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Emergenza sanitaria: che rapporto c'è tra i piani e i protocolli adottati (nazionali e regionali) e la responsabilità del Dirigente scolastico?

 02/09/2020
 Sicurezza
 
Dirigente scolastico: responsabilità

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Domanda
La circolare dell’INAIL n. 22 del 20/5/2020 introduce la “Tutela infortunistica” nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro e quindi anche in ambienti scolastici. La circolare afferma che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del DL 16 maggio 2020, n. 33”.

Il numero di protocolli, piani di ripresa, circolari ministeriali, verbali del CTS, circolari regionali e degli uffici scolastici, sta via via crescendo all’avvicinarsi della riapertura delle scuole a settembre. Spesso ci sono interpretazioni dei piani nazionali anche a livello regionale.

Si richiede un chiarimento rispetto alla responsabilità del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), RSPP e del Servizio di Prevenzione e Protezione. La sottoscritta insieme all’RSPP ha organizzato la disposizione dei banchi nelle classi tenendo conto:
- del distanziamento statico di 1 metro tra le rime buccali degli alunni presenti in un’aula;
- dei banchi attualmente presenti;
- dell’individuazione di idonei percorsi di esodo dall’aula.

Il distanziamento di 1 metro è richiesto nel “Piano Scuola 2020-2021”, che il distanziamento sia da intendersi statico è riportato nel “Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n°94 del 7 luglio 2020”.
La disposizione (indicata nell’immagine riportata in allegato) prevede che ci sia una colonna di banchi a ridosso della parte laterale, una successiva colonna di banchi posizionata a distanza di 30 cm dalla prima permettendo un distanziamento statico di 1 metro, una seconda colonna di banchi, un passaggio per gli studenti trai 60 e gli 80 cm, altre due colonne di banchi (distanziate tra loro di 30 cm), un ulteriore passaggio per gli studenti e un’ulteriore coppia di banchi distanziati tra loro. Questa disposizione garantisce il distanziamento come sopra indicato, ma non risponde a quanto riportato nella FAQ n°7 “Capienza aule” (FAQ relative al “Piano per la ripartenza 2020-2021” dell’USRV aggiornate al 27/7/2020). È stata effettuata richiesta per 700 banchi di larghezza di 60 cm che permetterebbero il distacco dalla parete delle colonne di banchi attualmente posizionati a ridosso. Nell’attesa che arrivino si è pensato di adottare delle misure gestionali rigide che prevedono:
- indossare le mascherine per qualunque tipo di spostamento in aula (spostamento che inevitabilmente ridurrebbe il distanziamento perché gli alunni passerebbero a ridosso delle colonne di banchi occupate dai compagni di classe);
- quando nasce la necessità di spostamento di un alunno che siede in una postazione a ridosso della parete (ad esempio per recarsi in bagno), si alzerà anche il compagno che occupa la postazione attigua, entrambi con la mascherina raggiungeranno l’esterno dell’aula così da permettere l’uscita.


Il fatto di tenere conto del “Piano Scuola 2020-2021” e del “Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n°94 del 7 luglio 2020”, ma di non rispondere a quanto riportato nei chiarimenti dell’USRV (che a mio avviso sono un’interpretazione dei suddetti documenti), in presenza di casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, che responsabilità potrebbero comportare per il Dirigente Scolastico e per l’RSPP? Quali responsabilità potrebbero essere attribuite per una scelta di questo tipo?

Grazie per l'attenzione
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