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Un errore sul calcolo dei punteggi ci ha portato a sottoscrivere il contratto con canditato esperto esterno che sarebbe stato secondo in graduatoria...

 03/09/2020
 Autonomia gestionale e finanziaria
 
Personale: esperti esterni

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Domanda
Nella selezione di un esperto esterno si è verificato un errore materiale che ha portato a sottoscrivere il contratto con il candidato che, in base alla griglia di valutazione, non aveva il punteggio più alto.
Quali sono le azioni più opportune da compiere per riassegnare il contratto in modo corretto minimizzando il rischio di avere dei contenziosi?
Risposta
Nel caso di specie la scuola ha posto in essere una procedura comparativa per la selezione di un esperto esterno.
Trattandosi di esperti esterni non si applicano le norme del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 ma l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Allorchè la scuola abbia proceduto all'individuazione dell'esperto potrà procedere al relativo annullamento se si rende conto che detta selezione è stata viziata da errori (nel caso di specie trattasi di errore materiale nell'attribuzione del punteggio).
Atteso che non si è in presenza di un procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 non si tratterà tecnicamente di un annullamento in autotutela; ad ogni modo resta fermo che se l'Amministrazione rileva vizi ed errori nella formazione della graduatoria rispetto alle previsioni contenute nel bando potrà procedere al relativo annullamento con provvedimento adeguatamente motivato (si dovrà quindi fare riferimento all'erroneo calcolo e valutazione dei punteggi).
Una volta annullata la procedura di selezione si dovrà conseguentemente risolvere il contratto con l'esperto erroneamente individuato richiamando nelle premesse dell'atto l'annullamento della procedura.
Si osserva che la scuola nel valutare le opportune azioni da compiere dovrà, a nostro avviso, ponderare l'utilità o meno di procedere all'annullamento; infatti, se l'esperto avesse già svolto quasi integralmente l'attività oggetto dell'incarico, e non vi sono stati reclami da parte degli esperti pretermessi, avrebbe poca utilità procedere all'annullamento.
Diverso è il caso se, pur essendo stato stipulato il contratto, l'attività deve essere ancora scolta; ovviamente, non si può escludere, che, a seguito dell'annullamento, l'esperto originariamente individuato possa aprire un contenzioso con l'istituzione scolastica.
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 27/03/2017 n° 7757
Giurisprudenza
Le controversie relative a procedure concorsuali volte al conferimento di incarichi di natura para-subordinata appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (La presente pronuncia ribadisce quanto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze n. 72/2014 e n. 13531/2016. Sui presupposti sostanziali per il legittimo conferimento di incarichi ad esterni, si veda la sentenza della Corte di Conti, Seconda sezione in appello, n. 82/2017##183L).
Keywords
#contratto di prestazione d’opera ed esperti esterni#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#questioni processuali: giurisdizione#pontone #bianchini
Sui compiti della commissione aggiudicatrice - T.A.R. TOSCANA - Sezione Terza Sentenza 05/04/2018 n° 478
Giurisprudenza
Prima dell’istituzione dell’Albo di cui all'articolo 78 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti non avevano alcun obbligo di attingervi per procedere al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice come prescritto dall’art. 128, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 56/2017, che ha novellato l’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016. La brevità dei tempi impiegati per l’esame delle offerte non costituisce motivo di invalidità della procedura, quando derivi dall’adeguatezza della organizzazione dei lavori della commissione ovvero quando i progetti presentati risultino ictu oculi facilmente apprezzabili, tenuto anche conto della ripetitività delle valutazioni in relazione ai singoli parametri, come predeterminati nella lex specialis. L’operato della commissione di gara è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica e si fonda su giudizi tecnici connotati da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare i quali non è sufficiente evidenziare la loro mera non condivisibilità, ma occorre piuttosto dimostrare la loro palese inattendibilità, ossia una manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio e, in ogni caso la formula proporzionale inversa ha pari dignità logico - giuridica di quella diretta, pure per le offerte tecniche, ai fini della ripartizione dei punteggi, e non lede né la par condicio, né la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Keywords
#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#offerta #gara #sez #punteggio #illogicità #formula #capitolato #appaltare #dlgs
Impugnazione dei provvedimenti relativi alla mobilità del personale: sussiste la giurisdizione del g.o. - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 23/01/2018 n° 468
Giurisprudenza
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti di macro-organizzazione; hanno tale natura gli atti regolamentari e gli atti generali, che - in applicazione di norme primarie o secondarie - incidono sui diritti e sugli obblighi dei dipendenti e in generale sul loro status, anche rispetto a promozioni e trasferimenti. Per contro, sussiste la giurisdizione del giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, se gli atti impugnati sono concretamente attuativi del CCNL in materia di mobilità e sono stati emanati sulla base dei punteggi conseguiti dai ricorrenti e delle graduatorie redatte secondo i criteri previsti dal medesimo contratto e dalle tabelle allegate. Se, pertanto, le censure proposte avverso gli atti impugnati concernono i criteri di formazione delle graduatorie previsti dal CCNL sulla mobilità, ossia i criteri generali per la mobilità del personale docente ed educativo, tale contratto non può essere sindacato dal giudice amministrativo atteso che, per l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, i contratti collettivi di per sé riguardano i "rapporti individuali di lavoro" e non possono essere assimilati agli "atti di macro-organizzazione". (Nel caso di specie, erano stati oggetto di impugnazione l’O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 nonché il relativo Allegato 1, contenente la tabella riferita alla valutazione dell'anzianità di servizio oltre che, con ricorso recante motivi aggiunti, gli atti di approvazione delle relative graduatorie ed i conseguenziali provvedimenti di assegnazione a nuovo "ambito" di conclusione della procedura di mobilità. Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il giudice amministrativo, così come non può occuparsi del contenuto di un contratto collettivo incidente sui "rapporti individuali di lavoro", non può occuparsi dell'atto che - nel dare attuazione ad una previsione del contratto collettivo - similmente incide sui "rapporti individuali di lavoro”).
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#questioni processuali: giurisdizione#usp #usr #mobilità #giurisdizione #atto #contratto #giudice #lavoro #graduatoria #criterio
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione Prima Sentenza 21/05/2015 n° 477
Giurisprudenza
La gravità di un singolo episodio può risultare sufficiente ad incidere negativamente sul giudizio circa la condotta dello studente abbassandone sensibilmente il voto, ma non può consentire di prescindere da una valutazione complessiva della maturità della persona e delle sue capacità di interazione con l’ambiente. L’assegnazione di un voto-standard a tutti gli studenti coinvolti nella medesima deplorevole vicenda denota, invece, l’assenza di ponderazione e di approfondimento dei tratti di ciascuno di essi e del comportamento tenuto nel corso dell’intero anno scolastico. E’ illogico e contraddittorio affermare che l’assunzione di alcoolici sia elemento non determinante ai fini della valutazione della gravità della condotta, in quanto è ben noto, al contrario, come tale sostanza alteri la capacità di contratto delle proprie azioni e di ciò avrebbe dovuto tenere conto il Consiglio di classe nella valutazione globale dei fatti. (La vicenda ha alla base un grave episodio, a sfondo sessuale, verificatosi durante un viaggio di istruzione. Il Giudice Amministrativo ha annullato l’assegnazione del voto di 6/10 in condotta per contrasto con l’art. 2 d.l. 137/2008)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#alcoolico #appartare #cervello #lacunosità #disapplicandosi #avvenimento
Codice dei contratti: ancora su rotazione e contraente "uscente" - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 12/06/2017 n° 816
Giurisprudenza
Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare
Esame di Stato e whatsApp: l’annullamento di una prova comporta l'esclusione dalle ulteriori prove - T.A.R. MARCHE Sentenza 22/01/2018 n° 57
Giurisprudenza
Quando il dirigente scolastico abbia avuto cura di informare gli studenti circa il divieto di uso dei cellulari durante le prove scritte degli esami di Stato e circa le sanzioni previste in caso di violazione, è corretto, in virtù delle istruzioni MIUR n. 5754/2017, escludere dalle ulteriori prove d’esame uno studente al quale sia stata annullata la prova scritta di matematica per violazione di tali disposizioni. (Nel caso concreto, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell’esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato. La prova veniva quindi annullata e il ricorrente escluso dalle prove successive in applicazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con atto 24.5.2017 n. 5754. In sede cautelare, il T.A.R. Marche rilevava che il ricorso e i motivi aggiunti apparivano “prima facie fondati solo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui si prevede l’annullamento della singola prova e non l’esclusione dall’esame del candidato sorpreso ad utilizzare dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle prove”. Di conseguenza l’amministrazione provvedeva, in via cautelativa, ad ammettere il ricorrente alla sessione straordinaria di settembre per lo svolgimento della terza prova scritta e della prova orale, disponendo altresì che, per la prova di matematica, comunque da considerarsi annullata, avrebbe dovuto essere attribuito il voto corrispondente alla “prova non svolta/consegna in bianco”. All’esito delle ulteriori prove e sotto riserva in pendenza di giudizio, il ricorrente conseguiva il punteggio complessivo di 60/100. In sede di decisione sul merito, tuttavia, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso ritenendo preminente il fatto che i divieti e le sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante le prove d’esame in oggetto erano stati riportati nel calendario delle prove scritte firmato dal dirigente scolastico del Liceo, in ossequio all’adempimento prescritto dal MIUR, secondo cui “I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati….”, e che dei medesimi divieti e sanzioni era stato dato altresì avviso orale prima dell’inizio delle prove. Ciò premesso, l’art. 95, comma 3, del R.D. n. 653/1925, disciplina esclusivamente la competenza ad annullare singole prove “durante la sessione” (attribuendo la stessa alla commissione) oppure “dopo la chiusura della sessione” (attribuendo la stessa al Preside o al Ministro). Nulla tuttavia stabilisce circa le conseguenze di tale annullamento in punto di legittimazione del candidato a partecipare alle prove successive. Questo profilo è disciplinato invece dalle norme integrative ministeriali contenute nelle istruzioni MIUR n. 5754/2017. L’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove sono quindi da ritenersi legittimi in virtù delle istruzioni MIUR in esame, secondo cui “nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”; formula che non lascia all’autorità scolastica margini per valutazioni discrezionali).
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#esami di stato#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#prova #esame #istruzione #miur #candidato #sessione #telefono #esclusione #matematica #annullare
Risoluzione del rapporto di lavoro del docente: cosa si intende per annullamento della "procedura di reclutamento"? - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 08/05/2018 n° 10948
Giurisprudenza
Solo il MIUR è compente ad indire o annullare le "procedure di reclutamento" dei docenti, che sono procedure non individuali, ma di carattere collettivo. Per la realizzazione delle suddette procedure per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato possono utilizzarsi le GAE (graduatorie ad esaurimento) oppure il pubblico concorso per titoli ed esami. Ne consegue che la dicitura "procedura di reclutamento" - contemplata nell'art. 25, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 - che costituisce il presupposto del contratto di assunzione ed il cui annullamento è causa di risoluzione del contratto stesso, non può che essere riferita alla procedura complessiva di reclutamento indetta dal Ministero. Pertanto, l'Amministrazione periferica - provinciale o regionale - non ha alcuna competenza per modificare o annullare di propria iniziativa una procedura di reclutamento, sia pure con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di rispettiva competenza o a parte di esso, in quanto ha comunque il modo di fare eventuali osservazioni sulla consistenza delle vacanze e/o delle quote di riserva prima della definizione della procedura stessa da parte del MIUR e, in ipotesi, potrebbe anche chiedere dopo la pubblicazione del decreto ministeriale una rettifica sul punto da parte del Ministero, ma certo non dopo aver proceduto alla regolare assunzione dei docenti. Pertanto, l' Amministrazione periferica non può, motu proprio, modificare la parte della procedura di reclutamento relativa alle quote di riserva per i docenti disabili per i quali con la definizione delle quote era sorto l'obbligo di assunzione. (Nel caso di specie la Cassazione ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda proposta da una docente al fine di ottenere la reintegra nell'incarico di una docente di sostegno, conferitole in base a determina dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Provinciale seguita da contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il medesimo USP, che dopo alcuni mesi di esecuzione è stato successivamente annullato per effetto di d.d. dello stesso USP. La Corte ha osservato che il d.d. con cui è stato annullato il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla docente è privo di una qualsiasi base giuridica, stante che la procedura di reclutamento al termine della quale la ricorrente era stata assunta non è mai stata annullata, si è svolta regolarmente e non sono mai stati messi in discussione il punteggio spettante all'interessata all'interno della graduatoria di appartenenza ed il suo titolo di riservista invalida civile, nè la docente è stata mai stata esclusa dalla graduatoria stessa. Il caso deciso è particolare e sembra lasciare spazio comunque alla applicazione dell'art. 25, quinto comma, riferito al personale docente, e dell'art. 44, settimo comma, riferito al personale ATA, del CCNL 2007, peraltro ancora vigenti rispetto al CCNL 2018, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia un evento che riguardi soggettivamente il singolo dipendente, influente sulla graduatoria, come ad es. l'accertamento del mancato possesso del titolo di studio o degli altri requisiti di accesso all'impiego).
Keywords
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Pubblicazione sui social network di immagini e dati relativi al figlio minore: l'ordine di cancellazione può essere rafforzato con l'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del genitore inadempiente - Tribunale ROMA - Sezione Prima Ordinanza 23/12/2017
Giurisprudenza
Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo. A garanzia dell’osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa. (La pronuncia in questione si inquadra in una situazione di grave conflittualità familiare, giunta fino alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, che ha portato il figlio sedicenne – tramite il tutore nominato – a richiedere al Giudice, da un lato, l’autorizzazione ad iscriversi ad un College americano per sfuggire al pesante clima creatosi intorno a sé e, dall’altro, la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre. Costei, infatti, era solita pubblicare sui social network immagini e frasi riguardanti il figlio, il suo stato di salute e la vicenda giudiziaria della famiglia che, diffusesi inevitabilmente tra i coetanei, avevano generato un profondo stato di disagio nel figlio. In considerazione di ciò, il Tribunale, supportato delle relazioni dello psicoterapeuta e delle figure di riferimento affidatarie del minore, valorizzando la teoria del “grande minore,” riconosce in capo al sedicenne idonea capacità di autodeterminazione ed accoglie le sue richieste di iscrizione in una scuola americana e di far cessare i comportamenti lesivi della madre. Inoltre, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, il Giudice, per assicurare reale efficacia al provvedimento assunto, pone a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi sanciti il pagamento di una somma di denaro che la madre dovrà corrispondere al minore e al tutore per ogni violazione commessa ed assegna, altresì, al tutore il potere di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca e di diffidare terzi dalla diffusione di ogni dato relativo al minore.)
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T.A.R. VENETO - Sezione Terza Sentenza 14/01/2009 n° 36
Giurisprudenza
Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
Keywords
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Il divieto di svolgimento di incarichi professionali non sia applica ai dipendenti in part time non superiore al 50% - Corte dei Conti LOMBARDIA Sentenza 18/01/2018 n° 4
Giurisprudenza
Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).
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Risoluzione del contratto di lavoro dopo decadenza dalla graduatoria ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 Modulistica
Autocertificazione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese sono azioni frequenti nella scuola: come preannunciato vi proponiamo due atti che il dirigente scolastico potrebbe trovarsi a dovere porre in essere. Si tratta nel caso della “gestione” delle graduatorie di istituto in relazione al reclutamento del personale supplente: cosa fare quando il casellario giudiziale attesta la presenza di condanne penali non dichiarate? Il primo atto è costituito da un decreto di depennamento dalla graduatoria ed il secondo dal conseguente atto di risoluzione del contratto di lavoro. Attenzione ad usarli quando i presupposti ricorrono! In proposito, può essere utile la fruizione del video "Il controllo delle dichiarazioni sostitutive e le conseguenze delle false dichiarazioni in sede assuntiva” dell’avv. Capaldo, di prossima pubblicazione. Ecco quindi una bozza di decreto di risoluzione del contratto di lavoro.
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#preannunciare
Mobilità del personale docente: non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie - Tribunale RIMINI - Lavoro Sentenza 02/05/2018 n° 60
Giurisprudenza
L’art. 1 L. n. 62 del 2000 e l'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 255 del 2001 descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie ma ai soli fini dell'inserimento nelle GAE : trattamento questo che si palesa come di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Tuttavia tale parificazione non supera il dato oggettivo che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi, di talché anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE , il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera. E' necessario, quindi, distinguere nettamente quello che è il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento dal riconoscimento che viene, invece, svolto ai fini economici, dopo l'assunzione, ossia ai fini dell'anzianità di servizio che è quello che viene qui in esame. Se, dunque, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, tale titolo non deve essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di una anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico. Pertanto, il servizio prestato presso le scuole paritarie rimane, comunque, servizio prestato presso degli enti privati, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato e detti principi valgono anche con riferimento alla pretesa di far valere il punteggio maturato presso le scuole paritarie nell'ambito delle procedure di mobilità. (La Sentenza in commento ribadisce quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale BOLOGNA - Sez. Lavoro - Ordinanza 04/04/2018 n° 2393 e Sentenza 20/07/2017 n° 773) che, nell'affermare la non valutabilità in sede di mobilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, ha osservato che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001, non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati. Interpretazione difforme è stata invece affermata dal Tribunale di Modena con Decreto n. 1277 del 4 aprile 2018).
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Lettera di invito a formulare un preventivo per affidamento diretto di contratto di assicurazione (art. 36, secondo comma, lett. a) D.Lvo n. 50/2016) Modulistica

Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).

 

 

 

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Selezione del RSPP: il personale interno ad altra scuola ha la precedenza sugli esperti esterni - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 15/01/2018 n° 334
Giurisprudenza
Il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che negli istituti di istruzione il datore di lavoro (dirigente scolastico), che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa l'RSPP individuandolo tra le due seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Solo in assenza del predetto personale, il comma 9 dell’art. 32 consente che gruppi di istituti possano avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Pertanto, il suddetto comma 8 disegna una posizione di favore per gli incaricati interni alla sicurezza, con la conseguenza che, nella selezione dell'RSPP, il personale interno ad altra unità scolastica, ha titolo di precedenza nell'assegnazione dell' incarico rispetto ad un esperto esterno all'Amministrazione
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Corte di Cassazione - Civile Sentenza 19/09/2016 n° 18302
Giurisprudenza
E’ fatto divieto al datore di lavoro, anche di natura pubblica, di utilizzare “impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300). Tali impianti, infatti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In materia, si deve operare un contemperamento tra i diritti del datore di lavoro, in particolare, alla libera iniziativa economica e alla protezione dei beni aziendali, e la tutela dei diritti dei lavoratori, in primo luogo alla riservatezza. Questo bilanciamento è previsto proprio dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il quale è rivolto ad assicurare al lavoratore che il controllo a distanza, anche solo potenziale, della sua attività lavorativa sia protetto da garanzie, qualunque sia la finalità per la quale il datore di lavoro predispone i controlli. Per tale ragione, quando l’attività di vigilanza a distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi finalità, permetta anche la mera “possibilità di controllo dell’attività lavorativa” fornita dal prestatore di lavoro, l’attività non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 dello Statuto. Pertanto, anche i controlli c.d difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando comportino la possibilità del controllo a distanza della prestazione lavorativa dei dipendenti, sono soggetti alla disciplina dell’art. 4, e risultano pertanto illegittimi ove non concordati con le rappresentanze sindacali o autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro. In sostanza, l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Nella fattispecie concreta esaminata, un istituto pubblico aveva predisposto un servizio di navigazione in Internet il quale, non si limitava a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti Web non inerenti l’attività lavorativa dell’Istituto, ma memorizzava ogni accesso e anche ogni tentativo di accesso, generando la possibilità di ricostruire la navigazione di ogni singolo lavoratore e conservando tali dati nel sistema per mesi. Parimenti è stato ritenuto illegittimo il sistema di conservazione sul server aziendale dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dai dipendenti dell’Istituto, così come il controllo del traffico telefonico mediante il sistema VoIP poiché entrambi prevedevano la prolungata conservazione dei dati. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, è vietato al datore di lavoro “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”; acquisire e conservare dati che contengono, o possono contenere, simili informazioni comporta già l’integrazione della condotta vietata, poiché si risolve in un’indagine non consentita sulle opinioni e condotte del lavoratore, e ciò anche se i dati non vengono successivamente utilizzati. Pertanto, non è necessario sottoporre i dati raccolti ad alcun particolare trattamento per incorrere nell’illecito, poiché la mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della prescrizione legislativa.
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Decreto Ministeriale 03/08/2017 Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Normativa

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;

Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;

Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;

Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;

Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerata altresì non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale;

Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;

Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;

Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali, non è riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione è stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalità;

Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;

Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;

Ritenuto altresì di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4;

Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformità all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22 giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verrà garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sarà adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge;

Ritenuto altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;

Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;

Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;

Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilità che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attività di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attività svolte dal tirocinante;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Università, individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo ciò possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Università medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attività di ricerca svolte;

Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Parte I

Disposizioni comuni

Art. 1.  Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

Art. 2.  Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b)  «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c)  «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d)  «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.

e)  «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

f)  «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

g)  «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

h)  «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;

i)  «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

l)  «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

m)  «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

n)  «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;

o)  «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

p)  «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.

Art. 3.  Articolazione in fasi del corso-concorso

1.  I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:

a)  eventuale prova pre-selettiva;

b)  concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

c)  corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

Art. 4.  Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione

Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

Parte II

Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale

Art. 5.  Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale

1.  Il Bando specifica:

a)  i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;

b)  i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;

c)  il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

d)  le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;

e)  le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;

f)  le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

g)  le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;

h)  i documenti richiesti per l'assunzione.

 Art. 6.  Requisiti di ammissione

Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Art. 7.  Istanza di partecipazione al concorso

I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.

 Art. 8.  Prova preselettiva

Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.

 Art. 9.  Prove di esame

Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

Art. 10.  Prova scritta

1.  La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2.  I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a)  normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b)  modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c)  processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d)  organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e)  organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f)  valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g)  elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h)  contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i)  sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

3.  Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4.  Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.

 Art. 11.  Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.

Art. 12.  Valutazione delle prove e dei titoli

Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 13.  Predisposizione delle prove

1.  Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:

a)  dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;

b)  dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;

c)  dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

2.  Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.

3.  I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.

4.  Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

 Art. 14.  Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 15.  Commissione del concorso

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

 Art. 16.  Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1.  Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a)  avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b)  avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c)  essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d)  essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2.  I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a)  non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b)  non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c)  non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d)  non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Parte III

Corso di formazione dirigenziale e tirocinio

Art. 17.  Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1.  Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

2.  Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

3.  Il corso di formazione dirigenziale, che è parte integrante della procedura concorsuale ed è svolto presso le Università, si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:

  MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica. Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.

  MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

  MODULO FORMATIVO C) La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.

  MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

4.  Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione è rilasciata dall'Università presso la quale si svolge il corso di formazione.

5.  Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.

6.  Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.

7.  Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.

8.  Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.

9.  Allo scopo di assicurare l'unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Università si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.

10.  Le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

11.  Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Art. 18.  Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15. La composizione della commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

 Art. 19.  Graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.

Art. 20.  Vincitori

Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 Art. 21.  Riammissione al corso successivo

I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 22.  Disposizioni finanziarie

Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

 Art. 23.  Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 24.  Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25.  Disposizioni transitorie

Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 26.  Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#articolo #candidato #concorso #comma #formazione #prova #corso #tirocinio #dirigente #commissione
La valutazione delle certificazioni ISO in gara d'appalto - T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 13/02/2018 n° 176
Giurisprudenza
E’ illegittimo il bando di gara che attribuisca un punteggio eccessivo alle certificazioni ISO facoltative in quanto, se è pur vero che la valorizzazione del possesso della certificazione non può, di per sé, essere ritenuta discriminatoria, in quanto anche le piccole aziende possono accedervi, essendo le certificazioni conseguibili a prescindere dalle dimensioni e dal volume d’affari dell’impresa, ancorché con costi di un certo rilievo, tuttavia lo diventa nel momento in cui nemmeno l’aver formulato la migliore offerta in relazione a tutti gli altri parametri valutati può essere sufficiente a determinare l’aggiudicazione della gara rispetto a un concorrente che esibisca la certificazione stessa. L’attuazione del principio di rotazione è perseguito mediante l’effettiva applicazione delle regole poste a favore della rotazione e non anche attraverso il surrettizio perseguimento di tale scopo introducendo un parametro di valutazione dell’offerta che risulti sproporzionato rispetto al servizio da aggiudicare.
Keywords
#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#certificazione #possesso #alimento #iso #contributo #distributore #volume #sistema #bevanda #esibire
Codice dei contratti e soccorso istruttorio - T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 26/05/2017 n° 519
Giurisprudenza
La difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis di gara comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 quando si tratti di irregolarità attinente ad un elemento essenziale dell’offerta, tra cui rientra l’arco temporale di inizio della esecuzione della prestazione contrattuale. L’irregolarità di un elemento essenziale dell’offerta non è mai sanabile attraverso il cd. soccorso istruttorio ponendosi inesorabilmente in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, teso a garantire da un lato la par condicio fra i concorrenti, e dall’altro l’affidabilità del contraente ed attinente non ad ogni aspetto dell’offerta, bensì a profili economici e tecnici essenziali della medesima.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#pef #cauzione #quindici #intuire #avanzata #spalmare #grossolanità #moltiplicazione
T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 28/08/2017 n° 1074
Giurisprudenza
Non sussiste la violazione dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, nel caso in cui il Presidente della Commissione giudicatrice in una gara di appalto per la concessione di un servizio di ristoro all’interno di un ospedale abbia ricoperto anche il ruolo di responsabile del procedimento ma non abbia avuto in concreto alcun ruolo nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, poiché il presidente del seggio di gara è organo diverso dalla commissione giudicatrice e ad esso possono essere affidati anche solo compiti di natura prettamente amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale. La sottofase della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, sono caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#riedizione #barministore #tuttalpiù #classificato #duemila #subentro
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 110
Normativa

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. (1)
2.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3.  Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:
a)  partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b)  eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. (1)
4.  L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5.  L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a)  se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b)  se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6.  Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#concordato #fallimento #anac #curatore #esecutore #preventivo #insolvenza #inefficacia #affidatario #aggiudicatario
Verifica dei risultati(Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998, poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 20
Normativa

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Keywords
#verifica #consiglio #preporre #presidenza #giustizia #polizia #difesa #operazione
(Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 15
Normativa

1.  Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2.  Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4.  Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5.  Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

Keywords
#sovraordinato #demandare
Procedimento di contrattazione collettiva(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 47
Normativa

Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

 

Keywords
#contrattazione collettiva#trattativa #sabato #riaprire #attendibilità #inefficacia
Responsabilità dirigenziale(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 21
Normativa

1.  Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis.  Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
[2. (1)]
3.  Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145 a decorrere dal 8 agosto 2002

Keywords
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#trasparenza amministrativa#valutazione del personale#ottimizzazione #ottanta #decurtare
Trattamento economico ( Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 24
Normativa

1.  La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis.  Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter.  I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater.  La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3.  Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4.  Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5.  Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7.  I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (104).
8.  Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
[9. (1) ]
 
 (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

Keywords
#personale dipendente: questioni retributive#perequazione #incentivazione #confluire #determinatisi #graduazione #riequilibrio #remunerare #assorbire #ottimizzazione #supplenza
Interpretazione autentica dei contratti collettivi(Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 49
Normativa

1.  Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2.  L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 

Keywords
#contrattazione collettiva#sottoscritto #divergenza #vigenza
Contratti collettivi nazionali e integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 40
Normativa

1.  La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (1)
2.  Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. (1)
3.  La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. (1)
3-ter.  Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. (1)
[3-quater.  (2)]
3-quinquies.  3-quinquies.  La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (1)
3-sexies.  A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
4.  Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. (3)
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. (3)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

(2) Comma abrogato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

(3) Comma inserito dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

Keywords
#contrattazione collettiva#sessione #ottimizzazione #trattativa #virtuosità #fusione #protrarre #fede #nazionale #riassumere #soppressione
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 16/11/2016 n° 1190
Prassi, Circolari, Note

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.

Premessa

1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato
l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

2. L’Albo è composto da:
a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un
punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo.
L’Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.

5. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo.

1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la alutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
   1) contratti misti di appalto;
   2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
   3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l’eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all’art. 77, c. 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli
interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico.
4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:
a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

1.2 L’Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.

1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell’autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo,
sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.

1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non
determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.

2. Comprovata esperienza e professionalità

Sezione ordinaria
2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo
precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge
14 gennaio 2013, n. 4;

c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica
pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione;
e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

2.9 Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:
a) procedure di project financing;
b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)

e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
g) forniture di dispositivi medici.

Sezione speciale

2.10 Possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.

2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.

3. Requisiti di moralità e compatibilità

Condizioni di iscrizione
3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione
3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione
3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all’incarico, anche
l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione all’Albo

4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall’Autorità.

4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni. 

4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.

4.5 Fino alla piena interazione dell’Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.

L’aggiornamento dell’Albo
4.6 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

4.7 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello
predisposto dall’Autorità, del permanere dei requisiti.

4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.

4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

4.10 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

4.11 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. A tal fine provvede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

4.12L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.

Sanzioni
4.13 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui ai punti 3.6 e 3.7, determina l’impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.14Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.15 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste da parte dell’ANAC di informazioni comporta, le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. 

4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall’Albo.

5. Periodo transitorio
5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.


Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018
Il Segretario, Maria Esposito

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: controlli#appaltare #stazione #albo #commissario #gara #iscrizione #sottosezione #commissione #contratto #esperto
Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 17
Normativa

1.  Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2.  La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a)  nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b)  quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c)  quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3.  L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5.  I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi. (1)

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.

Keywords
#astensione #lavoro #lavoratrice #gravidanza #comma #divieto #articolo #direzione #disporre #asl
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Linea Guida - Atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 Concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1301 del 20 dicembre 2017 20/12/2017 n° 6
Prassi, Circolari, Note

Il presente documento è stato elaborato dall'ANAC nella sua qualità di soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa con il compito, tra l'altro, di riferire al Parlamento sull'efficacia delle norme vigenti in materia (art. 1, comma 2, lett. f) e g) l.n. 190/2012). Esso, pertanto, opera una ricognizione sul tema dell'accesso civico e degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle PA, affrontando le criticità ed i dubbi emersi nella normativa di riferimento, tentando di darne una lettura coerente con il sistema, ma anche sollecitando, in diversi punti, un intervento chiarificatore del legislatore. L’Autorità ha, dunque, tentato di offrire agli operatori maggiori coordinate per orientarsi nella normativa sulla trasparenza delle PA e sull’accesso civico (d.lgs. 33/2013) tentando di chiarire “chi deve pubblicare cosa e come”.

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Premessa
L’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC) - tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190,  recante «Disposizioni per la prevenzione  e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  amministrazione», all’art. 1, co. 2, lett. f), individua l’ANAC quale  soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza  dell’attività amministrativa e all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra  l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni  vigenti in materia - intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune  disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni) ad integrazione di quelle già espresse negli atti di  segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, nell’ Atto di segnalazione al Governo e Parlamento  di cui alla Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e nella determinazione n. 241  dell’ 8 marzo 2017.
Benché, infatti, l’ANAC  abbia emanato linee guida ad hoc contenute negli atti di determinazione nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n.  241 dell’8 marzo 2017, n. 1134 dell’8  novembre 2017 volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle società  e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche  amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi,  permangono alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere  segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi  che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti.
Nella predisposizione di tali  atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di  riferimento, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della  relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito  illustrate.
Art.  4-bis – Trasparenza nell’utilizzo delle  risorse pubbliche
L’art.  4-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che, al fine di promuovere  l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche  amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con il  Ministero dell’economica e delle finanze, gestisca il sito internet denominato “Soldi  pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle  pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia della spesa  sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale  di riferimento (comma 1).
Come  precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, si  tratta di un portale web, che  raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema  informativo sulle operazione degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica previa  rielaborazione nella forma.
E’  inoltre previsto, ai sensi dell’art. 4-bis,  comma 2, l’obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito,  nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati relativi ai propri  pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa  sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. La  disposizione riveste un particolare rilievo, posto anche che attualmente l’omessa  pubblicazione dei dati comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui  all’art. 47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Le  citate disposizioni hanno destato incertezze applicative con riferimento  all’ambito soggettivo e all’ambito oggettivo degli obblighi di trasparenza ivi  contemplati.
Occorre,  infatti, considerare che il sito “Soldi pubblici” attualmente riporta i dati  relativi ai pagamenti delle regioni, comuni, province, città metropolitane e  ministeri e che il sistema SIOPE, dopo una fase sperimentale, è entrato a  regime per le regioni, province, comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti e per le università (il sistema SIOPE è stato progressivamente esteso  ad altre tipologie di amministrazioni ed enti ed è destinato a coinvolgere  tutte le amministrazioni ricomprese nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi dell’art.  1, co. 3, della legge 196/2009; cfr. da ultimo il decreto 25 settembre 2017 del  Ministero dell’economia e finanze).
In base  al comma 1, le amministrazioni sopra indicate sono tenute a comunicare i dati  al sito “soldi pubblici”. In base al comma 2, invece, tutte le amministrazioni  hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito nella sezione Amministrazione  trasparente i dati specificati nella disposizione.
La  formulazione delle norme soffre, innanzitutto, di un difetto di coordinamento circa  l’ambito soggettivo di applicazione laddove non risulta chiaro quali siano le  amministrazioni tenute agli adempimenti di cui al co. 2, rispetto a quelle di  cui l co. 1. Da tale difetto di coordinamento deriva, inoltre, il rischio di  riportare i medesimi dati su siti differenti, in difformità al principio di  semplificazione degli oneri a carico dei destinatari delle misure di  trasparenza, affermato nel d.lgs. 33/2013.
Altro  disallineamento tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati da pubblicare in quanto  non vi è totale coincidenza tra i dati disponibili nel sito “Soldi pubblici” e  quelli che devono essere pubblicati sui siti istituzionali. Tale discrasia determina  dubbi in merito alla corretta modalità di attuazione della disposizione, che  dovrebbe consentire, fra l’altro, un agevole raffronto tra gli elementi  informativi oggetto della norma di trasparenza disciplinata all’art. 4-bis co.  1 e 2.
Si  ritiene pertanto opportuno l’intervento del legislatore, auspicato nella  predetta delibera n. 1310/2016, per superare le perplessità scaturite in merito  all’applicazione dell’art. 4-bis,  anche nell’ottica di evitare duplicazioni di obblighi di pubblicazione.
Ferma restando  la formulazione del comma 1, il comma 2 andrebbe modificato per specificare,  innanzitutto, che il set di dati da pubblicare sul sito istituzionale è lo  stesso che deve essere comunicato a “Soldi pubblici”. Occorrerebbe, inoltre,  chiarire al medesimo comma 2 che i soggetti di cui all’art. 2-bis, per i quali i dati relativi ai  pagamenti confluiscono nel sito “Soldi pubblici”, assicurano nel proprio sito  istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento  ipertestuale al predetto sito, in coerenza con quanto previsto all’art. 9-bis  del d.lgs. 33/2013. La disposizione dovrebbe anche precisare che le sole amministrazioni  e i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non tenuti a inviare i  dati al sito “Soldi pubblici”, pubblicano direttamente i medesimi dati sul  proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art.  9-bis - Pubblicazione delle banche dati
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art. 9-bis “Pubblicazione delle banche dati”.
Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari delle  banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i dati presenti nelle banche  dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione  obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche in termini di qualità delle  informazioni previste dall’articolo 6.
Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti  nelle banche dati, tutti i soggetti cui si applica il decreto legislativo  possano assolvere agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’indicazione sul  proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento  ipertestuale alle stesse banche dati. Resta ferma la possibilità per le  amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati  purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Al comma 3 si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa  la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso  civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della  trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
Ai sensi del comma 4 laddove, invece, l’omessa pubblicazione dei dati da  parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai  soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico è presentata al  responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione  tenuta alla comunicazione.
L’Allegato B, cui si riferisce il comma 1, contiene l’elenco in forma di  tabella delle Banche dati e delle Amministrazioni che le detengono, delle norme  che le hanno istituite nonché dei singoli obblighi di pubblicazione previsti  dal d.lgs. 33/2013 che dovrebbero essere coincidenti con quelli contenuti nelle  stesse banche dati.
La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di particolare  apprezzamento:

