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Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?

 15/05/2020
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

#pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire
Domanda
Cyberbullismo alunni quinte primaria
In questo periodo di didattica distanza anche la scuola primaria si è attivata per affettuare videolezioni ed ha predisposto un insieme di regole comportamentali rivolte agli alunni e comunicate opportunamente anche alle famiglie.
La madre di un alunno della classe quinta primaria ha segnalato verbalmente alle docenti di aver scoperto casualmente che sulla chat di whatsapp (aperta autonomamente dai genitori perchè la scuola opera solo con la gsuite di google ed ha vietato l'uso di whatsapp per attività didattiche) che alcuni compagni della figlia hanno postato la foto di un'altra loro compagna di scuola e le hanno rivolto pesanti parole offensive. A suo modo di vedere con la sola segnalazione verbale la scuola dovrebbe intervenire con provvedimenti disciplinari.
Ccorgono molte perplessità in quanto a mio avviso:
1. la scuola non ha autorizzato l'apertura della chat, cosa che è avvenuta spontaneamente da parte dei genitori degli alunni della classe quinta, che quindi dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto; avrebbero dovuto controllare e gestire tra loro gli interventi dei propri figli
2. la scuola potrebbe intervenire perchè un altro alunno ha postato una foto di una docente ha scattato durante un meet e nel nostro regolamento abbiamo previsto che ciò è vietato e sempre che la docente interessata acquisisca lo screenshot della foto comprensivo del nome dell'alunno che ha postato la foto)
3. come regolarsi invece sulla chat offensiva nei confronti dell'alunna? perchè dovrebbe intervenire la scuola e non invece la madre della diretta interessata? nel caso questa madre solerte che ha segnalato invii alla scuola le prove documentali (screen shot) delle ingiurie nei confronti della bambina, la scuola, oltre ad aprire il procedimento disciplinare interno, è tenuta a segnalare il tutto alla polizia postale? Dovrebbe prima avvisare la famiglia della bambina interessata? e se la famiglia non volesse procedere? Ci sarebbe inevitabilmente il coinvolgimento di tutti i genitori della classe che hanno autorizzato i loro figli all'uso di questo social, non esercitando il dovuto controllo?
4. considerato il periodo e la difficoltà di attivare conzi il procedimento disciplinare ( consigli di classe a distanza con genitori non tutti propriamente avvezzi all'uso di strumenti tecnologici o che potrebbero artatamente assentarsi o rendersi irraggiungibili) si potrebbe pensare ad un tentativo di mediazione e di responsabilizzazione delle famiglie con una circolare interna rivolta a tutti i genitori sollecitando una maggiore vigilanza o la scuola potrebbe essere considerata omissiva?

Risposta
Si premette che la rilevanza disciplinare delle condotte degli alunni, anche extrascolastiche, è condizionata dalle previsioni contenute nel regolamento di disciplina di ciascun istituto. Questo documento è il presupposto indefettibile per una legittima azione disciplinare.
Per quanto attiene al caso specifico, trattandosi di attività commessa su piattaforma né gestita né utilizzata per l’attività didattica a distanza, è evidente che le offese (non meglio precisate) sono da considerarsi extrascolastiche a tutti gli effetti.
In tal senso, quindi, non può imputarsi alcunché alla scuola, che non era né tenuta a svolgere alcuna vigilanza al riguardo.
Ne consegue, che la chat offensiva, in quanto attività extrascolastica, andrà valutata alla stregua del regolamento di disciplina e, quindi, potrà innescare una reazione disciplinare se e in quanto ciò sia consentito dal regolamento predetto. Nella banca dati dei pareri esistono diverse consultazioni redazionali che approfondiscono la questione. L’argomento è altresì ampiamente trattato nella monografia L.Capaldo – L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2019. Sempre il regolamento di disciplina dovrebbe indicare quale organo debba procedere alla contestazione dell’addebito (che non coincide necessariamente con quello che irroga la sanzione).

Tutto ciò premesso, l’opportunità di intervenire a livello disciplinare dipende anche dall’oggettiva gravità dell’accaduto (si dovranno esaminare i contenuti della chat). Va ricordato che la legge n.71/2017 ha posto a carico delle scuole un obbligo educativo specifico (educazione all’utilizzo consapevole dello strumento telematico), cosicché l’unica cosa da evitare è ignorare l’evento.

Tutto sommato, in considerazione della peculiarità del contesto (connotato dalla perdurante sospensione delle attività in presenza), potrebbe essere opportuno esperire un tentativo di soluzione della questione “pre-disciplinare”: il dirigente scolastico potrebbe convocare per un colloquio in video conferenza gli allievi autori dei post offensivi e i genitori degli stessi, invitando questi ultimi ad esercitare una maggiore vigilanza e i primi a rimuovere gli effetti dei post offensivi con messaggi di scuse e comunque riparatori entro un certo termine. Il colloquio, da celebrare con la presenza virtuale di un collaboratore del dirigente (o del docente coordinatore), sarà sinteticamente verbalizzato. Se a stretto giro saranno adottati i predetti comportamenti riparatori, si potrà chiedere all’organo procedente (consiglio di classe) di soprassedere all’adozione di sanzioni. Laddove invece il tentativo non avesse l’esito sperato, non resterà che la via disciplinare nella scrupolosa osservanza della legge n.241/1990 e del regolamento più volte citato.

In considerazione dell’età degli alunni (e della loro non imputabilità), la redazione non ritiene sussistano gli estremi per coinvolgere la polizia postale, a meno che i post abbiano un carattere di efferatezza (e coinvolgano anche soggetti maggiorenni) che si fa fatica ad immaginare. Nell’ambito della scuola primaria, infatti, l’azione principale da porre in essere deve prioritariamente perseguire logiche educative rispetto a quelle repressive.

