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Emergenza sanitaria: la sostituzione dei collaboratori temporaneamente inabili al servizio...

 18/06/2020
 Personale a.t.a.
 
Personale/ATA: collaboratori scolastici

#pbb #fragilità #collaboratore #sorveglianza #medico #assenza #divieto #età #rischiosità #prot #urgenza
Domanda
Il medico competente dichiara circa un terzo dei collaboratori scolastici temporaneamente inabili al servizio in seguito all’attivazione, nell’attuale situazione emergenziale, della sorveglianza sanitaria eccezionale. Senza questi collaboratori non appare possibile garantire pulizia e sorveglianza durante gli esami di stato. Domanda: è possibile nominare al loro posto? E se sì, come? Trattando la loro assenza come assenza per malattia? Oppure? Si segnala l’assoluta urgenza. Grazie
Risposta
La Circolare del Ministero della Salute, del 29 aprile 2020 Prot. n. 14915, di fatto esemplificativa al DPCM 26.04.2020, precisa che: “ … è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".
Pertanto, se nei confronti dei collaboratori scolastici che, in possesso della prevista certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale, hanno richiesto di essere sottoposti a visita medica del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, dovesse emergere un giudizio di “inidoneità temporanea” alla mansione specifica per particolari “fragilità”, i limiti temporali di validità dello stesso giudizio sono precisati nel referto consegnato in copia dal Medico Competente al lavoratore e al Dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08).
Abbiamo notizie sul fatto che dovrebbe uscire sul punto un chiarimento del M.I. Per ora siamo più dell'idea che l'istituto utilizzabile sia l'esonero dal servizio disposto dal Ds.
Per quanto concerne i divieti di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della Legge n. 190/2014 come modificati dalla Legge di Bilancio 2018, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:
a) assistenti tecnici e amministrativi per i primi trenta giorni di assenza;
b) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Con riferimento al profilo dei collaboratori scolastici, la nota ministeriale prot. n. 2116 del 30 settembre 2015, pur non derogando al divieto delle supplenze brevi, ha attribuito al Dirigente Scolastico la responsabile valutazione di situazioni urgenti “non diversamente rimediabili” e la conseguente decisione della nomina del supplente.

Più specificamente è stato precisato che il divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza potrà essere superato laddove il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe:

- delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili;

