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Trasferimento ad altro indirizzo di studio: è possibile iscriversi ad una classe precedente?

 02/07/2020
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Alunni: iscrizioni

#pbb #classe #trasferimento #iefp #credito #iscrizione #indirizzo #studente #inserimento #annualità #passaggio
Domanda
Richiesta di trasferimento.
Alunni chiedono il trasferimento presso il nostro istituto Professionale.

Si chiede se provenendo da altro istituto con indirizzo analogo o differente gli alunni a seguito richiesta possano essere iscritti ad una classe precedente a quella per la quale ha il titolo di accesso e dopo aver sostenuto l'esame integrativo.

Caso 1: studente ammesso alla classe quarta di un liceo scientifico chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale.
Caso 2: studente ammesso alla classe quarta di un istituto tecnico agrario chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale per i servizi per l'agricoltura.
Caso 3 studente proveniente dai corsi iefp o cfp ammesso alla classe quarta chiede l'iscrizione alla classe terza di un istituto professionale con indirizzo analogo o differente.

Si chiede altresì come procedere alla valutazione dei crediti scolastici e se questi possano essere riconosciuti rispetto a quelli previsti dalla scuola di provenienza.

Grazie
Risposta
Purtroppo, il problema dei passaggi nell’ambito del sistema nazionale di istruzione non è mai stato precisamente regolamentato, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto ai sensi del D.Lgs 226/05.
Diversa la situazione dei passaggi tra Istruzione professionale e sistema di IeFP, che invece trova un puntuale riferimento nel decreto approvato previo accordo in conferenza stato regioni (DM n.427 del 22 maggio 2018, che recepisce l’accordo n.100 del 10 maggio 2018)

Nelle more di una definizione puntuale del problema, si possono quindi fornire indicazioni differenziate per i casi prefigurati dal quesito.

Nel primi due casi, che prevedono un “ingresso” da altri indirizzi del sistema di istruzione, non si ritiene possibile l’ammissione a classi precedenti a quella già frequentata, poiché si può considerare ancora vigente il Regio Decreto 652/1925 che prevede l’iscrizione alla classe corrispondente al titolo posseduto.

Anche gli artt. 192 e 193 e l’OM 90/2001 non prevedono l’ipotesi di “retrocessione”, cioè di ammissione ad una classe precedente a quella già frequentata, seppure di diverso indirizzo.

Nel terzo caso, invece, può essere applicato l’art.8 dell’accordo Stato Regioni prima richiamato, che prevede, per i passaggi da IeFP a IP, la possibilità di ammissione all’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza: la valutazione dell’annualità di inserimento è rimessa alla commissione passaggi, appositamente costituita presso la scuola di inserimento. Nel caso 3) del quesito, può quindi essere possibile l’inserimento della classe terza del percorso di IP.