Il tutto senza sovrapposizioni rispetto alle autonome iniziative che i genitori della vittima riterranno di esperire. Non spetta alla scuola indicare a costoro cosa debbano fare. Parimenti non spetta ai predetti genitori entrare nel merito delle azioni educative di competenza della scuola.

In questa fase, potrebbe essere opportuno coinvolgere i genitori della vittima in un secondo momento, successivo al colloquio con i genitori degli aggressori. Il tutto per significare che la scuola non ha ignorato il fatto e che lo ha adeguatamente affrontato sul piano educativo.

Diramare una circolare a tutti i genitori nel senso indicato nella richiesta di parere può essere utile, ma, in considerazione della sua genericità, non sarebbe idoneo ad affrontare efficacemente la questione, che vede pur sempre una vittima offesa, che ha diritto a una riparazione.
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Approfondimenti

In presenza di difficoltà dell'apprendimento non meglio specificate non è obbligatoria l'adozione di un Piano didattico personalizzato - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Giurisprudenza
Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#parità scolastica#studenti: integrazione e disabilità#apprendimento #bes #piano #difficoltà #personalizzare #disturbo #bisogno #omissisalla #strumento #adozione
La scuola on demand: se i genitori vogliono che il figlio ripeta l’anno.... - T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 19/10/2017 n° 792
Giurisprudenza
E’ legittimo il verbale dello scrutinio di un Istituto scolastico, nella parte in cui si è deliberata l’ammissione un’alunna alla classe successiva (nella specie, alla seconda elementare), a nulla rilevando che i genitori abbiano chiesto la sua bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti privati, che avevano in osservazione la bambina da non più di due mesi. Infatti la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale, e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità, possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. (Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente da centri specialistici pubblici o accreditati -che la famiglia aveva ottenuto soltanto al termine delle lezioni e dopo il giudizio di ammissione- la scuola, a fronte delle difficoltà della bambina riscontrate nel corso dell’anno, ha individuato quest’ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017). Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall’altro, evidenzia la mera eventualità, peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione. Nella fattispecie concreta, si è pertanto affermato che la scuola non è comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che nella specie il giudizio di ammissione non fosse stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all’alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso dell’intero anno scolastico e riguardanti l’alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.).
Keywords
#istruzione primaria#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunna #strategia #bambina #marca #scuola #specialista #pdp #ammissione #datare #piano
E’ illegittima la bocciatura per troppe assenze se i voti sono sufficienti - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 25/05/2018 n° 899
Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunno #assenza #bocciatura #profitto #frequenza #deroga #ripetere #apprendimento #borgo #valutazione
T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO - Sezione Prima Sentenza 05/04/2016 n° 122
Giurisprudenza
La legittimazione passiva nei giudizi promossi averso i giudizi di non ammissione alla classe successiva, espressi dalle Commissioni interne alle singole istituzioni scolastiche, spetta esclusivamente alle dette Istituzioni, in persona dei rispettivi dirigenti, posto che con l'attribuzione della personalità giuridica e il riconoscimento della piena autonomia didattica e amministrativa, il MIUR ha perso la legittimazione passiva in ordine all'impugnazione di atti ad esso non più riconducibili ma che possono ricondursi unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati. La previsione, contenuta nel regolamento interno di un'istituzione scolastica, di specifiche modalità e di termini entro i quali i genitori e i discenti devono essere informati sullo scarso rendimento e il rischio di non ammissione, vincola la scuola ad adempiere a quel dovere di informazione con quelle modalità, o con modalità equivalenti. Le comunicazioni scritte, con cui la scuola rappresenta alla famiglia, il negativo andamento scolastico del discente non possono essere surrogate dalla produzione della verbalizzazione di colloqui, ove tali verbali siano privi di riconducibilità certa di tempo, di luogo e di persona e siano pertanto inidonei a dimostrare il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e i genitori. E' illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di allievo affetto da disturbo A.D.H.D., qualora, nonostante la presenza di di chiari segnali del disturbo, l'Istituto abbia omesso di attivarsi per farlo diagnosticare tempestivamente, tramite il competente Servizio sanitario, negando così la conseguente predisposizione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), in special modo se detto giudizio negativo è stato motivato proprio con il riferimento a quei disturbi di attenzione che, se diagnosticati tempestivamente, avrebbero consentito all'alunno di essere valutato esclusivamente in base al raggiungimento degli obiettivi individuali, contenuti nel PEI.
Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#profumo #lerjefors #monocratiche
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione Prima Sentenza 08/09/2016 n° 800
Giurisprudenza
In materia di sanzioni disciplinari, il Regolamento d’Istituto deve essere interpretato alla luce ed in coerenza con la normativa gerarchicamente sovraordinata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 235/2007, le sanzioni disciplinari che, in base alla valutazione prognostica compiuta dall’Autorità scolastica procedente, comportino l’allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio di classe. Nella riunione del consiglio di classe chiamato a pronunciarsi sulla sanzione disciplinare non può essere convocato il genitore dell’alunno incolpato pur se rappresentante di classe, stante l'evidente conflitto di interessi in cui costui versa.
Keywords
#studenti: azione disciplinare#delucca #sovraordinate
Osservazione psicologica a scuola e consenso dei genitori - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 05/09/2017 n° 40291
Giurisprudenza
L'assenza di un esplicito consenso da parte dei genitori di un minore, che sia stato oggetto di "osservazione" in classe da parte di uno psicologo a ciò incaricato dalla scuola, integra una compressione della loro libertà di autodeterminazione astrattamente rilevante in relazione al reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Costituisce atto pubblico la relazione predisposta dallo psicologo di un istituto scolastico qualora abbia compiti di non esclusivo supporto tecnico ai docenti ma di diretta osservazione e valutazione degli alunni trattandosi di un soggetto che svolge una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi: ne consegue che la omessa protocollazione agli atti dell'ente di tale documento integra la condotta del reato di soppressione, distruzione, occultamento di atto pubblico (art. 490 c.p.) Con riferimento al primo principio, nel rimettere il caso al giudice del merito, afferma la Corte di Cassazione: "Se nella prima ipotesi, in cui la psicologa avrebbe avuto il ruolo di "consulente" della maestra per suggerirle indirizzi didattici, non involgendo, quindi, in alcun modo i comportamenti degli alunni, si potrebbe escludere che l'attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori, non altrettanto può dirsi se oggetto dell'osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche. In questo secondo caso, a prescindere dal fatto che siano stati o meno somministrati test o che le lezioni siano state specificamente modulate, non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso").