- delle necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Pertanto, per la nomina del supplente il DS potrebbe fare applicazione di quanto precisato dalla Nota n. 2116/2015 in attesa degli auspicabili chiarimenti del Ministero sui lavoratori fragili.
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Responsabilità penale in caso di rifiuto di cambiare il pannolino ad alunni disabili - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Giurisprudenza
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere al cambio dei pannolini di un minore disabile. La doverosità dell'intervento richiesto al personale ausiliario risiede nell'art. 47 del CCNL e nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), ove è previsto che i suddetti collaboratori sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
Keywords
#personale ata#reato#pannolino #alfiere #petruzziello #cnnl #iva #marcare #punibilità #condannata #indifferibilità #decadimento
La dispensa per inidoneità fisica ( ed ora la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del DPR 171/2011) spetta al dirigente scolastico - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 21/03/2017 n° 220
Giurisprudenza
La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)
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Tribunale TORINO - Lavoro Sentenza 23/05/2017 n° 1009
Giurisprudenza
Alla luce dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i poteri del dirigente scolastico sono molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici e le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. In materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Per il Collegio dei docenti si deve, invece, fare riferimento all’art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 ai sensi del quale il Collegio formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Ciò premesso, in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico ė comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall’art.25 del D.Lgs. 165/01 e deve quindi adottare i provvedimenti di “gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l’attività scolastica a causa dell’inerzia degli organi collegiali. E', pertanto, legittima la decisione del dirigente scolastico di utilizzare in un progetto un docente, titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scolastica, laddove detta utilizzazione non è in violazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti che rappresentano, comunque, soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento con cui una docente, che aveva sempre insegnato storia e filosofia, è stata collocata “a disposizione” per essere utilizzata in un progetto inerente la biblioteca scolastica. Nel caso di specie il C.d.I. non aveva adottato alcuna delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma tali criteri erano stati stabiliti dal Collegio dei docenti. Il Tribunale, in riferimento ai suddetti criteri, ha precisato che il criterio della continuità didattica non aveva carattere assoluto mentre la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all’applicazione del criterio in questione. Ad ogni modo la decisione di affidare alla docente il progetto biblioteca era stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti e non era stata formulata alcuna osservazione con la conseguenza che il Collegio medesimo, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, aveva comunque preso atto della decisione della dirigente approvandola implicitamente).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#organici#docente #biblioteca #dirigente #criterio #classe #collegio #assegnazione #progetto #organo #dlgs
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima Sentenza 30/03/2017 n° 112
Giurisprudenza
Il Dirigente Scolastico che, con proprie circolari, vieta in modo assoluto e sine die l’esercizio della ricreazione e la consumazione delle merende fuori dalle aule scolastiche invade la competenza del Consiglio d’istituto, in quanto, esorbitando dalla propria competenza gestionale, procede, di fatto, ad una modifica del regolamento di istituto nella parte in cui disciplina lo svolgimento della ricreazione. Né vale sostenere che il divieto in questione abbia la propria giustificazione nella necessità di garantire la salute degli studenti, che escono dalle aule per fumare, e di evitare incidenti per la presenza di lavori all’interno della scuola, poiché il Dirigente non si è limitato ad emanare provvedimenti mirati a ribadire il divieto di fumo e a interdire l’accesso a determinate zone, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza. In tale contesto, la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica, irrogata ai trasgressori del divieto senza alcuna previa contestazione degli addebiti e senza dar conto della proporzionalità della sanzione irrogata, è illegittima per sviamento di potere.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#interdire #trasgressore #dialogare #sine #basta #sporcare #francare #feudo #buccio
E' legittima la dispensa per incapacità didattica in caso di scarsa ed inadeguata preparazione del docente - Tribunale VENEZIA - Lavoro Ordinanza 05/12/2016 n° 7181
Giurisprudenza
L’istituto della dispensa per incapacità didattica, disciplinato dall’art. 512 del Dlgs 297/94, costituisce una fattispecie autonoma rispetto al licenziamento per motivi disciplinari in quanto la dispensa è prevista in situazioni che prescindono totalmente da una colpevole responsabilità del docente quale la inidoneità fisica o, per l'appunto, la inidoneità didattica. Ciò comporta la inapplicabilità delle norme di cui al D.lgs 165/01 artt. 55 e ss che regolano il procedimento disciplinare quanto ad organo competente alla adozione dei provvedimenti disciplinari e quanto ai termini e alla regolamentazione delle varie fasi procedimentali. Infatti, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione dell'art. 513 del d.lgs. n. 297 del 1994 per incompatibilità con la disposizione generale di cui al combinato disposto degli artt. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale) e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie. (Nel caso di specie il Tribunale ha confermato il provvedimento di dispensa per incapacità didattica di una docente emanato sulla base di una relazione ispettiva dalla quale erano emerse molte inadeguatezze dell’insegnante riconducibili alla scarsa preparazione culturale e didattica. Più specificamente i fatti accertati erano i seguenti: correzioni non fatte, mancanza di chiarezza nell’assegnazione dei compiti, mancanza di logica e linearità negli argomenti trattati; eloquio di difficile comprensione con uso di espressioni dialettali; errori di lingua italiana ortografici, grammaticali, sintattici e impostazione didattica solo trasmissiva senza sufficiente interazione con gli alunni né verifiche di quanto essi avessero compreso né spazio ai loro interventi; rigidità e contraddittorietà nella gestione della classe) e difficoltà di comunicazione.)
Keywords
#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#dispensa #incapacità #provvedimento #dlgs #licenziamento #inidoneità #incompatibilità #dirigente #sospensione #istituto
Selezione del RSPP: il personale interno ad altra scuola ha la precedenza sugli esperti esterni - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 15/01/2018 n° 334
Giurisprudenza
Il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che negli istituti di istruzione il datore di lavoro (dirigente scolastico), che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa l'RSPP individuandolo tra le due seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Solo in assenza del predetto personale, il comma 9 dell’art. 32 consente che gruppi di istituti possano avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Pertanto, il suddetto comma 8 disegna una posizione di favore per gli incaricati interni alla sicurezza, con la conseguenza che, nella selezione dell'RSPP, il personale interno ad altra unità scolastica, ha titolo di precedenza nell'assegnazione dell' incarico rispetto ad un esperto esterno all'Amministrazione
Keywords
#sicurezza sul lavoro: rspp#esperto #incarico #personale #unità #istituto #selezione #amministrazione #professionista #ricorrente #requisito
Compete al DS la sospensione disciplinare fino a 10 giorni - Corte di Appello CAGLIARI - Lavoro Sentenza 21/06/2018 n° 157
Giurisprudenza
Spetta al dirigente scolastico la competenza ad irrogare al personale docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni. (La fattispecie è ragione temporis riferita all'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 precedente le modifiche apportate con il D.Lgs n. 75/2017 che ha introdotto una disposizione ad hoc sulla competenza sanzionatoria del dirigente scolastico. Come noto, sul punto vi è contrasto giurisprudenziale fra giudici di merito e la questione pende innanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza è conforme alla sentenza n. 236/2017 della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona##153L e si pone in contrasto rispetto alla sentenza n. 1079/2013 della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino##152L e alla sentenza n. 1483/2017 della Corte di Appello di Milano. Osserva la Corte sul punto della competenza: "Dal combinato disposto dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e art 492 L n. 297/1994 emerge un rapporto di integrazione e non di disapplicazione della L. n. 297/1994 che pacificamente resta pienamente in vigore. Diversamente opinando verrebbe ad essere del tutto esclusa, in base alla disciplina, la competenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare conservativa fino a 10 giorni, in palese contrasto con la ratio della norma stessa" Così argomentando, la Corte dichiara legittima la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni irrogata ad un docente per avere fatto irruzione in una classe non propria durante lo svolgimento delle prove INVALSI, avere invitato gli alunni ad interrompere la prova e ad uscire dall'istituto e avere svolto attività tendente a condizionare gli alunni al rifiuto delle prove).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente#sospensione #competenza #retribuzione #alunno #addebito #struttura #ginnasio #irrogazione #esclusa #appellante
T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sezione Prima Sentenza 02/02/2010 n° 1029
Giurisprudenza
In astratto è legittimo l'interesse del docente a verificare che l'amministrazione scolastica abbia agito correttamente applicando benefici, quale ad esempio il trasferimento di un lavoratore, solo a seguito dell'accertamento da parte di una Commissione medica della A.S.L. dell'esistenza di una patologia invalidante. Tuttavia è fatto divieto alla P.A. di concedere l’accesso ad atti o documenti contenenti dati personali c.d. "ultra sensibili" e/o "supersensibili", quando l’interesse giuridico dell’istante è inferiore rispetto al diritto alla riservatezza del titolare dei suddetti dati. L’Ufficio Scolastico è legittimato a rigettare un’istanza di accesso di una docente relativa ai documenti e titoli di altro docente che hanno consentito a quest’ultimo di superare la richiedente nella graduatoria dei soprannumerari.
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: trasferimento#privacy e trattamento dei dati personali#ultra
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 17/03/2009 n° 6460
Giurisprudenza
Con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, la domanda di repressione della condotta antisindacale, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, va proposta nei confronti della P.A. intesa impersonalmente e non verso il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non legittimato passivamente in proprio il soggetto che all'epoca dei fatti denunciati era dirigente titolare di un istituto scolastico comprensivo, essendo per converso legittimata l'amministrazione scolastica, sebbene rappresentata da un nuovo dirigente diverso da quello cui veniva contestato materialmente il comportamento antisindacale). (Massima ufficiale CED della Corte di Cassazione)
