Area Tematica: Forniture
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Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara
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Dovendo procedere alla realizzazione di un campo da gioco esterno all'istituto con i fondi art. 231 DL 34/2020 e dovendo individuare tre ditte per la realizzazione del progetto ognuna con una competenza diversa. Il costo totale supera i 40.000 euro mentre ogni singolo lavoro è inferiore, è possibile procedere all'affidamento diretto per ogni singolo lavoro o si deve fare, in base all'art. 63, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando essendoci il motivo dell'urgenza di esecuzione del lavoro entro un termine.
È possibile procedere con affidamento diretto anche per gare di valore complessivo superiore a 40.000 euro a fronte nelle nuove disposizioni introdotte a causa dell’emergenza covid.
In particolare, l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Al comma 3 viene poi precisato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Per le modalità di affidamento in oggetto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
Ovviamente, nell'ipotesi che non si intenda procedere per affidamento diretto, si potrà utilizzare la procedura negoziata.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
Area: Normativa
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2014/24/UE è così modificata:
1) L'articolo 4 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;
2)all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:
a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
b)alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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Sentenza 21/03/2018 n° 320
Area: Giurisprudenza
Negli appalti sotto soglia è illegittima la gara nella quale sia stato violato il principio di rotazione per essere stato invitato senza alcuna specifica motivazione alla partecipazione alla stessa l’operatore economico che nell’anno precedente era risultato affidatario dello stesso servizio (il quale avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo” in ragione della posizione di vantaggio acquisita rispetto agli altri concorrenti). E' illegittima l'aggiudicazione di una gara nella quale sia stata prevista l'attribuzione di un punteggio preferenziale alle ditte radicate nel territorio tale da determinare una restrizione della platea dei concorrenti e da realizzare così un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché in violazione degli artt. artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016. (Sul primo punto, si registra giurisprudenza costante: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Cons. Stato Sez. V, Sent., 31 agosto 2017, n. 4125)
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Sentenza 01/03/2018 n° 71
Area: Giurisprudenza
Il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è posto a tutela dell’esigenza di certezza e par condicio che ispira l’intero sistema degli appalti pubblici. Il principio relativo alla necessità che le offerte economiche siano pari o inferiori all’importo posto a base d’asta va ricostruito alla luce della ratio, legata ai principi generali di correttezza, trasparenza e, soprattutto, economicità per cui non è da riferirsi alle singole voci di costo (ad eccezione dell’ipotesi in cui il singolo prezzo unitario integri elemento essenziale dell’offerta), ma all’offerta economica finale, intesa nella sua globalità. E’ illegittima la clausola di esclusione delle offerte del disciplinare di gara contenente il divieto di presentare offerte con importi unitari o parziali superiori a quelli indicati nella lista dei prezzi unitari, “ancorchè l’offerta complessiva sia inferiore alla base d’asta” in mancanza di un apprezzabile interesse dell’amministrazione al rispetto dei limiti fissati nell’elenco prezzi.
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Sentenza 02/01/2018 n° 17
Area: Giurisprudenza
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Ne deriva che esso si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. (Precisa inoltre il T.A.R. che la circostanza che l'avviso per manifestazione d’interesse sia stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione non "costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della "rotazione", normativamente prescritto per gli inviti e non solo per gli affidamenti, sia per la limitata efficacia dello specifico strumento di pubblicità utilizzato, sia in quanto si tratta comunque di procedura negoziata alla quale il succitato art. 36 comma 2 lett. b ascrive esplicitamente il criterio di rotazione. Il suddetto avviso, per sua espressa precisazione, non costituisce infatti una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e già nella fase dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente". Da tale premessa il T.A.R. conferma che non consente deroga al principio di rotazione la circostanza che l'amministrazione abbia fatto precedere all'invito alla gara la manifestare interesse.)
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Sentenza 08/01/2018 n° 4
Area: Giurisprudenza
Alla luce delle disposizioni dell'art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 77, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. le procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche richiamano le vigenti disposizioni in materia di firma digitale: l'apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento sul "file .pdf caricato a sistema" l'adempimento (corrispondente all'apposizione del timbro a secco dal responsabile del procedimento sul documento cartaceo cui si riferisce l'art. 57, comma 1, del D.P.P. n. 9-84/Leg.) origina il documento "Lista delle lavorazioni e forniture" in originale, che deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica, sicché a tale documento non è assimilabile il documento scansionato, che non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento. La misura espulsiva sancita dall'art. 57, comma 6 del Dlgs. 50/2016 per il caso di mancato utilizzo del modulo relativo alla lista delle lavorazioni e forniture predisposto dalla stazione appaltante soddisfa, vieppiù in ragione della tipologia di gara e dello svolgimento della stessa in via telematica, le prevalenti esigenze di certezza e celerità perseguite dall'amministrazione. Laddove si ammettesse la possibilità di derogare alle regole tecniche, ammettendo l'utilizzo, da parte del concorrente, del modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" scansionato - risulterebbe frustrata la ratio stessa della gara telematica, perché si imporrebbe al seggio di gara di porre in essere incombenti istruttori non previsti con conseguente violazione dei principi di speditezza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Posto che l'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 esclude espressamente l'operatività del soccorso istruttorio per le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica - la Commissione di gara correttamente non ha attivato il soccorso istruttorio in quanto l'irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell'offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell'offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile.