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#reato#gup #psicologa #psicologo #maestra #bernardi #fumare #cartellina #contestatagli #investigare #martinelli
Uscita autonoma da scuola: perché no nel caso concreto - Corte di Cassazione - Civile Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Giurisprudenza
Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
Keywords
#responsabilità civile#faro #portone #riassicurazione #castelfocognano #ferrovia #sulla #ristorare #cancello #prosciogliere
E’ legittimo consumare nella mensa scolastica un pasto domestico - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Sesta Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Giurisprudenza
E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#enti locali#famiglia #cibo #consumazione #preparare #confezionare #acquistare #rischio #merenda #vigilanza #domicilio
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 12/03/2003 n° 967
Giurisprudenza
Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie, degli studenti (art. 3 comma 3 del D.P.R. n.275 del 1999). Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza del Collegio dei docenti dall’art.7 comma 2 del D.Lgs. n.297 del 1994, determina la quota del curricolo attribuita alla specifica istituzione scolastica, quota che integra la quota nazionale del curricolo obbligatorio e comprende le discipline e le attività liberamente scelte dalla specifica scuola. Nell’ambito dei curricoli, cioè della quota nazionale del curricolo, ogni istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento; la determinazione del curricolo deve tener conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio; il piano dell’offerta formativa, infine, è adottato dal Consiglio di circolo o d’istituto. Il coinvolgimento dei genitori degli alunni nella formazione del Piano dell’Offerta Formativa è idoneamente realizzato attraverso l’invito rivolto agli stessi a partecipare ad una riunione per discutere “proposte e suggerimenti da inserire eventualmente nel POF”. La decisione di consegnare alle famiglie il documento contenente il POF al momento dell’iscrizione degli alunni è qualificabile come forma di collaborazione tra la scuola e le famiglie e non certo come un obbligo giuridico corredato da sanzione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999).
Keywords
#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#stilo #progressività #continuum
Disabile grave e scuola dell'infanzia: spetta la totalità delle ore di sostegno, in accordo con la proposta del GLOH - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 16/02/2018 n° 1861
Giurisprudenza
Va annullato il provvedimento che assegna ad un alunno di scuola dell’infanzia, con handicap riconosciuto grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92, un numero di ore di sostegno inferiore alla totalità dell’orario scolastico. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI, il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà. Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. In presenza di un alunno di scuola dell’infanzia con handicap grave, pertanto, non poteva assegnarsi un numero di ore di sostegno inferiore a 25. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta.)
Keywords
#istruzione dell’infanzia#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #gloh #handicap #numero #disabilità #infanzia #totalità #metà #alunno
Tribunale NUORO - Lavoro Ordinanza 09/05/2011
Giurisprudenza
La richiesta di un prvvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. deve essere sostenuta dalla rappresentazione dell'imminente pericolo di un pregiudizio, per il ricorrente, che rivesta carattere di irreparabilità, tale che il diritto fatto valere non possa essere integralmente attuato dal risarcimento del danno e dagli altri rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico. L'espletamento dell'attività di collaborazione alle prove INVALSI (ove, in ipotesi, riscontrate ex post illegittime) non costituisce pregiudizio irreparabile sotto il profilo della (possibile ed eventuale) responsabilità personale dei docenti nei confronti degli alunni e delle famiglie per aver somministrato i test INVALSI, essendo esclusa la possibilità per i dipendenti di rifiutarsi dall'eseguire un ordine impartito per iscritto da un superiore. L'eventuale sanzione disciplinare che potrebbe essere irrogata al singolo dipendente per sanzionarne la mancata collaborazione alle prove INVALSI non costituisce pregiudizio irreparabile, posto che tale sanzione non sarebbe l'effetto del provvedimento del dirigente scolastico che dispone le modalità di collaborazione, ma di una condotta propria e consapevole dell'insegnante, da valutarsi anche in riferimento ai doveri scaturenti dalla contrattazione collettiva di settore.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale docente#invalsi#parvenza #sommarietà #posteriore #svilire
L'alunno con disabilità grave deve essere l'unico disabile in classe - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 10/10/2007 n° 9926
Giurisprudenza
L’alunno di scuola primaria disabile grave, per meglio vivere la quotidianità della scuola, ha diritto ad usufruire di un Assistente Educativo Comunale (AEC) qualificato e preparato per aiutare il minore ad incrementare il proprio apprendimento, di un insegnante di sostegno e di un assistente all’igiene di competenza del Ministero. Egli, inoltre, ha diritto di essere l’unico alunno disabile della classe, ai sensi dell’art. 10 DM 141/99 in quanto la normativa consente la presenza di più disabili nella stessa classe eccezionalmente quando si tratti di disabili lievi. Peraltro, in presenza di più disabili nella stessa classe il numero di studenti non può superare le 20 unità, salvo per le classi intermedie ricorrano esigenze di continuità didattica che giustifichino gli sforamenti. (Fattispecie in cui un alunno di scuola elementare con diagnosi di autismo grave era stato inserito in una classe di 22 alunni nella quale era presente un altro allievo disabile lieve.)
Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#alunno #assistente #igiene #aiutare #handicap #presenza #minore #apprendimento #usufruire #bambino
Il regolamento comunale per l'accesso al servizio mensa in tema di morosità - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 27/02/2018 n° 556
Giurisprudenza
Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale" la cui istituzione è facoltativa e non obbligatoria. E’ inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e di interesse (la deliberazione non determina alcuna incisione nella sfera giuridica dei ricorrenti), il ricorso proposto dai genitori di studenti non morosi contro il regolamento comunale che impedisce l’utilizzazione del servizio di refezione agli studenti morosi nei confronti del Comune, fatti salvi i casi di comprovata e documentata condizione di gravità socio-economica della famiglia.
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#enti locali#refezione #deliberazione #associazione #legittimazione #morosità #sez #scopo #incisione #posizione #lesione
