Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/05/2020
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  • Esperti esterni ed emergenza Covid-19: è possibile risolvere il contratto?
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Personale: esperti esterni

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    #pbb #esperto #pon #pagare #prosecuzione #distanza #famiglia #risoluzione #argilla #progetto #contratto

    Domanda

    Si chiede cortesemente risposta al seguente quesito relativo a contratti stipulati con esperti esterni, prima dell’emergenza sanitaria in atto.
    Essi si dividono in due categorie:
    - Contratti con esperti esterni in orario curricolare, pagati dall’’Istituzione scolastica, per i quali non si ha più interesse alla prosecuzione, in quanto validi e utili a livello didattico e formativo se svolti in presenza (es. realizzazione di un conio in argilla, video maker ecc.)
    - contratti con esperti esterni in orario extracurricolare, pagati con contributo delle famiglie, per i quali è divenuta impossibile la prosecuzione (es. attività sportive, lezioni di musica d’insieme ecc.).

    Si chiede se è possibile ed in che forma la risoluzione degli stessi. Quali i riferimenti normativi da citare? Come procedere di fronte alle richieste degli esperti di continuare l’attività? Per il compenso si procederà al pagamento delle sole ore effettuate, ma come regolarsi con il pagamento da parte delle famiglie?

    Risposta

    In merito al quesito posto si rende necessaria una preliminare precisazione sulla distinzione, di cui si fa cenno nel quesito, tra contratti " pagati dall'istituzione scolastica" e contratti "pagati con contributo delle famiglie".
    Si osserva, infatti, che, per quanto concerne l'attività di un esperto esterno nell'ambito di un Progetto PTOF deliberato dalla scuola, il progetto stesso, e quindi il compenso ai soggetti che dovranno fornire la prestazione, potrà essere finanziato dalle famiglie ma nel senso che le famiglie stesse versano alla scuola un contributo finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto; finanziamenti che entreranno nel bilancio della scuola che poi provvederà alla selezione (secondo le norme vigenti di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001) ed al pagamento dell'esperto.
    Non si tratterà quindi di contratti stipulati "per conto delle famiglie" ma di attività contrattuale interamente riconducibile alla scuola che dovrà osservare le norme in tema di conferimento di incarichi ad esperti esterni.

    In merito alla situazione descritta nel quesito la scuola ha valutato l'impossibilità di proseguire ( anche eventualmente nella forma a distanza) l'attività degli esperti.
    Sulla eventuale prosecuzione non si rinvengono ad oggi indicazioni specifiche da parte del Ministero. Sul sito dell'ANQUAP è stata riportata la risposta che l'Indire ha fornito in merito ai PON FSE avviati.
    Più specificamente veniva chiesto se potesse essere utilizzato il sistema della Didattica a distanza, già messa in atto dall'Istituto per le ore curriculari, in riferimento ai moduli per i quali sono stati selezionati esperti interni.
    E' stato risposto che in raccordo con le Autorità comunitarie si stanno valutando le eventuali modalità e condizioni per poter consentire l’erogazione della didattica a distanza nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
    Non appena la Commissione si sarà espressa verranno date indicazioni alle istituzioni scolastiche.
    Quanto sopra in riferimento ai PON, seppur con riferimento alle ore non curriculari.
    Più in generale, a nostro avviso, le attività degli esperti potrebbero essere continuate anche a distanza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità ordinaria delle attività didattiche.
    Dovrà essere data tracciabilità all'attività dell'esperto e alla partecipazione degli studenti; di conseguenza sarà retribuibile e rendicontabile anche la docenza dell'esperto esterno.
    Ovviamente si tratta della nostra risposta allo stato attuale in mancanza di indicazioni specifiche del Ministero o dell'Autorità di Gestione per quanto concerne i PON.

    Per quanto concerne la proroga ricordiamo che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto concerne i contratti con gli esperti esterni, prevede che l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

    Ciò premesso, in riferimento al quesito posto potremmo avere le seguenti situazioni:
    - esperti già contrattualizzati che ancora non hanno iniziato l’attività: molto dipende da come il progetto è stato formulato. Diamo infatti per scontato che l’esperto, qualora dovesse ricevere una risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta (non molto diversamente da quanto sta accadendo per i viaggi di istruzione, nei termini di cui all’art. 1463 C.C.), tenterebbe di sostenere che in realtà la sua prestazione non è divenuta impossibile, ma solo temporaneamente impossibile (art. 1256 C.C.): in questo caso, per replicare correttamente la scuola dovrebbe avere argomenti che “legano” il progetto ad una peculiarità non rimandabile, ovvero ad elementi propri della singola classe e del percorso formativo. La soluzione possibile resta quindi la risoluzione per impossibilità, tramite comunicazione all’esperto;

    - quanto agli esperti contrattualizzati che hanno iniziato ma non concluso l’attività, pare equo liquidarli pro quota (e il contratto prevedeva pagamento orario dovranno essere pagate solo le ore effettivamente prestate)
    e procedere alla risoluzione per il resto, nei termini di cui al capo precedente;

    - quanto agli esperti non contrattualizzati, pare possibile la revoca del provvedimento di “aggiudicazione” (virgolette d’obbligo) dell’incarico, a prescindere dall’evidenza pubblica o meno della selezione ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001.