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#amministrazione digitale#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#lavorazione #lista #gara #modulo #offerta #fornitura #prezzo #appaltare #stazione #concorrente
Sentenza 23/03/2017 n° 454
Area: Giurisprudenza
Le previsioni del titolo II del D.Lgs n. 50/2016 in tema di appalti (e, quindi anche l’art. 36 in tema di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria) sono applicabili anche alle concessioni di servizi, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 164, secondo comma, dello stesso D.Lgs. n. 50, sulla base di una valutazione di compatibilità. Il principio di rotazione previsto dal primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016##1608T si applica anche al settore delle concessioni. E’ illegittima l’aggiudicazione al gestore “uscente” della concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande mediante distributori automatici da parte di una istituzione scolastica, nel caso in cui negli atti di gara manchi la motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’ammissione di questo alla procedura di gara in violazione del principio di rotazione di cui al primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e del punto 4.2.2 delle linee guida dell’ANAC adottate con delibera n. 1097 del 2016##1793T. Sul principio di rotazione, nello stesso senso sostanziale, si vedano TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336##150L; TAR Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2016 n. 419##157L;
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Sentenza 22/05/2018 n° 492
Area: Giurisprudenza
E’ legittima la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente di un appalto pubblico di valore inferiore alla soglia comunitaria: tale scelta è stata espressamente ricollegata dalla P.A. tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. In tal modo, l’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare il gestore uscente realizzando una legittima deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente secondo il disposto delle Linee Guida ANAC n. 4 del marzo 2018. (Parzialmente conforme Consiglio di Stato, sent. 5854/2017##578L: le Linee Guida ANAC riformate esprimono il principio di rotazione in modo molto più rigido rispetto alla giurisprudenza amministrativa, includendovi anche i passati invitati oltre che il precedente affidatario dell'appalto. La sentenza in esame le interpreta temperandone il rigore e offrendo uno spunto motivazionale anche per le scuole alle prese, per esempio, con mercati molto piccoli o poco frequentati da imprese meno interessate alle commesse pubbliche delle istituzioni scolastiche)
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Sentenza 29/06/2017 n° 1074
Area: Giurisprudenza
La ratio dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risiede nell’evitare che i componenti della Commissione, avendo svolto attività strettamente correlata al contratto di affidamento, non possano esercitare la funzione di giudice della gara in stato di imparzialità e di terzietà rispetto ai candidati, ovvero nella totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi di questi ultimi. La preventiva redazione dell’atto inditivo della gara da parte del Presidente della Commissione determina l’illegitimità della composizione della commissione di gara.
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Sentenza 14/11/2016 n° 11286
Area: Giurisprudenza
Nelle gare pubbliche non può operare la teoria del “falso innocuo” essendo la stessa incompatibile con l’obbligo dichiarativo posto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006. Pertanto, l’omissione e/o la falsa attestazione circa l’esistenza di precedenti penali, comporta senz’altro l’esclusione dalla gara in quanto viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Il provvedimento di esclusione disposto ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445 del 2000 è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, e non rappresenta espressione del potere di autotutela di cui all’art.21-nonies della legge n.241 del 1990. L’esclusione da una procedura di affidamento, disposta dalla stazione appaltante o dalla centrale di committenza in ragione della presentazione di una dichiarazione non veritiera, non è una sanzione avente finalità “punitiva”, quanto ripristinatoria, essendo posta a presidio dell’imparzialità e della trasparenza dei procedimenti di affidamento delle pubbliche commesse. (Nel caso di specie il giudice amministrativo, nel ribadire l'orientamento contrario alla teoria del falso innocuo, ha respinto l’impugnazione proposta da un operatore economico avverso l’esclusione dalla piattaforma MePa disposta da Consip in ragione dell’omessa dichiarazione, da parte del legale rappresentante, di un decreto penale di condanna al pagamento di un'ammenda di 110 euro).
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Sentenza 05/04/2018 n° 478
Area: Giurisprudenza
Prima dell’istituzione dell’Albo di cui all'articolo 78 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti non avevano alcun obbligo di attingervi per procedere al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice come prescritto dall’art. 128, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 56/2017, che ha novellato l’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016. La brevità dei tempi impiegati per l’esame delle offerte non costituisce motivo di invalidità della procedura, quando derivi dall’adeguatezza della organizzazione dei lavori della commissione ovvero quando i progetti presentati risultino ictu oculi facilmente apprezzabili, tenuto anche conto della ripetitività delle valutazioni in relazione ai singoli parametri, come predeterminati nella lex specialis. L’operato della commissione di gara è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica e si fonda su giudizi tecnici connotati da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare i quali non è sufficiente evidenziare la loro mera non condivisibilità, ma occorre piuttosto dimostrare la loro palese inattendibilità, ossia una manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio e, in ogni caso la formula proporzionale inversa ha pari dignità logico - giuridica di quella diretta, pure per le offerte tecniche, ai fini della ripartizione dei punteggi, e non lede né la par condicio, né la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.