Keywords
#relazioni sindacali#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#snals #guardavaccaro #artefice
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/12/2009 n° 28289
Giurisprudenza
Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delle scuole, al dirigente scolastico sono stati conferiti specifici poteri, con ciò individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, con ciò rendendo operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. In tale quadro, è ben possibile che il dirigente scolastico, dopo avere accertato che in un plesso si era creata una situazione di forte conflittualità tra un docente e i genitori dei suoi alunni, disponga, come misura organizzativa, la destinazione dello stesso docente in altro plesso, rientrante nella stessa istituzione scolastica. Tale provvedimento è legittimo se congruamente motivato in termini di attuazione dell'esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle "esigenze organizzative e di servizio" che, in base all'accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l'assegnazione del personale ai plessi e alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Il provvedimento organizzativo di spostamento di un docente fra i plessi di una stessa istituzione scolastica ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e dal trasferimento per incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che con tale provvedimento il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#plesso #decentrare #trasferimento #spostamento #giudice #carattere #direzione #esercizio #gestione #destinazione
T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Vaccini: legittimo il divieto di accesso del minore alla frequenza della scuola dell'infanzia - T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima Decreto 20/04/2018 n° 55
Giurisprudenza
La domanda cautelare, proposta avverso il provvedimento di sospensione del minore dalla frequenza scolastica della scuola dell’infanzia a seguito della mancata presentazione, da parte dei genitori, della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, va rigettata poiché non sussistono le esigenze cautelari, in considerazione del non obbligo della scuola dell’infanzia, e poiché il pregiudizio rappresentato appare recessivo rispetto al superiore interesse pubblico perseguito con il provvedimento impugnato e con la normativa di riferimento e consistente nell’assicurare il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Si aggiunga che la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la normativa sulle vaccinazioni, ha precisato che le disposizioni in materia di iscrizione e di “adempimenti” scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni di sicurezza per la salute di ciascun alunno e, per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, “che non avvenga affatto” in assenza della prescritta documentazione, in quanto la profilassi vaccinale di cui al d.l. n.73/2017 riveste maggiore cogenza e criticità rispetto agli alunni della scuola dell’infanzia, in ragione della maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischio di contagio della popolazione infantile ed è quindi doveroso preservare lo stato di salute individuale e collettivo, e dei bambini i cui genitori non adempiono ai loro compiti di cura.
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#infanzia #frequenza #salute #vaccinazione #omissis #avvenire #documentazione #sicurezza #vaccinare #prot
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/12/2009 n° 28282
Giurisprudenza
E' legittimo e rientra nella competenza del dirigente scolastico in base all'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce ad esso autonomi poteri di direzione e di coordinamento del personale, il trasferimento di un insegnante, nell'ambito del medesimo circolo didattico, per esigenze organizzative e di servizio, qualora si verifichi una situazione di conflittualità tra il medesimo docente e i genitori degli alunni del plesso scolastico di provenienza. Tale provvedimento ha natura organizzativa, diversa dal licenziamento disciplinare nonché da quello per incompatibilità ambientale previsto dagli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994. Nel caso di specie il dirigente scolastico, a fronte dalla situazione di tensione venutasi a creare tra il docente ed i genitori degli alunni nel plesso scolastico di originaria assegnazione, non aveva ritenuto di far ricorso all'adozione di provvedimenti cautelari quale quello strumentale al trasferimento per incompatibilità ambientale, ma aveva assegnando il docente ad altro plesso, atteso che i tempi e le modalità dell'avvicendamento del luogo di insegnamento gli consentivano di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale docente#fattane #temperare
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 24/11/2014 n° 5785
Giurisprudenza
L’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non può comportare ex post la rimozione di un giudizio finale negativo sul grado di formazione dello studente. Diversamente si violerebbero le finalità della L. 170/2010, che richiede di assicurare un livello di preparazione adeguato alle condizioni dello studente, livello che non sarebbe recuperabile in caso di ammissione alla classe superiore in presenza di deficit cognitivi. Nel caso di specie, peraltro, la certificazione medica non riscontrava una precisa diagnosi di DSA ed interveniva comunque tardivamente per poter avviare un percorso didattico personalizzato per l’anno scolastico in corso né la famiglia si era attivata per completare la diagnosi del disturbo al fine di avviare il percorso didattico conseguente. Non appare, dunque, ipotizzabile un’omissione o una scarsa diligenza da parte della scuola in un contesto in cui si poteva giustificare solo l’avvio di ulteriori accertamenti per un’effettiva diagnosi di DSA.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#labilità #compiutezza #training #referto #aspergere #sensibilizzare #osservatore #disarmonia #coltivazione #esuberanza
In tema di iscrizione alla scuola primaria, la domanda degli anticipatari va valutata senza riferimento alla età. - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 09/07/2014 n° 7310
Giurisprudenza
In tema di iscrizioni alla scuola primaria, dalla struttura lessicale delle disposizioni rilevanti (art. 4 D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) è possibile evincere, in assenza di indici normativi contrari, la sostanziale equiparazione operata tra bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile del medesimo anno scolastico. Per entrambe le categorie di bambini, infatti, la norma prevede l’accesso alla scuola primaria in condizioni di sostanziale parità, operando una distinzione unicamente tra l’obbligatorietà dell’iscrizione dei primi («sono iscritti») e la facoltatività dell’accesso dei secondi («possono essere iscritti»), in perfetta corrispondenza con la sicura emergenza dell’obbligo scolastico solo per i non anticipatari. Da tale quadro emerge chiara l’illegittimità della decisione dell’Istituto scolastico di formare la graduatoria degli ammessi alla scuola primaria escludendo dalla verifica dei requisiti i bambini anticipatari, in quanto fondata su un criterio non conforme alla normativa generale e, comunque, non contemplato in nessuno dei testi e delle circolari resi pubblici ai fini della formulazione delle domande.
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#studenti: iscrizioni#bambino #scuola #iscrizione #anno #età #iscrivere #compiere #istituto #graduatoria #circolare
Corte di Cassazione - Penale Sentenza 15/07/2016 n° 30143
Giurisprudenza
In tema di sicurezza negli edifici scolastici, tra gli interventi di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del relativo potere di spesa, rientra la verifica della funzionalità dell’impianto idrico antincendio e la verifica periodica degli estintori. Rispetto ad interventi di tale tipo, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 d.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dallo stesso d.lgs. 81/2008 in capo ai dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Pertanto, va confermata la condanna inflitta in primo grado al dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune per la mancata adozione di misure idonee a prevenire gli incendi all’interno dell’istituto scolastico, ancorchè, tra l’altro, l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo sia intervenuto successivamente alla cessazione delle funzioni dell’imputato, in quanto si è appurato che il mancato assolvimento dei compiti di legge perdurava già da anni.
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#edilizia e arredi scolastici#enti locali#reato#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#s4s#estintore #manutentiva #santa #incendio #aversa #vaio #maso #santo #neo #fuoco
Il Dirigente Scolastico in servizio all'estero ha diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 16/11/2017 n° 27220
Giurisprudenza
Per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poichè l'art. 52 del CCNL del 11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare. (Nel caso di specie la Cassazione, conformandosi ai principi di cui alla Sentenza n. 23058 del 30 ottobre 2014, ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Roma che, invece, aveva rigettato la domanda proposta da alcuni Dirigenti Scolastici volta al riconoscimento del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art. 52 del CCNL Area 5^ della dirigenza scolastica dell' 11.4.2006 per tutto il periodo di servizio all’estero).
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: questioni retributive#tabellare #ccnl #indennità #stipendio #dirigenza #estero #sentenza #conglobamento #servizio #percepire
Commette falso e abuso d'ufficio il dirigente scolastico che falsifica il verbale del consiglio di classe per danneggiare un'insegnante - Corte di Cassazione - Sezione Sesta Sentenza 25/10/2017 n° 49057
Giurisprudenza
Commette il reato di falso ideologico e materiale in atto pubblico il dirigente scolastico che, in concorso con il segretario verbalizzante, alteri, nel contenuto e nella forma, il verbale del consiglio di classe, inserendo in esso la falsa circostanza in base alla quale un insegnante aveva dichiarato di aver lasciato gli alunni da soli per venti minuti (mentre l'insegnante aveva dichiarato di aver lasciato gli alunni da soli per dieci minuti e per finalità educativa, affinché discutessero liberamente in sua assenza di quanto accaduto il giorno precedente con un loro compagno). Tale aggiunta era stata inserita evidentemente in sede di redazione dattiloscritta del verbale che, contrariamente a quanto attestato in calce allo stesso, non fu letto, approvato e sottoscritto dai presenti al termine della riunione, né ratificato nella seduta successiva, bensì redatto in seguito e firmato dalla dirigente imputata. La dirigente scolastica aveva poi trasmesso tale verbale all'ex provveditorato agli studi, allegandolo alla richiesta di ispezione a carico della predetta professoressa. In concorso con il reato di falso, sussiste altresì il reato di abuso d'ufficio in quanto il falso verbale era funzionale ad aggravare la posizione dell'insegnante per la sua sottoposizione ad ispezione e procurare ad esso un danno all'immagine e alla reputazione ben più grave rispetto ad un procedimento disciplinare (che la dirigente non avviò, pur essendovi tenuta), abusando della propria posizione gerarchica e strumentalizzando i propri poteri. L'abuso d'ufficio sussiste anche quando al fine privato si affianchi una finalità pubblica, che rappresenti una mera occasione o un pretesto per coprire la condotta illecita. Il concorso tra i due reati, quindi, sussiste quando il falso non esaurisce la condotta di abuso, ma è strumentale a nascondere l'abuso.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#reato#imputata #falso #abuso #reato #verbale #insegnante #classe #ispezione #dirigente #danno
Diritto all'educazione ed all'istruzione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 314
Normativa

