 28.3.2003, n. 53, l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare), o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore. Nel caso concreto esaminato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli esercenti la potestà genitoriale contro i quali era stata irrogata la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen. per aver omesso di vigilare sulle numerose assenze dei figli minori durante tutto l’anno scolastico e per aver così omesso di impartire loro l’istruzione secondaria di primo grado; la Corte di Cassazione pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, ha affermato che “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il principio in esame è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#obbligo scolastico e formativo#reato#passalacqua #minori #manigrasso #volontario #rom #etnia #aceto #navone
Il genitore che denigra e diffama ripetutamente l'insegnante deve risarcire i danni - Corte di Cassazione - Sezione Terza Ordinanza 12/04/2018 n° 9059
Giurisprudenza
In presenza di una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria, singola valenza indiziaria, il giudice non può procedere alla relativa valutazione attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, per poi svalutarne, singolarmente e frammentatamente, la relativa efficacia dimostrativa. Secondo tali principi va valutata la condotta denigratoria di un genitore nei confronti di un'insegnante allorchè questa si dipani diacronicamente attraverso una serie di atti e comportamenti univocamente e pervicacemente intesi a ledere l'onore, il prestigio e la stessa dignità dell'insegnante. Ciò premesso, le conseguenze, gravissime, della condotta tenuta da un genitore — quali l'essere stata l'insegnante sottoposta a visita psichiatrica; l'essere stata imputata di gravi reati; l'essere stata sospesa dal servizio; l'essere stata trasferita ad altra sede - le cui accuse si sono poi dissolte in una pronuncia del giudice penale di insussistenza dei fatti contestati non sono scriminate né sminuite, né dalla circostanza che anche altri soggetti avrebbero contribuito alla verificazione degli eventi né dalla accertata diacronia delle condotte - il cui dipanarsi nel tempo costituisce non una scriminante ma, di converso, un aggravante della condotta stessa - né tantomeno da una dimensione collettiva e pubblica dei fatti, ovvero dalla autonoma risonanza che la vicenda avrebbe assunto con lo scorrere del tempo. (Nel caso di specie la Suprema Corte, in riforma dei precedenti gradi di giudizio, ha affermato la responsabilità di un genitore per aver violato la reputazione, l'onore e la dignità di una insegnante. Più specificamente il genitore, nel corso di una riunione e alla presenza di altri genitori, l’aveva descritta come “mostro” e “soggetto poco raccomandabile”. Il genitore, inoltre, aveva inviato numerose lettere alla direttrice didattica dell’Istituto, in cui attribuiva all’insegnante comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini. L’insegnante aveva anche ricevuto un fax a firma dell'alunno, anche se evidentemente attribuibile al genitore, contenente accuse pesanti: infatti il bambino accusava la maestra di avergli dato del pazzo, di averlo umiliato di fronte agli altri bambini, di essere bugiarda e di dire le parolacce. In conseguenza delle reiterate affermazioni diffamatorie, la docente era stata sottoposta sia a valutazione psichiatrica medico-legale che a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. - reati da cui era stata poi assolta per insussistenza del fatto. Nel corso di tale procedimento, era stata sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio e sempre a causa di tali vicende, cui era stato dato ampio risalto anche da parte della stampa locale, era stata trasferita d'ufficio in un'altra sede. La Suprema Corte ha altresì affermato che in sede di rinvio la Corte di Appello dovrà procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo, valutando tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, che hanno inevitabilmente cagionato un grave e duraturo sentimento, sul piano sia emotivo che relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza nel soggetto leso).
Keywords
#responsabilità civile#insegnante #reputazione #fax #dipanare #sottoporre #procedimento #bambino #condotta #scriminante #reato
Se un alunno cade a scuola, questa non è sempre responsabile - Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 29/09/2017 n° 22800
Giurisprudenza