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Sentenza 28/07/2003 n° 11589
Area: Giurisprudenza
Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 cod. civ.), mentre non sono applicabili ne' la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, ne' i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, che è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare; conseguentemente, non è applicabile la procedura prevista dagli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, non essendo previsto dalla citate norme applicabili [n.d.r.: disposizioni poi abrogate dal D.Lgs. n. 150/2009] né un termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. Atteso che la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (che ha sostituito il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni).
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Sentenza 12/06/2017 n° 816
Area: Giurisprudenza
Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
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Sentenza 20/02/2018 n° 4069
Area: Giurisprudenza
Il permesso mensile retribuito di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Si tratta, quindi, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno. Emerge la necessità, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche alla luce del principio di flessibilità concorrente con quello di non discriminazione, e della esigenza di promozione, su base volontaria, del lavoro a tempo parziale. Appare, pertanto, ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della L. 104 del 1992. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. La Cassazione, conformandosi ai principi affermati con la Sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017, si pone in contrasto con le precedenti interpretazioni di INPS ed l'INPDAP che - in varie circolari - avevano previsto, in caso di part time verticale, la proporzionale riduzione dei permessi)
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Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Area: Normativa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
Visto, in particolare, l'art. 73 del predetto decreto legislativo, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;
Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;
Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci», adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Considerato che il predetto decreto di cui all'art. 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalità applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in materia dal codice;
Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando sui contenuti del provvedimento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;
c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4, del codice.
Art. 2. Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.
2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.
3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 29 del codice, gli stessi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
5. L'ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
Art. 3. Pubblicazione sui quotidiani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 4. Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;
c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
Art. 5. Effetti giuridici e spese di pubblicazione
1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente decreto.
2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Area: Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
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Sentenza 13/12/2017 n° 5854
Area: Giurisprudenza
La ratio del principio di rotazione trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato; pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. (Decisione relativa a fattispecie precedente le modifiche apportate dal cd. Correttivo Appalti adottato con il D.Lgs. 56/2017. Come noto, sul punto la modifica apportata al testo dell'art. 36 impone la rotazione anche negli inviti oltre che nell'aggiudicazione, rendendo dubbia la legittimità di nuovo affidamento al contraente uscente).
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Sentenza 05/07/2017 n° 235
Area: Giurisprudenza
La procedura relativa alla concessione di un bene pubblico, al pari della concessione di servizi, deve rispettare i principi europei di cui all’art. 81 del Trattato UE e di cui alle Direttive comunitarie in materia di appalti, tra cui il principio di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità in quanto con la concessione di area demaniale è fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata a tali principi. Ne consegue l’illegittimità della concessione demaniale marittima che sia stata rilasciata senza un avviso pubblico ed una gara per anni sessanta ai sensi dell’art. 18 l. n. 84/1994. (Va osservato che L' art. 4 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 dispone: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, DEI CONTRATTI ATTIVI, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Ne consegue l'applicazione di tali principi anche a contratti, come i contratti attivi, non qualificabili come appalti pubblici o concessioni di servizi. Il principio di cui alla massima in oggetto riguarda anche le concessioni di beni (e non solo di servizi) di proprietà degli Istituti Scolastici).
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Sentenza 02/12/2016 n° 330
Area: Giurisprudenza
Un dipendente pubblico che rende false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda per un concorso pubblico (dichiarando di possedere una pregressa esperienza lavorativa professionale, che in realtà possiede per un periodo inferiore rispetto a quello richiesto dal bando) e supera grazie ad esse tale procedura selettiva, è soggetto al licenziamento senza preavviso ai sensi dell’articolo 55 quater lettera D), del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, per aver reso dichiarazioni false in sede d’instaurazione del rapporto di lavoro. Lo stesso dipendente è inoltre ritenuto responsabile dalla Corte dei Conti per il danno arrecato all’Amministrazione, quantificato nel 10% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite nel quadriennio di durata del rapporto lavorativo, desumibile dalla compromessa qualità tecnica dell’attività svolta in favore dell’Amministrazione derivante dalla mancanza dell’esperienza professionale richiesta dal medesimo bando. Ciò in quanto l’Amministrazione si è dovuta accontentare di un minus rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire da altro candidato alla selezione in possesso integrale del requisito richiesto.