Per quanto concerne i crediti, è possibile riconoscere i crediti precedenti, tenendo conto, altresì, dei risultati ottenuti negli esami integrativi. In altre parole, poiché i crediti della scuola di precedenza derivavano dall’inserimento nella fascia di merito derivante dalla media dei voti, si può ipotizzare di ricalcolare tale media integrando le valutazioni delle discipline affrontate negli esami con quelle precedentemente ottenute e verificare se lo studente rientra comunque in quella fascia.
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Tribunale COMO - Lavoro Sentenza 07/11/2016 n° 247
Giurisprudenza
Nel caso di aggregazione di scuole, non costituisce trasferimento l’assegnazione disposta dal dirigente scolastico di un docente da una classe dell’istituto professionale ad una del liceo scientifico, nel rispetto della classe di concorso. Trattandosi di unica istituzione scolastica, la fattispecie va inquadrata nell’organico dell’autonomia istituito dal comma 5 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, riferito all’istituzione scolastica nel suo complesso. (La sentenza costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali del principio di flessibilità nella gestione dell’organico affermato dalla L. n. 107/2015 attraverso l’introduzione dell’organico dell’autonomia. Nel caso di specie, si trattava di "passaggio" nell'assegnazione del docente da una classe nel liceo ad una classe nell'istituto professionale. Nel definire l’organico dell’autonomia, il comma 5 dell’art. 1 della L. n. 107/20015 fa riferimento alla “intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo" e a "tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia”)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organici#resist #intera #rilanciare #beneficiato #rodare
Non è trasferimento il passaggio dal liceo all'istituto professionale della stessa scuola - Corte di Appello MILANO - Lavoro Sentenza 07/03/2018 n° 76
Giurisprudenza
Le prerogative e attribuzioni del Dirigente scolastico previste in via generale nel D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) sono state ampliate nel T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni) e poi rafforzate con la legge 107/2015 (c.d. "Buona scuola"). Ai dirigenti scolastici spetta adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (comma 4, art. 25 D.Lgs n. 165/2001) nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Non è qualificabile come trasferimento l'assegnazione di un docente dal Liceo scientifico all'Istituto professionale aggregati in un'unica istituzione scolastica disposta dal Dirigente scolastico. Ciò che manca palesemente nella specie è il passaggio da una unità produttiva a un'altra (art. 2013, ottavo comma, c.c.). Non costituisce mutamento di mansioni l'assegnazione a classi del settore professionale in luogo che a classi del Liceo: si tratta di mansioni perfettamente compatibili con la disciplina dell'articolo 2103 c.c., ossia riconducibili allo stesso livello categoria legale di inquadramento. Le graduatorie interne, suddivise per settore, rilevano ai fini della mobilità, cioè del passaggio ad altra scuola, circostanza non ricorrente allorché il docente rimanga incardinato presso la medesima scuola. (La Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale di Como n. 247 del 2016##200L).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#liceo #isiss #dirigente #classe #dlgs #assegnazione #trasferimento #passaggio #omissis #mobilitare
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Sezione Seconda Sentenza 30/04/2015 n° 784
Giurisprudenza
L’art. 4 del R.D. n. 653 del 1925 non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell’Istituto scolastico di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento. Al contrario, l’atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell’alunno sul piano disciplinare e fiscale; pertanto, il dirigente scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento. (La giurisprudenza è costante in questo senso: si vedano anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, n. 4956; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009, n. 59; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2009 n. 1939; T.A.R. Umbria Perugia, 06 luglio 2006 n. 344 e ancora T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II 13 febbraio 2017 n. 249)
Keywords
#procedimento amministrativo#studenti: iscrizioni#virone
In caso di transito ad altra Amministrazione l'assegno ad personam è riassorbibile - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 26/04/2018 n° 10145
Giurisprudenza
In caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l'attribuzione dell'assegno ad personam, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della amministrazione di destinazione un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell'assegno, poiché, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione. Secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell'assegno personale, non potendo l'esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso é finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente. Pertanto, in caso di dipendente del Ministero dell'Istruzione transitato nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, nell'assegno ad personam va inclusa la retribuzione professionale docente e detto assegno è riassorbibile. Infatti, non è applicabile la regola della non riassorbibilità dell'assegno, contenuta nella L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3.
Keywords
#personale dipendente: questioni retributive#personale dipendente: trasferimento#assegno #personam #trattamento #passaggio #miglioramento #ministero #comparto #peius #reformatio #trasferimento
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Sentenza 10/09/2014 n° 4865
Giurisprudenza
E’ legittima la sanzione della sospensione per 3 giorni irrogata allo studente che, durante l’orario di lezioni, si era recato nell’aula magna, per assistere ad un convegno con un’altra classe e vi era rimasto nonostante gli inviti a fare ritorno nella propria classe, in quanto risulta rispettato nel procedimento sanzionatorio il principio del contraddittorio con l’interessato, essendo stato quest’ultimo sentito ed ammesso a presentare deduzioni scritte. (Il Tribunale campano rileva, oltre all’infondatezza nel merito, che il gravame è comunque inammissibile per la cessata efficacia della sospensione – originariamente di 3 giorni poi ridotti a 2 a seguito del ricorso all’Organo di garanzia – e per la sopravvenuta ammissione dello studente alla classe successiva.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#alois
Gli abilitati in italiano e scienze sono esclusi dall'insegnamento di geografia negli istituti tecnici e professionali - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 12/10/2017 n° 10289
Giurisprudenza
E’ illegittimo il decreto direttoriale MIUR n. 414/2016 nella parte in cui ha disposto la ingiustificata confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina "geografia" negli istituti tecnici e alla disciplina "geografia generale ed economica" negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12. Pertanto gli insegnanti di italiano e scienze, non potranno più insegnare geografia negli istituti tecnici e professionali, essendo specializzati in altre discipline, e soltanto gli insegnanti specificamente abilitati nella classe di concorso a-21 potranno insegnare tale disciplina.
Keywords
#personale docente#atto e documento amministrativo#geografia #concorso #disciplina #classe #istituto #confluenza #italiano #insegnare #scienza #passetto
E’ illegittima la bocciatura per troppe assenze se i voti sono sufficienti - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 25/05/2018 n° 899
Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunno #assenza #bocciatura #profitto #frequenza #deroga #ripetere #apprendimento #borgo #valutazione
Il passaggio orizzontale degli studenti a classi corrispondenti di altri istituti è legittimo e non richiede esami di promozione e di idoneità - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 21/03/2018 n° 1823
Giurisprudenza
Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità, richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#passaggio #indirizzo #istituto #classe #amore #parità #liceo #revoca #tipo #promozione
Se lo studente commette gravi atti vandalici è legittima la mancata ammissione all'esame di Stato - T.A.R. SARDEGNA - Sezione Prima Sentenza 02/11/2016 n° 800
Giurisprudenza
Le valutazioni del Consiglio di classe relativamente alla promozione di un alunno costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta in via esclusiva a tale organo collegiale. Tale giudizio non è sindacabile in sede giurisdizionale dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta. Ciò può accadere nelle ipotesi limite caratterizzate da situazioni di fatto controverse e contraddittorie oppure da circostanze del tutto peculiari. (Nel caso esaminato dalla sentenza la situazione di fatto è stata ritenuta “già di per sé esplicativa”, essendo i fatti chiari. Precisamente un alunno minore frequentante la III classe di un Istituto Comprensivo non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato avendo ottenuto il voto di 5 in “comportamento” nel secondo quadrimestre, per aver commesso atti vandalici cagionando danni ingenti alla scuola al di fuori dell’orario delle lezioni. Precisamente, erano stati asportati oggetti e materiali didattici e i locali della scuola erano stati resi inagibili, con spargimento del liquido contenuto negli estintori sui pavimenti e sugli arredi. I Giudici hanno ritenuto che nel caso il voto di condotta fosse pienamente giustificato e che non fosse necessaria alcuna particolare motivazione a sostengo dei provvedimenti assunti dalla scuola. Infatti, è vero che la determinazione del giudizio complessivo circa la condotta dello studente è soggetta ad una valutazione che deve tenere conto della personalità complessiva dell’alunno e del suo generale modo di rapportarsi ad insegnanti e compagni per trarne conclusioni ben ponderate sulla maturità complessiva della persona e sulla sua capacità di interazione con l’ambiente circostante; ma è altrettanto vero che l’assoluta gravità di singoli episodi può condizionare il giudizio negativamente, come nel caso in esame).
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#organi collegiali#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento#liquido #spargimento #stabilito #vicepreside #spargere
Furto del denaro presente nel distributore automatico: il corridoio di una scuola non costituisce privata dimora - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 19/10/2017 n° 51113
Giurisprudenza
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione) rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (cfr Cass. Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017). Assume quindi rilievo come elemento caratterizzante della nozione di privata dimora il requisito della stabilità. Di conseguenza, l'interpretazione letterale e sistematica della norma delinea la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Per contro, il corridoio di un istituto scolastico non configura un luogo di privata dimora facendo difetto i requisiti di cui sopra: il luogo, anche ammesso che possa dirsi inaccessibile, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, non è utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne e soprattutto manca una durata apprezzabile del rapporto che lega fra loro il luogo e la persona, in modo da caratterizzarlo in termini di una certa stabilità e non di mera occasionalità. (Nel caso di specie la Cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p. un soggetto che si era introdotto, dopo aver forzato la finestra, in un istituto scolastico ed aveva forzato la macchina distributrice di bevande impossessandosi della somma di Euro 28,00).