La statuizione del GA sulle ore di sostegno da assegnare può valere anche per gli aa.ss. successivi della scuola dell'obbligo - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 13/02/2018 n° 1670
Giurisprudenza
I ricorsi avverso il PEI ed il verbale GLI rientrano nella giurisdizione del GA, in quanto trattasi di controversie concernenti un pubblico servizio (l’istruzione) ex art. 133, coma 1 lett. c) c.p.a. nelle quali sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché tali dell’Amministrazione scolastica sono posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà. Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. Pertanto, vanno annullati i provvedimenti con i quali si sono riconosciuti a un alunno di scuola prima e a un alunno di scuola secondaria di primo grado, entrambi affetti da handicap grave, un numero di ore inferiore rispettivamente a 22 e 18. La richiesta di ottenere una statuizione in ordine alle ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi non trova generalmente accoglimento, stante la presumibile mutevolezza delle condizioni di salute del discente disabile. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione della situazione di particolare gravità dell’handicap, si ritiene di poter estendere gli effetti della presente pronuncia, riconoscendo il rapporto 1/1 del sostegno anche ai successivi anni scolastici della scuola dell’obbligo, a condizione che continui a permanere lo stato di disabilità grave e che lo studente continui a frequentare il medesimo istituto. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta. Inoltre, la presente pronuncia si segnala per aver eccezionalmente esteso l’efficacia della statuizione anche agli anni scolastici successivi. Solitamente la giurisprudenza amministrativa, essendo il quadro clinico soggetto a mutevolezza, ha sempre ritenuto necessaria una valutazione anno per anno delle condizioni dello studente disabile, con conseguente rigetto in parte qua dei ricorsi. Nel caso di specie, però, il Giudice, alla luce della particolare gravità dell’handicap dello studente, ha ritenuto di poter effettuare una sorta di prognosi anticipata sulla irreversibilità della patologia, sì da riconoscere perdurante validità alla sua statuizione anche per gli aa.ss. successivi, pur nei limiti sopra indicati e riconoscendo i genitori e gli organi certificatori responsabili delle dichiarazioni anno per anno rese in ordine allo stato di salute del disabile.)
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #anno #alunno #disabilità #handicap #gloh #scuola #assegnare #istituto
Divisa a scuola: è legittimo prevedere l'obbligo di indossarla, ma non sanzionare lo studente in caso di violazione - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 21/05/2018 n° 849
Giurisprudenza
E' legittima la decisione di una istituzione scolastica di introdurre, attraverso il Regolamento d'Istituto, l'obbligo per gli studenti di usare l'uniforme. E' illegittima invece la decisione di riconnettere alla violazione dell'obbligo sanzioni disciplinari a carico degli stessi studenti, atteso il principio di personalità della responsabilità, dovendosi ritenere che la condotta inadempiente sia imputabile nel caso ai genitori. (Nell'affermare il primo principio, il Giudice nega la sussistenza del vizio di eccesso di potere dal momento che il provvedimento dell’Amministrazione scolastica oggetto di impugnativa risulta “sorretto dal pubblico interesse inteso a contrastare il fenomeno del bullismo tra scolari”, ossia dall’esigenza di limitare le differenziazioni in termini di abbigliamento. Elemento questo spesso foriero di scherni e talora di emarginazione. Prosegue il T.A.R. "A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione scolastica, l’uso di un abbigliamento uniforme è “dettato, tra l’altro, dalla esigenza di una agevole rintracciabilità di alunni in occasione di gite scolastiche, o di partecipazione ad eventi in ambienti esterni alla scuola, in contesti che rendono necessaria la pronta individuazione dei piccoli discenti, anche al fine della tutela della loro incolumità” e ancora " Quanto infine al possibile disagio per talune famiglie meno abbienti, il costo ulteriore da sostenere per l’acquisto del vestiario di cui si controverte è stato debitamente preso in considerazione dallo stesso Consiglio di Istituto nella parte in cui si è stabilito [...] che il relativo onere sia a carico della P.A.". Con riferimento al secondo principio affermato, rileva il T.A.R.: "si rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante, "la responsabilità disciplinare, al pari di quella penale, è personale e richiede un indispensabile coefficiente doloso e colposo” (cfr. Cass. Civile, sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2375; TAR Campania Napoli, sez. VI, 23 gennaio 2009, n. 371). Di qui l’impossibilità che determinate sanzioni, prima tra tutte l’esclusione dalle gite scolastiche, siano irrogate per effetto di un comportamento che non è direttamente ed esclusivamente da addebitare agli studenti stessi ma piuttosto ai loro genitori, i quali per primi gettano le basi della suddetta inosservanza nel momento in cui non provvedono – in prima persona oppure per il tramite dei propri figli, erogando loro le necessarie somme – all’acquisto della uniforme di cui si controverte".)
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#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#uniforme #gita #abbigliamento #acquisto #indossare #controvertere #sanzione #studente #obbligo #istituto
Nel consiglio di classe il docente sottoposto a procedimento disciplinare si deve astenere sul voto in condotta - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 20/04/2018 n° 17913
Giurisprudenza
In un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti. In sede di consiglio di docenti l'esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. Pertanto, un conto è l'impossibilità di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l'unico a poterlo esprimere è l'insegnante di quella materia; ben altro è il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusività. Ne consegue, in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, l'obbligo di astensione di un docente allorchè il medesimo non rilevi semplicemente come membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche come membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che ciò sarebbe inevitabilmente accaduto di lì a poco. (La fattispecie oggetto della Sentenza concerne il procedimento inerente un docente di disegno di liceo artistico aduso a comportamenti con allusioni sessuali nei confronti delle alunne, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo' di commento sul disegno di una ragazza Il suddetto episodio aveva portato non solo alla denuncia penale, ma anche all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del docente il quale, successivamente, aveva omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di "6" in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l'epiteto di "pervertito" rivolto a lui. All'esito della discussione, tuttavia, alla studentessa il Consiglio dava la votazione di 7 in condotta. Ad avviso della Cassazione si configura il reato di tentativo di abuso d'ufficio nella condotta del docente non già perchè, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo "6" in condotta, perchè l'obiettivo era quello di strumentalizzare l'operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni; tentativo poi non riuscito perche il Collegio si è espresso in maniera difforme rispetto alla sua proposta).