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    Approfondimenti

    Sentenza 13/10/2016 n° 20684
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Lavoro
  • L'art. 2, comma 3 ter del D.L. n. 324 del 1993, (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) è norma di interpretazione autentica che chiarisce come anche nel settore pubblico, come già nel settore privato, i permessi prevsiti dall'art. 33 comma 3, primo periodo, della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche devono intendersi retribuiti, ricomprendendo anche i cc.dd. "compensi incentivanti", il cui pagamento è dovuto unicamente "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti", escludendosi che legittimamente il datore di lavoro pubblico possa rifiutare l'erogazione di tali compensi nei giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104 del 1992. E invero la contrattazione collettiva, con il CCNL 1998-2001, ha espressamente indicato i compensi incentivanti nella struttura della retribuzione (cfr, art. 28, comma 1, lett. e) e sempre il medesimo contratto collettivo, disciplinando il trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale (che, per definizione, svolge la propria prestazione lavorativa in orario inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno), ha previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti (fra i quali rientrano i compensi incentivanti de quibus) sono applicati a quei dipendenti "... anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato" (cfr, art. 23, comma 5), con ciò implicitamente riconoscendo che la "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti" richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#cartolina

    Sentenza 10/05/2017 n° 463
    Area: Giurisprudenza

  • Accesso civico delle OOSS e bonus premiale - T.A.R. VENETO - Sezione Prima
  • L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 differisce dall’accesso di cui alla L. n. 241 del 1990 per ratio e finalità. La L. n. 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della L. n. 241 del 1990, fra i quali vi è la tutela della riservatezza. L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 è strumentale ai principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Costituisce comunque limite di tale diritto la tutela di peculiari interessi privati e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia con riferimento all’art. 24 della L. n. 241 del 1990. L’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla L. n. 241 del 1990. Non sussiste il diritto di una Organizzazione sindacale di accedere al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente e dei beneficiari del FIS, perché l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 esclude dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela della riservatezza. (A ulteriore supporto del principio affermato, il TAR Veneto ricorda le disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 “sulle quali è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento proprio al c.d. accesso civico regolato dal dec. lgs n. 33 del 14.3.2013 per quanto concerne gli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata”)

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    #accesso agli atti amministrativi#privacy e trattamento dei dati personali#relazioni sindacali#accesso civico#fis #sulle #mof #olivo

    n° 129
    Area: Normativa

  • Orario delle attività didattiche - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • [1.  
    2.  
    3.  
    4.  
    5.
    6.
    7. (1)]
     
    (1)  Articolo abrogato per effetto dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico successivo al 3 marzo 2004, data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 59/2004.

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    #orario

    n° 12
    Area: Normativa

  • Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66
  • 1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

    2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

    a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

    b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

    c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

    d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

    3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

    4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

    5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

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    #credito #laurea #infanzia #didattica #pedagogia #tirocinio #insegnamento #laureato #disabilita #aspirante
    SCOPRILI TUTTI
    Indicazioni sui contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche

    Comunicazione MIUR inerente la gestione dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche.
    Il MIUR ha reso noto che la gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche sarà effettuata mediante l’utilizzo di nuove funzioni SIDI, a partire dall’A.S. 2019/2020

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    #contratto #mef #sidi #attività #supplenza #vsg #termine #gestione #comunicazione #fascicolo
    Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

    Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
    Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

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    #smaltimento
    La Buona Scuola - individuazione docenti con proposta di nomina in ruolo in fase B con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2015-16

    Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti con proposta di nomina in fase B.
    Disponibile agli uffici provinciali e alle scuole, nella figura del DSGA, la funzione per individuare i docenti con proposta di nomina nella fase B e con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

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    #destinazione #prot #porre #scorrimento #citata #tempestività #convocazione #convocare #fascicolo #provenienza
    PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: completamento attività e abilitazione nuova sezione nella piattaforma gestionale

    Comunicazione MIUR inerenti i progetti PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
    Il MIUR ha comunicato che dal 20/10/2016 è attiva la nuova sezione "Documentazione e chiusura" da utilizzare per il completamento delle attività inerenti la "Realizzazione/ampliamento rete LanWLan"

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    #carattere #news #fontface
    Pagamento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti. Implementazioni alle funzionalità SPTweb

    Ulteriori informazioni MEF-SPT riguardanti la retribuzione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.
    Il MEF-SPT, con Messaggio n. 87 del 07/06/2012 ha comunicato l'implementazione delle funzioni SPTweb e fornito nuove indicazioni in merito al pagamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti.

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    #ore #sptweb #temporaneo #supplenze #entrambe #attivo
    Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato del primo ciclo A.S. 2018/2019

    Comunicazione MIUR inerente lo svolgimento degli Esami di Stato nel primo ciclo.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze per l’anno scolastico 2018/2019

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    #esame #svolgimento #ciclo #prot #stato #merito #commissione #presidente #indicazione #nota
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    Data di pubblicazione: 08/05/2020
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    #pbb #esperto #pon #pagare #prosecuzione #distanza #famiglia #risoluzione #argilla #progetto #contratto

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