Keywords
#reato#dimora #luogo #nozione #vita #intrusione #consenso #svago #stabilità #occasionalità #abitazione
T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 28/10/2010 n° 4459
Giurisprudenza
Ferma la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità di irrogare una certa sanzione, il cinque in condotta assegnato nello scrutinio finale è motivato dal fondato giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente. Né su tale valutazione può incidere la circostanza che, all’epoca della commissione dei fatti, nessun adulto fosse presente, in quanto ciò non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omessa vigilanza e, comunque, non esclude che la responsabilità del discente sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria. Peraltro, a tale ultimo proposito, lo studente ricorrente nei propri scritti non ha mai negato la propria partecipazione ai fatti addebitatigli, con ciò affievolendo l’onere probatorio della scuola, che, dunque, può ritenersi soddisfatto pur in mancanza di una testimonianza di una persona adulta. (I fatti di causa riguardano un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno della scuola durante l’ultimo giorno di lezioni. Il Giudice amministrativo sottolinea tale circostanza per affermare che il provvedimento in questione è stato emanato anche in considerazione dell’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico e sottolinea che, nel caso di specie, il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente si fonda sulla eloquente documentazione fotografica, sulla mancata smentita della partecipazione ai fatti dello studente, già reo confesso di precedenti atti di danneggiamento, e sul comportamento complessivo tenuto dallo studente stesso, più volte destinatario di richiami nel corso dell’anno scolastico.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#malafede #addebitatigli #ipssctp #commutare #calderone #recidivo #superfluità
Accesso agli atti: le dichiarazioni rese sul comportamento del docente oggetto di trasferimento per incompatibilità ambientale - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 28/09/2012 n° 5153
Giurisprudenza
E' legittimo il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale formulata dall'insegnante destinatario del provvedimento, nella parte in cui censura i nominativi delle persone ascoltate nonché le date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento stesso. Il diniego dell'Amministrazione scolastica deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, comma sesto, lett. d), della legge n. 241 del 1990, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, nella parte in cui esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni. Nel caso di specie è risultata prevalente rispetto al diritto di difesa (ritenuto comunque sufficientemente tutelato in ragione del diniego solo parziale dell’istanza di accesso) l’esigenza di preservare l'identità di coloro che abbiano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni da parte dello stesso, nell'esercizio del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge. (Sentenza precedente alla normativa sul whistle-blowing - art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 - e sull'accesso civico)
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#accesso #dichiarazione #trasferimento #documento #diniego #pressione #soggetto #riservatezza #ispettore #nominativo
T.A.R. PUGLIA - BARI Sentenza 20/09/2007 n° 2227
Giurisprudenza
Il D.P.R. 249/98##195L fissa gli indirizzi per l’organizzazione scolastica nei rapporti con gli studenti e non incide sulla legittimità degli atti. Ad ogni modo, risulta che la scuola ha adottato gli interventi di recupero e gli ordinari strumenti di colloquio con i genitori per coinvolgere gli stessi nel percorso educativo del figlio. Stante quanto previsto dall’art. 193 comma 1 d.lgs. 297/94, la non ammissione alla classe superiore non è un evento straordinario tale da richiede un impegno motivazionale rafforzato, con la conseguenza che le ragioni della non ammissione possono desumersi dai verbali del Consiglio di classe, dai registri e pagelle dell’intero anno scolastico. Nel presupposto che non vige una regola che impone ai docenti un arrotondamento dei voti per eccesso, a fronte di un quadro con sei insufficienze tale situazione non poteva consentire l’attribuzione di sei debiti formativi, prima di tutto per ragioni logiche e, in secondo luogo, per ragioni giuridiche, avendo il Collegio dei docenti fissato il limite di quattro debiti formativi. (In senso conforme Tar Puglia sentenza 20 settembre 2007 n. 2222.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#arrotondamento #lagnanza #assurdo #orale
Il diploma linguistico delle sperimentazioni "Brocca" equivale al diploma magistrale - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 17/04/2018 n° 2316
Giurisprudenza
Coloro che sono in possesso del diploma magistrale con indirizzo sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (c.d. sperimentazioni “Brocca”) hanno titolo all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria, e possono essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto. Il D.M. MIUR n. 374/17 consente a tutti i soggetti aventi i titoli abilitanti di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto escludendo, espressamente, i titolari del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico. Tuttavia, il D.L. 10 marzo 1997, all’art. 2 stabilisce che: «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…». L'art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione». Sulla base di tali disposizioni normative, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimenta-zione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850). Pertanto, il diploma di maturità linguistica costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria e rappresenta titolo valido per l'ammissione alle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. (La decisione in esame consolida l’orientamento del Consiglio di Stato, difforme rispetto all’orientamento di alcuni T.A.R. i quali hanno ritenuto invece che il diploma ad indirizzo linguistico sperimentale “Brocca” non equivalga al diploma magistrale).
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#personale docente#diploma #sperimentazione #brocca #insegnamento #circolo #conseguire #maturità #sez #assetto #lingua
Concessione di servizi e calcolo del valore: non basta la mera stima del numero degli utenti - T.A.R. PIEMONTE - Sezione Prima Sentenza 17/05/2018 n° 622
Giurisprudenza
E' illegittimo il bando di gara di un istituto scolastico che, nel tentativo di adempiere al dettato dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 (che impone la quantificazione del valore della concessione tramite la stima del fatturato da generarsi per l'intera durata del contratto), si limita ad indicare il numero dei possibili utenti. (Sentenza in linea con precedente giurisprudenza, già resa su bandi di concessione di Istituti Scolastici. Conformi Consiglio di Stato, Sez. III - sent. 127/2018##711L e T.A.R. Catania, sent. 544/2018##709L)
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#concessione #stima #fatturato #generare #bar #sent #stimare #chance #ripetere #iii
Il giudizio finale negativo sul grado di formazione dello studente non può essere inficiato ex post dall'omessa adozione del PDP - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 08/08/2017 n° 1748
Giurisprudenza
L’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non è idonea a rimuovere ex post un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Il PDP è finalizzato ad assicurare agli studenti con specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate, un livello di preparazione congruo alle loro condizioni e sufficiente per la prosecuzione degli studi, livello che non sarebbe recuperabile in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di gravi deficit cognitivi. (Nel caso di specie si discuteva della idoneità o meno del PDP predisposto e della sua incidenza sulla bocciatura dello studente. Il TAR Lombardia rileva la legittimità della non ammissione giustificata dalle 6 insufficienze riportate dal discente e dal giudizio, non manifestamente illogico o irrazionale, del Consiglio di classe sulla incapacità di affrontare positivamente il prosieguo degli studi.)
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pdp #personalizzare #ammissione #sottoscrizione #deficit #pag #livello #percorso #firma #omettere
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Giurisprudenza
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
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#viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 19/11/2004 n° 18/2005
Giurisprudenza
Compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto l’istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano. Ciò ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “il collegio dei docenti … ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”), e degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, “il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”, e “i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento”). L’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 demanda alla convenzione tra il Ministero della pubblica e istruzione e l’Opera nazionale Montessori le modalità di attuazione del metodo Montessori: detta convenzione, tuttavia, non può modificare il sistema delle competenze degli organi scolastici definito dalla legge. Del resto, tale convenzione in data 11.12.2000 richiede all’art. 1, che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre sulla base di un apposito progetto operativo “Montessori” da inserire nel POF della scuola, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti
T.A.R. MARCHE Sentenza 29/08/2003 n° 981
Giurisprudenza
L’istituzione di una classe prima elementare ad indirizzo scolastico montessoriano compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto. Il Collegio dei docenti, infatti, è l’organo al quale competono le funzioni di amministrazione attiva in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Ciò si evince dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, a norma del quale il suddetto Collegio ha potere deliberante (e non soltanto propositivo) in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto; dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a norma del quale il piano dell'offerta formativa (c.d. P.O.F.) è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; infine, dalla “norma di chiusura” contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, secondo la quale, pur nel nuovo assetto ordinamentale conseguente all’autonomia delle istituzioni scolastiche, i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#montessoriano #aluigi #cioccolanti #leopardo #tacco #montessoriana #liana #firmatario #aggiungasi
Scuole secondarie superiori - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 411
Normativa