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Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
Area: Normativa
Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017
Visto l’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità);
Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;
Visto l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante;
Visto l’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato l’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l’altro che l’Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l’altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto l’art. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’articolo 7-bis, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;
Visto l’art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito all’Autorità – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale - per la gestione della BDNCP - l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;
Vista la delibera dell’Autorità del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione all’Autorità;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 luglio 2016, recante “Tempistiche di acquisizione del CIG”;
Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:
a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell’attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l’Autorità - fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata l’importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l’input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l’avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l’acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all’Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le “informazioni obbligatorie” che, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all’Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell’Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle “informazioni obbligatorie” di cui alla norma citata,
DELIBERA
1) Acquisizione del CIG
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
2) Perfezionamento del CIG
Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3) Comunicazione ai RUP
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di ‘warning’, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
4) Mancato perfezionamento del CIG
In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell’offerta medesima.
L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità.
L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
Per il Segretario, Rosetta Greco
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n° 34
Area: Normativa
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».
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n° 52
Area: Normativa
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:
«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
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n° 54
Area: Normativa
1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».
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n° 33
Area: Normativa
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».
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n° 55
Area: Normativa
1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
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n° 43
Area: Normativa
1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.
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n° 45
Area: Normativa
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
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n° 46
Area: Normativa
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».
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n° 47
Area: Normativa
1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
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n° 58
Area: Normativa
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;
d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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n° 62
Area: Normativa
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».
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n° 64
Area: Normativa
1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
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12/02/2018 n° 361
Area: Prassi, Circolari, Note
Numero 00361/2018 e data 12/02/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 26 gennaio 2018
NUMERO AFFARE 00001/2018
OGGETTO:
Autorita' nazionale anticorruzione.
Linee guida - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Aggiornamento sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017.
LA COMMISSIONE SPECIALE del 26 gennaio 2018
Vista la nota del Presidente dell’A.N.A.C. n. 0000042 in data 2 gennaio 2018, con la quale la detta Autorità, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, nonché dell’impatto dell’atto erga omnes, ha trasmesso e chiesto il parere del Consiglio di Stato sul documento in oggetto;
Visti i contributi dei soggetti interessati ed operatori del settore;
Esaminati gli atti e, presente il Presidente aggiunto Carlo Saltelli, uditi i relatori Consiglieri Salvatore Cacace e Stefano Toschei;
Premesso e considerato.
- Premesse generali.
L’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora innanzi, “Autorità”), con nota prot. n. 0000042 del 2 gennaio 2018, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee guida indicate in oggetto, di aggiornamento ed adeguamento delle Linee guida n. 4/2016, adottate dalla stessa Autorità in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, alle disposizioni del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici ).
La stessa nota dell’Autorità precisa che l’oggetto del documento che si sottopone al parere di questo Consiglio è predefinito dal legislatore all’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici novellato (d’ora innanzi, “Codice”).
Sulla base di tale delimitazione del potere esercitato dall’Autorità va pertanto anzitutto declinato il disposto del citato art. 36, comma 7, che così recita: “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9”.
La richiesta di parere che proviene dall’Autorità e qui in esame assume particolare rilievo sotto un duplice aspetto:
da un lato perché, come già è stato osservato da precedenti Commissioni speciali di questo Consiglio specificamente nominate per l’esame di altre Linee guida della stessa Autorità (cfr., per tutti, il parere n. 01903/2016 reso sulle originarie Linee guida n. 4/2016), l’Autorità nazionale anticorruzione, pur non venendo in evidenza un atto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, ha nondimeno ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio l’adottato schema di Linee guida, ancora in fase istruttoria e quindi in epoca antecedente rispetto alla pubblicazione e dell’acquisizione della loro efficacia, in una logica di fattiva cooperazione istituzionale e tenuto conto della rilevanza e della portata generale delle relative indicazioni e ciò in disparte dalla caratterizzazione delle disposizioni da esse recate in termini di vincolatività o meno;
sotto altro versante, per la circostanza che l’Autorità, a differenza di quanto operato in occasione dell’aggiornamento di altre Linee guida, ha ritenuto in questo caso opportuno “predisporre una relazione AIR (analisi dell’impatto della regolazione) così da informare il mercato sulle novità introdotte” (così, testualmente, nella relazione di accompagnamento alla bozza di Linee guida di cui si tratta ), adeguandosi in tal modo ai costanti inviti ad operare in tal senso formulati dalle Commissioni speciali di questo Consiglio in precedenti occasioni (sul punto si rinvia ai precedenti pareri espressi dalle Commissioni speciali, in particolare, i pareri del 30 marzo 2016, n. 839; 1º aprile 2016, n. 855; 7 aprile 2016, n. 890; 15 aprile 2016, n. 929; 3 maggio 2016, n. 1075; 5 maggio 2016, n. 1113; 9 maggio 2016, n. 1142; 12 maggio 2016, n. 1183; 13 luglio 2016, n. 1640; 4 agosto 2016, n. 1784 e, da ultimo, 22 dicembre 2017, n. 2698, mentre sull’AIR e sulla VIR si rimanda al parere espresso dalla Sezione atti normativi, 19 giugno 2017, n. 1458 sullo schema di d.P.C.M. recante la nuova disciplina regolamentare dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), della Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e della consultazione sugli atti normativi delle amministrazioni statali).
