Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: viaggi d'istruzione e uscite didattiche
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Buongiorno, vorrei sottoporre alla vs attenzione un caso relativo ai rimborsi dei viaggi d'Istruzione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.
Abbiamo ottenuto da un'agenzia, ai sensi dell’ Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) comma 8 della Legge n.27/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18” un voucher cumulativo alla scuola di importa pari alla fattura di accordo saldata.
Il voucher è utilizzabile entro un anno per l'organizzazione di un nuovo viaggio anche con diverse "modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni".
La domanda è la seguente.
Un alunno di una delle classi coinvolte nel viaggio oggetto del voucher si è trasferito in un altro istituto, non potrà quindi usufruire del voucher.
La scuola potrà rimborsarlo ora, salvo poi "pareggiare" i conti al momento della fruizione del voucher che costituisce comunque un credito a favore della scuola?
O in generale la scuola, avendo liquidità, può restituire alle famiglie le quote corrispondenti al voucher (che a norma dell'art. 88bis non è necessariamente legato alle classi) o questo "anticipo" costituisce danno erariale?
Grazie anticipatamente.
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