1.  Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2.  Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3.  Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
4.  I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#istruzione secondaria di secondo grado#laureato
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 384
Normativa

1.  Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 383.
2.  I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3.  Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'art. 378.

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#parità scolastica#costringere #guerra #scolarità #soggiorno
Concorsi per titoli ed esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 400
Normativa

01.  I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.  All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03.  I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1.  I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2.  È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3.  Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4.  Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5.  Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6.  Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7.  Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8.  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9.  Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10.  Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11.  La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12.  Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13.  Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14.  Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15.  La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis.  Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16.  L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17.  (2)]
[18.  (1)]
19.  Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20.  I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21.  La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
Graduatorie permanenti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 401
Normativa

1.  Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2.  Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
[3.  (1)]
4.  La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5.  Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.  La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8.  La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9.  Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
 
(1)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 2, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#graduatoria #convitto #educandato #rinuncia #aspirante #liceo
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 322
Normativa

1.  L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2.  Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'art. 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3.  Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4.  Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5.  Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6.  Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7.  Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'art. 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8.  I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#obbligo scolastico e formativo#studenti: integrazione e disabilità#vedente #internato #cieco
Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 396
Normativa

1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 22
Normativa

1.  Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2.  Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3.  Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Keywords
#scuola in ospedale, scuola domiciliare#ospedale #alunna #insegnamento
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 192
Normativa

1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4.  Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.
5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
Passaggi tra i sistemi formativi - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 61 n° 8
Normativa

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.

2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

4. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Keywords
#repertorio #diploma #apprendimento #annualità #accompagnamento #potenzialità #credito #disperdere #bagaglio #ridefinizione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 13/11/2017 n° 14659
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Premessa

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.

Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.

Pertanto, gli Uffici scolastici regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:

-  alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

-  alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

-   al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;

-  alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

-   al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 20181.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

- Iscrizioni on line

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.

1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;

3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.

2  - Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) e si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere acquisita ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

2.1  - Iscrizioni in eccedenza

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.

Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.

In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio

2.2  - Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).

A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’ 1 aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:

- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;

- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).

3  - Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;

-  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

4  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

4.1  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Ai sensi dell’art. 2 (4) del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

4.2  – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. I genitori5:

-   iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;

-   possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambine e bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4.3  – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

5  - Obbligo di istruzione

5.1  – Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

-   frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;

-    stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici di alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

5.2  - Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

6  – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al

d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare.

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.

6.1  - Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

6.2  - Disposizioni relative a specifici indirizzi

6.2.1  - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che subordina l’iscrizione di studentesse e studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2018/2019, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, come previsto dal d.P.R. 89 del 2010, in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

6.2.2  - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

6.2.3  - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.

Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al decreto dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.

Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000.

Si evidenzia che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio fra quelli già presenti nell’offerta formativa della scuola.

6.2.4  - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici

Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Deve essere presentata apposita domanda per:

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.5  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si èiscritti;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.6  - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.

Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.

Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017) o di nuova attivazione.

Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.

6.2.7  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

6.2.8   - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2018, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

7  - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2018/2019 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

8  - Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione6.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).

Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

9  - Accoglienza e inclusione

9.1  – Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.

Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

9.2  – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3  – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

11  - Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

 IL DIRETTORE GENERALE                                        

 Maria Assunta PALERMO

(firmato digitalmente)

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO

e, p.c., al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto dell’On. Ministro

all’Ufficio legislativo

all'Ufficio Stampa SEDE

al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi ROMA

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1Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.

3 Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.

5 Cfr. artt. 337 ter, co. 3, e 337quater, co.3, c.c.

6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Decreto - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” 10/10/2008 n° 83
Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”;

VISTO l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, che prevede l’emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al citato decreto ministeriale n. 267/2007;

ADOTTA

le seguenti Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.

1 - IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

1.1 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18 aprile1994, n. 389.

1.2 Ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico.

1.3 Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.4 Il sistema di norme citato (legge n. 62/2000, legge n. 27/2006 e Regolamenti di cui ai DD.MM.n. 263 e n. 267 del 29 novembre 2007) ridefinisce e disciplina l’intera materia e il relativo quadro di riferimento. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d’atto, del riconoscimento legale e dell’autorizzazione al funzionamento. La validità e durata - sotto profili non educativi, ad esempio per l’esenzione fiscale - di tali riconoscimenti ancora in essere sono regolati dalle determinazioni degli Uffici Finanziari.

1.5 Le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.

1.6 In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le loro attribuzioni ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

1.7 Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell’istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai sopra citati regolamenti.

2 - LE SCUOLE PARITARIE

2.1 Sono definite “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2.2 Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all’interno della stessa regione, fatta salva l’attribuzione di uno specifico codice meccanografico a ciascuna istituzione scolastica facente parte del complesso scolastico riconosciuto.

2.3 Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

2.4 Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione.

2.5 Il gestore dell’ente, persona fisica o rappresentante legale, deve essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di un Paese membro dell’Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio Paese.

2.6 Le scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).

2.7 Il gestore ha l’obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell’iscrizione in poi, dello stato di scuola paritaria, inclusa la eventuale perdita di tale status.