   introdurre modalità semplificate di  pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece  di pubblicare nuovamente dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi  del d.lgs. 33/2013, già comunicati alle amministrazioni che detengono Banche  dati, potranno limitarsi ad inserire nell’apposita sezione o sottosezione di  “Amministrazione trasparente” il link opportuno;    evitare duplicazioni e impedire che su siti  diversi siano pubblicati dati discordanti;    avviare un processo di apertura delle banche detenute  dalle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’apertura delle banche dati,  il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto all’art. 42, co. 2, che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.  97/2016, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo  2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, «verificano la completezza e la correttezza dei  dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati  di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove  necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati». Pertanto lo scorso 23  giugno sono decorsi i termini assegnati per l’adeguamento dei dati e l’apertura  delle banche dati.
Come visto sopra, l’intento primario del  legislatore è stato quello di semplificare l’attuazione della normativa sulla  trasparenza. Tuttavia la disposizione di cui all’art. 9-bis si è rilevata, in  realtà, di difficile attuazione. La ragione principale risiede nel fatto che le  banche dati cui si riferisce la norma sono state istituite e realizzate prima  dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 per scopi diversi da quelli che si  prefigge l’art. 9-bis.
Da subito, pertanto, si è riscontrato un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti  nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a  pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la discrasia attiene anche ai contenuti  degli obblighi, in quanto le banche dati contengono spesso solo dati, mentre il  d.lgs. 33/2013 si riferisce anche a “documenti  e informazioni”.
Per allineare i contenuti delle banche dati agli  obblighi di pubblicazione si renderebbe, perciò, necessario un investimento per  la revisione delle banche dati elencate nell’Allegato B) volto a consentire una  corretta attuazione della disposizione. Allo stato attuale, il rischio è quello  di avere interpretazioni volte ad adempimenti formali con la pubblicazione parcellizzata  dei dati attinenti ad un medesimo set considerato unitariamente da diverse norme del d.lgs. 33/2013, in parte sui  siti delle amministrazioni detentrici delle banche dati e in parte - per i dati  non conferiti alle banche dati- sui siti delle amministrazioni. Con la  conseguenza di perdere l’unitarietà dell’informazione voluta dal legislatore in  ordine ad un medesimo profilo organizzativo o funzionale e di costringere gli  interessati a consultare due diversi siti, quello della banca dati e quello  dell’amministrazione, per ottenere un’informazione completa.
Fermo restando l’apprezzamento dell’Autorità sugli  obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore, ed, in particolare, circa  l’apertura delle banche dati pubbliche e la loro interoperabilità, si ritiene tuttavia  opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà  applicative sopra esposte.
La modifica dell’art. 9-bis potrebbe volgere nella  direzione di prevedere sicuramente l’apertura delle banche dati dell’Allegato B),  stabilendo però che la sostituzione dell’obbligo di pubblicazione per le  amministrazioni sui propri siti possa realizzarsi solo quando vi sia una totale  coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs.  33/2013.
Ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013,  qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati  effettivamente coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, la richiesta  di accesso civico dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’amministrazione  titolare della banca dati.
Nell’ipotesi, invece, in cui non vi sia la totale coincidenza tra i  dati, la richiesta di accesso civico andrebbe esercitata nei confronti delle  amministrazioni tenute alla pubblicazione dei dati, restando fermo, in tali  casi, come anticipato, l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul  proprio sito tutti i dati previsti dal d.lgs. 33/2013.

Art. 14- Obblighi  di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,  di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 gli  obblighi di trasparenza di cui al co. 1, del medesimo articolo - lett. da a) ad  f) – sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali. Gli  obblighi previsti alle lettere c) ed f), ovvero compensi connessi  all’assunzione della carica, importi dei viaggi di servizio e missioni,  dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali, sono stati oggetto di impugnativa  e al momento verte sugli stessi un giudizio di legittimità costituzionale (vedi infra).
Nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14, il  d.lgs. 97/2016 ha inciso sulla sua sistematica e, come l’Autorità ha potuto  rilevare nel corso dell’attività di vigilanza e nei numerosi quesiti ricevuti,  la nuova formulazione si è prestata a dubbi interpretativi e applicativi.
Gli obblighi previsti al co. 1 dell’art. 14 trovano, infatti, uguale  applicazione nei confronti di tre distinte categorie di soggetti: titolari di  incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale,  regionale e locale; titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo  gratuito; titolari di incarichi dirigenziali.
Con riguardo ai soggetti, si è ravvisata, in particolare, la necessità  di meglio individuare “i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati” distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica. La  definizione adottata all’art. 14 risulta, infatti, non allineata con quella  contenuta all’articolo 4 del d.lgs. 165/2001 che distingue tra organi di  indirizzo “espressione di rappresentanza politica” e organi che non lo siano.
Nella delibera n. 241/2017, e precedentemente nella delibera n.  144/2014, l’Autorità ha chiarito che gli obblighi dell’art. 14 trovano  applicazione non solo con riferimento ai componenti degli organi direttamente  o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche “ai componenti degli organi che, pur non  espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo  generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione  cui sono preposti”.
In linea quindi con gli orientamenti interpretativi formulati da questa  Autorità, sarebbe utile distinguere meglio, all’interno dell’articolo 14, i titolari  degli organi a carattere politico - direttamente o indirettamente espressione  di rappresentanza politica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali - e i  titolari degli organi di indirizzo non a carattere politico, individuando per  questi ultimi le posizioni cui la norma si applica. Questi ultimi dovrebbero  essere i titolari di organi di governo, di amministrazione o di direzione  comunque denominati, salvo che il mandato o l’incarico sia attribuito a titolo  gratuito, negli enti pubblici, economici e non, e nelle società e negli altri  enti di diritto privato a controllo pubblico, come definiti dall’art. 2-bis del  medesimo d.lgs. 33/2013.
Si ritiene, invece, che la disciplina per i titolari di incarichi  dirigenziali debba essere espunta dall’art. 14 e considerata in un distinto  articolo (art. 14-bis).
Giova inoltre evidenziare che la formulazione sia del precedente sia del  nuovo articolo 14 del d.lgs. 33/2013 ha originato, anche con riguardo ai  titolari di incarichi politici e di amministrazione, perplessità e problemi  interpretativi con riferimento alla tutela della riservatezza derivanti  dall’obbligo vigente di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori  di ricerca web anche i dati riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale  (art. 7 bis del d.lgs. 33/2013). È indubbio che la decontestualizzazione che ne  deriva, in particolare per tale specifica tipologia di dati, comporti un  elevato rischio di alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per  scopi diversi rispetto alle finalità di trasparenza.
Si ritiene opportuno, pertanto, in primo luogo che per le dichiarazioni  rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali,  reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la  propaganda elettorale) non sia consentita l’indicizzazione e la  rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; e che sia, in  secondo luogo, previsto che l’ANAC, con proprie Linee guida, sentito il Garante  per la protezione dei dati personali, possa disciplinarne la pubblicazione in  forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni nella  loro integrità e il diritto del cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo  5, a tali dati e documenti, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o  eccedenti rispetto al fine di trasparenza.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione degli emolumenti complessivi  percepiti a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi dell’art.  1, co. 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soggetti ai limiti  retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione e  controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, si  ritiene che anche per i soggetti richiamati sussista l’obbligo di comunicare  all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza  pubblica e per l’amministrazione di pubblicarli nella sezione “Amministrazione  trasparente”.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di incarichi dirigenziali
Come già precisato, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di  trasparenza indicati all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi  dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti  discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di selezione. Per detti soggetti si ritiene che la disciplina debba essere contenuta  in un nuovo articolo - art. 14-bis- da inserire nel corpo del d.lgs. 33/2013.
Con riguardo all’inclusione dei dirigenti tra i soggetti tenuti a  osservare gli obblighi previsti dall’art. 14, l’ANAC ha da subito espresso le  proprie perplessità, in ragione, in particolare, del carattere indifferenziato  dell’estensione a tutti i dirigenti prescindendo dalla funzione svolta. Già con  l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge n. 124 del 2015,  approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l’Autorità  sottolineava che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione  patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e  dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di  un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile  tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di  comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica» (art.  14, co. 1-ter). Analoghe perplessità venivano manifestate nella Delibera  241/2017, “Linee guida recanti  indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”, laddove,  richiamando il citato atto di segnalazione, si evidenziava che la pubblicazione  dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 dovesse avvenire con  opportuni adeguamenti, collegati in particolare alla posizione e alle  responsabilità all’interno dell’amministrazione, e si prevedevano alcune  semplificazioni per la pubblicazione dei dati.
Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’applicazione della  nuova disciplina evidenziano, soprattutto per i dati relativi alla situazione  patrimoniale e reddituale di taluni soggetti, possibili rischi di alterazione,  manipolazione e riproduzione per fini diversi dalla trasparenza, che potrebbero  determinare, in alcuni casi, limitazioni della riservatezza.
Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti,  come noto, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater,  ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti adottati  dal Segretario generale del Garante della protezione dei dati personali  relativi all’attuazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni di  cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f). Si tratta dei dati sui compensi connessi  all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio e missioni e  le dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali del titolare dell’incarico.
Nell’ordinanza richiamata, il TAR Lazio ha  ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione  cautelare, rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di  compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata l’irreparabilità  del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di  cui all’art. 14.
A seguito dell’ordinanza TAR Lazio, l’ANAC con delibera numero 382 del  12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria Delibera  n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art.  14 co. 1 lett. c) ed f) per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del  Servizio sanitario nazionale.
Successivamente, con l’ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR  Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale  dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativamente alla pubblicazione dei dati  stipendiali, di missione, reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici  (art. 14 co. 1 lett. c ) e f)). Giova evidenziare che nell’ordinanza di  remissione alla Corte costituzionale, il TAR, oltre a rimettere alla Corte le  questioni individuate dai ricorrenti con l’originario ricorso, ha sollevato d’ufficio  la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 ter, che prevede  la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica  dei dirigenti. Ciò in ragione della circostanza che «l’oggetto della pubblicazione prevista all’ultimo periodo  dal predetto comma 1-ter costituisce un dato aggregato che contiene quello di  cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del  tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se  non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato».
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, l’Autorità ritiene  comunque di segnalare, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, la  necessità di prevedere misure di trasparenza che, a differenza di quelle  previste per i titolari di organi politici e di indirizzo, tengano conto di una  graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle  responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, fermo restando l’obbligo,  per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della  finanza pubblica.
Si propone, quindi, di prevedere un regime di trasparenza più incisivo  per i soggetti titolari di incarichi dirigenziali di vertice di cui  all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  posizioni equiparate, tra cui i Segretari e i direttori generali di Comuni,  Province e Regioni e per i soggetti titolari di incarichi  di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione, nelle amministrazioni  pubbliche e negli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2, ritenendo che gli stessi, in ragione del ruolo svolto, possano essere  pienamente sottoposti agli obblighi di trasparenza contenuti nell’articolo 14,  co. 1.
Diversamente, per gli incarichi dirigenziali di livello generale e non  generale conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di cui all’articolo  2-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, per quelli conferiti all’interno degli  uffici di diretta collaborazione, per i titolari di posizioni organizzative a  cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto  legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma  2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono  svolte funzioni dirigenziali, si ritiene opportuno che la norma disponga la  pubblicazione integrale dei solo dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a)  ad e). Per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dovrebbe  essere disposta la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata,  secondo disposizioni dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie  linee guida.
Si ritiene, invece che un differente regime di trasparenza debba essere  considerato per i dirigenti non titolari di incarico ai quali siano attribuite  solo funzioni di consulenza, studio e ricerca, ad esclusione di quelle  ispettive. Per tali soggetti dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo  14, co. 1, con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla  lettera f).
Anche per i dati sui dirigenti, inoltre, sarebbe, a maggior ragione,  opportuno prevedere l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori  di ricerca. Ciò al fine di evitare la diffusione di dati non adeguatamente  contestualizzati e le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla  riservatezza. In questo modo si possono contemperare le finalità di accountability, di prevenzione della  corruzione e di trasparenza con la salvaguardia della riservatezza individuale.
Resterebbe, comunque, fermo l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare  all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi  percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto  dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da ciò discenderebbe  anche l’obbligo per l’amministrazione pubblica di continuare a pubblicare sul  proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per  ciascun dirigente.