1.  È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2.  L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4.  All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5.  Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6.  I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8.  Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9.  Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

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#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
Esoneri dalle esercitazioni pratiche - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 303
Normativa

1.  Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2.  L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'Istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.

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#privatista
Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 396
Normativa

1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 18
Normativa

1.  Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)  nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b)  designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e)  prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)  richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g)  inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis)  nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h)  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m)  astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n)  consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o)  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p)  elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q)  prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r)  comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s)  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t)  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u)  nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v)  nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa)  comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb)  vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis.  L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
2.  Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a)  la natura dei rischi;
b)  l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)  la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)  i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e)  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3.  Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis.  Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
 

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#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#ipsema #inail #perdurare #fotografia #tessera #lotta #denuncia #adempiere #ricezione
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 41
Normativa

1.  La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a)  nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b)  qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2.  La sorveglianza sanitaria comprende:
a)  visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b)  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)  visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis)  visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter)  visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis.  Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’ articolo 39, comma 3.
3.  Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
[a)  (1)]
b)  per accertare stati di gravidanza;
c)  negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4.  Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis.  Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5.  Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6.  Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a)  idoneità;
b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c)  inidoneità temporanea;
d)  inidoneità permanente.
6-bis.  Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7.  Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
[8.  (2)]
9.  Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 
(1) Lettera soppressa per effetto dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, a decorrere dal 20 agosto 2009.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 a decorrere dal 20 agosto 2009.