Sia la predisposizione della relazione AIR, sia la pubblica consultazione che l’ha preceduta devono essere considerate con favore, valendo a migliorare la qualità della regolazione affidata all’Autorità dall’art. 213 del Codice e l’efficienza ed efficacia dello stesso svolgimento dei compiti dal legislatore demandati all’A.N.A.C.
Quanto, infine, allo statuto dell’atto di regolazione di cui si tratta, occorre ricordare che tràttasi di atto amministrativo generale non vincolante, che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall’ordinamento eurounitario e da quello nazionale.
Né a snaturare, nel caso di specie, l’indicato modello (che resta finalisticamente improntato all’individuazione ed all’implementazione di buone prassi e quindi a migliorare la qualità delle procedure, in coerenza dunque con il modello generale di linee guida non vincolanti di cui al citato art. 213) può bastare la peculiarità della previsione del veduto art. 36, comma 7, del Codice, la cui disciplina sui contratti sotto-soglia (ove considerata in uno con altre disposizioni del Codice stesso; si vedano, ad esempio, gli articoli 30, 32, 80, 81 e 85, per citare alcune delle norme che in qualche modo interagiscono con le questioni principali affrontate nel documento in esame) deve considerarsi sufficientemente dettagliata, sì da non richiedere strumenti normativi di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio.
Alla luce di tale disciplina specifica, devono essere vagliate le Linee guida in argomento, che sono state poste in consultazione pubblica (con svariati contributi pervenuti) nel periodo 8-25 settembre 2017 e trasmesse a questo Consiglio, in bozza, in data 2 gennaio 2018, ai fini dell’espressione del richiesto parere.
Riferisce in particolare l’Autorità che, nell’operare le scelte di fondo, e – come ribadito nella relazione AIR (incentrata, del resto, quasi esclusivamente nel dare conto delle ipotesi applicative prospettate nel documento sottoposto a consultazione e degli esiti della consultazione stessa) – nel valutare i contributi ricevuti alla luce del diritto vivente, essa è stata guidata dal principio del rispetto dell’autonomia e della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento alle stazioni appaltanti, nonché dalla necessità di realizzare un bilanciamento tra l’esigenza di semplificazione e di razionalizzazione della disciplina e la necessità di osservare i principii generalissimi che regolano l’affidamento e l’esecuzione degli appalti e delle concessioni (art. 30, comma 1, del Codice).
Sulla base di tali coordinate ordinamentali essa ha pertanto proceduto a fornire indicazioni di carattere procedurale attinenti in particolare a quattro questioni rilevanti:
verifiche sull’affidatario individuato senza svolgimento di procedura negoziata;
portata del principio di rotazione degli affidamenti ed inviti;
modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
Se tale è il contesto dell’intervento dell’Autorità, obiettivo delle Linee guida oggetto del richiesto parere è, sottolinea la relativa relazione AIR, quello di “pervenire a concrete modalità di semplificazione delle procedure nel sotto-soglia, che garantiscano al contempo il rispetto dei principi di legalità a tutela del mercato e della concorrenza”.
Orbene, questa Commissione speciale deve premettere che il raggiungimento dell’intento di introdurre ulteriori elementi di semplificazione per le procedure sotto-soglia non può in ogni caso prescindere dalla garanzia della qualità delle prestazioni e dal rispetto dei principii generali ed indefettibili enunciati all’art. 30 dello stesso Codice: in particolare, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità.
Essi non possono non rappresentare la stella polare di ogni intervento regolatorio e di indirizzo in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni pubblici.
Ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia” ( che conta, secondo quanto risulta dalla relazione AIR all’esame, “un numero globale di affidamenti pari a poco più di 5 milioni all’anno” ), qualsiasi intento di semplificazione non può andare a discapito dei profili della correttezza di tutti i soggetti che in esso operano e della garanzia di “procedure leali”, anche al fine di “combattere efficacemente la corruzione e le frodi” (si veda, in proposito, il considerando n. 126 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), anche in relazione alla necessità di rispettare, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici (anche di valore inferiore rispetto alle c.d. soglie comunitarie), i principii del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e garantire l’uso “più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici” (si vedano, in tal senso, i considerando nn. 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).
Da ultimo, sempre in via generale, appare utile rammentare quanto già espresso in un recente parere in ordine ad una “bozza” di linea guida di aggiornamento, come nel caso presente, di un precedente atto di regolazione dell’Autorità reso necessario dalla novellazione nel 2017 del Codice. In quella occasione si è affermato (cfr. parere commissione speciale 22 dicembre 2017, n. 2698), e se ne ribadisce anche in questo caso l’opportunità, come sia raccomandabile un uso il più possibile contenuto della tecnica redazionale tendente a riprodurre all’interno delle linee guida le norme di legge primaria.
Tale tendenza, oltre ai rischi di una non fedele riproduzione, comporta la necessità di “rincorrere” continuamente le novelle legislative, che l’esperienza relativa al previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dimostrano essere molto frequenti.