Sono ormai consolidati i principi di diritto in materia di responsabilità contrattuale dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, in base ai quali la prima è tenuta ad assicurare l'assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica in tutte le sue espressioni ed il secondo ad adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi. Con riferimento al riparto dell'onere della prova in giudizio, spetta danneggiato (nella specie, i genitori dell'alunno in minore età) la prova del titolo del rapporto giuridico (oltre che l'affidamento del minore alla custodia della scuola) e l'allegazione dell'inadempimento; spetta al debitore (Amministrazione pubblica; insegnante) la prova della impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile. Il Dirigente Scolastico può rendere prova testimoniale in giudizio sulla pericolosità dei luoghi in cui si è verificato l’infortunio. La sua deposizione non può avere valore di confessione in quanto egli non rappresenta l’Amministrazione statale, che sta in giudizio in persona del Ministro. Egli può pertanto trovarsi nella condizione processuale del testimone, obbligato a dichiarare la verità senza reticenze, diversamente incorrendo nel reato di falsa testimonianza, non potendo disporre del diritto controverso e prestare confessione. La confessione, infatti, intesa come dichiarazione resa con la consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, deve provenire dal soggetto che ha il potere rappresentativo dell’ente. (Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che la caduta accidentale di una alunna, che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all'insegnate presente. Inoltre, non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava "evidenze morfologiche di pericolosità" per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anziché contro il cordolo in cemento. I giudici, quindi, hanno ritenuto raggiunta la prova liberatoria dell’Amministrazione scolastica affermando che la “repentinità” dell’evento incide sulla “inevitabilità” del fatto ed escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell'allieva, considerato che il cortile in cui gli allievi venivano condotti per la ricreazione e la struttura della rampa per disabili in esso situata "non presentano alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi". Né la struttura per disabili (dotata di ringhiera proprio per prevenire cadute accidentali dalla rampa) è risultata pericolosa secondo una valutazione di prevedibilità ex ante. Afferma la Corte che "non può, evidentemente, ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del luogo-cortile in cui si svolge l'attività ricreativa solo perché in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell' "eventum damni": l'adozione delle misure precauzionali deve, infatti, essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente, quali la struttura dei locali, le modalità di utilizzo dei luoghi, l'età ed il numero degli allievi, ecc." Nella specie non è risultato che gli alunni e l'infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all'uso dei luoghi, né che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#ringhiera #rampa #allievo #cortile #confessione #pericolosità #caduta #struttura #cemento #urtare
Sospensione cautelare a seguito di procedimento penale: per detto periodo non può essere riconosciuta l'indennità di risultato - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/10/2017 n° 25975
Giurisprudenza
In sede di ricostruzione di carriera di un dipendente pubblico, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelativa in conseguenza di un procedimento penale, non possono essere riconosciuti nè gli emolumenti rappresentanti da prestazioni svolte senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nè l’indennità di risultato. L'indennità di risultato rappresenta, infatti, un compenso di carattere premiale, la cui attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (cfr Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016, n. 12206) . Si tratta, quindi, di un emolumento che presuppone che il rapporto di lavoro sia in atto e che comunque non è certamente suscettibile di corresponsione "automatica", non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione dell'indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48). Ne consegue che: a) in caso di sospensione del rapporto di lavoro derivante da una qualunque causa, manca la stessa base per effettuare la suddetta verifica; b) comunque, anche nel caso in cui il rapporto non abbia subito sospensioni il giudice non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare l'anzidetta discrezionale verifica dei risultati e, quindi, condannare "automaticamente" l'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento, anche in forma risarcitoria, dell'indennità di risultato non percepita dal dirigente. In merito, invece, ai compensi percepiti a seguito di attività non autorizzata, il provvedimento dell'Amministrazione che ha conferito l’incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, "è nullo di diritto" e gli emolumenti previsti come corrispettivo dell'incarico non autorizzato, ove gravino su fondi in disponibilità dell'Amministrazione conferente, sono trasferiti all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Ne consegue, altresì, che la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull'esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all'Amministrazione