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#eter #alcol #ebis #peggioramento #rivisitare #relativa #conferma #ripresa #constatare #espressione
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 229
Normativa

1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.
2.  La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a)  prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b)  periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c)  all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3.  Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4.  Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5.  Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6.  Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7.  Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a)  sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;
b)  sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)  tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)  prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8.  L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
    

Keywords
#lavoratore #sorveglianza #medico #rischio #tossico #misura #monitoraggio #agente #esporre #periodicità
USR BASILICATA - Linea Guida - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 03/06/2016
Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico la Regione Basilicata con sede a Potenza in Via Vincenzo Verrastro 4, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona Donato Vincenzo Pafundi, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP, con sede a Potenza in Via Torraca 2, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Battista Bochicchio, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM, con sede a Matera in Via Montescaglioso 20, rappresentata dal Direttore Generale Pietro Quinto
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione generale (nel seguito Ufficio Scolastico Regionale) con sede a Potenza in Piazza delle Regioni snc, rappresentata dalla Dirigente Coordinatrice Claudia Datena concordano di sottoscrivere un percorso a carattere sperimentale condiviso nel rispetto delle reciproche competenze.
Premesso che:
• Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all’attenzione delle Istituzioni;
• l’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
• gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
• l’esistenza di tali situazioni richiama l’attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell’alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d’intervento nelle singole situazioni;
• con Legge 27 maggio 1991 n. 176 è stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, nella quale viene espressamente indicato che “ gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica...” (art. 28 comma 1 lett. e);
• in data 25 novembre 2005 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca le  raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico;
• tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso;
• nelle scuole è presente, in attuazione dell’art. 18 del DL 81/2008, personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. adeguatamente formato ai sensi del DM 388 del 15.07.2003;
Valutato che:
• l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
• tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione puo’ causare gravi danni alla persona;
• l’assistenza specifica viene supportata da una specifica “formazione in situazione“ riguardante le singole patologie, nell’ambito della piu’ generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.M. 388/2003;
Tutto ciò premesso e valutato la Regione Basilicata, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP, l’Azienda Sanitaria Locale di
Matera - ASM e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di  intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci Convengono quanto segue:
Considerato che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, i genitori o chi ne eserciti la potestà genitoriale (in seguito genitore), in caso di specifiche patologie già riconosciute nell’alunno, che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico o che si manifestano in modo acuto e non prevedibile (eventi occasionali), così come dai successivi articoli, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato 1) corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (pediatra di libera scelta (PLS), medico di medicina generale (MMG) o specialista Ospedaliero) come da allegato 4/5 (eventi occasionali).
A fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli alunni e di prescrizione, certificazione del medico, il Dirigente Scolastico individua il personale della scuola che, avendone dato la disponibilità e che opportunamente formato dalle Aziende ASL territorialmente competenti, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola.
Articolo 1: Specifiche patologie già riconosciute
La somministrazione di “farmaci salvavita” a scuola, secondo le modalità previste dal presente protocollo, riguarda i casi di “crisi convulsive”, “asma bronchiale”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”.
Articolo 2: richiesta/autorizzazione
I genitori, in caso di bisogno di eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico:
1. fanno richiesta di autorizzazione alla somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico, secondo lo schema allegato al numero 1 e 2;
2. accompagnano la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica redatta dal PLS, dall’MMG o dallo specialista Ospedaliero, secondo lo schema allegato al numero 4/5 (eventi occasionali);
3. garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti e la loro presenza in affiancamento al personale individuato dal dirigente scolastico, durante le fasi di formazione/addestramento del personale cui verrà affidato l’intervento;
4. forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia (es. assenze del bambino dalla comunità, riduzione dell’orario scolastico/formativo, eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, etc.);
5. garantiscono la fornitura del farmaco necessario – in confezione integra e in corso di validità – nonché la sostituzione tempestiva dello stesso alla data di scadenza;
6. forniscono al Dirigente Scolastico uno o piu’ recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza
ed eventualmente quello del medico prescrittore;
7. assicurano direttamente l’intervento nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui è affidato l’intervento);.
Articolo 3: prescrizione/certificazione
La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, dello specialista Ospedaliero deve specificare, in modo chiaramente leggibile e senza possibilità d’equivoci e/o errori:
1.il nome e cognome dell’alunno,
2.la patologia dell’alunno,
3.l’evento che richiede la somministrazione di farmaci,
4.Il nome commerciale del farmaco,
5.le modalità di somministrazione del farmaco,
6.la dose da somministrare,
7.la modalità di conservazionedel farmaco,
8.la durata della terapia,
9.gli eventuali effetti collaterali,
I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
•l’assoluta necessità;
•la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
• la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.
Articolo 4: il Dirigente Scolastico
• Il Dirigente Scolastico, a fronte di richiesta/autorizzazione e di prescrizione/certificazione:
1.valuta la fattibilità organizzativa;
2.autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi;
3.individua, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D.Lgs.81/08 e DM 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori Scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
4.organizza momenti formativi per gli operatori scolastici disponibili, anche con il coinvolgimento del medico proscrittore e della famiglia e/o dello studente; la formazione è garantita dai medici dell’Azienda ASL territorialmente competente;
5.autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico;
6.si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se nel caso, coinvolgendo anche il medico prescrittore e la famiglia e/o studente);
7. garantisce, vista la prescrizione/certificazione, d’intesa con la famiglia, la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso (armadietto, frigorifero rispondente ai requisiti di legge etc) e verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto d’uso;
8.destina un locale e/o appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 196/2003);
9.organizza le procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la gestione dell’emergenza e l’informativa generale sulla patologia dell’alunno/a;
10. costruisce, con tempestività, insieme all’ASL territorialmente competente, uno specifico “Piano personalizzato d’intervento”, comprensivo dell’attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici (garantita dall’ASL territorialmente competente), che descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile;
11. fornisce al genitore il “piano personalizzato d’intervento”;
12. invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione neces
saria per la continuità del progetto;
13. partecipa ai monitoraggi dell’USR, segnalando le necessità relative ad alunni che necessitano di interventi di cui al presente protocollo.
Articolo 5: il personale scolastico
Il personale scolastico (docente e ATA) individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco e resosi disponibile:
1. partecipa alle attività d’informazione/formazione/a ggiornamento;
2. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e nel “piano personalizzato d’intervento”;
3. aggiorna la “scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati”.
Il personale scolastico non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria vigilanza sul benessere dell’alunno.
Articolo 6: l’Azienda ASL
1.organizza la gestione dei casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, ...) dopo la segnalazione del Dirigente scolastico o dell’USR,
2. esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico sui casi,
3. si rende disponibile a organizzare/partecipare a incontri di formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni,
4. fornisce il necessario supporto nella redazione del “piano personalizzato d’intervento”,
5. partecipa all’aggiornamento periodico del “piano personalizzato d’intervento”.
Articolo 7: l’Ufficio Scolastico Regionale:
1. provvede annualmente al monitoraggio e alla raccolta dei dati (suddivisi per ASL e per tipologia di scuola), trasmettendoli – entro il mese di ottobre e giugno dell’anno scolastico - alle Direzioni Sanitarie delle ASL. Al fine di monitorare l’applicazione del protocollo saranno raccolti:
- il numero di casi segnalati;
- la tipologia d’intervento messa in atto;
- le criticità emerse e le soluzioni identificate.
2. provvede a favorire nelle scuole, attraverso seminari e conferenze di servizio, la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico e garantire una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico;
Articolo 8: Autosomministrazione dei farmaci da parte degli studenti
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d’Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d’età tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l’autosomministrazione dei farmaci autorizzati e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d’Intervento che li riguarda.
Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto somministrazione del farmaco e/o nell’esecuzione dell’intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico curante e/o specialista.
È previsto anche in questo caso che il genitore o lo studente maggiorenne dia comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato con presa d’atto da parte di quest’ultimo (come da allegato 3).
Per i casi specifici riguardanti alunni d’età inferiore ai quattordici anni che hanno acquisito autonomia nell’auto-somministrazione, d’intesa con l’ASL e la famiglia, si può prevedere un progetto d’intervento finalizzato all’auto-somministrazione.
Articolo 9: Gestione dell’Emergenza
In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d’emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e rientranti nel presente protocollo, è prescritto il ricorso al 118. L’operatore scolastico, interloquendo con un medico della centrale operativa su linea registrata, potrà essere autorizzato alla somministrazione del farmaco - già in possesso della scuola - prescritto dal medico specialista/curante (All.4-5), , in attesa che arrivi il soccorso sanitario.
È in ogni caso prescritta l’informazione al genitore contestualmente all’evento acuto.
Articolo 10: durata della validità del presente protocollo d’intesa
1. Il presente protocollo ha validità di cinque anni, in via sperimentale, a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie.
2. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
3. Le aziende ASL territorialmente competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.
Potenza, lì _____________
Letto, condiviso e sottoscritto
Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale – D
irigente Coordinatrice
(Dott.ssa Claudia Datena)
___________________________________________________
________
Regione Basilicata – Dirigente Generale del Diparti
mento Politiche della Persona
(Ing. Donato Vincenzo Pafundi )
___________________________________________________
________
Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP – Direttore
Generale
(Dott. Giovanni Battista Bochicchio)
___________________________________________________
________
Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM – Direttore
Generale
(Dott. Pietro Quinto)
___________________________________________________
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
Obblighi del medico competente - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 25
Normativa