3 - L’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

3.1 Ai fini del riconoscimento della parità le scuole devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000. Il gestore, persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale, deve documentare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente: a. di essere cittadino italiano; b. di aver compiuto il trentesimo anno di età; c. di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. È fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione, per quanto concerne l’apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, ai cittadini ed enti italiani dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.

3.2 L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

3.3 L’istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata: a. per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie; b. per le scuole il cui avvio è previsto all’inizio dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell’istituzione dell’intero corso.

3.4 Con l’istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b. l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;

c. l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d. l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;

e. l’impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

f. l’impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia;

g. l’impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;

h. l’impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali indicati nel successivo punto 6.7;

i. l’impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalle Diocesi;

j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all’essere un soggetto giuridico “con fini di lucro” o “senza fini di lucro”.

3.5 Per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche con l’istanza di cui al punto 3.4 il gestore o il legale rappresentante della gestione si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. Per le scuole dell’infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza riferimento alle sezioni attivate.

3.6 Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

a. progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;

b. linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;

c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza , in considerazione del numero degli alunni;

d. numero degli alunni iscritti (o previsti) a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità (con relativa documentazione specifica).

4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

4.1 L’Ufficio Scolastico Regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi del precedente paragrafo. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno.

4.2 Il provvedimento di riconoscimento deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità ed ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

4.3 Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale emana apposito decreto modificativo di quello originario.

4.4 In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e, contestualmente, deve essere inviata comunicazione di cessazione dell’attività della scuola paritaria all’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

4.5 Il provvedimento di riconoscimento deve contenere l’obbligo del gestore ad inserire e ad aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni, relativamente alle scuole del primo e secondo ciclo, e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare.

4.6 In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi.

4.7 Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti.

4.8 Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti.

5 - IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ

5.1 Gli Uffici Scolastici Regionali accertano, a norma dell’art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche.

5.2 Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

5.3 La scuola paritaria è tenuta a comunicare, nelle forme che saranno indicate dagli USR entro il termine di cui al precedente comma:

a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae) e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni);

b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;

c) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli studenti.

5.4 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, l’Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l’Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato. Ai fini di cui all’art. 4 del Regolamento di cui al D.M. 29 novembre 2007, n. 267, a partire dall’a.s. 2008/09, costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore ad otto.

5.5 Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.

5.6 Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell’idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

5.7 L’Ufficio Scolastico Regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all’articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive. Gli oneri riferiti all’attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale.

5.8 Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l’Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l’Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca della parità.

5.9 Il riconoscimento alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, ad eccezione della scuola dell’infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.

5.10 La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio nei seguenti casi:

a) libera determinazione del gestore;

b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all’art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo;

d) accertata violazione dell’articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27;

e) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;

f) mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso.

5.11 In caso di cessazione dell’attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. L’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad indicare l’istituzione scolastica possibilmente dello stesso ordine e grado per il deposito degli atti.

5.12 Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell’ente gestore, il trasferimento della sede legale dell’ente gestore, la modifica della natura giuridica dell’ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti:

a) l’atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell’avvenuta registrazione presso l’Ufficio delle Entrate e con l’indicazione della decorrenza del passaggio stesso;

b) l’atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;

c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;

d) lo status di legale rappresentante dell’Ente gestore originario e dell’Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;

L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.

6 - PERSONALE DOCENTE E COORDINAMENTO DIDATTICO

6.1 Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4- bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

6.2 Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

6.3 Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.

6.4 Per l’insegnamento nelle scuole paritarie di docenti provenienti da paesi dell’Unione Europea e da Paesi non comunitari è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale di docente adottato ai sensi delle vigenti direttive comunitarie.

6.5 Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.

6.6 La gestione ed il coordinamento didattico comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. I certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.

6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

7 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

7.1 Le scuole paritarie, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l’obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti.

7.2 Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo e per le prove standardizzate presenti nell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo e del numero minimo di giorni di lezione.

7.3 Le iscrizioni a classi di scuola paritaria e i trasferimenti in corso d’anno sono regolati dalle disposizioni che annualmente il Ministero emana, anche per quanto concerne il passaggio dal primo al secondo ciclo e il nulla osta al trasferimento degli studenti in corso d’anno.

7.4 Per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni degli studenti delle scuole statali.

7.5 Ai fini della necessaria documentazione le scuole paritarie, come quelle statali, sono tenute ad organizzare i servizi di segreteria in modo da assicurare l’osservanza delle norme che concernono la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.

7.6 Le scuole paritarie sono, di norma, sede degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. Non ci sono limiti per le scuole secondarie di primo grado. Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le ordinanze ministeriali definiscono annualmente le procedure e le modalità.

7.7 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).

7.8 Per quanto si riferisce agli esami di idoneità per candidati esterni le relative norme sono definite nell’ordinanza annuale sugli scrutini ed esami.

Roma, 10 ottobre 2008

IL MINISTRO Mariastella Gelmini

Keywords
#parità scolastica#scuola #parità #gestore #riconoscimento #classe #ufficio #corso #requisito #legge #alunno
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 32
Normativa

1.  Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2.  Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3.  Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4.  I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.  Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis.   In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
6.  I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7.  Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8.  Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a)  il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b)  il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9.  In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10.  Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Keywords
#sicurezza sul lavoro: rspp#credito #colorare #apprendimento #sovrapporre #corrispondente #optare #universitario #allievo #libretto #vigile
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 191
Normativa

1.  L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media. (1)
2.  Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. (1)
3.  Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. (1)
4.  Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio. (1)
5.  I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda. (1)
6.  Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica o scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio. (1)
7.  Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8.  Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'art. 396. (1)
9.  Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore". (1)


(1)   Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#ginnasioliceo #licenziato #classico #viticoltura #enologia #magistero #decorazione
Consiglio di Stato - Parere - Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017 07/03/2018 n° 564
Prassi, Circolari, Note

Numero 00564/2018 e data 07/03/2018 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2018

NUMERO AFFARE 00192/2018

OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 02/02/2018 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso.

Lo schema di regolamento sottoposto al parere della Sezione viene adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, e trova fondamento normativo nell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L’articolo 3, comma 3, citato così dispone: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8”.

I successivi commi 4 e 5 del citato articolo 3 completano il quadro normativo che si pone alla base dello schema di regolamento. Il comma 4 infatti prevede che: “Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166” e il comma 5 che: “Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale”.