Art. 37–bis Forze di polizia, forze armate e  amministrazione penitenziaria
Si segnala inoltre la problematica manifestata più  volte all’Autorità dal comparto difesa-sicurezza con riferimento  all’applicazione al personale del medesimo comparto di talune disposizioni del  d.lgs. 33/2013.
In particolare, è stato evidenziato che la  pubblicazione dei dati di cui all’art.14, comma 1, con riferimento ai  dirigenti che svolgono funzioni più strettamente operative sul territorio, potrebbe  rivelare informazioni in grado di incidere sullo svolgimento delle attività del  predetto personale, accentuandone l’esposizione al rischio, nonché pregiudicare  il perseguimento di finalità istituzionali di sicurezza pubblica.
Si ritiene, quindi, opportuno inserire nel corpo del  decreto un nuovo articolo 37- bis, rubricato “Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria” al  fine di modulare l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative  alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dell’amministrazione di  pubblica sicurezza, delle forze di polizia, delle forze armate e  dell’amministrazione penitenziaria.
La disposizione dovrebbe prevedere che le amministrazioni  competenti del comparto individuino annualmente con propri atti, da un lato,  sotto il profilo soggettivo, i dirigenti per i quali, in rapporto ai compiti  svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della  sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza  operativa richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all’art.14, comma 1.  Dall’altro, definiscano, sotto il profilo oggettivo, i dati attinenti alle  strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cui pubblicazione  possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e  all’ordine e sicurezza pubblica e, per questo da sottoporre ad un regime di  riservatezza per un periodo determinato.
Si propone che la disposizione preveda che gli atti di  cui sopra siano adottati previo parere dell’ANAC, nel rispetto di criteri generali  stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri competenti, con i quali siano definiti gli ambiti soggettivi,  oggettivi e la durata dell’esclusione, anche ai fini dell’accesso civico di cui  all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Art. 41 – Trasparenza del servizio  sanitario nazionale
L’art. 41 del d.lgs. 33/2013 chiarisce che la normativa vigente in  materia di trasparenza si applica anche alle amministrazioni e gli enti del servizio  sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende  sanitarie territoriali e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi  pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi  sanitari (co. 1).
L’art. 41, co. 2, individua, inoltre, le figure dirigenziali del  servizio sanitario nazionale ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione della  disciplina sulla trasparenza, per le quali devono essere pubblicati dati e  informazioni sulle procedure di conferimento degli incarichi, ivi compresi i  bandi e gli avvisi di selezione e gli atti di conferimento. In particolare, si  precisa che per “dirigenza sanitaria” si intendono i dirigenti che ricoprono le posizioni di direttore generale,  direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento, di  strutture complesse e di strutture semplice.
Al co. 3 si prevede che (solo) i dirigenti indicati al co. 2 sono tenuti  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 e che, per attività  professionale ai sensi del co. 1, lett. c) dell’art. 15, si intendono anche le  prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Sono, pertanto, esclusi  i dirigenti del SSN che non rivestano le predette posizioni.
Dalla lettura complessiva del testo, si ravvisa un difetto di  coordinamento poiché il riferimento all’art. 15 sembrerebbe essere un refuso  derivante dalla previgente formulazione dell’art. 41. Si fa presente al  riguardo che, nel testo originario del d.lgs. 33/2013, l’art. 15 disciplinava  gli “obblighi di trasparenza concernenti  i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza”.
Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1  dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali,  anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.  Conseguentemente dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 è stato espunto il riferimento  agli incarichi dirigenziali, come si evince dalla stessa rubrica “Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.
Le misure di trasparenza ora previste all’art. 15 sono dunque rivolte a  tipologie di incarichi, del tutto diverse dagli incarichi dirigenziali  specificati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Si segnala, per  completezza, che le informazioni da pubblicare per i titolari di incarichi di  collaborazione o consulenza comprendono: gli estremi dell’atto di conferimento  dell’incarico; il curriculm vitae; i  dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti  di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento  di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al  rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle  eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
È opportuno richiamare le considerazioni svolte sullo specifico punto  dall’Autorità nella delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 recante le Linee guida  per l’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In particolare, è stato rilevato  che «un’interpretazione letterale dell’art.  41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza,  ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita  dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di  pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti  pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti all’art. 14».  L’Autorità, come peraltro già prospettato nel PNA 2016 (delibera n. 831/2016),  ha pertanto ritenuto applicabili alle figure dirigenziali del SSN sopra  specificate gli obblighi di trasparenza disposti all’art. 14, secondo una  lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme.
La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del legislatore  per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto  il profilo della possibile violazione del codice in materia di protezione dei  dati personali (d.lgs. 196/2003). Il Garante per la protezione dei dati  personali ha, infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN  si conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri siti i dati  patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base normativa,  porrebbero in essere un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero  perciò destinatari dei provvedimenti sanzionatori e inibitori del Garante.
Si segnala pertanto l’esigenza di modificare l’art. 41, co. 3, come già rappresentato  dall’Autorità con l’atto di segnalazione al Governo e Parlamento del 14  dicembre 2016, ove si evidenziava la non proporzionalità degli obblighi di  trasparenza previsti per i dirigenti amministrativi, tenuti a rendere le  dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, rispetto a quelli meno  incisivi stabiliti per la dirigenza sanitaria, per effetto del rinvio all’art.  15 del d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, si riterrebbe opportuno riformulare l’art. 41, co. 3, eliminando  il riferimento all’art. 15 e inserendo il richiamo agli obblighi di trasparenza  previsti per tutti i dirigenti.
In coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione degli  obblighi secondo quanto sopra rappresentato con riferimento alle proposte di  modifica all’art. 14, per le tre figure apicali degli enti del SSN, ovvero per  i titolari di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di  direttore amministrativo, sarebbero applicabili gli obblighi di trasparenza,  ivi compresi quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali di cui all’art.  14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i dirigenti che rivestono gli incarichi  di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, l’art. 41,  co. 3, dovrebbe rinviare agli obblighi di pubblicazione che prevedono per i  dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f), la comunicazione e la  pubblicazione solo in forma aggregata.
Anche per i dati della dirigenza sanitaria, definita all’art. 41, co.2,  resterebbe ferma l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di  ricerca come proposto per tutti i dirigenti (v. supra art. 14 bis).
Si  propone, infine, di specificare che, con riferimento ai dirigenti sanitari individuati  all’art. 41, co. 2, sono pubblicati i dati relativi alle prestazioni professionali svolte in regime  intramurario.