1.  Il medico competente:
a)  collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b)  programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c)  istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d)  consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e)  consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
[f) (1)]
g)  fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h)  informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i)  comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l)  visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m)  partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n)  comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
(1) Lettera soppressa per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 a decorrere dal 20 agosto 2009.

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#integrità #trascrizione #visitare #custodia #valorizzazione
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 196
Normativa

1.  Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2.  La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Keywords
#sorveglianza #medico #periodicità #lavoratore #azione #valore #rischio #valutazione #rumore #resa
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 211
Normativa

1.  La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2.  Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
3.  I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.
   

Keywords
#sorveglianza #lavoratore #vle #periodicità #datore #controllo #effetto #medico #esposizione #lavoro
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 204
Normativa

1.  I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
 

Keywords
#sorveglianza #vibrazione #lavoratore #malattia #medico #periodicità #esporre #sottoporre #esposizione #effetto
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 242
Normativa

1.  I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2.  Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3.  Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4.  Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5.  A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a)  una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b)  ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6.  Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
   

Keywords
#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#accertamento #lavoratore #medico #sottoporre #esposizione #datore #evidenziare #sorveglianza #agente #misura
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 185
Normativa

1.  La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2.  Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a)  sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b)  sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)  tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Keywords
#sorveglianza #rischio #medico #eliminare #revisione #lavoratore #ridurre #sottoporre #datore #alterazione
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 218
Normativa

1.  La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2.  Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3.  Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a)  il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b)  il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
 

Keywords
#sorveglianza #lavoratore #esposizione #prevenire #salute #rischio #sottoporre #risultato #valore #effetto
Sorveglianza sanitaria - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 259
Normativa

1.  I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2.  I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3.  Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4.  Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.
 