di appartenenza essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poichè questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile. (Con la sentenza in commento, la Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha rigettato la richiesta di un dirigente comunale, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare del rapporto di lavoro a seguito di vari procedimenti penali a suo carico, volta ad ottenere delle differenze di denaro relative sia alle prestazioni effettuate nei confronti di diverso ente locale - attività che però non era stata autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza - sia all'indennità di risultato non riconosciutagli affatto. I principi affermati sono estensibili anche alla dirigenza scolastica).
Keywords
#dirigente scolastico: valutazione#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: questioni retributive#valutazione del personale#sospensione #risultato #indennità #emolumento #cass #compenso #fondo #incarico #amministrazione
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Giurisprudenza
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
Keywords
#viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva
I genitori hanno diritto di optare per il pasto domestico a scuola - Corte di Appello TORINO - Sezione Prima Sentenza 21/06/2016 n° 1049
Giurisprudenza
I genitori hanno diritto di scegliere per i propri figli, iscritti a scuole comunali elementari e medie, tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione; in particolare sussiste il diritto per gli alunni di consumare il pasto domestico all’interno dei locali adibiti a mensa della scuola durante l’orario destinato alla refezione. Ciò in quanto, il concetto di diritto all’istruzione obbligatoria, per almeno otto anni e gratuita, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione si è modificato nel corso degli anni, partendo da una originaria concezione di “istruzione” , nel senso “dell’insegnamento inteso quale attività del docente diretta ad impartire cognizioni” che si è poi evoluta al di là di tale ristretto ambito. Tale evoluzione si coglie chiaramente dalle indicazioni e dall’interpretazione contenute nella Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 29 del 5 marzo 2004, nella quale si parla infatti di “tempo scuola”, che non comprende soltanto le attività strettamente didattiche. Da tale premessa, discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato. Se, quindi, la permanenza a scuola in tale segmento orario risponde ad un diritto soggettivo, se la refezione scolastica non può diventare obbligatoria e se deve comunque aver luogo il consumo di un pasto, ne consegue necessariamente che ciò debba avvenire presso la scuola, seppure al di fuori della refezione scolastica. Del resto, se venisse imposto al genitore di scegliere tra l’usufruire del servizio mensa e il prelevare il minore e riaccompagnarlo successivamente, verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero – fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa - si trasformerebbe, illegittimamente, il relativo servizio in servizio obbligatorio. La Corte di Appello ha pertanto riconosciuto il diritto a consumare il pasto domestico all’interno dei locali scolastici adibiti a mensa e nell’orario destinato alla refezione. (È pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza)
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L'alunno con disabilità grave deve essere l'unico disabile in classe - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 10/10/2007 n° 9926
Giurisprudenza
L’alunno di scuola primaria disabile grave, per meglio vivere la quotidianità della scuola, ha diritto ad usufruire di un Assistente Educativo Comunale (AEC) qualificato e preparato per aiutare il minore ad incrementare il proprio apprendimento, di un insegnante di sostegno e di un assistente all’igiene di competenza del Ministero. Egli, inoltre, ha diritto di essere l’unico alunno disabile della classe, ai sensi dell’art. 10 DM 141/99 in quanto la normativa consente la presenza di più disabili nella stessa classe eccezionalmente quando si tratti di disabili lievi. Peraltro, in presenza di più disabili nella stessa classe il numero di studenti non può superare le 20 unità, salvo per le classi intermedie ricorrano esigenze di continuità didattica che giustifichino gli sforamenti. (Fattispecie in cui un alunno di scuola elementare con diagnosi di autismo grave era stato inserito in una classe di 22 alunni nella quale era presente un altro allievo disabile lieve.)
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Uscita autonoma da scuola: perché no nel caso concreto - Corte di Cassazione - Civile Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Giurisprudenza
Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
