Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
KEYWORDS
Nomina supplente – rettifica punteggio – risoluzione contratto – transazione
La SCUOLA A stipula contratto a tempo determinato con supplente reperito da graduatoria di terza fascia gestita dalla SCUOLA B.
Dopo 30 giorni la SCUOLA A chiede alla SCUOLA B la verifica e la convalida dei titoli del supplente nominato.
Dopo altri 34 giorni la SCUOLA B rettifica il punteggio del supplente, "verificato che nessuno fra i titoli dichiarati dall’aspirante nella sezione C4 del Modello A2 può essere valutato secondo quanto previsto alla lettera B della “Tabella B” di valutazione".
Dopo ulteriori 5 giorni la SCUOLA A riceve il decreto di rettifica di punteggio da parte della SCUOLA B.
Dopo altri 7 giorni, la SCUOLA A, verificato che con tale punteggio il supplente non è più l’avente diritto alla nomina, essendo scavalcato da altri candidati aventi maggior punteggio, trasmette al supplente decreto di risoluzione del contratto.
Nei mesi successivi il supplente afferma che a causa dei tempi di rettifica del punteggio ha dovuto, nel corso della prestazione del servizio nella SCUOLA A, rifiutare altre offerte di nomina da parte di altre scuole. Pertanto, il supplente chiede che gli vengano riconosciuti i 12 punti per il servizio perso a causa della tardiva (e comunque non obbligata, a suo dire) risoluzione.
Dopo tentativo di conciliazione non riuscito, il supplente ricorre in giudizio, chiamando in causa: il Ministero dell'istruzione, l’Ambito Territoriale scolastico di riferimento, la SCUOLA A e la SCUOLA B.
Nelle more del procedimento giudiziario (nel quale vengono SEMPRE convocate TUTTE le parti chiamate in causa prima dette, anche la SCUOLA B) il Giudice del Lavoro:
• dichiara contumace la SCUOLA B;
• invita le parti a valutare la possibilità di conciliare la controversia mediante il riconoscimento dei 12 punti come servizio annuale e rinuncia da parte del ricorrente a ogni pretesa economica formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
La SCUOLA A esprime formalmente il proprio assenso, la SCUOLA B, non si esprime. L’Ambito Territoriale scolastico dichiara il proprio nulla osta alla transazione e precisa che “Questo Ufficio Scolastico Provinciale interviene nel giudizio in parola esclusivamente per supporto tecnico alla difesa dell'istituzione scolastica suddetta [l’altra istituzione è coinvolta, ma contumace, n.d.r.]. Alla luce di dette precisazioni si evince che, ogni e qualunque decisione in merito alla definizione stragiudiziale e bonaria della controversia, nonché alla formalizzazione della stessa, dovrà intercorrere tra il Dirigente Scolastico della SCUOLA A, che ha espresso parere favorevole, ed il ricorrente”.
Quesito:
può la SCUOLA A essere l’unica a firmare l’atto di transazione sollecitato dal Giudice? Non deve, lo stesso atto, essere firmato anche, almeno, dalla SCUOLA B, responsabile della rettifica di punteggio? Che rischi correrebbe la SCUOLA A se fosse l’unica a firmare l’atto di transazione?
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