Art. 47 – Sanzioni  per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
L’art. 47 del d.lgs.  33/2013 contiene norme sanzionatorie per violazioni degli obblighi di  trasparenza. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie, da 500 a 10.000  euro, per mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o  informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale complessiva al  momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le  partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (co.  1).
Le medesime sanzioni si  applicano anche in caso di omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, degli  emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co.  1-ter, e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. È  sottoposto alle stesse sanzioni anche il responsabile che abbia omesso di  pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui  all’art. 4-bis (co. 1-bis).
Il legislatore ha poi  attribuito rilievo alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati  riguardanti gli enti pubblici e privati, vigilati, finanziati e controllati e  le società partecipate anche in misura minoritaria, che ciascuna pubblica amministrazione  deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo quanto stabilito all’art.  22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessa misura di quella prevista al comma 1,  è comminata nei confronti del responsabile della violazione (comma 2).  Ulteriore fattispecie considerata rilevante è la mancata comunicazione, da  parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo  compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell’indennità  di risultato, per la quale si applica la medesima sanzione.
Il soggetto competente all’irrogazione  delle sanzioni “di cui al comma 1” è  l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 47, co. 3).
Un primo problema riguarda l’individuazione  del soggetto che può irrogare le sanzioni nelle fattispecie contemplate  all’art. 47, diverse da quella prevista dal co. 1 e, in particolare, per la  violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti  controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, previsto all’art. 47,  co.2. Ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei  principi dettati dalla legge 689/1981, è necessario che sia chiaramente  identificata l’autorità cui lo stesso è attribuito, per non incorrere nel vizio  di illegittimità dell’atto.
L’Autorità ha, inoltre, riscontrato  difficoltà applicative, laddove non sembrano chiaramente specificate le diverse  fattispecie di violazione previste dal co. 1 bis, che riguardano da un lato la  mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e degli  incarichi dirigenziali, dall’altro, la violazione di obblighi di pubblicazione posti  in capo ai funzionari responsabili dell’amministrazione/ente.
Si propone, pertanto, di  riformulare l’art. 47, distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere  nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di  comunicazione dei dati o di pubblicazione. Sarebbe anche opportuno ridefinire le  fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio  speciale che comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
In via preliminare, occorre  coordinare la disposizione del co. 1 con quelle relative ai titolari di  incarichi politici, di governo, di amministrazione, di direzione di cui  all’art. 14 e ai titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14-bis, in conformità alla proposta di  modifica sopra illustrata. Ciò al fine di chiarire che tutti i titolari di  incarichi tenuti a comunicare dati reddituali e patrimoniali possono incorrere  nella violazione di tale obbligo e nella conseguente sanzione. Si ritiene,  altresì, opportuno chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia  patrimoniali, per eliminare i dubbi interpretativi sorti al riguardo.
Nel comma successivo sarebbe  opportuno prendere in esame la diversa violazione che si configura nel caso in  cui il responsabile della pubblicazione, nell’amministrazione/ente, dei dati  reddituali e patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi -  non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di rendere coerente  il sistema della trasparenza, si propone di prevedere una specifica sanzione  pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella fissata per omessa  comunicazione (ad esempio da 250 a 5.000 euro), nei confronti del responsabile  della mancata pubblicazione.
Per quanto riguarda la  violazione dell’art. 22, si propone di chiarire che la sanzione pecuniaria,  sempre in misura ridotta, è a carico del responsabile della mancata  pubblicazione. Si ritiene inoltre di eliminare il riferimento alle violazioni  degli obblighi di comunicazione al socio pubblico, da parte degli  amministratori societari, del proprio incarico e dei relativi compensi, in  quanto è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli organi di  amministrazione ai sensi del co. 1 dell’art. 47.
Sarebbe inoltre opportuno  prevedere un potere sanzionatorio dell’Autorità nel caso di mancato rispetto  del provvedimento di ordine adottato dall’ANAC nell’ambito delle funzioni di  vigilanza esercitate ai sensi dell’art. 45, co.1, del d.lgs. 33/2013 (“L’Autorità …controlla l’esatto adempimento  degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando  poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti  alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non  superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni  ai sensi del presente decreto…”). La disposizione, da inserire in un comma  aggiuntivo, consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul rispetto della  disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l’inerzia delle  amministrazioni/enti.
Alla luce della nuova  fattispecie sanzionatoria per la mancata ottemperanza al provvedimento di  ordine dell’ANAC, si potrebbero eliminare le sanzioni previste all’art. 47, co.  1-bis, del testo vigente per omessa  pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi (art. 14, co. 1-ter) e sui pagamenti (art. 4-bis).
Occorre, infine, prevedere  che tutte le sanzioni disciplinate all’art. 47, non solo quelle di cui al co.1,  sono irrogate dall’Autorità. Resterebbe fermo il rinvio all’apposito  regolamento dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel  rispetto della legge n. 689/1981.

Approvato dal Consiglio  nella seduta del 20 dicembre 2017.

Depositato presso la  Segreteria del Consiglio in data 28 dicembre 2017
Il Segretario, Valentina  Angelucci

Il Presidente
Raffaele Cantone

Keywords
#trasparenza amministrativa#dato #pubblicazione #amministrazione #dlgs #trasparenza #obbligo #incarico #banca #titolare
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 106
Normativa

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto inizia‐le, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. (1)
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 , senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sollo di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. (1)
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. (1)
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,  sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13. (1)

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#aggiudicatario #cessionario #dieci #sollo #attirare #disguido #separato #sopravvenienza #prezzari #fusione
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Linea Guida - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 26/10/2016 n° 1097
Prassi, Circolari, Note

Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”    Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097, del  26 ottobre 2016 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

(Le modifiche da ultimo apportate sono riportate in grassetto.)

Premessa

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art.  36,  comma 7, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e ss.mm.ii. (di  seguito “Codice dei contratti pubblici”) che affida  all'ANAC  la  definizione  delle  modalita'  di dettaglio per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle  indagini  di mercato  nonche'  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi   degli operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del  Codice  e  le  presenti linee guida si applicano alle  stazioni  appaltanti  -  ad  eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di  diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice -  (di  seguito  solo stazioni  appaltanti),  che  intendono  affidare  lavori  servizi   eforniture di importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del Codice:     a)  nei  settori  ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi   attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri servizi specifici elencati all'allegato IX;     b) nei settori speciali, in quanto compatibili.  

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in  particolare  quelli di  non  discriminazione  in  base  alla  nazionalita',  parita'   di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.  

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  cccc)  del  Codice)  e  di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del  Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia  di contenimento della spesa nonche' la  normativa  sulla  qualificazione delle stazioni appaltanti e  sulla  centralizzazione  e  aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti  si  applicano  le medesime  condizioni  di  trasparenza,  pubblicita'   e   motivazione descritte nelle presenti linee guida.  

1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio  della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate,  qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano   di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.  

1.5 Le stazioni appaltanti verificano  se  per  un  appalto  o  una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in  conformita' ai criteri elaborati  dalla  Corte  di  giustizia,  quali,  a  titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza  economica  e la tecnicita' dell'intervento,  le  caratteristiche  del  settore  in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea  2006/C 179/02),   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile   alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle direttive  «appalti  pubblici»).  Per  l'affidamento  di  appalti   e concessioni  di  interesse   transfrontaliero   certo   le   stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano  mezzi di pubblicita' atti a garantire  in  maniera  effettiva  ed  efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.   

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Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice  e  le  presenti  Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture  di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari  di  diritti  speciali  ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi  di  importo inferiore alla soglia comunitaria,  rientranti  nell'ambito  definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la  disciplina  stabilita  nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere  conforme  ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e  di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa  nonche'  la  normativa  sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla  centralizzazione  e aggregazione della committenza. Le  stazioni  appaltanti  possono  discrezionalmente  ricorrere  alle procedure  ordinarie  anziche'  a   quelle   dell'art.   36   decreto legislativo 50/2016. Per   l'affidamento   di   appalti   e   concessioni   di   interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano  le  procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti  a  garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese estere.

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2. Il valore stimato dell'appalto

2.1  Il  valore  stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35  del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti  devono prestare attenzione alla  corretta  definizione  del  proprio  fabbisogno  in  relazione  all’oggetto  degli  appalti, specialmente  nei  casi  di  ripartizione  in  lotti,  contestuali  o  successivi,  o  di  ripetizione dell’affidamento nel tempo.

2.2 Per  le  opere  di  urbanizzazione  a scomputo totale  o  parziale  del  contributo  previsto  per  il rilascio   del   permesso   di   costruire,   nel   calcolo   del   valore   stimato   devono   essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  di  importo  inferiore  alla soglia  comunitaria,  detto  valore  deve  essere  calcolato - tenendo  conto  dell’intervenuta abrogazione  del  decreto  legislativo 12  aprile  2006,  n. 163 - secondo  i  parametri  stabiliti dall’articolo 5,  paragrafo 8,  della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 35 del  Codice  dei contratti  pubblici.   Al   ricorrere   della   suindicata   ipotesi,   per   effetto   della   previsione derogatoria  contenuta  nell’articolo 16,  comma  2-bis, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso  di  costruire  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001,   di   importo   inferiore   alla   soglia   comunitaria,   ai   fini   della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere  di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

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Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta  di  lavori  di  urbanizzazione  primaria  o  secondaria,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

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3. Principi comuni

3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice  dei  contratti  pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, rotazione), 34   (criteri   di   sostenibilità   energetica   e   ambientale)   e   42   (prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di interesse)   del   Codice   dei   contratti   pubblici.   Le   stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50  del  Codice  dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell’espletamento  delle  procedure  semplificate  di  cui  al  richiamato articolo 36,  le  stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento  della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al  principio  di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al  principio  di  correttezza,  una  condotta  leale  ed  improntata  a  buona  fede,  sia  nella  fase  di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al  principio  di  non  discriminazione  e  di  parità  di  trattamento,  una  valutazione  equa  ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni  nella  predisposizione  delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al  principio  di  proporzionalità,  l’adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  e all’importo dell’affidamento;    

i) al  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti,  il  non  consolidarsi  di  rapporti  solo con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle  opportunità  degli  operatori  economici  di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) i  criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale,  la  previsione  nella  documentazione progettuale  e  di  gara  dei  criteri  ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del  Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, tenendo  conto  di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure   di   prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di   interesse   sia   nella   fase   di svolgimento   della   procedura   di   gara   che   nella   fase   di   esecuzione   del   contratto, assicurando   altresì   una   idonea   vigilanza   sulle   misure   adottate, nel   rispetto   della normativa   vigente   e   in   modo   coerente con   le   previsioni   del   Piano   Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Le  stazioni  appaltanti  tengono  conto  delle  realtà  imprenditoriali  di  minori  dimensioni,  fissando requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al  livello  qualitativo  delle prestazioni,   consentano   la   partecipazione   anche   delle   micro,   piccole   e   medie   imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29  del Codice  dei  contratti  pubblici.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95,  comma  4  del  Codice  dei  contratti pubblici,  gli  affidamenti  possono  essere aggiudicati  con  il  criterio  del  minor  prezzo  (si  vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”). ù

3.6 Si  applica  il  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  degli  inviti,  con  riferimento all’affidamento immediatamente  precedente  a  quello  di  cui  si  tratti,  nei  casi  in  cui  i  due affidamenti,  quello  precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  una  commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora  nello  stesso  settore  di  servizi.  Il  principio  di  rotazione  comporta,  di  norma,  il divieto  di  invito  a  procedure  dirette  all’assegnazione  di  un  appalto,  nei  confronti  del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  La  rotazione  non  si  applica  laddove il  nuovo affidamento  avvenga  tramite procedure  ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione  appaltante,  in virtù  di  regole  prestabilite  dal  Codice dei  contratti  pubblici ovvero  dalla  stessa  in  caso  di indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi,  non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito  regolamento  (di  contabilità  ovvero  di  specifica  disciplina delle  procedure  di affidamento  di  appalti  di  forniture,  servizi  e  lavori),  può  suddividere  gli  affidamenti  in fasce  di  valore  economico,  in  modo  da  applicare  la  rotazione  solo  in  caso  di  affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva  differenziazione  tra  forniture,  servizi  e  lavori  e  deve  essere  adeguatamente motivato  in  ordine  alla  scelta  dei  valori  di  riferimento  delle  fasce;  detti  valori  possono tenere  conto,  per  i  lavori,  delle  soglie previste  dal  sistema  unico  di  qualificazione  degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata,  con  riferimento  agli  affidamenti  operati  negli  ultimi  tre  anni  solari,  mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o  strumentali  determinazioni  del  calcolo  del  valore  stimato  dell’appalto;  alternanza sequenziale  di  affidamenti  diretti  o  di  inviti agli  stessi  operatori  economici;  affidamenti  o inviti disposti,  senza  adeguata  giustificazione,  ad  operatori  economici  riconducibili  a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli  affidamenti  e  degli  inviti fa sì che l’affidamento o il  reinvito al  contraente uscente abbiano carattere  eccezionale  e richiedano un  onere  motivazionale  più  stringente.  La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative, tenuto  altresì  conto del  grado  di  soddisfazione maturato  a  conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da  altre  ragionevoli  circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di  importo  inferiore  a  1.000  euro,  è  consentito  derogare  all’applicazione  del  presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché  dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti  di  interessi. Il  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti si  applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici  selezionati.  I  regolamenti  interni  possono  prevedere  fasce,  suddivise  per  valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il  reinvito  al contraente  uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere  motivazionale  più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