Lo schema di decreto consta di 9 articoli e 4 corposi allegati, di seguito sinteticamente descritti.

Articolo 1 (Oggetto)

Il comma 1 descrive l’oggetto del regolamento con rinvio ai profili definiti dettagliatamente negli allegati. In particolare:

- l’Allegato 1 indica i risultati di apprendimento delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale nell’ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio;

- l’Allegato 2 indica i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento nonché, per ciascun profilo di indirizzo, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali indicati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- l’Allegato 3 reca la specifica articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all’Allegato B) del decreto legislativo n.61 del 2017, distinti per biennio e triennio;

- l’Allegato 4 reca una tabella di correlazione fra ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il comma 2 richiama le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento.

Articolo 2 (Definizioni)

L’articolo contiene un elenco di definizioni relative a termini ricorrenti nello schema di regolamento, solo alcune delle quali costituiscono nuove definizioni normative, mentre altre hanno un valore meramente ricognitivo di termini già presenti nell’ordinamento.

Articolo 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento)

L’articolo, al comma 1, riprende l’inquadramento, già previsto normativamente, dei percorsi dell’istruzione professionale nell’istruzione secondaria superiore, quale articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Precisa, tuttavia, che essi hanno una specifica identità culturale, metodologica e organizzativa, riassumibile nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P) del diplomato dell’istruzione professionale.

Il comma 2 riporta l’individuazione degli undici indirizzi di studio dei predetti percorsi, come peraltro già prevista all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2017.

Il comma 3 prevede che i profili di uscita collegati ai suddetti indirizzi di studio, associati agli specifici risultati di apprendimento, integrano il P.E.C.U.P. e realizzano il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.

Il comma 4 mira a rendere spendibile in ambito sanitario il titolo di studio conseguito in esito al percorso di studi dell’indirizzo denominato “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

Il comma 5 prevede la strutturazione degli indirizzi di studio nelle attività e negli insegnamenti di istruzione generale e nelle attività ed insegnamenti di indirizzo, come definiti, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2.

Il comma 5 rimanda all’Allegato 3, il quale prevede l’articolazione dei quadri orari, basata, nel biennio, sull’aggregazione delle discipline all’interno degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale. Stabilisce, inoltre, che i quadri orari sono articolati in una parte comune, che riguarda tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Nell’ambito della cornice dei quadri orari così fissata, si ribadisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono costruire i percorsi formativi utilizzando gli strumenti dell’autonomia, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 5.

Articolo 4 (Passaggio al nuovo ordinamento)

I commi 1 e 2 riprendono quanto stabilito all’articolo 11 del decreto legislativo n. 61 del 2017 in merito al passaggio al nuovo ordinamento. Si prevede, infatti, che esso inizierà ad essere attuato a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 e che gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscano nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nella “Tabella di confluenza” (Allegato C al decreto legislativo n. 61), a partire dalle classi prime funzionanti nello stesso anno scolastico 2018/2019.

Il comma 3 disciplina l’attivazione dell’indirizzo relativo alla “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.

Il comma 4 rimanda a Linee guida, da adottare con decreto ministeriale, la fissazione di criteri e indicazioni per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.

Il comma 5 stabilisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale si dovranno dotare di un ufficio tecnico, oppure potranno riorganizzare quello già esistente e ne indica i compiti.

Il comma 6 stabilisce che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resti regolata dalle disposizioni normative vigenti in tema di valutazione degli studenti. Tale valutazione, nonché la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche ai fini del passaggio ad altri percorsi di istruzione e formazione, saranno parametrati sulle unità di apprendimento (UDA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.).

Il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuino, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inseriti nel P.F.I. In presenza di carenze eventualmente riscontrate, possono essere stabilite misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento.

I commi 8 e 10 prevedono:

- che il diploma finale, rilasciato all’esito dello svolgimento dell’esame di Stato, attesti, oltre all’indirizzo, alla durata del corso e al punteggio complessivo ottenuto, anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo in base all’Allegato 2;

- che il diploma finale, oltre ad aver il valore di titolo legale produttivo degli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, costituisca anche titolo valido ai fini dell’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il comma 9 prevede che al diploma finale sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente e che, ricorrendone le condizioni, il curriculum indichi il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Il comma 11 prevede che, con decreto ministeriale sia definito l’adattamento dei quadri orari ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti.

Articolo 5 (Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa)

L’articolo contiene le indicazioni per la definizione del piani triennali dell’offerta formativa

da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dalla legge n. 107 del 2017 e dal decreto legislativo n. 61 del 2017.

In tale ottica, i commi da 2 a 4 prevedono che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare, per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, nonché gli spazi di flessibilità, entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’utilizzo delle suddette quote di autonomia, dovranno garantire il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento. A tal fine, si prevede che, con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all’Allegato 3. Con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, si stabilisce che le suddette istituzioni scolastiche debbano assicurare l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto, per ciascuno di essi, nello stesso Allegato 3.

Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 61 del 2017, e garantendo comunque l’inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto, per ciascun insegnamento e attività, nel suddetto Allegato 3.

Il comma 5 prevede che le Regioni indichino, nell’ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell’offerta formativa, le priorità di cui le istituzioni scolastiche di istruzione professionale debbono tener conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio.

Il comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, possano strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale, anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni, deve essere coerente con l’indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.

Il comma 7 prevede che i piani triennali dell’offerta formativa possano comprendere attività e progetti di orientamento scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono attivare, tra gli altri strumenti, anche partenariati territoriali e ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

Il comma 8 impone un obbligo di trasparenza, prevedendo che nei piani triennali dell’offerta formativa sia resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio nei percorsi richiesti dal territorio con l’indicazione delle attività economiche di riferimento.

Il comma 9 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possano:

a) stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’istituto;

b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 10 disciplina la possibilità di prevedere nei piani triennali dell’offerta formativa, l’attivazione (in via sussidiaria) di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta del d. lgs che detta le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), previo accreditamento regionale secondo modalità da definire con appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale.

Si precisa, inoltre, in linea con il riparto delle competenze legislative fissate costituzionalmente, che tali percorsi devono essere realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri generali e le modalità che verranno definiti con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61.

Il comma 11 fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche per l’utilizzo delle dotazioni organiche, al fine di progettare e realizzare i piani triennali dell’offerta formativa.

Il comma 12 prevede che il dirigente dell’istituzione scolastica di istruzione professionale, nei limiti della consistenza complessiva dell’organico dell’autonomia del personale docente, determini l’articolazione delle cattedre.