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Il giudice non può sostituirsi alla amministrazione nelle scelte contenute nel PDP - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 05/01/2018 n° 67
Giurisprudenza
Il Giudice Amministrativo non può spingersi fino a censurare le scelte compiute nella predisposizione del PDP, in quanto si tratta di scelte di merito della scuola rispetto alle quali il GA non ha sindacato pieno né la normativa di riferimento fissa i contenuti necessari e una modalità di stesura obbligatoria del PDP. E’ legittima la bocciatura di uno studente affetto da DSA che abbia riportato 6 insufficienze e la votazione di 6 in condotta, in quanto è dimostrato che il PDP era stato tempestivamente adottato e condiviso con i genitori, mentre il suo aggiornamento era stato ritardato per mancata disponibilità della famiglia, ed in quanto i genitori non potevano dirsi non informati del rischio di non ammissione alla classe successiva, in considerazione degli esiti già preoccupanti dello scrutinio del I quadrimestre.
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 04/08/2011 n° 4197
Giurisprudenza
Nella vigenza della disciplina transitoria per le scuole dell’infanzia contenuta nell’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, gli organi di rappresentanza della stessa vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza, “fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna”. Ciò premesso, il sistema vigente in materia di elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Circolo della Direzione Didattica, disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 297/1994, comporta necessariamente l’istituzione di liste di candidati riservate solo ai docenti della scuola dell’infanzia, ai rappresentanti dei quali, in base all’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, “sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19”. E’ dunque necessaria la presentazione di liste composte, rispettivamente, da candidati docenti della suola primaria e da candidati docenti della scuola dell’infanzia. In caso contrario, infatti, ovvero di liste che comprendano sia docenti della scuola primaria che docenti di scuola dell’infanzia, il rispetto della quota obbligatoria di docenti della scuola d’infanzia negli organi collegiali potrebbe non essere assicurato, in quanto gli elettori potrebbero far confluire il maggior numero di voti sui soli candidati docenti nella scuola primaria, privando in tal modo i docenti della scuola dell’infanzia della quota minima di rappresentanza prevista per legge dall’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994. Pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di circolo, sino a che sarà applicabile la normativa transitoria citata, il decreto di indizione delle elezioni e il materiale elettorale, comprese le schede di votazione, e quindi le stesse liste dei candidati docenti che si presentano alle consultazioni elettorali, dovranno essere predisposti e redatti in modo da distinguere, all’interno delle liste, ciascuna delle due componenti del personale docente (scuola primaria o scuola dell’infanzia), cosicchè l’elettorato abbia contezza della componente per la quale ogni docente è candidato, e che ogni elettore possa esprimere preferenze separate per ciascuna di esse. Vanno conseguentemente escluse dalle elezioni, in quanto illegittime, quelle liste composte promiscuamente da docenti della scuola primaria e da docenti della scuola dell’infanzia. Nel caso in esame, pertanto, sono stati annullati i risultati elettorali per violazione delle regole richiamate, confermando peraltro quanto già statuito dalla decisione presa in sede di ricorso gerarchico dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Quanto al numero minimo di presentatori di ciascuna lista, nella fattispecie esaminata nella sentenza, il circolo didattico annoverava 32 docenti di scuola dell’infanzia, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215, essendo il corpo elettorale costituito da un numero di elettori superiore a 20 ma inferiore a 200, ciascuna lista elettorale poteva essere presentata da almeno un decimo degli elettori, computando la frazione superiore come unità intera, e pertanto da almeno 4 firmatari. Resta ribadito che anche il numero di firmatari di ciascuna lista va calcolato distintamente con riferimento ai docenti della scuola primaria da un lato e ai docenti della scuola dell’infanzia dall’altro.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#presentatore #suola #fino #quando #sottoscrittore
Tribunale TRIESTE - Civile Ordinanza 02/12/2010
Giurisprudenza
Fermo il principio generale della possibile prevalenza degli indirizzi didattico- programmatici dell'amministrazione pubblica su quelli educativi familiari, non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente. Posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturante da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori e prescinde da un accertamento caso per caso dell'effettivo grado di maturità dello scolaro in relazione alle specifiche caratteristiche locali. L'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può ampiamente dispiegarsi in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino che non riguardano il limitatissimo segmento dell'uscita dalla scuola, sì quella minima recessività (nel conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione) non sembra potere pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva né causare un pregiudizio irreparabile (sì da escludere altresì il requisito del pericolo nel ritardo). (Il Tribunale di Trieste conferma, in sede di reclamo presentato dai genitori, la propria precedente ordinanza del 21/10/2010. Sui principi affermati in motivazione, si veda Corte di Cassazione, SSUU. sent. n. 9346/2002##345L)
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#genitori: responsabilità genitoriale#responsabilità civile#rincasare #subentro #recessività #cnav #temperamento
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 28/08/2014 n° 452
Giurisprudenza
La mancata promozione alla classe superiore ovvero la mancata ammissione all’esame di Stato è decisione assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti. Tale determinazione è, quindi, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della illogicità e contraddittorietà manifeste. Nella considerazione che l’interesse degli allievi e dei genitori risiede nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione ottimale degli studenti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore è legittimamente adottato quando sia il frutto della constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La sanzione disciplinare di 15 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola è legittima in quanto risulta rispettata la comunicazione alla famiglia, alla quale erano state rese note anche le valutazioni intermedie e le problematiche comportamentali dello studente (destinatario di oltre 100 segnalazioni nel registro di classe), le modalità di attuazione della sanzione risultano effettuate per favorire il recupero dell’alunno ed i provvedimenti dell’amministrazione risultano, altresì, sorretti da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione del rendimento dei singoli studenti non può trovare spazio la figura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché tale censura è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, mentre tale identità va tendenzialmente esclusa in simili contesti, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente.
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#zuballi #illazione
Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 279
Normativa