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Divisa a scuola: è legittimo prevedere l'obbligo di indossarla, ma non sanzionare lo studente in caso di violazione - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 21/05/2018 n° 849
Giurisprudenza
E' legittima la decisione di una istituzione scolastica di introdurre, attraverso il Regolamento d'Istituto, l'obbligo per gli studenti di usare l'uniforme. E' illegittima invece la decisione di riconnettere alla violazione dell'obbligo sanzioni disciplinari a carico degli stessi studenti, atteso il principio di personalità della responsabilità, dovendosi ritenere che la condotta inadempiente sia imputabile nel caso ai genitori. (Nell'affermare il primo principio, il Giudice nega la sussistenza del vizio di eccesso di potere dal momento che il provvedimento dell’Amministrazione scolastica oggetto di impugnativa risulta “sorretto dal pubblico interesse inteso a contrastare il fenomeno del bullismo tra scolari”, ossia dall’esigenza di limitare le differenziazioni in termini di abbigliamento. Elemento questo spesso foriero di scherni e talora di emarginazione. Prosegue il T.A.R. "A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione scolastica, l’uso di un abbigliamento uniforme è “dettato, tra l’altro, dalla esigenza di una agevole rintracciabilità di alunni in occasione di gite scolastiche, o di partecipazione ad eventi in ambienti esterni alla scuola, in contesti che rendono necessaria la pronta individuazione dei piccoli discenti, anche al fine della tutela della loro incolumità” e ancora " Quanto infine al possibile disagio per talune famiglie meno abbienti, il costo ulteriore da sostenere per l’acquisto del vestiario di cui si controverte è stato debitamente preso in considerazione dallo stesso Consiglio di Istituto nella parte in cui si è stabilito [...] che il relativo onere sia a carico della P.A.". Con riferimento al secondo principio affermato, rileva il T.A.R.: "si rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante, "la responsabilità disciplinare, al pari di quella penale, è personale e richiede un indispensabile coefficiente doloso e colposo” (cfr. Cass. Civile, sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2375; TAR Campania Napoli, sez. VI, 23 gennaio 2009, n. 371). Di qui l’impossibilità che determinate sanzioni, prima tra tutte l’esclusione dalle gite scolastiche, siano irrogate per effetto di un comportamento che non è direttamente ed esclusivamente da addebitare agli studenti stessi ma piuttosto ai loro genitori, i quali per primi gettano le basi della suddetta inosservanza nel momento in cui non provvedono – in prima persona oppure per il tramite dei propri figli, erogando loro le necessarie somme – all’acquisto della uniforme di cui si controverte".)
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T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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Dottorato di ricerca estero: la valutazione di equipollenza riguarda il titolo - T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 31/01/2018 n° 209
Giurisprudenza
L'art. 2 della Legge del 13 agosto 1984 n. 476 prevede che il collocamento in congedo straordinario, per il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è subordinato all’esistenza delle condizioni richieste dalla stessa normativa. Nel contempo, l’art. 74 del DPR 11 luglio 1980 n.382 sancisce che la valutazione di equipollenza del titolo costituisce un presupposto ineludibile. Detta procedura di riconoscimento costituisce un adeguato contemperamento, anche all'interno dell'Unione Europea, tra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo. In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 21276 del 15 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 74 del Dpr 380/1982 ammette esclusivamente una valutazione riferita al solo procedimento di equipollenza del titolo e, ciò, pur sempre laddove l’Amministrazione ritenga sussistenti i presupposti per il riconoscimento. (Nel caso di specie il TAR ha rigettato il ricorso con cui era stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal MIUR in relazione ad una istanza presentata e volta ad ottenere la conclusione del procedimento relativo ad una valutazione preventiva del riconoscimento del corso indetto dalla Pegaso International di Malta, titolo quest’ultimo che sarebbe stato conseguito al termine dello stesso corso e in relazione al quale il ricorrente aveva formulato istanza di congedo straordinario al dirigente scolastico della sua scuola di servizio. Il TAR ha osservato che non solo l’istanza del ricorrente era diretta ad ottenere una valutazione non prevista dall’art. 74 del DPR 382/1980, ma in relazione a quest’ultima l’Amministrazione si era comunque espressa, pronunciandosi con riferimento all’equipollenza del titolo e ritenendo insussistenti i presupposti per l’equiparazione del corso dell’Istituto estero ad un corso tenuto da un’Università italiana. Osserva il TAR che "dalla licenza ad operare nel sistema maltese di cui è titolare l’Istituto di cui si tratta è possibile desumere che a quest’ultimo è stato inibito l’utilizzo del termine “Università”, circostanza quest’ultima che si pone in contrasto con quanto previsto dal DM n. 214 del 26 aprile 2004, laddove prevede la necessità che l’istituto di cui si chiede il riconoscimento sia inserito nel “sistema di istruzione superiore del proprio Paese”).