La riproduzione della norma primaria nel corpo di linee guida non vincolanti, quali quelle oggetto del presente parere (ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), in tanto può considerarsi opportuna in quanto strumentale ad una migliore definizione degli indirizzi generali in cui tali linee si sostanziano (come evincibile dall’intitolazione dell’atto regolatorio in esame).
Al di fuori di questa evenienza, appare maggiormente rispondente ai sopra accennati canoni di qualità della regolazione limitarsi ad enunciare l’indirizzo che l’Autorità ritiene di emanare sulla base della norma di legge, senza trascrivere anche il testo di quest’ultima.
Laddove invece riprodotta, la Commissione ritiene indispensabile l’utilizzo di strumenti grafici quali le virgolette, all’interno dei quali richiamare la norma di legge, per la versione del testo destinata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e il carattere grassetto per la versione on-line consultabile sul sito internet dell’Autorità.
Tutto ciò premesso, può procedersi ad una sintetica disamina dell’atto, con riferimento specifico alle tematiche generali sopra individuate, come disciplinate nel relativo articolato delle Linee guida, muovendo dal dettato della legge sui singoli aspetti.
Ad ogni modo, per chiarezza espositiva, si terrà conto dei “titoli” assegnati ai singoli capitoli della bozza di linea guida trasmessa dall’Autorità e per ciascuno di essi, laddove necessario, la Commissione procederà qui di seguito a fornire i propri suggerimenti modificativi.
– Valore stimato dell’’appalto (punto 2)
La Commissione suggerisce di formulare nuovamente l’ultimo periodo del punto 2.2, nel quale si legge che “La previsione contenuta nell’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretata con riferimento alla disciplina delle procedure di gara contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, trovando applicazione l’art. 5, paragrafo 8, della Direttiva 2014/24/UE e le norme di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016”.
La frase in questione, nella sua costruzione, rischia di ingenerare dubbi applicativi nei confronti di una norma primaria quale è l’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 (del medesimo art. 16, n.d.rr.), di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Detta disposizione, inserita dall'art. 45, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, contiene una evidente (ed eccezionale) deroga normativa all’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche laddove l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (purché realizzate “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, … funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, …”) sia attuata direttamente dal titolare dell’abilitazione a costruire e l’importo delle stesse sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Ne deriva che, ferma la impossibilità che una prescrizione contenuta in una linea guida non vincolante (ma non cambierebbe se la natura della stessa fosse “vincolante”) possa recare una interpretazione autentica di una fonte di rango primario, nel caso di specie la indicazione contenuta nella bozza di linea guida sottoposta all’esame di questa commissione potrebbe alimentare interpretazioni contrastanti con la su riprodotta disposizione di legge, la quale, viceversa, va interpretata nel senso che, laddove le opere di urbanizzazione abbiano natura “funzionale” e debbano essere eseguite a cura del titolare del permesso di costruire (o di altro titolo abilitativo a costruire ad esso equivalente): 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 163/2006 ed ora del d.lgs. 50/2016; 2) di conseguenza il valore delle stesse, ai fini della individuazione del “valore stimato dell’appalto”, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione(non funzionali) eventualmente da realizzarsi.
Nei sensi di cui sopra si invita l’Autorità a riformulare il (solo) secondo periodo del punto 2.2 della bozza di linea guida, nei termini, che, per comodità, si propongono qui di seguito: “2.2 (…) Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. 163/2006 – secondo i parametri stabiliti dall’art. 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’art. 35 d.lgs. 50/2016. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell’art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 163/2006 ed ora del d.lgs. 50/2016; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi”.
Il contenuto dell’abstract normativo inserito nel successivo box dovrà poi recare una corrispondente modifica nei sensi di cui sopra.
- Principi comuni (punto 3)
Al punto 3.1 della bozza, correttamente, l’Autorità segnala la introduzione per effetto del decreto correttivo, nell’art. 36, comma 1, del Codice, dei richiami ai principi di cui all’art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché alla circostanza che le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’art. 50 del Codice sulle clausole sociali.
Si tratta di una innovazione di indubbio rilievo, che determina la esportazione nel settore degli affidamenti “sotto-soglia” di principi che discendono direttamente dalle direttive del 2014.
Ritiene la commissione che la mera enunciazione di tale innovazione legislativa, senza che la linea guida contenga alcuna indicazione operativa, anche solo di massima, in merito alle modalità di applicazione, nel corso delle procedure, di siffatti principi, rischia di lasciare gli operatori delle stazioni appaltanti in una condizione di incertezza comportamentale idonea a provocare conseguenze di rilievo contenzioso (si pensi ad esempio al collegamento del principio di cui all’art. 42, comma 2, con la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice nel caso di non corretta gestione di situazioni di conflitto di interesse potenziale da parte della stazione appaltante).
Si suggerisce pertanto all’Autorità di riflettere sulla possibilità e sulle modalità preferibili al fine di scongiurare i rischi sopra evidenziati, non potendo la commissione, per evidenti limiti di esercizio della funzione consultiva, proattivarsi in merito esprimendo puntuali e concrete proposte.
