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Viaggi di istruzione: l'agenzia pretende il pagamento di acconti mai versati...

 24/07/2020
 Forniture
 
Acquisti/forniture/contratti: viaggi d'istruzione e uscite didattiche

#agenzia #viaggio #fattura #biglietto #pagamento #compagnia #data #bus #liceo #mora
Domanda
Si chiede il Vs parere, in merito a quanto di seguito rappresentato.

Il Liceo che dirigo, nell’ambito di quanto programmato nel PTOF, ha effettuato una gara, avviata con determina dirigenziale dell’11/10/2019 per i servizi connessi all’effettuazione di un viaggio di scambio culturale con un Liceo francese.
A seguito dell’esperimento della procedura di gara, all'’Agenzia aggiudicataria è stata inviata la relativa comunicazione in data 20/11/2019, per un importo di €. 6.190,00 , comprensivo dei seguenti servizi:
1) Noleggio bus andata e ritorno, dalla sede del Liceo all'aeroporto;
2) Biglietti aerei andata e ritorno con la Compagnia xxx;
3) Giro turistico in bus a xxx.
Solo alla data del 20 febbraio 2020, l’Agenzia ha emesso fattura elettronica di €. 6.192,00, ossia ben 3 mesi dopo l’aggiudicazione.
Essendo, nel mentre, intervenuta l’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus si è proceduto come segue:
1. in data 24/02/2020 – il Dirigente Scolastico ha disposto la sospensione di tutte le attività esterne all’Istituto, tra cui anche “i viaggi d’istruzione e campi sportivi in Italia e all’Estero”. Tale disposizione è stata trasmessa con pec all’Agenzia di Viaggi in data 25/02/2020;
2. in data 2/03/2020, il Dirigente Scolastico ha trasmesso via pec all’Agenzia di Viaggi una nota con cui si comunicata la sospensione del viaggio, programmato dal 4 marzo all’11 marzo 2020, per “causa di forza maggiore” con esplicito richiamo all’art. 41 comma 4 del D.L.vo 79/2011 ;
3. in data 12/03/2020, l’Agenzia chiedeva il pagamento della fattura emessa a febbraio;
4. il giorno successivo, ossia il 13/03/2020, la scrivente dava riscontro a tale richiesta con nota in cui testualmente si affermava: “Considerato che l’Agenzia non ha adempiuto alla propria obbligazione, in quanto il viaggio non è stato effettuato per causa di forza maggiore, questa Istituzione non può procedere al pagamento della fattura del 20/02/2020, in ossequio alle disposizioni emanate dal Governo”;
5. il 3/04/2020 e il 25/05/2020, l’Agenzia di Viaggi ha trasmesso altre due comunicazioni in cui chiedeva il pagamento dei soli biglietti aerei, per un importo di € 4.840,00, peraltro senza emettere nuova fatturazione elettronica, affermando che la Compagnia xxx, per rimborsare il costo dei biglietti all’Agenzia, chiedeva il pagamento della fattura da parte dell’Istituzione Scolastica;
6. La scrivente dava riscontro a tali note con pec del 29/05/2020, con cui ribadiva che l’Istituzione non poteva procedere al pagamento della fattura, come da disposizioni normative; chiedeva, altresì, all’Agenzia di voler inoltrare “apposita dichiarazione della compagnia aerea dalla quale si evinca, in modo chiaro ed univoco” la condizione ostativa al rimborso dei biglietti aerei, in assenza del pagamento da parte della scuola.
A seguito di dette comunicazioni, in data 16/06/2020, è pervenuta da un legale, in nome e per conto dell’Agenzia Viaggi, una “Diffida e messa in mora”, in relazione al mancato pagamento dei biglietti aerei, per un totale di €. 4.840,00. In tale nota si fa riferimento alla fattura del 20 febbraio, il cui importo era di €. 6.192,00 e non di €. 4.840,00, in quanto compressiva anche di altri servizi. Si ribadisce che tale fattura non è stata pagata.
Si precisa che questa Istituzione ha già provveduto al rimborso alle famiglie degli alunni della quota versata per lo scambio culturale con il Liceo francese.
In data 16/07/2020, è pervenuta una ulteriore nota, da parte dell'Avvocato dell'Agenzia di viaggi, in cui, con riferimento alla richiesta del 16/06/2020, si assegnano 7 giorni per un riscontro. In assenza, l'Avvocato tutelerà gli interessi dell'Agenzia nei modi di legge, con ulteriori aggravi di costi a carico della scuola.
Tutto quanto sopra premesso, si chiede un autorevole parere su come procedere nei confronti della richiesta dell’Agenzia di viaggio e della conseguente diffida e messa in mora, anche in considerazione dell’avvenuto rimborso alle famiglie delle quote di partecipazione.


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