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Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 08/04/2016 n° 6844
Giurisprudenza
L’attività sportiva riferita al gioco del calcio non costituisce attività pericolosa, in ragione della natura della disciplina, che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, così da essere normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, tanto da rimanere irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, anche ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1197; Cass., 27 novembre 2012, n. 20982). Il pallone di calcio non può essere considerato, in sé per sé, un mezzo pericoloso, ossia un mezzo tale da presentare “connotati tipici di pericolosità eccedenti livello del normale rischio connesso all’ordinario esercizio” dell’attività medesima (cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393), da rilevarsi in base a dati statistici, a elementi tecnici e alla comune esperienza (Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530; Cass. n. 10551 del 2002). Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321). (La S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila di rigetto della domanda risarcitoria proposta dai genitori di un alunno per i danni subiti dal minore, colpito a un occhio da una pallonata nel corso di una partita di calcio svolta a scuola durante l'ora di educazione fisica, riscontrando come l’evento lesivo -pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell’avversario- si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco del calcio, rientrante nella normalità della pratica, non essendo la pallonata da ricondursi a una iniziativa violenta del praticante nei confronti dell’avversario, né risultando esaltata dai rilevati spintonamenti che, in via concomitante, altri giocatori si stavano dando, ma in un’altra zona del terreno, diversa da quella in cui si stava svolgendo in quel momento l’azione. La Corte ha altresì riscontrato che tale azione di gioco non era stata causata o anche indirettamente accentuata da una complessiva situazione comportamentale degenerata e andata fuori controllo per l'assenza dell’insegnante durante l’azione ed il calcio della palla, ossia rispetto all’azione materiale di danno, in quanto lo stesso, in base all’id quod plerumque accidit, non avrebbe potuto immaginare la portata lesiva del tiro, né tantomeno frapporsi tra detto tiro e l'alunno colpito per evitare l’impatto. Nè alun rilievo causale ha avuto, rispetto al fatto la condizione dell’oggetto usato per la partita -un pallone vecchio con pretese sfilacciature-, giacché la lesione patita dal danneggiato non era stata determinata da una propria sporgenza o dalla superficie logora del pallone, bensì dall’impatto a distanza ravvicinata della sfera in sé per sé, con il volto del giocatore avversario che era collocato nei pressi dell’avversario).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#pallonata #sporgenza #calciare #cuoio #agonismo #pressi #praticante #irruenza #immaginare #connotati
T.A.R. MOLISE - Sezione Prima Sentenza 22/06/2012 n° 289
Giurisprudenza
Mentre l'insegnamento della religione cattolica ha carattere di obbligo da parte dello Stato Italiano nei confronti della Santa Sede, la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati; con la conseguenza che residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente da parte dell'interessato o di chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto di scelta, ma ciò non toglie che tale scelta sia in ogni momento revocabile, essendo la libertà religiosa (art. 19 Cost.) e quella di pensiero (art. 21 Cost.) diritti assoluti e indisponibili della persona. Ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte debbano essere raccolte prima dell’inizio dell’anno accademico, l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Nel caso concreto, il dirigente scolastico aveva autoannullato un proprio precedente atto amministrativo di esonero di due fratelli (frequentanti un istituto di istruzione secondaria di secondo grado) dall’insegnamento della religione cattolica, ritenendo che il genitore, dopo aver espresso il proprio consenso a tale insegnamento all’atto dell’iscrizione dei figli, non potesse in seguito modificare la propria scelta iniziale. (La sentenza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4634/2018).
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#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione secondaria di secondo grado#religione #insegnamento #scelta #diritto #consenso #omissis #indisponibilità #revocabilità #esonero #libertà