Nell’ambito del capitolo 3 della bozza di linea guida dedicato ai “Principi comuni”, ai punti 3.6 e 3.7 l’Autorità si occupa della delicata questione dell’applicazione delle disposizioni innovative, introdotte nel Codice dal decreto correttivo del 2017, in materia di principio di rotazione e dell’istituto del “reinvito”.
Va subito chiarito che il principio di rotazione trova la sua fonte nell’ordinamento dell’Unione europea, sia a livello di Trattato (laddove vengono enunciati i noti principi di libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, in quanto ancillari rispetto ai precedenti, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza), sia a livello di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti, ove lo stesso tenore letterale delle Direttive (si veda, in proposito, il considerando n. 2 della direttiva 2014/24) pone a base della revisione della normativa sugli appalti l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica e la facilitazione dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
L'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto "del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".
La disposizione, inoltre, attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di avvalersi, comunque, delle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).
Se nell’art. 36, comma 1, del Codice il criterio di rotazione (degli inviti e degli affidamenti) è espressamente affermato dal Legislatore, detto principio deve ritenersi anche implicitamente richiamato nell'art. 30, comma 1, per via del più generale riferimento al principio di libera concorrenza, di cui il criterio in esame costituisce una evidente espressione attuativa.
Il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare a presentare le offerte - trova fondamento nella esigenza di evitare la così detta asimmetria informativa nel libero mercato a causa del consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) nonché in capo all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante senza che risultasse affidatario (per il quale tuttavia il rischio di consolidamento della rendita di posizione è certamente attenuato rispetto alla posizione di vantaggio che caratterizza il gestore uscente), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.
Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo in favore dello stesso operatore economico, che ostacolino l'ingresso delle micro, piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei ad eseguire il contratto, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142).
La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento, come si è visto, è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore, donde la sua applicabilità a prescindere dalle caratteristiche del procedimento di selezione precedente – ha dunque il fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in cui il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti.
E’ peraltro dirimente rilevare che l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva, che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento non solo del gestore uscente, ma anche dei soggetti invitati nella precedente procedura; ciò per una precisa scelta del legislatore, che ha inteso rafforzare la valenza del principio, stabilendone l’applicazione sia con riferimento all’affidamento che con riguardo alla fase degli inviti a partecipare (del resto, come è stato correttamente rilevato nella relazione AIR trasmessa a questa Commissione speciale, “la rotazione opera solo in relazione ad affidamenti nei quali la stazione appaltante, in ossequio a disposizioni di legge o per opzione, eserciti limitazioni al numero di operatori da invitare”, con conseguente esclusione della applicabilità della limitazione conseguente alla rotazione nelle procedure aperte).
Deve quindi ritenersi che correttamente le Linee guida all’esame abbiano confermato l’opzione di eccezionalità della consultazione del contraente uscente, con l’ulteriore, opportuna specificazione, che le caratteristiche del mercato, che appunto possano consentire la deroga al principio, debbano porsi come un prius rispetto alla valutazione, che della qualità dell’operatore economico l’Amministrazione può pur compiere sempre a detti fini.
Nondimeno appare ragionevole differenziare, come già rilevato da questo Consiglio nel parere n. 782/2017 reso sullo schema di “decreto correttivo” del Codice, il trattamento dell’invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente; e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l’operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo una occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante.
Sotto tale versante prospettico si rivela dunque logica ed equilibrata la previsione di un regime meno rigoroso con riferimento alla posizione dell’operatore economico che, già invitato per una precedente selezione dalla stazione appaltante, non sia risultato aggiudicatario della stessa.
La necessità di una mitigazione del criterio della rotazione degli inviti in siffatte condizioni è stata còlta dall’Autorità, prevedendo nella bozza di Linea guida in questione la “possibilità del reinvito” previa “motivazione della stazione appaltante”, fondata sulla “ragionevole aspettativa dell’idoneità dell’operatore”; sì che quest’ultima assurge in tal caso ad elemento base della valutazione dell’Amministrazione, laddove, come s’è visto, per il contraente uscente essa resta comunque subordinata alla necessaria, preliminare, considerazione delle caratteristiche del mercato di riferimento.
Appare poi altrettanto congruo e razionale il ripristino, in capo ai soggetti non reinvitati, della posizione paritaria con gli altri operatori alla prima gara successiva a quella “saltata”.
Si rivela infatti preminente la necessità di assicurare comunque nel mercato, per lo meno nel medio periodo, una volta soddisfatte le esigenze sottese al principio di rotazione, i principii della libertà di impresa e di concorrenza nell’approvvigionamento di beni e servizii in favore della Pubblica Amministrazione; ciò anche tenuto conto dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principii di trasparenza e, appunto, rotazione (si vedano gli artt. 83, comma 2, 2, comma 1 e 4 del Codice ).
