Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

    Domanda

    Cyberbullismo alunni quinte primaria
    In questo periodo di didattica distanza anche la scuola primaria si è attivata per affettuare videolezioni ed ha predisposto un insieme di regole comportamentali rivolte agli alunni e comunicate opportunamente anche alle famiglie.
    La madre di un alunno della classe quinta primaria ha segnalato verbalmente alle docenti di aver scoperto casualmente che sulla chat di whatsapp (aperta autonomamente dai genitori perchè la scuola opera solo con la gsuite di google ed ha vietato l'uso di whatsapp per attività didattiche) che alcuni compagni della figlia hanno postato la foto di un'altra loro compagna di scuola e le hanno rivolto pesanti parole offensive. A suo modo di vedere con la sola segnalazione verbale la scuola dovrebbe intervenire con provvedimenti disciplinari.
    Ccorgono molte perplessità in quanto a mio avviso:
    1. la scuola non ha autorizzato l'apertura della chat, cosa che è avvenuta spontaneamente da parte dei genitori degli alunni della classe quinta, che quindi dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto; avrebbero dovuto controllare e gestire tra loro gli interventi dei propri figli
    2. la scuola potrebbe intervenire perchè un altro alunno ha postato una foto di una docente ha scattato durante un meet e nel nostro regolamento abbiamo previsto che ciò è vietato e sempre che la docente interessata acquisisca lo screenshot della foto comprensivo del nome dell'alunno che ha postato la foto)
    3. come regolarsi invece sulla chat offensiva nei confronti dell'alunna? perchè dovrebbe intervenire la scuola e non invece la madre della diretta interessata? nel caso questa madre solerte che ha segnalato invii alla scuola le prove documentali (screen shot) delle ingiurie nei confronti della bambina, la scuola, oltre ad aprire il procedimento disciplinare interno, è tenuta a segnalare il tutto alla polizia postale? Dovrebbe prima avvisare la famiglia della bambina interessata? e se la famiglia non volesse procedere? Ci sarebbe inevitabilmente il coinvolgimento di tutti i genitori della classe che hanno autorizzato i loro figli all'uso di questo social, non esercitando il dovuto controllo?
    4. considerato il periodo e la difficoltà di attivare conzi il procedimento disciplinare ( consigli di classe a distanza con genitori non tutti propriamente avvezzi all'uso di strumenti tecnologici o che potrebbero artatamente assentarsi o rendersi irraggiungibili) si potrebbe pensare ad un tentativo di mediazione e di responsabilizzazione delle famiglie con una circolare interna rivolta a tutti i genitori sollecitando una maggiore vigilanza o la scuola potrebbe essere considerata omissiva?

    Risposta

    Si premette che la rilevanza disciplinare delle condotte degli alunni, anche extrascolastiche, è condizionata dalle previsioni contenute nel regolamento di disciplina di ciascun istituto. Questo documento è il presupposto indefettibile per una legittima azione disciplinare.
    Per quanto attiene al caso specifico, trattandosi di attività commessa su piattaforma né gestita né utilizzata per l’attività didattica a distanza, è evidente che le offese (non meglio precisate) sono da considerarsi extrascolastiche a tutti gli effetti.
    In tal senso, quindi, non può imputarsi alcunché alla scuola, che non era né tenuta a svolgere alcuna vigilanza al riguardo.
    Ne consegue, che la chat offensiva, in quanto attività extrascolastica, andrà valutata alla stregua del regolamento di disciplina e, quindi, potrà innescare una reazione disciplinare se e in quanto ciò sia consentito dal regolamento predetto. Nella banca dati dei pareri esistono diverse consultazioni redazionali che approfondiscono la questione. L’argomento è altresì ampiamente trattato nella monografia L.Capaldo – L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2019. Sempre il regolamento di disciplina dovrebbe indicare quale organo debba procedere alla contestazione dell’addebito (che non coincide necessariamente con quello che irroga la sanzione).

    Tutto ciò premesso, l’opportunità di intervenire a livello disciplinare dipende anche dall’oggettiva gravità dell’accaduto (si dovranno esaminare i contenuti della chat). Va ricordato che la legge n.71/2017 ha posto a carico delle scuole un obbligo educativo specifico (educazione all’utilizzo consapevole dello strumento telematico), cosicché l’unica cosa da evitare è ignorare l’evento.

    Tutto sommato, in considerazione della peculiarità del contesto (connotato dalla perdurante sospensione delle attività in presenza), potrebbe essere opportuno esperire un tentativo di soluzione della questione “pre-disciplinare”: il dirigente scolastico potrebbe convocare per un colloquio in video conferenza gli allievi autori dei post offensivi e i genitori degli stessi, invitando questi ultimi ad esercitare una maggiore vigilanza e i primi a rimuovere gli effetti dei post offensivi con messaggi di scuse e comunque riparatori entro un certo termine. Il colloquio, da celebrare con la presenza virtuale di un collaboratore del dirigente (o del docente coordinatore), sarà sinteticamente verbalizzato. Se a stretto giro saranno adottati i predetti comportamenti riparatori, si potrà chiedere all’organo procedente (consiglio di classe) di soprassedere all’adozione di sanzioni. Laddove invece il tentativo non avesse l’esito sperato, non resterà che la via disciplinare nella scrupolosa osservanza della legge n.241/1990 e del regolamento più volte citato.