Articolo 6 (Indicazioni per l’attivazione dei percorsi)

L’articolo contiene indicazioni per l’attivazione dei percorsi di istruzione professionale. A tal fine, il comma 2 prevede che ciascun consiglio di classe rediga, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il progetto formativo individuale (P.F.I), aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico, e ne indica le finalità.

Il comma 3 si occupa del figura dei tutor, già prevista nel decreto legislativo n. 61 del 2017, che il

Dirigente scolastico individua, sentito il consiglio di classe, all’interno di quest’ultimo.

La funzione del tutor è quella sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. e consiste nell’accompagnamento di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato, finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze.

Il comma 4 fornisce indicazioni su caratteri e articolazione dei percorsi didattici.

Articolo 7 (Indicazioni sulle misure nazionali di sistema)

Il comma 1 prevede che il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale sia accompagnato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale sul nuovo assetto organizzativo e didattico.

Il comma 2 prevede che il suddetto passaggio al nuovo ordinamento sia accompagnato da un programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dallo stesso anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.

Articolo 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi)

L’ articolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, contiene le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale.

In tal senso, al comma 1, prevede che tale correlazione sia effettuata in relazione:

a) ai profili degli indirizzi di studio, di cui all’articolo 3 del regolamento;

b) alle figure di riferimento previste dal “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale”, di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 2011 e 23 aprile 2012. La descritta correlazione costituisce il riferimento essenziale per realizzare i passaggi tra i due diversi sistemi formativi.

Al comma 2 specifica le modalità attraverso le quali è effettuata la correlazione di cui al comma 1. Stabilisce, inoltre, che la correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015.

Il comma 3 prevede la modifica e l’integrazione dell’Allegato 4 (da effettuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di adeguarlo all’aggiornamento del “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” sopra ricordato.

Il comma 4, in coerenza con l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 61 del 2017, stabilisce che i diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono titoli di studio tra loro correlati nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

La norma disciplina l’applicabilità del regolamento alle Regioni a statuto speciale e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché in coerenza con i relativi ordinamenti e con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 del d. lgs. n.

61del 2017. Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.


Lo schema di regolamento è corredato da:

1) relazione illustrativa;

2) relazione tecnica;

3) analisi di impatto della regolamentazione;

4) analisi tecnico-normativa;

5) concerto del Ministero della salute;

6) concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

7) intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

8) parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Rispetto al percorso procedurale disegnato dal d. lgs. 61 per l’adozione del regolamento, sono presenti tutti gli adempimenti prescritti, cui si è aggiunto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo di alta consulenza tecnico-scientifica del Ministero.

Considerato.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa, la materia dell’istruzione professionale trova esplicito richiamo nella Costituzione, fin dalla formulazione originaria dell’art. 117 (che attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “istruzione artigiana e professionale”), mentre il fondamento costituzionale della odierna disciplina viene rinvenuta nel testo vigente del suddetto articolo, che al secondo comma riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera m) e le “norme generali sull'istruzione” (lettera n), mentre al terzo comma rimette alle legislazione concorrente la materia “istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Né può prescindersi – nel valutare i termini in cui le indicazioni costituzionali sono state declinate dall’ordinamento - dalla considerazione che l’istruzione professionale di ambito statale rappresenta una corposa e radicata realtà che storicamente preesiste alla stessa Costituzione repubblicana.

Lo schema di regolamento in esame rappresenta un elemento fondamentale nella riforma dell’istruzione professionale, avviata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd. “Buona scuola”), che all’art. 1, comma 180, ha conferito ampie deleghe al Governo per “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Per quanto qui specificamente rileva, il comma 181, lettera d), di tale legge ha delegato il Governo a provvedere alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”.

Tale delega è stata esercitata con il già ricordato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ha disegnato le grandi linee dell’intervento riformatore e, come sopra illustrato, demandato a un regolamento (lo schema ora in esame) le ulteriori indicazioni necessarie ad avviare concretamente la riforma. Lo stesso legislatore delegato ha dettato, all’art. 11, l’ambizioso obiettivo di avviare l’attuazione della riforma a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, e ha conseguentemente disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’abrogazione del regolamento attualmente vigente sugli istituti professionali (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). In tale prospettiva, il legislatore delegato ha assegnato un termine particolarmente stringente (ancorché da intendersi come ordinatorio) per l’emanazione del regolamento (90 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. stesso, che è stato pubblicato nel S.O. alla GU 16 maggio 2017, n. 112), il che peraltro contrasta da un lato con la complessità dell’iter formativo dettato dalla stessa fonte primaria per il regolamento, e dall’altro con l’ampiezza, la delicatezza e la complessità tecnica dei contenuti che esso è chiamato a disciplinare, sì da legittimare più che qualche dubbio sulla congruità della tempistica dettata dalla fonte primaria.

Dunque, il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto lo schema di regolamento in esame in forte ritardo rispetto al termine formalmente assegnatole, se può apparire comprensibile per le ragioni ora dette, dall’altro le impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.

Non a caso, del resto, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha affermato, nel parere reso sullo schema in esame, che “appare oggettivamente difficile realizzare in tempo utile le necessarie attività di formazione del personale connesse all’attuazione del riordino” e sottolineato l’esigenza di un forte investimento in: - organici; formazione e valorizzazione professionale del personale; risorse e investimento in laboratori e strutture di contesto; implementazione delle risorse. Di conseguenza ha dichiarato di ritenere opportuno un rinvio dell’attuazione del provvedimento, rinvio che peraltro – come fa notare l’Amministrazione nella sua relazione – richiederebbe di modificare una norma di rango primario.

Per ciò che attiene ai contenuti, lo schema reca una nuova e organica disciplina della materia trattata, destinata a sostituire progressivamente, anno scolastico dopo anno scolastico, quella attualmente vigente e di cui, come detto sopra, il d. lgs. n. 61 ha disposto l’abrogazione esplicita a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 (l’anno cioè in cui le classi prime dell’a.s. 2018/2019, primo della riforma, giungeranno al quinto anno del ciclo).

Lo schema in esame appare nel suo complesso rispettoso delle indicazioni della fonte primaria, cui dà coerente e puntuale sviluppo, con particolare riferimento ai due cruciali nodi del passaggio progressivo dal vecchio al nuovo ordinamento della istruzione professionale e dei meccanismi di raccordo fra percorsi di istruzione e di formazione professionale, laddove si devono coniugare i rispettivi ruoli e competenze dello Stato e delle Regioni.