Keywords
#esame #torace #medico #sorveglianza #lavoratore #sottoporre #amianto #opportunità #espettorato #citologia
Modalità attuative di particolari obblighi - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 104
Normativa

1.  Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2.  Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4.  I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
4-bis.  È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.
 

Keywords
#visitare #brevetto #duecento #salvare
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. 28/08/2018 n° 37856
Prassi, Circolari, Note

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856.28-08-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico


Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Loro Sedi

E, p.c. Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A..

Con la presente nota si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2018/19.

1 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2018/19 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

SUPPLENZE BREVI

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.

I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

POSTI DI SOSTEGNO

Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni precedenti , di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 16 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI ACCANTONAMENTI

In applicazione dell’art. 6 bis comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2017/18.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.

SUPPLENZE

Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, per le quali si richiamano le condizioni previste dall’art. 6 bis comma 10 dell’ipotesi contrattuale citata, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.

Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml  . 

Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.


CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In caso di assenza di titolari che provvedono all’insegnamento di una lingua straniera le relative supplenze sono conferite ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Regolamento.

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:

a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;

b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi.

Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2018, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2019.

2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75. Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento, . E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2017-18.


3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.» Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure” Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio. Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Si riporta l’attenzione sull’art. 4 bis della legge 9 agosto 2018, che ha abolito il divieto, di cui all’art. 1 comma 131 della legge 107/2015, di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale sia docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…). Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”. Si ricorda, infine, quanto disposto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA.

Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONI

personale avente diritto alla riserva dei posti Il diritto alla riserva dei posti ex L.68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.


CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) siano adeguatamente e in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria maddalena Novelli

Documento fimato digitalmente

Keywords
#personale docente#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#supplenza #graduatoria #posto #personale #esaurimento #aspirante #contratto #tempo #istituto #comma
Prevenzione e controllo - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 279
Normativa

1.  Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41.
2.  Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a)  la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b)  l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3.  Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4.  A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5.  Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
 

Keywords
#lavoratore #agente #medico #sottoporre #vaccinazione #datore #controllo #rischio #esporre #accertamento
USR LAZIO - Linea Guida - Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico 31/01/2018
Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO E REGIONE LAZIO
Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci
in ambito ed orario scolastico


Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come USR Lazio

e

la Regione Lazio, C.F. 80143490581, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, rappresentata ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal:
Segretario Generale della Giunta Regionale pro tempore, con il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi
inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Dott. Andrea Tardiola, Direttore della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio della Regione Lazio, Dott.ssa Elisabetta Longo

VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il provvedimento del 25 novembre 2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee - Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete. Approvazione delle Linee di indirizzo”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 16.02.2017, n. 65 concernente la costituzione per l’anno 2017 del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’Integrazione Scolastica (GLIR);
VISTA la richiesta, avanzata dal Presidente del suddetto GLIR, di definire un percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico;
CONSIDERATO CHE l’essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
CONSIDERATO CHE l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
CONSIDERATO CHE tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal Medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;
CONSIDERATO CHE, nei casi in cui l’assistenza all’alunno debba essere prestata da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, il Distretto sanitario territorialmente competente individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico, predisponendo il Piano di Assistenza Individuale, di concerto con il medico curante dell’alunno, la sua famiglia e la scuola o istituzioni scolastiche e formative;
CONSIDERATO CHE, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in
ambito ed orario scolastico si registri la necessità di somministrazione di farmaci;
VISTA infine, la Deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 649 “Approvazione della proposta di Protocollo d’Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del Protocollo d’intesa
Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con p atologie croniche o assimilabili (1) che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo (2) e della regolare frequenza.
Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica (3).
La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.

Art. 2-Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola
I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario
scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.
Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia
richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario (4).

Art. 3-Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:
(a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia e spresso per iscritto la propria disponibilità, e
che sia stato informato sul singolo caso specifico;
(d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.

Art. 4-Carenza delle condizioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Nel caso in cui non si rilevino le condizioni per la somministrazione dei farmaci (disponibilità del personale scolastico o educativo, locali,...), il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale)
per la definizione concordata di un programma d’intervento atto a superare la criticità.

Art.5-Informazione e Formazione
Al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi e Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e Istituzioni scolastiche e formative, anche in rete.
Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo e a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.
Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni.
La formazione in situazione si connota, invece, come formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti
psicologici e relazionali, ecc.); essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del Dirigente scolastico o Responsabile struttura formativa e in accordo con i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.

Art.6-Ruolo e Azioni dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale
I G enitori o Esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell’assunzione di tutte le decisioni.
Essi possono chiedere al Dirigente scolastico o Responsabile della struttura formativa:
-di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
-di accedere direttamente alle sedi scolastiche per somministrare il farmaco al proprio figlio/a;
-di consentire l’accesso di altri soggetti esterni alla scuola appositamente delegati alla somministrazione del farmaco.
L’azione di delega dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, nei confronti di altri soggetti presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato
- delegante e non esclude, comunque la responsabilità dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale stessi, nella realizzazione degli interventi concordati.
I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale:
(a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
(b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
(c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo le relativa documentazione (es.modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell’orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza,domicilio,recapiti telefonici,ecc.);
(d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
(e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l’idoneità dei genitori stessi a variare o
adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
(f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari -in confezione integra e in corso di validità -
nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
(g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l’intervento).