    In considerazione dell’età degli alunni (e della loro non imputabilità), la redazione non ritiene sussistano gli estremi per coinvolgere la polizia postale, a meno che i post abbiano un carattere di efferatezza (e coinvolgano anche soggetti maggiorenni) che si fa fatica ad immaginare. Nell’ambito della scuola primaria, infatti, l’azione principale da porre in essere deve prioritariamente perseguire logiche educative rispetto a quelle repressive.

    Il tutto senza sovrapposizioni rispetto alle autonome iniziative che i genitori della vittima riterranno di esperire. Non spetta alla scuola indicare a costoro cosa debbano fare. Parimenti non spetta ai predetti genitori entrare nel merito delle azioni educative di competenza della scuola.

    In questa fase, potrebbe essere opportuno coinvolgere i genitori della vittima in un secondo momento, successivo al colloquio con i genitori degli aggressori. Il tutto per significare che la scuola non ha ignorato il fatto e che lo ha adeguatamente affrontato sul piano educativo.

    Diramare una circolare a tutti i genitori nel senso indicato nella richiesta di parere può essere utile, ma, in considerazione della sua genericità, non sarebbe idoneo ad affrontare efficacemente la questione, che vede pur sempre una vittima offesa, che ha diritto a una riparazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 09/03/2016 n° 1363
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.

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    #atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione

    n° 279
    Area: Normativa

  • Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • [1.  (1)]


    (1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

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    #validità

    n° 315
    Area: Normativa

  • Integrazione scolastica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
    a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
    b)  la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
    c)  la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
    2.  Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
    [3. (1)]
    4.  Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
    5.  I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
     (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

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    #istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 19

    La responsabilità disciplinare degli studenti

    U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 8 marzo 2012, n. 138

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    #recidiva #primis #scandalo #droga #offesa #viziare #arresto #cost #reinserimento #violenza
    Apertura Organico di Diritto A.S. 2016/17 - Scuole Statali Infanzia - Primaria - Primo Grado.

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura dell'organico di diritto del personale docente per l'A.S. 2016/17.
    Il MIUR ha comunicato che dal 18/03/2016 sono disponibili le funzioni per la determinazione dell'organico di diritto A.S. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I°

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    #carattere #alunno #news #organico
    Adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA

    Comunicazione MIUR in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA.
    Il MIUR, con la C.M. n. 41 del 15 luglio 2014, ha fornito indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA

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    #organico #consistenza #adeguamento #personale #diritto #fatto #scostamento #variazione #sistemazione #classe
    Mobilità personale docente scuola primaria: proroga della data di pubblicazione dei movimenti

    Comunicazione MIUR riguardante la proroga di un termine.
    Il MIUR, comunica la proroga al 6 giugno 2014 della data di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola primaria A.S. 2014/2015

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    #carattere #news
    Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti: progettazione delle attività formative per l’A.S. 2016/17

    Comunicazione MIUR inerente lo svolgimento del periodo di formazione eprova per i docenti neo-assunti per l'A.S. 2016/17.
    Il MIUR ha precisato che il modello per la realizzazione del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti è confermato con il medesimo impianto dell'A.S. 2015/16

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    #carattere #news #tutor
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014

    Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014

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    #sanatoria
    La Buona Scuola - individuazione docenti con proposta di nomina in ruolo in fase B con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2015-16

    Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti con proposta di nomina in fase B.
    Disponibile agli uffici provinciali e alle scuole, nella figura del DSGA, la funzione per individuare i docenti con proposta di nomina nella fase B e con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

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    #destinazione #prot #porre #scorrimento #citata #tempestività #convocazione #convocare #fascicolo #provenienza
    Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti: indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’A.S. 2018/2019

    Comunicazione MIUR inerente il percorso di formazione dei docenti neo-assunti.
    Anche per l'A.S. 2018/19 sono confermate le caratteristiche salienti del modello formativo, seppur con semplificazioni che possono qualificare l’esperienza formativa dei docenti neo-assunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole

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    #neoassunto #formazione #visiting #progettazione #ridotto #indicazione #confermare #assegnatario #prova #percorso
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

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    #carattere #assunzione #news
    Anno scolastico 2015/2016- Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto

    Comunicazione MIUR inerente l'adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto.
    Il MIUR ha impartito istruzioni ed indicazioni ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto

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    #carattere #organico #news
    Assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Anno scolastico 2012/2013

    Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
    Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013

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    #perdonare #sopravvenuto
    Variazione termini di acquisizione delle disponibilità e pubblicazione movimenti personale docente scuola infanzia e primaria


    Il MIUR, con la nota prot. n. 2743, ha rideterminato i termini di acquisizione delle disponibilità e la data di pubblicazione dei movimenti per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, modificando quanto previsto dalla O.M. n. 20/2012

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    #rideterminato
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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    #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

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