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4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore  a 40.000,00 euro

4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire  tramite affidamento diretto,  o,  per  i  lavori, anche  tramite  amministrazione  diretta  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice. 4.2 I  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  da  realizzare  in  amministrazione  diretta,  sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1 L’avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle  regole  di  concorrenza,  la  stazione  appaltante  può  acquisire  informazioni,  dati,  documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo  l’ordinamento  della  singola  stazione  appaltante.  In  applicazione  dei  principi  di imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  la  determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una  sintetica  indicazione  delle  ragioni,  i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori  in  amministrazione  diretta,  si  può  altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

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Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della  procedura che si vuole seguire con  una sintetica indicazione delle ragioni.  Il  contenuto  del  predetto  atto  può  essere  semplificato,  per i  contratti di  importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori.

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4.2 I requisiti generali e speciali

4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità  professionale.  In  proposito,  potrebbe  essere  richiesto  all’operatore  economico  di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o  ad  altro  Albo,  ove  previsto,  capace  di  attestare  lo  svolgimento  delle  attività  nello  specifico settore oggetto del contratto; b) capacità  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  potrebbe  essere  richiesta  la  dimostrazione  di livelli  minimi  di  fatturato  globale,  proporzionati  all’oggetto  dell’affidamento  tali  da  non compromettere  la  possibilità  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  di  risultare  affidatarie.  In alternativa   al fatturato,   per   permettere   la   partecipazione   anche   di   imprese   di   nuova costituzione,   può   essere   richiesta   altra   documentazione   considerata   idonea,   quale   un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità    tecniche    e    professionali, stabilite in  ragione  dell’oggetto  e  dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo,  l’attestazione di esperienze maturate nello specifico  settore,  o  in  altro  settore  ritenuto  assimilabile,  nell’anno  precedente  o  in  altro intervallo  temporale  ritenuto  significativo  ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale  possesso  dell’attestato  di  qualificazione  SOA  per  la  categoria  dei  lavori  oggetto dell’affidamento  è  sufficiente  per  la  dimostrazione   del   possesso   dei   requisiti   di   capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  fino  a  5.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445, anche secondo  il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  In  tal  caso  la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del contratto,  da  effettuarsi  nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei contratti  pubblici,  alla  consultazione  del  casellario  ANAC,  alla  verifica  del  documento unico  di  regolarità  contributiva  (DURC),  nonché  della  sussistenza  dei  requisiti  speciali ove  previsti  e  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso  contenere  espresse,  specifiche  clausole,  che  prevedano,  in  caso  di  successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di  controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli  affidamenti  diretti  operati,  nonché  le modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  superiore  a  5.000,00  euro  e  non superiore  a 20.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento  diretto,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita autodichiarazione  resa dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000 n.  445, secondo  il  modello  del  documento  di  gara  unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e  speciale,  ove  previsti.  In  tal  caso  la  stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  alla  consultazione  del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1,  4  e  5, lettera b)  del  Codice dei  contratti  pubblici e  dei  requisiti  speciali  ove  previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio  ex articolo 1,  comma  52,  legge  n.  190/2012).  Il  contratto  deve  in  ogni  caso contenere   espresse,   specifiche,   clausole,   che   prevedano,   in   caso   di   successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli  operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a  tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli affidamenti  diretti  operati,  nonché  le  modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.4  Per  importi  superiori  a  20.000,00  euro,  nel  caso  di  affidamento  diretto  la  stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e di  quelli  speciali,  se previsti,  nonché  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

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L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del Codice  dei  contratti  pubblici nonché  dei  requisiti  speciali  richiesti  dalla  stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria  e  tecnico/professionale. Per  gli  affidamenti  diretti  di  importo  fino  a 20.000,00 euro sono  consentite  semplificazioni  nel  procedimento  di  verifica  dei  requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

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4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

4.3.1 In  ottemperanza  agli  obblighi  di  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  sanciti  dalla legge  7  agosto  1990  n.  241  e  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione  appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad  essa  equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A  tal  fine,  la  stazione  appaltante  può  ricorrere  alla  comparazione  dei  listini  di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da  due  o  più  operatori  economici  rappresenta  una best  practice anche  alla  luce  del principio  di  concorrenza.  Si  richiama  quanto  previsto  ai  paragrafi  3.6  e  3.7  in  merito all’applicazione del principio di rotazione.  

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel  rispetto  di  apposito  regolamento  (ad  esempio  regolamento  di  contabilità)  già  adottato  dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.3.3 In  caso  di  affidamento  diretto,  è  facoltà  della  stazione  appaltante  non  richiedere  la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

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La  stazione  appaltante motiva  in  merito  alla  scelta  dell’affidatario  e  verifica  il  possesso  da  parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

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4.4 La stipula del contratto ù

4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri  ovvero  tramite  piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del  Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  e  per  l’affidamento  di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 3.

5.1 Gli  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  negoziate,  per  i  lavori  di  importo  pari  o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  ovvero per i  servizi  e  le  forniture  di importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  europee, sono  individuati sulla base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici  nel  rispetto  del  criterio  di rotazione degli inviti. La   stazione   appaltante  può   eseguire   i   lavori   anche   in   amministrazione   diretta,   fatta   salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo l’ord inamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi  per  la  selezione  di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.

5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

5.1.1 Le stazioni   appaltanti possono dotarsi,   nel   rispetto   del   proprio   ordinamento,   di   un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le  modalità  di  conduzione  delle  indagini  di  mercato,  eventualmente  distinte  per  fasce  di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le  modalità di  costituzione e  revisione dell’elenco degli  operatori  economici,  distinti  per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo  dall’elenco degli  operatori  economici propri  o  da  quelli  presenti  nel  Mercato Elettronico  delle  P.A.  o  altri  strumenti  similari  gestiti  dalle  centrali  di  committenza di riferimento.

5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a  partecipare alle  procedure  di  selezione  per  lo  specifico  affidamento.  Tale  fase  non  ingenera  negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante,  differenziate  per  importo  e  complessità  di  affidamento,  secondo  i  principi  di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico   propri   o   delle   altre   stazioni   appaltanti,   nonché   di   altri   fornitori   esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina  a  contrarre  o  dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero  compromettere  la  posizione  degli  operatori  sul  mercato  di  riferimento.  La  stazione appaltante  deve  comunque  tener  conto  dell’esigenza  di  protezione  dei  segreti  tecnici  e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo  gli  strumenti  più  idonei  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto  per  il  settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A  tal  fine  la  stazione appaltante  pubblica  un avviso  sul  profilo  di  committente,  nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme  di  pubblicità.  La  durata  della  pubblicazione  è  stabilita  in  ragione  della  rilevanza  del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti  minimi  di  capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero  minimo  ed  eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  la  stazione appaltante.

5.1.6 La  stazione appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare,  selezionandoli  da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso  pubblico,  nel  quale  è  rappresentata  la  volontà  della  stazione  appaltante  di  realizzare  un elenco  di  soggetti  da  cui  possono  essere  tratti  i  nomi  degli  operatori  da  invi tare. L’avviso di costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici è  reso  conoscibile  mediante  pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la  modalità  di  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare,  le  categorie  e  fasce  di  importo  in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione,  parametrati  in  ragione  di  ciascuna  categoria  o  fascia  di  importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo  ovvero  a singole  categorie. La  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  può  essere  facilitata  tramite  la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale richiesti.

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni  temporali.  L’operatore  economico  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al Decreto  del  Presidente della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  L’operatore  economico  è  tenuto  a  informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5.1.8 La  stazione  appaltante  procede  alla  valutazione  delle  istanze  di  iscrizione  nel  termine  di  trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta  salva  la  previsione  di  un  maggiore  termine,  non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

5.1.9 La  stazione  appaltante  prevede  le  modalità  di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio  semestrale – o  al  verificarsi  di  determinati  eventi,  così  da  disciplinarne  compiutamente modi  e  tempi  di  variazione  (i.e.  cancellazione  degli  operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti richiesti  o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione  della  stessa  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio  della  loro  attività  professionale.  Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

5.1.11 Gli  elenchi  di  operatori  economici  vigenti  possono  continuare  ad  essere  utilizzati  dalle  stazioni appaltanti,  purché  compatibili  con  il  Codice  dei  contratti  pubblici  e  con  le  presenti  linee  guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

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Le  amministrazioni  possono  dotarsi,  nel  rispetto  del  proprio  ordinamento,  di  un  regolamento  in  cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo  svolgimento  delle  indagini  di  mercato  non  ingenera  negli  operatori  alcun  affidamento  sul successivo invito alla procedura. Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La  stazione  appaltante  assicura  l’opportuna  pubblicità dell’indagine  di mercato,  scegliendo  gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La  stazione  appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare, selezionandoli  anche  da elenchi  appositamente  costituiti,  a  seguito  di  avviso  pubblico,  secondo  le  modalità  indicate  nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80  del Decreto   Legislativo 50/2016  ed  i  requisiti  speciali  richiesti  dall’avviso.  L’eventuale  possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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5.2 Il confronto competitivo

5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori  da  invitare,  in  numero  proporzionato  all’importo e  alla  rilevanza  del  contratto  e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione,  che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,  proporzionalità  e  trasparenza. Se  non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico  dell’affidamento nonché   della   volontà   di   avvalersi   della   facoltà   prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5.2.2 Ai  sensi  dell’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stazione appaltante  è  tenuta  al  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  al  fine  di  favorire  la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei  e  di  evitare  il  consolidarsi  di  rapporti  esclusivi  con  alcune  imprese. Si  richiama  quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

