Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/02/2020
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  • Ferie del DS non fruite entro il primo semestre dell'anno successivo: vanno azzerate?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: ferie

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    #pbb #semestre #anno #fruire #fruizione #traslazione #proroga #azzeramento #godimento #aran #perdita

    Domanda

    Spett.le Italiascuola,
    chiedo un parere in merito alla seguente questione.
    Da alcuni anni l'Ufficio Scolastico Territoriale, non so se in accordo con l'USR, emana una nota, intorno a novembre, in cui si informano i Dirigenti scolastici che, in caso non siano in grado di fruire delle ferie residue dell'anno precedente entro il semestre successivo, quindi entro la fine di febbraio, possono presentare motivata richiesta di proroga per la loro fruizione entro il termine dell'anno scolastico in corso (nota che allego).
    Quest'anno, come al solito (dal momento che ho avuto la reggenza negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ho chiesto di poter prorogare la fruizione delle ferie residue fino al 31 agosto 2020, dati i molti impegni di servizio.
    Ho ampiamente motivato la richiesta, come da allegato.
    Nella risposta, che mi è pervenuta il 5 febbraio 2020, quindi molto tardi e solo dopo mia sollecitazione, il Dirigente dell'UAT scrive: "Con riferimento alla Sua richiesta prodotta in data 29/11/2019 e considerate non sufficienti le motivazioni di carattere oggettivo a supporto della medesima, si comunica che questo Ufficio, come previsto dalla norma contrattuale, dovrà procedere all’azzeramento del residuo ferie relativo all’anno scolastico 2018/2019. In via eccezionale, lo scrivente autorizza la S.V. a fruire del residuo ferie entro la data del 31/03/2020."
    L'assistente amministrativa che si occupa delle ferie dei Dirigenti Scolastici, telefonicamente, mi ha comunicato che annualmente lei annulla moltissime ferie non godute degli stessi.
    Ho letto con attenzione l'articolo 13 dell'ultimo contratto, e non vi ho trovato alcun riferimento all'annullamento delle ferie residue, anche se si parla di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili" per la proroga al 31 agosto.

    Il quesito che pongo dunque è il seguente: è legittimo, da parte dell'Amministrazione, annullare le ferie residue dei Dirigenti Scolastici non fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo?
    Grazie e cordiali saluti.

    Risposta

    Tutti i CCNL disciplinano la questione inerente la traslazione delle ferie non godute all'anno successivo quale strumento per evitare la perdita delle ferie medesime che, come noto, la giurisprudenza della Cassazione qualifica quale diritto irrinunciabile e monetizzabile nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

    L'ARAN, l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ricordato che, secondo i principi generali, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale.

    Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.

    Per i Dirigenti la normativa specifica è rappresentata dall'art. 13 comma 12 prevede che in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.

    Il comma 14 prevede che il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui sopra.

    La traslazione per motivi di salute anche oltre i termini previsti dal CCNL è stata affermata anche dall'ARAN con l'O.A. SCU_085 del 18 gennaio 2015 (nel caso specifico per assenze per gravi patologie).

    Pertanto, per evitare la perdita delle ferie maturate il recupero è ordinariamente previsto entro il primo semestre dell'A.S. successivo (quindi entro febbraio); la possibilità di fruirle entro la fine dell'A.S. successivo a quello di maturazione è ancorata, dal CCNL, alla presenza di esigenze di servizio assolutamente indifferibili.

    Ora, a nostro avviso, la domanda del Dirigente era motivata e meritevole di essere apprezzata sotto il profilo della presenza delle descritte esigenze di servizio indifferibili.

    Tuttavia, stante la posizione dell'Amministrazione, la conseguenza, in caso di mancata fruizione entro il termine del 31 marzo 2020 concesso dall'Amministrazione quale sorta di "transazione" non riconducibile ad alcuna previsione contrattuale, è la perdita delle ferie residue maturate.

    Resta, ovviamente, in capo al Dirigente la possibilità di adire il Giudice del Lavoro avverso il provvedimento di mancata proroga del termine di fruizione delle ferie residue.