Per ciò che attiene alla tecnica redazionale, lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole dettate dalla Circolare congiunta “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottata dalla Presidenza di Camera e Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi” (S. O. alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio 2001).

La relazione di AIR, della quale merita apprezzamento la schietta enunciazione dei problemi da risolvere e delle criticità presenti nell’attuale sistema che la riforma intende affrontare, appare ancora non sufficientemente adeguata sul piano della offerta degli elementi quantitativi che consentano, secondo la logica propria del “ciclo della regolamentazione” che dall’AIR conduce alla VIR, di valutare – a muovere da una situazione di partenza nota – gli effetti prodotti dalla nuova disciplina introdotta, rapportarli agli obiettivi perseguiti e valutare eventuali aggiustamenti da apportare alla disciplina stessa. Sia consentito ricordare che: “Il Consiglio di Stato ha ribadito in molti pareri che, nella predisposizione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, si deve tener conto soprattutto di ciò che accadrà dopo la loro entrata in vigore; si deve cioè compiere lo sforzo di analizzare la prevedibile (ex ante) e la reale (ex post) attuazione delle regole come percepita dai destinatari di esse e come “rilevata” sulla base di verifiche quantitative nell’ambito di periodici, programmati monitoraggi” (parere n. 1458 del 19 giugno 2017).

In tale prospettiva, anche nello spirito del disegno delineato dal recentissimo d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, “Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione” (la cui entrata in vigore è peraltro subordinata all’emanazione di una direttiva volta a dettagliarne il contenuto), la relazione AIR e lo stesso schema di regolamento appaiono – pur nella consapevolezza della particolare complessità della materia trattata e della parzialità di un approccio meramente quantitativo ai temi dell’istruzione e della formazione - non pienamente appaganti sul piano della indicazione degli indicatori quantitativi e delle procedure volte al monitoraggio degli effetti prodotti e alla “manutenzione” della nuova disciplina. E’ ben vero che il tema generale del monitoraggio sulla efficacia e l’efficienza del sistema nazionale di istruzione è non da ora centrale nell’azione del Ministero e che il d. P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, ha strutturato il “Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo” e riordinato gli Istituti che concorrono a formarlo. Tuttavia l’importanza strategica della riforma del sistema di istruzione e formazione, affermata dallo stesso Ministero, la sua specificità nel quadro del sistema dell’istruzione statale e la centralità, in tale ambito, dello schema in esame, inducono la Sezione a prospettare l’opportunità che l’Amministrazione lo integri con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della “manutenzione” della normativa stessa e dell’aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti.

Con riferimento ai singoli articoli, appare particolarmente opportuno l’articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel testo, stante il tecnicismo della materia. Eventualmente i singoli lemmi potrebbero essere disposti in ordine alfabetico.

All’art. 4 suscitano perplessità le previsioni di cui ai commi 4 e 11, che paiono demandare una integrazione della disciplina regolamentare a strumenti sottordinati quali due decreti ministeriali, con formulazioni che appaiono di problematica legittimità. In ogni caso, valuti l’Amministrazione se i termini temporali indicati per l’adozione dei suddetti atti (120 giorni) non siano eccessivi, alla luce della sopra illustrata problematica sui tempi di attuazione della riforma.

Valuti l’Amministrazione se conservare l’art. 7 nella attuale formulazione, che appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). In ogni caso, preso atto che l’Amministrazione ritiene di adeguarsi a recenti tendenze evolutive della lingua italiana in ordine ai generi (art. 2, comma 1: “ciascuna studentessa e ciascuno studente”; cfr. anche art. 4, commi 7, 9, ecc.), anche l’art. 7 dovrebbe conformarvisi (non “dei dirigenti”, ma “delle dirigenti e dei dirigenti”, ecc.).

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.


L'ESTENSORE Daniele Ravenna
IL PRESIDENTE Claudio Zucchelli  
IL SEGRETARIO Giuseppe Carmine Rainone
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#istruzione #percorso #indirizzo #comma #decreto #formazione #prevedere #schema #indicazione #articolo
Disposizioni varie. - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 11
Normativa

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

Keywords
#insegnamento #educazione #decretolegge #abilitazione #incluso #immettere #assistente #abilitare #compilare #tesoro
Viaggi di trasferimento - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 665
Normativa

[1.  Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:
a)  per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b)  per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
c)  per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale.
2.  Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3.  Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4.  Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5.  I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'art. 659.
6.  Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sè e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una indennità per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.] (1)

(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 38 del D.lgs. 64/2017 a decorrere dal 31 maggio 2017.

Keywords
#viaggio #compartimento #spesa #pagamento #classe #vagone #personale #leggere #estero #trasferimento
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 11
Normativa

1.  La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2.  Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3.  L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4.  Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5.  Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6.  Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7.  L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8.  Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9.  Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10.  Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11.  Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12.  Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13.  In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14.  Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#alunna #apprendimento #disturbo #dsa #lingua #personalizzare #diploma #credito #insegnamento #dispensa
Attività promozionali - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 11
Normativa

1.  Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a)  finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b)  finanziamento, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c)  finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2.  Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3.  Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
3-bis.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’ articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.
4.  Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5.  L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis.  Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
6.  Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7.  In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: formazione#inail #percorso #piccolo #coreutica #introdurre #infortunato #bilateralità #invalido #semplicità #sperimentare
Piano educativo individualizzato - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66 n° 7
Normativa

1.  All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2.  Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a)  è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

b)  tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c)  individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d)  esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

e)  definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f)  indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g)  è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h)  è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Keywords
#interazione #interlocuzione #socializzazione #interagire #alternanza #bambina #apprendimento #alunna #infanzia
Accesso ai ruoli del personale docente. - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 1
Normativa

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e' sostituito dal seguente: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: "15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico e' sostituito dal seguente: "17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalita' da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative". 7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

Keywords
#gia #indizione #aspirante #decretolegge #cattedra #liceo #sedare #accorpare #mobilitare #reintegrare
vedi tutto
Graduatorie di istituto: trasmissione delle tabelle di valutazione titoli
Comunicazione MIUR riguardante la trasmissione delle tabelle di valutazione dei titoli.
Il MIUR ha trasmesso le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni
Keywords
#carattere #news #tabella
Chiarimenti sulla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA
Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo
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#carattere #news #fontface
vedi tutto

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