[1.  (1)]


(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

Keywords
#validità
Sanzioni disciplinari - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 328
Normativa

1.  Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
[2.  (1)]
[3.  (1)]
[4.  (1)]
[5.  (1)]
[6.  (1)]
7.  Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8.  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9.  Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.


(1)  Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.  

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#semiconvittori
Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 422
Normativa

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
Valutazione del servizio del personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 448
Normativa

1.  Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2.  Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

3.  La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4.  Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

 

Keywords
#personale docente#valutazione del personale#diligenza #delineare #attitudine #preside #provveditore #famiglia
Integrazione scolastica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 315
Normativa

1.  L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b)  la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c)  la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2.  Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
[3. (1)]
4.  Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5.  I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
 (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare
Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 396
Normativa

1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
Funzione docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 395
Normativa

1.  La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2.  I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare essi:
a)  curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b)  partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c)  partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d)  curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e)  partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#impulso #esplicazione
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66 n° 12
Normativa

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Keywords
#credito #laurea #infanzia #didattica #pedagogia #tirocinio #insegnamento #laureato #disabilita #aspirante
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" 02/09/2015 n° 5336
Prassi, Circolari, Note

Nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015                

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
            
Al Forum dei Genitori
Al Forum degli Studenti


Oggetto: Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006  relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.

     L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le “parti interessate” devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione  è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l’emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine  l’istituto dell’affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.
     L’aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati.    Va sottolineato che il Dlgs n. 154/ 2013 ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.

 La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore  di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
    In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede  che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale  e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:
•    Figli nati fuori dal matrimonio
in caso di figli nati fuori dal matrimonio  la responsabilità genitoriale  è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).
•    Lontananza, incapacità o altro impedimento
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)
•    Affidamento esclusivo
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
            In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative  all’educazione ed all’istruzione.

    Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.
    Si invitano, pertanto,  le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.
    Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
•    inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
•    individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare  personalmente;
•  attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
•    richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
    
    Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
    
    Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l’opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee,     alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.


Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dott. Giuseppe Pierro

Keywords
#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale#genitore #figlio #responsabilità #separazione #bigenitorialità #educazione #diritto #matrimonio #condividere #separare
USR LOMBARDIA - Linea Guida - PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 13/09/2017
Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Codice fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Giovanni Daverio nella sua qualità di Direttore Generale Welfare
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Codice Fiscale 97254200153, rappresentato per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Delia Campanelli nella sua qualità di Direttore Generale
Premesso
Che la tutela della salute e del benessere di bambini/ragazzi che, in relazione a patologie acute e croniche che richiedono interventi durante l’orario scolastico, è una priorità di sistema per entrambe le parti, che richiede il raccordo tra i diversi attori coinvolti al fine di garantire un appropriato percorso di gestione degli interventi nel contesto scolastico
Richiamati
-D.P.R n.275 del 8 Marzo 1999 concernente il regolamento per l’autonoma scolastica
-D.M. n.388 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
-Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012
-Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014)
-Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e successive
modifiche
-D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
-Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
Viste
-Le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa
con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”
-La Circolare di Regione Lombardia n. 30/San del 12/07/2005 avente ad oggetto “Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico”
Considerato
-Che la “somministrazione farmaci a scuola” è regolata mediante accordi di collaborazione a valenza locale stipulati
negli anni da Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Uffici Scolastici Territoriali
-Che la l.r. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i. ha modificato, tra l’altro, l’assetto organizzativo del Servizio Sociosanitario lombardo istituendo 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e 27 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)
Considerato inoltre che in Lombardia
- il 23% delle scuole primarie e il 21% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica
- il 40% delle scuole primarie e il 34% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per emergenza (Fonte ISTAT “La somministrazione di farmaci nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali e non statali. Anni 2013-2014”)
Rilevata pertanto la necessità di garantire un approccio omogeneo alla gestione degli interventi su tutto il territorio regionale.
Si conviene e si stipula il seguente protocollo quadro finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche con riferimento a tutti gli alunni – studenti che necessitano di somministrazione improrogabile di
farmaci in orario scolastico.
PREMESSA
Il presente protocollo è finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche, con riferimento alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, al fine di garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico di ricevere una appropriata assistenza, evitare incongrue somministrazioni di farmaci, sostenere al contempo, là dove ve ne sono le condizioni, il percorso di empowerment individuale nella gestione della propria patologia.
Nell’ambito degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo le Associazioni di Pazienti rappresentano una risorsa nello sviluppo di empowerment e capacity building mediante la partecipazione al processo di sensibilizzazione –informazione a livello regionale e locale.
ART.1 ASPETTI GENERALI
La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riferita alle seguenti situazioni:
• Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
• Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. In relazione alla patologia diabetica si richiama quanto definito dalla Circolare Regionale n. 30 del 12 luglio 2005 “Linee Guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico.”
- In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di specifico percorso individuale d'intervento. In ogni situazione individuale nelle quali si riscontrano elementi di criticità il percorso individuale è oggetto di esame anche tramite il coinvolgimento di ATS/ASST territorialmente competenti con l’eventuale apporto di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti, con l’intento di ricercare le modalità di gestione più appropriate.
- Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di certificazione attestante lo stato di
malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita.
-Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione
non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.
- La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.
ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge diversi attori:
- Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
- Alunni - Studenti
- Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo)
- Soggetti Sanitari: Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), Agenzie Territoriali della Salute (ATS), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
Ciascuno degli attori concorre al percorso in relazione alle rispettive competenze e responsabilità:
Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) e Alunni se maggiorenni
- Formulano la richiesta al Dirigente Scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico, allegando eventuale documentazione integrativa utile (es.: prospetti per utilizzazione/conservazione del farmaco, ecc.)
- Forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza
- Segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso
- Forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento
Alunni - Studenti
- Sono coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, nelle scelte che riguardano la
gestione del farmaco a scuola
- Nelle condizioni ove è possibile si autosomministrano il farmaco
- Comunicano tempestivamente all’adulto di riferimento nel contesto scolastico eventuali criticità legate alla patologia o alla gestione del farmaco.
Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata)
- A seguito di richiesta dei Genitori certifica lo stato di malattia e redige il Piano Terapeutico con le indicazioni per la corretta somministrazione del farmaco.
- Fornisce eventuali informazioni e delucidazioni per l’applicazione del Piano Terapeutico.
Agenzie Territoriali della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) Definiscono, entro l’avvio dell’Anno Scolastico successivo a quello della data di stipula del presente Protocollo, modalità organizzative condivise in relazione alla
attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo sui territori di competenza. Le ATS comunicano alla Direzione Genera
le Welfare di Regione Lombardia il modello organizzativo adottato sul proprio territorio di competenza.
ATS e/o ASST (in base al modello organizzativo adottato)
- Comunica i riferimenti dei Servizi competenti alle Dirigenze degli Istituti Scolastici
- Informa tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati circa il modello organizzativo e laprocedura
- Su richiesta del Dirigente Scolastico:
·Valuta la congruenza della richiesta
·Fornisce collaborazione in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti
- Raccoglie eventuali esigenze di sensibilizzazione – informazione e definisce modalità di riscontro anche mediante la collaborazione con AREU, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
- Raccoglie periodicamente dalle Scuole le segnalazioni di alunni con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi e le comunica all’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
- Raccoglie annualmente dalle Scuole il numero di alunni che hanno attivato la richiesta di somministrazione di farmaci e trasmette, entro il 10 settembre, alla DG Welfare i dati aggregati.
Dirigente Scolastico
- Acquisisce la richiesta dei Genitori, informa il consiglio di classe ed il Personale della Scuola
- Individua gli operatori scolastici disponibili (docenti e non docenti) e/o eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore, ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo
- Verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco;
- Segnala alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi;
- Attiva le procedure del caso
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST territorialmente competenti, in particolare
richiedendo il supporto in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei
locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui
soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
Docenti, Personale ATA
A seguito dell’adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci a scuola, somministra il farmaco e collabora, per quanto di competenza, alla gestione delle situazioni.
ART.3 IL PERCORSO OPERATIVO
A) La richiesta dei Genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale o da parte dello studente maggiorenne)
I Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o l’alunno maggiorenne), sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata).
La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. La richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola.
Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o lo Studente maggiorenne) devono dichiarare di:
- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;
- Autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
- Impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti, etc.) necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in
prossimità della data di scadenza;
- Impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso
- Autorizzare, se del caso, l’auto – somministrazione di cui al successivo punto D)
B) La Certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico
La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al Dirigente Scolastico, deve esplicitare:
- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
-Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
Il piano terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), conterrà necessariamente:
- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
- Principio attivo del farmaco
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione
del farmaco, secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel FoglioIllustrativo del/i farmaco/i (FI);
- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni).
- L’indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi
C) Procedura attuativa
Il Dirigente Scolastico, in esito alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti A) e B):
-Informa il Consiglio di Classe
-Individua i Docenti, il personale ATA, che si rendano volontariamente disponibili ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo e se lo ritiene opportuno ne acquisisce il consenso scritto; recepisce inoltre la eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore
- Verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del farmaco secondo quanto disposto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo per il paziente (FI), così come indicate nel Piano Terapeutico;
Comunica ai Genitori l’avvio della procedura
-Garantisce la tutela della privacy.
-Segnala alla ATS/ASST di riferimento i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi.
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST (come da modello organizzativo adottato
localmente), in particolare richiedendo il supportoin caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
D)Auto-somministrazione
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'intesa, l’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Considerata la progressiva maggiore autonomia degli studenti con il crescere dell'età, si conviene sulla possibilità di prevedere, laddove possibile ed in accordo con la famiglia e i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.
Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte del Genitore (o dagli esercitanti la potestà genitoriale o dall’alunno maggiorenne) nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico
E) Raccolta e segnalazione ad AREU di casi per la somministrazione di adrenalina per rischio di anafilassi
Il Dirigente Scolastico trasmette alla ATS/ASST territorialmente competente i riferimenti dei casi con prescrizione
di adrenalina per rischio di anafilassi.
ATS/ASST raccoglie i riferimenti dei casi e li trasmette ad AREU, di norma, due volte all'anno (entro ottobre, entro
gennaio).
In caso di richiesta di intervento la scuola comunica all'operatore della Sala Operativa Regionale che trattasi di un
paziente per cui è attivo il "Protocollo Farmaci" affinché sia gestito tempestivamente l'evento.
F)Manifestazione acuta correlata a patologia nota
Alcune patologie possono dare origine a manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario prevedere di mettere in atto opportuni interventi pianificati preliminarmente, effettuabili comunque anche da personale non sanitario, secondo le indicazioni del medico:
in tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico
dell'emergenza 112.
In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi
segnalati ad AREU (punto E), al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'emergenza sanitaria, sarà necessario identificare la richiesta di intervento con il termine “PROTOCOLLO FARMACO”.
G)
Emergenza imprevista
Il caso dell’emergenza imprevista è trattato nell’ambito del primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
In tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
H)Formazione
L’attività formativa eventualmente realizzata da ATS/ASST non qualifica con competenze di tipo sanitario e relative responsabilità i Docenti, il Personale ATA e gli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per legge.
ART.5 DURATA
Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione del presente Protocollo, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine predispongono dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report congiunto, basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a  disposizione di tutti i portatori di interesse, anche al fine di sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo.
In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie,
di cui dovesse emergere l’esigenza, le Parti si impegnano ad attivare specifici percorsi con il coinvolgimento di settori specialistici del Servizio Sociosanitario Lombardo, Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte.
Milano,31/07/2017
per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Welfare Giovanni Daverio
per Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Generale Delia Campanelli
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #ats #protocollo #asst #scuola #emergenza #piano #adrenalina #anafilassi #patologia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". 02/09/2015 n° 5336
Prassi, Circolari, Note
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l'altro, al riconoscimento del diritto di "bigenitorialità", risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.