ITP: esclusa l'efficacia abilitante del titolo - Tribunale TRIESTE - Lavoro Ordinanza 07/03/2018 n° 461
Giurisprudenza
Il possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore, se da un lato pacificamente consente l'accesso all'insegnamento (in III fascia, in tal senso si utilizza la locuzione “insegnanti tecnico pratici”), dall'altro lato non costituisce di per sé solo titolo abilitante all'insegnamento, essendo per l'appunto richiesto, in capo ai medesimi insegnanti tecnico pratici, ai fini della partecipazione al concorso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie di cui si discorre, riservata agli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso…” ex art. 4, comma 5, L. 124/1999 e art. 5 DM 13.6.2007. Ai fini della dimostrazione del presupposto del periculum in mora non è sufficiente la generica affermazione secondo cui il mancato inserimento nella II fascia della graduatoria per le supplenze preclude alla ricorrente l’assegnazione di supplenze, anche in relazione al fatto che la ricorrente non allega di essere inserita nemmeno nella III fascia della graduatoria medesima (per cui avrebbe astrattamente titolo, non essendo contestato che il diploma in suo possesso consente l’accesso all’insegnamento), né, del resto, allega di aver prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del Ministero resistente o di prestarlo al momento della proposizione del ricorso. (Nel caso di specie, il Collegio, nel respingere il reclamo cautelare proposto dalla lavoratrice, ha opinato che se il diploma tecnico pratico posseduto dall’interessata avesse ex se valore abilitante all'insegnamento, il legislatore non avrebbe previsto i due requisiti in forma cumulativa, ovverosia non avrebbe previsto che, quale requisito di accesso al concorso, gli insegnanti tecnico pratici debbano essere altresì iscritti, in particolare, nella II fascia delle graduatorie di cui si discorre -peraltro entro il 31 maggio 2017, profilo temporale che in ogni caso nella fattispecie non è integrato-, iscrizione possibile solo in presenza di un titolo abilitante all’insegnamento).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#fascia #graduatoria #insegnamento #inserimento #diploma #concorso #discorrere #titolo #possesso #ricorrente
Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 29/09/2010 n° 334
Giurisprudenza
La normativa applicabile alla sanzione della censura, irrogata nel 2007 nei confronti di un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, per avere assunto la difesa in giudizio di una insegnante in un procedimento penale in cui l’amministrazione scolastica era parte offesa (ancorchè non costituita), va rintracciata negli articoli da 492 a 508 del d.lgs. 297/1994 e, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 507, negli articoli da 78 a 123 del d.P.R. 3/1957. Tale conclusione è evincibile dal testo dell’articolo 55 d.lgs. 165/2001, vigente prima della modifica ad esso apportata dal d.lgs. 150/2009, e dall’articolo 91 del CCNL Scuola 2007. Inoltre, occorre considerare che le norme contenute nel d.P.R. 3/1957 hanno cessato di avere efficacia a seguito della sottoscrizione del CCNL Scuola 1994-1997 limitatamente al personale ATA e, dunque, con esclusione dei docenti. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Stante l’inapplicabilità dell’art. 55 d.lgs. 165/2001 e l’operatività, invece, dell’art. 101 del d.p.r. 3/1957, nel caso di specie non doveva farsi luogo alla convocazione del dipendente, ma, come correttamente accaduto, ad un procedimento semplificato in cui il contraddittorio è scritto. La ratio dell’art. 1 comma 56-bis l. 662/1996 è quella di evitare il formarsi di situazioni di conflitto, in particolare, con riguardo all’attività forense, tra l’esigenza di difesa della parte privata, da un lato, e gli obblighi di lealtà e fedeltà gravanti sui dipendenti pubblici, dall’altro. La norma in questione va interpretata nel senso che, dovendo prevalere l’interesse pubblico alla lealtà dei dipendenti della PA, sono vietate le situazioni di conflitto anche solo potenziali, nelle quali l’assunzione della difesa può pregiudicare l’interesse di cui la PA è portatrice. (In applicazione dei principi sopra esposti è stata ritenuta tempestiva la contestazione a distanza di circa tre mesi da quando la PA ebbe formale comunicazione che il dipendente aveva assunto la difesa dell’insegnante imputato. Inoltre, per quanto sopra riferito, il termine finale per la conclusione del procedimento è stato individuato in quello indicato dall’art. 120 del d.P.R. 3/1957, vale a dire “novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. In senso conforme Corte d'Appello di Bologna sentenza 648/2014##399L334)
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#legs #mgp #novanta #compiuto #rintracciare #ciliegio #artiere #coimputato #patrocinare #rene
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 114
Normativa

