Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Personale/ATA: inidoneità al servizio
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Gentilissimi,
nell’Istituto che dirigo alcuni lavoratori (docenti e ATA) hanno chiesto di essere sottoposti a visita dal medico competente al fine di essere eventualmente dichiarati “lavoratori fragili” ai sensi del DL 34/2020.
In esito a tali visite, il medico competente ha trasmesso all’Istituto un documento nel quale attesta la condizione di tali lavoratori, ovvero:
ALLEGATO 1 – un assistente amministrativo è risultato IDONEO (o idoneo con prescrizioni);
ALLEGATO 2 – un docente è risultato INIDONEO TEMPORANEAMENTE in quanto “SOGGETTO FRAGILE”.
Ciò premesso si richiede quale sia la corretta procedura da impiegare per il trattamento di tali lavoratori.
A. L’assistente amministrativo IDONEO può (o DEVE) essere richiamato in servizio presso la sede dell’Istituto (si precisa che tale a.a. è attualmente in smart working presso il proprio domicilio)? la condizione di “idoneità” del lavoratore è da considerarsi permanente o come dirigente sono tenuto a sottoporlo ad ulteriori visite mediche?
B. Il docente INIDONEO TEMPORANEAMENTE in quanto “SOGGETTO FRAGILE” sarà appunto INIDONEO fino a quale data? In altri termini: al fine di far rientrare il docente in servizio, lo stesso dovrà essere sottoposto a nuova visita medica che ne dichiari lo stato di IDONEITA’ oppure la sua condizione di “SOGGETTO FRAGILE” verrà automaticamente meno al cessare dell’emergenza sanitaria? Qualora ciò non dovesse avvenire e il docente resti pertanto INIDONEO, come dirigente sono comunque tenuto a richiedere che il docente sia sottoposto alla visita medica collegiale al fine di eventuale demansionamento o di dispensa dal servizio?
C. I lavoratori dichiarati INIDONEI TEMPORANEAMENTE in quanto “SOGGETTI FRAGILI” sono tenuti, nel periodo di inidoneità, a collocarsi in malattia? Come dirigente posso provvedere alla loro sostituzione tramite contratti di supplenza?
Grazie.
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