L'articolo 9 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child - CRC - 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le "parti interessate" devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l'emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l'istituto dell'affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.

L'aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall'esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l'introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Va sottolineato che il Dlgs n. 154/2013 ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette "famiglie di fatto" (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.

La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la funzione educativa - di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:

- Figli nati fuori dal matrimonio

In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

- Lontananza, incapacità o altro impedimento

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)

- Affidamento esclusivo

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).

Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.

Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.

Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura - anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

• attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).

• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l'opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee, alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                Giovanna Boda

Keywords
#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale#accesso agli atti amministrativi#genitore #figlio #responsabilità #separazione #bigenitorialità #educazione #diritto #matrimonio #condividere #separare
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 10
Normativa

1.  Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2.  Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3.  Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a)  adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;
b)  acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c)  adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d)  criteri generali per la programmazione educativa;
e)  criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f)  promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g)  partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h)  forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4.  Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5.  Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6.  Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.
7.  Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8.  Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9.  Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10.  La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11.  La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12.  Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Keywords
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#provinciale #preparare
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 13/11/2017 n° 14659
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Premessa

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.

Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.

Pertanto, gli Uffici scolastici regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:

-  alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

-  alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

-   al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;

-  alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

-   al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 20181.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

- Iscrizioni on line

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.

1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;

3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.

2  - Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) e si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere acquisita ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

2.1  - Iscrizioni in eccedenza

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.

Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.

In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio

2.2  - Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).

A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’ 1 aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:

- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;

- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).

3  - Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;

-  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

4  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

4.1  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Ai sensi dell’art. 2 (4) del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

4.2  – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. I genitori5:

-   iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;

-   possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambine e bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4.3  – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

5  - Obbligo di istruzione

5.1  – Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

-   frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;

-    stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici di alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

5.2  - Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

6  – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al

d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare.

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.

6.1  - Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

6.2  - Disposizioni relative a specifici indirizzi

6.2.1  - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che subordina l’iscrizione di studentesse e studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2018/2019, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, come previsto dal d.P.R. 89 del 2010, in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

6.2.2  - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

6.2.3  - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.

Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al decreto dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.

Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000.

Si evidenzia che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio fra quelli già presenti nell’offerta formativa della scuola.

6.2.4  - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici

Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Deve essere presentata apposita domanda per:

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.5  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si èiscritti;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.6  - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.

Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.

Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017) o di nuova attivazione.

Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.

6.2.7  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

6.2.8   - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2018, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

7  - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2018/2019 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

8  - Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione6.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).

Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

9  - Accoglienza e inclusione

9.1  – Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.

Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

9.2  – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3  – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

11  - Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

 IL DIRETTORE GENERALE                                        

 Maria Assunta PALERMO

(firmato digitalmente)

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO

e, p.c., al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto dell’On. Ministro

all’Ufficio legislativo

all'Ufficio Stampa SEDE

al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi ROMA

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1Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.

3 Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.

5 Cfr. artt. 337 ter, co. 3, e 337quater, co.3, c.c.

6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

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La responsabilità disciplinare degli studenti
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 8 marzo 2012, n. 138
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Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri
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Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?

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