Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: ditta aggiudicataria inadempiente
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Buongiorno,
il nostro Istituto per l'acquisto di n. 4 pc per la didattica a distanza ha proceduto come segue:
1. consultazione Consip e individuazione fornitore ipotetico A
2. fonogramma e mail fornitore A che non garantisce pronta consegna per problematiche Cina
3. determina di affidamento diretto in Mepa con fornitore B
4. ordine Mepa fornitore B
5. comunicazione Corte dei conti per salto Consip
A distanza, il fornitore B non ha rispettato i termini di consegna indicati nell'ordine (consegna entro 15 giorni, non richiesto penali) e temiamo ulteriori ritardi.
Il fornitore B propone pc in comodato.
Possiamo recedere dal contratto ma è necessario ritornare in Consip e ripercorrere precedente iter?
Possiamo accettare i pc in comodato?
Oppure ci conviene attendere consegna seppur tardiva?
Cordiali saluti.
È possibile recedere dal contratto se l’inadempimento dell’impresa A è qualificabile come grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.: dovrà quindi essere specificato l’interesse e l’importanza della scuola al puntuale adempimento della prestazione.
Accettare i PC in comodato significa non risolvere il contratto. Ed infatti, accettando il comodato del PC, la scuola sta dicendo all’impresa A che gli è permesso eseguire la prestazione principale in ritardo (ossia la consegna dei PC oggetto del contratto di acquisto), a condizione che nelle more della consegna vengano messi a disposizione della scuola PC in comodato, che saranno da riconsegnare al momento della consegna dei pc oggetto del contratto di acquisto.
In altri termini, la scuola sta chiedendo all’impresa A di adempiere al contratto, e non di recedere dal contratto.
Se si opta per la risoluzione del contratto, si dovrà procedere ad una nuova consultazione di Consip in quanto la procedura che si instaura sarà nuova e diversa da quella precedente. È possibile, tuttavia, velocizzare questa fase procedimentale in quanto, verosimilmente, non sono cambiate le condizioni del mercato Consip.
Si sottolinea peraltro che in questo particolare momento storico, sono state adottate diverse misure che agevolano le scuole nell’acquisto di strumentazione informatica, anche in deroga ai principi in materia di attività negoziale pubblicistica.
Ci si riferisce in particolar modo alle disposizioni previste nel d.l. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020, al cui art. 120 comma 3 dispone che: “3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Non pare che la disposizione richiamata, specie in quest’ultima parte, stia ampliando le possibilità di deroga alla verifica e al ricorso agli acquisti su Consip, che restano quelli di cui alla finanziaria del 2015 art. 1 comma 510 (è possibile procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali).
Le deroghe introdotte dal d.l. 18/2020 sono solo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, non anche a quelle contenute in leggi connesse allo svolgimento delle pubbliche gare.
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Sentenza 06/07/2001 n° 226
Area: Giurisprudenza
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 lett. c) l. 104/1992 e dell’art. 110 comma 2 d.lgs. 297/1994, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni nel caso in cui l’alunno disabile abbia raggiunto i 18 anni di età. Per gli alunni disabili, infatti, la normativa consente il completamento della scuola dell’obbligo sino al compimento del diciottesimo anno di età prevedendo, in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di una terza “ripentenza” in singole classi. Dopo i 18 anni, il completamento della scuola dell’obbligo per gli studenti portatori di handicap si configura come un diritto che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma (ma sempre con le medesime misure di sostegno previste dalla l. 104/92), da ritenersi strumento maggiormente funzionale all’integrazione del disabile nel mondo del lavoro, in quanto il contesto ambientale, anche sotto il profilo dell’età, si presenta più idoneo a favorire il processo di maturazione del disabile stesso.
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#educazione degli adulti#obbligo scolastico e formativo#studenti: integrazione e disabilità#anno #obbligo #età #frequenza #istruzione #alunno #completamento #scuola #handicappare #adulto
Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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n° 59
Area: Normativa
1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4‐bis. (2)
1‐bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori. (3)
1‐ter. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1‐ bis e 1‐ter deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi c e consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. (3)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. (2)
2‐bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. (3)
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicate nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. (2)
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) (4)
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; (5)
c) (4)
b) che non hanno la qualificazione necessaria; (5)
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. (5)
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
5‐bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura. (3)
(1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(3) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(4) Lettera abrogata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(5) Lettera così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#variare #preinformazione #bassa #scomputo #riprodurre #offerente
n° 1
Area: Normativa
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
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#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposoPagina: 970
Attività Negoziale (Artt. 43-48, D.I. 28/8/2018, n. 129) L’attività neg...
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Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
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Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: ditta aggiudicataria inadempiente
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