Art. 7 - Procedura per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
7.1. I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale di alunni affetti da patologi e croniche o assimilabili presentano al Dirigente scolastico o al Responsabile delle strutture formative la richiesta di accedere direttamente alla sede scolastica per la somministrazione dei farmaci oppure di far accedere persona da loro delegata oppure di individuare ilpersonale scolastico o
formativo per l’effettuazione della prestazione, autorizzandone l’operato e sollevandolo da qualsiasi responsabilità (Allegato 1); la richiesta è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante;
7.2. I medici curanti nel rilascio della prescrizione hanno cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:
- assoluta necessità,
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- somministrabilità da parte di personale non sanitario.
Il modulo di prescrizione (Allegato 2) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci
e/o errori:
- nome e cognome dell’alunno
- patologia dell’alunno
- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare e modalità di somministrazione
- modalità di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.
7.3. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa verifica la disponibilità del personale (docente e non docente), preferenzialmente quel o individuato ai sensi del D.M. 388/2003 e s.m.i., ad effettuare la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale e custoditi a scuola come richiesto dalla famiglia, previa opportuna formazione specifica, effettuata dal Distretto sanitario coinvolgendo anche il Medico curante e la famiglia.
La disponibilità del personale, dichiarata in forma scritta al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa, è
portata a conoscenza dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa si fa garante dell’organizzazione di quanto previsto per la corretta esecuzione ed attuazione della procedura per la somministrazione del farmaco, compresa la tenuta del “registro di somministrazione” relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun alunno ove sia attestata ogni somministrazione e il nome dell’adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.
7.4. Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche e formative, individuano di concerto con i rispettivi Dirigenti o Responsabili, in ciascun plesso uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l’adeguata conservazione degli stessi.
Gli Enti Locali, d’intesa con le Istituzioni scolastiche e formative, valutano con il capitale sociale del territorio, la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (es. organizzazioni di volontariato, personale sanitario in pensione, ecc.).
7.5. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa invia la documentazione al direttore del Distretto della
ASL di riferimento territoriale, includendo le informazioni circa:
-la presenza di un locale per l’effettuazione dell’intervento;
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci e delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- la presenza dell’attrezzatura necessaria (armadietto, frigorifero, ecc.) per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di formazione in situazione del personale scolastico e formativo individuato.
7.6. Il Direttore del Distretto sanitario di competenza territoriale, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi con il Dirigente scolastico o con il Responsabile della struttura formativa per la realizzazione della formazione in situazione, nel corso della quale viene compilata e sottoscritta dai vari attori un’apposita scheda (Allegato3).
Il personale delegato è tenuto ad annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul “registro di somministrazione” di cui al punto 7.3.
7.7. Il Distretto sanitario di competenza territoriale, di concerto con l’Istituzione scolastica o formativa e l’Ente locale territorialmente competente, definisce e partecipa all’attuazione del Piano di Assistenza Individuale, in caso di alunni con
particolari condizioni cliniche per le quali è opportuno prevedere specifici percorsi di pronto soccorso (ad es. informazione preventiva agli operatori del 118 e del triage).

Art.8-Auto-somministrazione
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o
“affiancamento”(5) al minore.
Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli artt. 3, 5 e 7.
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una completa autonomia (6) nella gestione della propria terapia farmacologica, i
Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.
Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (Allegato 4).
Art.9-Gestione dell’emergenza
Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’istituzione scolastica o formativa:
-ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo
terapeutico autorizzato dal Medico curante.

Art.10-Integrazione tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse alla somministrazione dei farmaci sono eseguiti nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 11-Passaggio dell’alunno ad altro Istituto
In caso di passaggio o trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o ad altro Comune, il Dirigente scolastico o il Responsabile
della struttura formativa “inviante” comunica alla famiglia che è compito della stessa:
- informare il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ricevente e il Distretto sanitario del territorio di riferimento;
- fornire la necessaria documentazione.

Art. 12-Monitoraggio
Per verificare la corretta attuazione a livello locale del presente Protocollo d’intesa e l’eventuale necessità di aggiornamento
in relazione a specifiche necessità o in conseguenza di modifiche normative, è prevista un’azione di monitoraggio per valutare:
- entità del fenomeno (quantitativo e qualitativo);
- età degli alunni;
- tipologia di scuole;
- tipologia di formazione erogata al personale scolastico;
- segnalazione di eventuali criticità.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo è in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Art. 13- Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.
Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo
e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Roma,
_________________
REGIONE LAZIO
Il Segretario Generale
Della Giunta Regionale
Dott. Andrea Tardiola
REGIONE LAZIO
Il Direttore Regionale
Formazione, ricerca e innovazione,
scuola e università, diritto allo studio
Dott.ssa Elisabetta Longo
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
Il Direttore Generale
Dott. Gildo De Angelis

(1) Patologie croniche o assimilabili = patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento o che, se non trattate, possono comportare manifestazioni acute non prevedibili (ad esempio: asma, allergie, epilessia, fibrosi cistica).
(2) Per orario scolastico s’intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l’orario di lezione come stabilito dagli
ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola o dall’agenzia formativa, che si svolgono sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici (es.: gite scolastiche).
(3) DGR n. 71/2012 “Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo” e s.m.i.
(4) Cfr. raccomandazioni Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 25.11.2005.
(5) Per vigilanza si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’affiancamento comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione.
(6) Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.

Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #alunno #esercente #orario #genitore #protocollo #potestà #personale #struttura #dirigente
Cartella sanitaria e di rischio - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 186
Normativa

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

 

Keywords
#cartella #rischio #tramite #sorveglianza #medico #riportare #prevenzione #esposizione #comunicare #valore
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Legge 107/2015: funzioni Polis per l'accettazione dei contratti di nomina
Comunicazione MIUR relativa all'accettazione dei contratti di nomina del piano assunzionale di cui alla L. 107/15.
Il MIUR ha comunicato che dal 13 ottobre 2015 sono disponibili, nell'area Polis delle istanze on line, le funzioni per l'accettazione del contratto di nomina, da parte del personale docente
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#accettazione #fascicolo
Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #news
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Emergenza sanitaria: la sostituzione dei collaboratori temporaneamente inabili al servizio...

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