Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 03/09/2020
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  • Un errore sul calcolo dei punteggi ci ha portato a sottoscrivere il contratto con canditato esperto esterno che sarebbe stato secondo in graduatoria...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Personale: esperti esterni

    KEYWORDS

    #pbb #annullamento #esperto #errore #selezione #minimizzare #punteggio #riassegnare #scolta #utilità #griglia

    Domanda

    Nella selezione di un esperto esterno si è verificato un errore materiale che ha portato a sottoscrivere il contratto con il candidato che, in base alla griglia di valutazione, non aveva il punteggio più alto.
    Quali sono le azioni più opportune da compiere per riassegnare il contratto in modo corretto minimizzando il rischio di avere dei contenziosi?

    Risposta

    Nel caso di specie la scuola ha posto in essere una procedura comparativa per la selezione di un esperto esterno.
    Trattandosi di esperti esterni non si applicano le norme del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 ma l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001.
    L'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
    Allorchè la scuola abbia proceduto all'individuazione dell'esperto potrà procedere al relativo annullamento se si rende conto che detta selezione è stata viziata da errori (nel caso di specie trattasi di errore materiale nell'attribuzione del punteggio).
    Atteso che non si è in presenza di un procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 non si tratterà tecnicamente di un annullamento in autotutela; ad ogni modo resta fermo che se l'Amministrazione rileva vizi ed errori nella formazione della graduatoria rispetto alle previsioni contenute nel bando potrà procedere al relativo annullamento con provvedimento adeguatamente motivato (si dovrà quindi fare riferimento all'erroneo calcolo e valutazione dei punteggi).
    Una volta annullata la procedura di selezione si dovrà conseguentemente risolvere il contratto con l'esperto erroneamente individuato richiamando nelle premesse dell'atto l'annullamento della procedura.
    Si osserva che la scuola nel valutare le opportune azioni da compiere dovrà, a nostro avviso, ponderare l'utilità o meno di procedere all'annullamento; infatti, se l'esperto avesse già svolto quasi integralmente l'attività oggetto dell'incarico, e non vi sono stati reclami da parte degli esperti pretermessi, avrebbe poca utilità procedere all'annullamento.
    Diverso è il caso se, pur essendo stato stipulato il contratto, l'attività deve essere ancora scolta; ovviamente, non si può escludere, che, a seguito dell'annullamento, l'esperto originariamente individuato possa aprire un contenzioso con l'istituzione scolastica.

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    Approfondimenti

    Sentenza 12/06/2017 n° 816
    Area: Giurisprudenza

  • Codice dei contratti: ancora su rotazione e contraente "uscente" - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda
  • Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")

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    #appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare

    Sentenza 27/03/2017 n° 7757
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili
  • Le controversie relative a procedure concorsuali volte al conferimento di incarichi di natura para-subordinata appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (La presente pronuncia ribadisce quanto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze n. 72/2014 e n. 13531/2016. Sui presupposti sostanziali per il legittimo conferimento di incarichi ad esterni, si veda la sentenza della Corte di Conti, Seconda sezione in appello, n. 82/2017##183L).

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    #contratto di prestazione d’opera ed esperti esterni#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#questioni processuali: giurisdizione#pontone #bianchini

    Area: Modulistica

  • Risoluzione del contratto di lavoro dopo decadenza dalla graduatoria ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000
  • Autocertificazione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese sono azioni frequenti nella scuola: come preannunciato vi proponiamo due atti che il dirigente scolastico potrebbe trovarsi a dovere porre in essere. Si tratta nel caso della “gestione” delle graduatorie di istituto in relazione al reclutamento del personale supplente: cosa fare quando il casellario giudiziale attesta la presenza di condanne penali non dichiarate? Il primo atto è costituito da un decreto di depennamento dalla graduatoria ed il secondo dal conseguente atto di risoluzione del contratto di lavoro. Attenzione ad usarli quando i presupposti ricorrono! In proposito, può essere utile la fruizione del video "Il controllo delle dichiarazioni sostitutive e le conseguenze delle false dichiarazioni in sede assuntiva” dell’avv. Capaldo, di prossima pubblicazione. Ecco quindi una bozza di decreto di risoluzione del contratto di lavoro.

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    #preannunciare

    Area: Modulistica

  • Lettera di invito a formulare un preventivo per affidamento diretto di contratto di assicurazione (art. 36, secondo comma, lett. a) D.Lvo n. 50/2016)
  • Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).

     

     

     

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    #affidamento #lettera #preventivo #letteratura #invito #contratto #comma #semplificare #assicurazione

    n° 110
    Area: Normativa

  • Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. (1)
    2.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
    3.  Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:
    a)  partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
    b)  eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. (1)
    4.  L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
    5.  L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
    a)  se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
    b)  se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
    6.  Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

    (1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#concordato #fallimento #anac #curatore #esecutore #preventivo #insolvenza #inefficacia #affidatario #aggiudicatario

    n° 15
    Area: Normativa

  • (Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165
  • 1.  Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
    2.  Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
    3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
    4.  Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
    5.  Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

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    #sovraordinato #demandare
    SCOPRILI TUTTI
    Aggiornamento delle istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

    Comunicazione MIUR inerente l'aggiornamento delle istruzioni di carattere generale sull'applicazione dei Codice dei Contatti Pubblici.
    Il MIUR ha comunicato che si è proceduto all’aggiornamento del "Quaderno n. 1" relativo all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

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    #aggiornamento #miur #euro #legge #comma #applicazione #dlgs #dicembre #sblocca #codice

    Pagina: 24

    Jobs Act e contratti con esperti esterni: cosa cambia per le scuole?

    Guida per le Istituzioni Scolastiche per la corretta gestione degli incarichi ad esperti esterni alla P.A.

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    #dott #ordinamentali #rspp #subordinazione #coordinazione #semestre #notula #nat #cpc #massimale
    Istruzioni di carattere generali relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

    Comunicazione MIUR inerente l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
    Il MIUR ha trasmesso le Linee Guida elaborate con lo scopo di supportare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell’ideazione strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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    #determina #allegato #dlgs #senso #negoziare #mepa #lettera #comma #indizione #affidamento
    Esami di Stato A.S. 2017/2018: procedura e adempimenti relativi alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

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    #esame #fase #segreteria #cura #stato #commissione #adempimento #comunicazione #insediamento #dato
    Esame di Stato A.S. 2012/2013 - Ulteriori indicazioni operative relative all'utilizzo della procedura informatizzata

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti l'Esame di Stato A.S. 2012/2013.
    Il MIUR ha fornito sia un quadro riepilogativo delle attività riguardanti il processo di rilevazione, sia le prime indicazioni operative per l'utilizzo della procedura informatizzata da parte delle segreterie scolastiche e delle commissioni d'esame

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    #char
    Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Chiarimenti sulla valutazione

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie ad esaurimento.
    Il MIUR ha fornito alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito dei recenti interventi normativi

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    #carattere #graduatoria #news
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    Esami di Stato: formazione delle commissioni di esame nelle scuole colpite da eventi sismici

    Comunicazione MIUR inerente la formazione delle commissioni di esame nelle zone colpite dal sisma.
    Il MIUR ha comunicato che nelle scuole colpite da eventi sismici delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, l’esame si svolgerà con commissioni tutte interne e presidente esterno

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    #ritrasmettere
    Comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado

    Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
    Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.

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    #salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 03/09/2020
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    #pbb #annullamento #esperto #errore #selezione #minimizzare #punteggio #riassegnare #scolta #utilità #griglia

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