1.  Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2.  Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3.  L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4.  Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5.  Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6.  Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

Keywords
#obbligo scolastico e formativo#inadempiente #obbligato
Ammissione dei candidati esterni - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 14
Normativa

1.  Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b)  siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c)  siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d)  abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3.  I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4.  I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Keywords
#diploma #scrutinare #distribuire #trentacinque #decimo #tecnico #punteggio #alternanza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 04/07/2008 n° 3602 PO
Prassi, Circolari, Note

Prot n. 3602/P0

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

Roma, 4 luglio 2008

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendentcolastico per la Provincia di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
AOSTA

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Degli Studenti
LORO SEDI

Alle associazioni degli Studenti
LORO SEDI

Alle Associazioni dei Genitori
LORO SEDI 

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

 

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R  n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori,  si è ritenuto  necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la  dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o  comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
 L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie  di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno. 
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni. 
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare: 

le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del  citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.le sanzioni  da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto. 
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell’addebito;  forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di  corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.  PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. 
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con  maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze  da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5). 
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p.. 
  
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; 
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. 
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all’impugnazione  (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5  - Comma 1). 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria  di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori  (Art. 5  - Comma 1). 
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide  - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse -  anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). 

ORGANO  DI  GARANZIA  REGIONALE 

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
  La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designatinell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).  
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti,  lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
 L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritteprodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).  Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro  tale termine l‘organo di garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere. 
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) 
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. 
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e  la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun  soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. -  Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza  per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi,  alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
  Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
  Pertanto, è  proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it  o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa. 

IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini

Keywords
#studenti: azione disciplinare#condividere #bullismo #educazione #severità #rigore #vandalismo #enucleare #tipizzare #alleanza #scaturire
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Dottorato di Ricerca e problematiche connesse. 22/02/2011 n° 15
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

Bolzano

All' Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta

Aosta

All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta

Aosta

Agli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali

Loro sedi

Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Sede

e, p.c.:

Al Ministero degli affari esteri

D.G.P.C.C.

Roma

Al Gabinetto del Ministro

Sede

All'Ufficio legislativo

Sede

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione

Sede

Ai Direttori generali

Sede

 

Con circolare 4 novembre 2002, n. 120, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta circolare 4 novembre 2002, n. 120, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;

4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota n. 1181 del 19 ottobre 1999.

Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:

- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

- Congedo al personale con nomina a tempo determinato

- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

- Dottorati e ricercatori Universitari

- Limiti all'autorizzazione alla frequenza dei dottorati.

Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi dell'Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione generale per l'istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la citata circolare 4 novembre 2002, n. 120, e con riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l'Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che «Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ..............., si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato», e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall'Ufficio legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell'art. 453 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede l'applicabilità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge n. 476/1984, comporta dunque, l'applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

 

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L'ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge n. 448/2001 prevede che "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Si è ritenuto in passato che per "Amministrazione pubblica" dovesse intendersi esclusivamente l'Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine "Amministrazione pubblica" deve essere riferito alla pubblica Amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell'ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).

 

Dottorati e ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l'interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.

Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

 

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università", pubblicata in Gazz. Uff. 14.1.2011 - Suppl. ord. n. 11, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, che modifica l'art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione," in congedo straordinario...», mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge n. 476/1984 i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata circolare 4 novembre 2002, n. 120, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla circolare 4 novembre 2002, n. 120, riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente circolare.

Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l'attenzione sull'espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.

 

Il Direttore generale

Luciano Chiappetta

 

 

Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: formazione#dottorato #congedo #ricerca #ritenere #corso #personale #ripetizione #circolare #sede
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" 02/09/2015 n° 5336
Prassi, Circolari, Note

Nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015                

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
            
Al Forum dei Genitori
Al Forum degli Studenti


Oggetto: Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006  relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.

     L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le “parti interessate” devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione  è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l’emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine  l’istituto dell’affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.
     L’aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati.    Va sottolineato che il Dlgs n. 154/ 2013 ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.

 La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore  di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
    In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede  che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale  e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:
•    Figli nati fuori dal matrimonio
in caso di figli nati fuori dal matrimonio  la responsabilità genitoriale  è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).
•    Lontananza, incapacità o altro impedimento
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)
•    Affidamento esclusivo
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
            In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative  all’educazione ed all’istruzione.

    Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.
    Si invitano, pertanto,  le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.
    Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
•    inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
•    individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare  personalmente;
•  attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
•    richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
    
    Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
    
    Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l’opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee,     alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.


Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dott. Giuseppe Pierro

Keywords
#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale#genitore #figlio #responsabilità #separazione #bigenitorialità #educazione #diritto #matrimonio #condividere #separare
Ministero della Salute - Circolare - Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni operative per l'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019 05/07/2018 n° 20546
Prassi, Circolari, Note

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi assistenza sanitaria al personale navigante

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All’Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado

Ai responsabili dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia comunali

Ai responsabili delle scuole private non paritarie

Ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Al Ministero dell’interno Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All’Agenzia Italiana del farmaco

All’Istituto Superiore di Sanità

All’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All’ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Oggetto: adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019.

Premessa

La prima applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione vaccinale ha consentito di conseguire a livello nazionale un significativo innalzamento delle coperture vaccinali, che, grazie anche alla concreta implementazione sul territorio dei programmi vaccinali, rappresentano l’indicatore di risultato delle strategie vaccinali attuate (cfr.http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioNotizieVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3348).

Sebbene gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 non siano stati ancora del tutto raggiunti, il miglioramento delle coperture vaccinali è significativo per tutte le fasce d’età oggetto della rilevazione, anche grazie all’impegno profuso dai servizi territoriali, che hanno avuto la capacità di riorganizzarsi in breve tempo per rispondere al considerevole incremento della domanda di vaccinazione.