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    Approfondimenti

    Sentenza 14/11/2008 n° 1992
    Area: Giurisprudenza

  • Ai fini dell'iscrizione, i bambini anticipatari sono una categoria unitaria - T.A.R. LIGURIA - Sezione Seconda
  • Gli artt. 2 lett. f) della L. n. 53 del 2003 e 6 del D.Lgs n. 59 del 2004 delineano la figura dei bambini anticipatari ed utilizzano un riferimento temporale: l'obbligo di iscrizione vale per i bambini nati entro il 31 agosto, la facoltà di iscrizione vale invece per i bambini nati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Bambini anticipatari sono, quindi, secondo le norme citate, tutti quelli nati successivamente al 31 agosto e fino al 30 aprile dell'anno successivo. Una volta esercitata l'opzione di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 59 del 2004, non possono introdursi, ai fini della graduazione del titolo all'iscrizione, criteri fondati sull'età anagrafica del bambino, posto che la normativa di riferimento accomuna gli alunni anticipatari in una categoria unitaria senza operare distinzioni all'interno di essa.

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    #studenti: iscrizioni#iscrizione #bambino #circolo #anno #omissis #aprile #graduatoria #classe #consiglio #precedenza

    Sentenza 23/12/1986 n° 284
    Area: Giurisprudenza

  • Docenti ed esercizio della libera professione - Corte Costituzionale
  • È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 6 e 7, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, nella parte in cui consente solo al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (il riferimento è ora al dirigente scolastico), e non agli altri impiegati dello Stato, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, in riferimento agli art. 3, 97 e 98 cost. Infatti, il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio.

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#geometra #lgt #deviazione #intuitivamente #limpidezza #van #subalterno #pergola #concettualmente #rassicurare

    n° 449
    Area: Normativa

  • Congedo ordinario - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

    a)  due giornate aggiunte al congedo ordinario;

    b)  quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

    Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #lezione #patrono #ricorrenza

    n° 420
    Area: Normativa

  • Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

    2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

    a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

    b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

    2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

    a) laurea magistrale;

    b) laurea specialistica;

    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

    [3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

    [4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

    [5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

    6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

    7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

    a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

    b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

    c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

    d) la valutazione della eventuale preselezione;

    e) la valutazione delle prove e dei titoli;

    f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

    g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

    7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

    7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

    (1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

    (10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
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    Pagina: 51

    Precisazioni sulle assenze dei Dirigenti Scolastici

    U.S.R. per la Lombardia - Nota 7 aprile 2016, n. 5571

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    #semestre
    Proroga dei contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

    Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
    Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

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    #colorred
    PON "Per la Scuola" 2014/2020: proroga dei termini

    Comunicazione MIUR inerente la proroga dei termini per i progetti PON "Per la Scuola".
    Il MIUR ha comunicato che è prorogata la scadenza per la presentazione dei progetti di alcuni Avvisi nell'ambito del PON "Per la Scuola" 2014/2020

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    #carattere #news #fontface
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017: proroga termini

    Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
    Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio

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    #carattere #news #fontface
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

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    #carattere #news #fontface
    Proroga chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico

    Comunicazione MIUR inerente la proroga per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del DS.
    Il MIUR ha comunicato che la scadenza per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico è prorogata al 31 agosto 2018

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    #portfolio #chiusura #compilazione #dirigente #proroga #funzione #prorogare #scadenza #agosto #cassa
    Cessazioni dal servizio del Personale della Scuola: proroga del termine per la presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° Settembre 2015.
    Il MIUR ha comunicato la proroga al 17 Gennaio 2015 del termine per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo

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    #carattere #news
    Indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016 per il personale della Scuola: domande entro il 22 gennaio 2016

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio per il personale della Scuola.
    Il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016

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    #vecchiaia #trattenimento #arrotondamento #fomite #speranza #recesso
    Ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    Integrazione della trattazione sulla Riforma delle pensioni e sul pagamento dell’indennità di fine servizio o rapporto relativamente presenti alle pagine 661 e ss. alle pagine 711 e ss. del libro.
    L'INPS ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

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    #dimettere
    Cessazioni dal servizio - Proroga del termine della presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la cessazione dal servizio.
    Il MIUR ha comunicato che il termine finale per la presentazione delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2013 è prorogato al 5 febbraio 2013

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    #fontstyleitalic #fontface #domanda #textaligncenter #presentazione #cessazione #proroga
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    Dirigenti scolastici: indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016

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    #stipulazione
    FSE 2014-2020 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento": proroga termine presentazione piani

    Comunicazione MIUR relativa alla presentazione dei piani FSE 2014-2020.
    Il MIUR ha comunicato che il termine previsto per la presentazione dei piani FSE 2014-2020 è prorogato alle ore 14.00 del 4 dicembre 2015

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    #programma #favorire #pervenire
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 14/02/2020
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