5.2.3 Nel  caso  in  cui risulti  idoneo  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  un  numero  di operatori  economici  superiore  a  quello predeterminato dalla  stazione  appaltante in  sede di  avviso  pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione  dell’elenco degli  operatori  economici,  criteri  ulteriori  di  selezione  in conformità  a  quanto  previsto  dal  paragrafo  5.2.1,  secondo  periodo, la  stazione  appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di  mercato o  nell’avviso  di  costituzione  dell’elenco.  In  tale  ipotesi,  la  stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento  del  sorteggio,  adottando  gli  opportuni  accorgimenti  affinché  i  nominativi  degli operatori  economici  selezionati  tramite  sorteggio  non  vengano  resi  noti,  né  siano  accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2.4 La  stazione  appaltante indica nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5.2.5 La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori  economici  selezionati  a presentare  offerta  a  mezzo  PEC  ovvero,  quando  ciò  non  sia  possibile,  tramite  lettera  in conformità a quanto disposto dall’articolo 75,  comma  3,  del  Codice dei  contratti  pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di  operatori  economici  selezionati  da  un elenco,  la  conferma  del  possesso  dei  requisiti  speciali  in  base  ai  quali  sono  stati  inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e)il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei  contratti  pubblici e  motivando  nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo di  cui al  predetto articolo 95, comma  4.  Nel  caso  si  utilizzi  il  criterio  del  miglior  rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l’eventuale richiesta di garanzie;

i) il nomin ativo del RUP;

j) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo,  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo occorre altresì specificare,  per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97,  comma  2  del  Codice  dei  contratti  pubblici:  a) che il  così  detto taglio  delle  ali,  che consiste  nel  tralasciare  e  non  considerare  le  offerte  estreme  nella  misura  percentuale indicata  dalla  legge,  si  applica  per  individuare  le  offerte  tra  le  quali  calcolare  la  media aritmetica  dei  ribassi  percentuali  offerti.  Successivamente  il  calcolo dello  scarto  medio aritmetico   dei   ribassi   percentuali   che   superano   la   predetta   media   si   effettua esclusivamente  prendendo  in  considerazione  i  ribassi  delle  offerte  che  sono  residuate dopo  il  suddetto taglio  delle  ali; b) che,  in  caso  di  sorteggio  del  metodo  di  cui  alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così  detto taglio  delle  ali,  occorre  sommare  i  ribassi  percentuali  delle offerte  residue  e, calcolata  la  media  aritmetica  degli  stessi,  applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla  norma  tenendo  conto  della  prima  cifra  decimale  del  numero  che  esprime  la sommatoria  dei  ribassi; c) che  le  offerte  con  identico  ribasso  percentuale avranno,  ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a  prescindere dal metodo sorteggiato,  il  numero  di  decimali  per  il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o  il  seggio  di  gara  procedono  all’apertura  dei  plichi  e  della  documentazione amministrativa.

5.2.7 Le  sedute  di  gara,  siano  esse  svolte  dal  Rup  che  dal  seggio  di  gara  ovvero  dalla  commissione  giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

5.2.8 Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  abbia  fatto  ricorso  alle  procedure  negoziate,  la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

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La  stazione  appaltante  seleziona,  in  modo  non  discriminatorio  gli  operatori  da  invitare,  in  numero proporzionato  all’importo  e  alla  rilevanza  del contratto  e,  comunque,  in  numero  almeno  pari ai minimi previsti dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte. La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee guida. La  stazione  appaltante  verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dell’aggiudicatario.  La  stazione appaltante    può    effettuare    verifiche    nei    confronti    degli    altri    operatori    economici    invitati, conformemente  ai  principi  in  materia  di  autocertificazione  di  cui  al Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

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5.3 La stipula del contratto

5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32,  comma  14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stipula  del  contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

5.3.2 Ai  sensi  dell’articolo 32,  comma  10, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  è  esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito  della  procedura  negoziata  pubblica  le  informazioni  relative  alla  procedura  di  gara,  previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. 

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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6. La  procedura  negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 

6.1 I contratti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  euro  150.000,00  euro  e  inferiore  a  1.000.000,00 euro  possono  essere  affidati mediante  procedura  negoziata,  con  consultazione  di  almeno quindici operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto del criterio  di  rotazione  degli  inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l’estensione a quindici del  numero  minimo  di  operatori  economici  da  invitare  al  confronto  competitivo.  Valgono, pertanto,  le  osservazioni  e  le  indicazioni  fornite  nei  paragrafi  precedenti  anche  in  riferimento  ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono  comprovati  dall’attestato  di  qualificazione  SOA  per  categoria  e  classifica  da  definire  in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

6.3 Considerata  l’ampiezza  del  limite  di  soglia  fino  a  1.000.000,00  di  euro  e  i rischi  insiti  (per definizione)  nella  possibilità  di  affidare  tramite  procedura  negoziata  una  porzione  ragguardevole dell’intero  mercato  degli  appalti  di  lavori,  appare  tanto  più  necessaria  l’individuazione  di meccanismi  idonei  a  garantire  la  trasparenza  della  procedura  e  la  parità  di  trattamento  degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti.  Per  affidamenti  di  importo  elevato,  superiori  a  500.000  euro,  le  stazioni  appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32,  comma  10 del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applica  il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La procedura per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36,  comma  2, lettera c), del Codice  dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida. L’invito è rivolto ad almeno quindici operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

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7. Entrata in vigore

7.1 Le  presenti  Linee  guida  aggiornate  al Decreto  Legislativo 19  aprile  2017,  n. 56 entrano  in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 1 marzo 2018

Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito

 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#sorteggio #affidatario #cio #contendibilita #esplorazione #aggiudicatario #prescegliere #ingenerare #classifica #praticare
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 04/06/2018 n° 1005
Prassi, Circolari, Note

(Si suggerisce di usare la versione del documento in PDF, in allegato)

Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018

Sommario
PREMESSA..........................................................................................................................................................2
I.IL QUADRO NORMATIVO.... ............................................................................................................................3
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE.............................................................................................................................5
III.LA PONDERAZIONE........................................................................................................................................9
IV.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....................................................................................11
V.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI.................... ……...................14
VI.LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....................................................................................................16
1.Il metodo aggregativo compensatore..........................................................................................................17
2.Il metodo Electre.........................................................................................................................................17
3.Il metodo Topsis..........................................................................................................................................19
PREMESSA
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) , l’Autorità ha predisposto le presenti linee
guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il
calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i
diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei
punteggi.
A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo),
l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche
novellate dal correttivo.
Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto
compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice. Si
raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione
nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e
la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e
la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I. IL QUADRO NORMATIVO
L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione
e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individua ta sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha
l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6 , per quanto riguarda l’affidamento di
appalti di lavori nel settore dei beni culturali.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono
a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al
fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri,
in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo,
quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò
si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con
condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli
affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione
appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su
aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la
stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di
approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della
deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma
generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari
o superiore a 40.000 euro.
Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che
l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori
specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.
Tali ipotesi sono:
a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi
5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4;
L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha
prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro
il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare

l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi
dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici.
La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule
per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della
graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla
predisposizione della documentazione di gara.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la
sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono
l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

II.I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o
per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve
anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo
e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste
due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare
concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire
le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo
obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.
Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono
finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque,
la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o
fattore di ponderazione.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di
valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a
carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener
conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche
tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato
di riferimento è in grado di esprimere.
L’art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto
quei criteri che:
- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro
contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili
indicati dal Codice.
Sempre all’art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto;
c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico
di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile
2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione
dell’appalto;
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i
criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni

superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM,
dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse
in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione
che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a
miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre
criteri dimensionali.
Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che
presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione.
Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle
imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la
stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla
procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova
costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe
indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012-Regolamento Rating di legalità "Regolamento
di attuazione dell’art. 5 - ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl
29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata

la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto
idoneo.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto
qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.
Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di
valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Ai sensi del comma 14 -bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo
meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che
debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla
base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art.
95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui
l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico
può essere valutato in termini di prezzo o di costo.
È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE,
prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato
sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i
costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal
prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i
costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di
vita.
Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi
del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico
degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in
ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo
previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta;

Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio
particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la
componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall’art. 95, comma 7, del Codice, secondo il
quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.
La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento
costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione
dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto
rimando.
L’indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove
all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto
non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni
appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento
per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono
adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o
costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di
imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.
In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o
annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e
sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto
dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva
indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati
dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di
affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o
costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato
comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o
sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di
vita.

III.LA PONDERAZIONE
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque,

dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione
nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o
svilimento di determinati profili a scapito di altri.
In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio
deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni
della stazione appaltante.
Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener
conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di
svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell’ordine di importanza dei criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari
dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi
a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita.
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio
assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 10 - bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e
del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata
del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del
30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o
quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto
dell’offerta ma la natura dell’offerente.

Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità
dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta
ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri,
fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È
evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non
aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che
nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul
metodo aggregativo compensatore.
La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il
punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in
relazione ai singoli sub-criteri.
La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la
parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.
Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista
nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la
componente tecnica e la componente economica.
In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto
per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione
dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo
stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al
coefficiente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse
componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating
di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il
proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli
coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno
pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr.art.
59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio
minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre
il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti,
utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo
compensatore.
La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo.
Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno
essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:

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Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più
volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati;
ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la
concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive. In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio
cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti,
per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare

l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente
differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza
basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

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Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle
sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di
attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare
ribassi “eccessivi”.
Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra
della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule
non lineari con alfa < 1.
Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente  1 e
quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso

di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in
misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso
dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli
scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono
simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una
distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a
½ per la formula non lineare (quadratica).

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Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le
quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti).
Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del
mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di
tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni
da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi
di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la
stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a
favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso
danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la
conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto,
qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è
necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione
del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta
economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior
ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere,
in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il
punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta
tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura
soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo
caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio

crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad
esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il
rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non
presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)

V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei
commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla
commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione
appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni
all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro
atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per
la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti
e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.
Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia
caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub
criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di
natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità,
trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi
alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri
presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli
altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado
di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 –
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori
intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti
meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.

(GRAFICO OMESSO - SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 


Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il &quot;confronto a
coppie&quot;, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il &quot;confronto a coppie&quot; in
coefficienti variabili tra zero ed uno;
In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il &quot;confronto a coppie&quot;, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata,
eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima)
della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il
calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun
criterio e risulta perciò preferibile.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi
discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente
all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da
effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti
occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a
100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla
letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in
assoluto il migliore.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta
ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente
rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

1. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A
ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi
elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più
completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici,
specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si
utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.

2. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra
evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione
delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle
decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento
prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che
l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B
risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.
Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna
prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente
notazione:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)


Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.
Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli
indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a
criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche
senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed
uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia
prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la
graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di
dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può
eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.

3. Il metodo Topsis
Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice
viene normalizzato nel seguente modo:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.

Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza del 2 maggio 2018

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018

Il Segretario Maria Esposito

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Aggiornamento delle istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
Comunicazione MIUR inerente l'aggiornamento delle istruzioni di carattere generale sull'applicazione dei Codice dei Contatti Pubblici.
Il MIUR ha comunicato che si è proceduto all’aggiornamento del "Quaderno n. 1" relativo all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
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Jobs Act e contratti con esperti esterni: cosa cambia per le scuole?
Guida per le Istituzioni Scolastiche per la corretta gestione degli incarichi ad esperti esterni alla P.A.
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Un errore sul calcolo dei punteggi ci ha portato a sottoscrivere il contratto con canditato esperto esterno che sarebbe stato secondo in graduatoria...

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