Il risultato sanitario raggiunto rappresenta anche l’esito di una più attenta attività di informazione/promozione da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, ai quali si rinnova l’invito a fornire alle famiglie ogni utile chiarimento sia in merito all’accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione) sia in ordine all’efficacia dei vaccini e al loro grado di sicurezza, avvalendosi, a tal fine, anche della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale. Peraltro il Ministero della Salute si sta attivando per promuovere un’ulteriore campagna d’informazione al riguardo.

Non è stato, tuttavia, ancora completato il procedimento d’adozione del decreto ministeriale deputato ad istituire l’Anagrafe Nazionale Vaccini (v. articolo 4-bis del decretolegge n. 73 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2017) né alcune Regioni sono riuscite a istituire un’anagrafe vaccinale regionale.

L’Anagrafe Nazionale Vaccini consentirà al Ministero della salute di acquisire con maggiore puntualità i dati relativi alle coperture vaccinali, sopperendo anche ad eventuali deficit informativi delle Anagrafi vaccinali regionali attualmente esistenti. L’Anagrafe Nazionale Vaccini garantirà altresì una notevole semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie, con particolare riferimento a quelle in cui sono presenti minorenni interessati da mobilità interregionale; non di rado accade, infatti, che un minorenne abbia iniziato il ciclo di una o più vaccinazioni in una regione, completandolo, successivamente, in altra regione, sicché l’attuale assenza dell’Anagrafe Nazionale potrebbe comportare per le famiglie un aggravio dell’onere di documentazione da produrre all’amministrazione pubblica. Pertanto, anche in considerazione del fatto che tale onere documentale costituisce, come noto, eccezione ai principi generali in materia di autocertificazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990, si ritiene che si possa agevolare, per il solo anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, la frequenza, da parte dei minorenni, delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.

L’effetto, prodotto dall’intervento normativo del 2017, di arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali consente, infatti, di tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio per l’interesse pubblico alla tutela della salute. Del resto, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2017 non prescrive che venga necessariamente consegnato alle istituzioni scolastiche, formative ed educative un certificato di avvenuta vaccinazione, ma, più in generale, qualsivoglia documentazione che possa essere considerata <idonea> a comprovare l’effettuazione, anche nel corso dell’anno scolastico e del calendario annuale, delle vaccinazioni obbligatorie.

Quanto, poi, ai casi d’iscrizione d’ufficio, la locuzione <senza preventiva presentazione di una dichiarazione>, contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, non sembra escludere che i genitori/tutori/affidatari possano adempiere agli obblighi di legge presentando una dichiarazione sostitutiva entro il 10 luglio 2018.

Indicazioni operative per l’anno scolastico – calendario annuale 2018/2019

Alla luce delle premesse appena esposte, vorranno i destinatari della presente circolare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, operare nei termini di seguito indicati.

I) Per le Regioni e Province autonome presso le quali non è stata istituita un’anagrafe vaccinale nonché per le Regioni e Province autonome che non si siano avvalse della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017

1) Per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.

Si precisa che l’indicazione del paragrafo precedente non trova applicazione quando sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, su cui si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° settembre 2017.

2) Quando invece la procedura d’iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico-calendario annuale 2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, secondo le indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di nascita; in quest’ultimo caso i genitori/tutori/affidatari, salvo che non sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decretolegge n. 73 del 2017, per le quali si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.

3) Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nell’ipotesi d’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.

Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, con le modalità di cui al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017.

II) Per le Regioni e Province autonome presso le quali è stata istituita un’anagrafe vaccinale e ci si è avvalsi della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017

Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nelle regioni e province autonome presso le quali sia stata istituita un’anagrafe vaccinale e si sia scelto di anticipare al predetto anno scolastico-calendario annuale l’applicazione della procedura semplificata di scambio dei dati scuole/Asl delineata dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, così come previsto dall’art. 18-ter, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, e dalla circolare degli scriventi Dicasteri del 27 febbraio 2018, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679. Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, con le modalità di cui al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017.

****

In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Claudio D’AMARIO)

Firmato digitalmente da CLAUDIO D'AMARIO

IL CAPO DIPARTIMENTO (dott.ssa Rosa DE PASQUALE)

Firmato digitalmente da DE PASQUALE ROSA 

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