Se, poi, il principio di rotazione consente di escludere dall’invito coloro che siano risultati aggiudicatarii (o meramente invitati a) precedenti procedure dirette alla assegnazione di un appalto, appare più che consona con la natura e la ratio del principio stesso la previsione, recata dalle Linee guida all’esame, che l’esclusione debba operare con riferimento alle successive aggiudicazioni dello stesso genere (cfr.. Cons. St., V, n. 4142/2017, cit. ), o, meglio, aventi lo stesso oggetto, sì da essere applicabile, come enunciato sul punto nella relazione AIR in considerazione, “in caso di commessa identica o analoga a quella di cui trattasi” (locuzione, questa, che necessita tuttavia di specificazioni in relazione al possibile diverso oggetto del contratto cui si riferisce) ed all’interno di fasce di valore degli affidamenti, la cui completa e dettagliata disciplina viene opportunamente devoluta alla potestà regolamentare delle stazioni appaltanti ed alla discrezionalità tecnico-amministrativa, che in essa classicamente si dispiega.
Per finire sul punto, va poi sottolineato che il carattere bagatellare degli affidamenti aventi valore inferiore ai mille euro attenua di molto il rischio che il precedente affidatario possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente prorogare, se non rinnovare, il relativo rapporto, al di fuori delle regole di legge.
Ne deriva che pienamente rispondente al principio di proporzionalità, oltre che al principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa, appare la previsione, recata dalle Linee guida di cui trattasi, della possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare motivatamente, per tali affidamenti, alla rotazione; ferma la necessità, rileva il Collegio, che la motivazione relativa dia esplicitamente conto della non ricorrenza nel singolo caso dell’ipotesi di un arbitrario ed elusivo frazionamento della commessa, assumendo a tal fine come riferimento un periodo pari a tre anni solari.
Si rendono pertanto opportune, alla stregua di quanto sopra osservato, alcune modifiche ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida proposte, che per chiarezza espositiva e di lettura si ritrascrivono integralmente nella versione integrata e modificata:
3.6 - Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
In ragione delle suesposte suggerite modifiche del testo proposto della Linea guida in esame, l’Autorità provvederà ad apportare le corrispondenti modifiche con riferimento al contenuto dell’abstract inserito nel box posto alla fine del capitolo 3.
- L’avvio della procedura (punto 4).
Il Codice (art. 36, comma 7, secondo periodo) prevede che nelle Linee guida di cui si tratta (recanti in generale, ai sensi del primo periodo, “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”) siano “anche indicate specifiche modalità (…) di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”.
Fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 36, comma 5 ( relativo alla verifica dei requisiti nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 1, per il quale l’oggetto della verifica non viene ulteriormente specificato o in qualche modo ridimensionato rispetto all’àmbito generale disegnato agli artt. 80, 81, 85 e 86 del Codice, mentre è precisato, quanto all’àmbito soggettivo, peraltro in linea con quanto previsto in via generale all’art. 85, comma 5, che la verifica stessa “avviene sull’aggiudicatario” e che “la stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche ad altri partecipanti”), il successivo comma 7 del medesimo articolo fa riferimento alle verifiche da effettuarsi in caso di affidamento effettuato ai sensi del comma 2, lett. a), dello stesso art. 36.
Trattasi di una procedura, nella quale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
Orbene, nel caso di affidamento diretto al “fornitore” della commessa pubblica, se l’art. 32, comma 2, del Codice stabilisce che il riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, sia contenuto nel decreto o nella determina a contrarre, appare chiaro che la previsione di cui all’art. 36, comma 7, del Codice, nel demandare all’Autorità l’indicazione delle “specifiche modalità (…) di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”, nell’àmbito degli affidamenti disposti senza gara, va letta alla luce dell’obiettivo di una significativa semplificazione del procedimento di verifica dei requisiti fissati dagli articoli 80 ed 83 del Codice, come individuati e specificati dalla stazione appaltante nella determinazione a contrarre.
In questa direzione, l’indicazione, trasfusa nelle Linee guida qui in scrutinio, di introdurre “delle semplificazioni, per le stazioni appaltanti, nel regime dei controlli, variamente atteggiate in riferimento alle soglie di spesa, alla natura del requisito oggetto di verifica ed alle modalità di espletamento del controllo” (in tal senso la relazione AIR), non si pone in contrasto col dettato della legge e, pur risolvendosi in una attenuazione, o, meglio (per usare le parole della stessa relazione), in una “effettiva riduzione” dei controlli, ossia delle verifiche sul possesso dei requisiti per gli affidamenti di micro-contrattualistica, realizza un significativo e realistico contemperamento tra le esigenze di economicità dell’azione amministrativa (particolarmente avvertite nell’àmbito in questione, al fine di soddisfare l’esigenza, comune ad entrambi i contraenti, di procedere celermente all’affidamento e di consentire la esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura in tempi brevi) e la tutela del principio di legalità.
Infatti, sulla scorta delle linee guida predisposte, la prevista sottrazione al circuito dei controlli di una fetta di operatori economici (realizzata in varia misura per gli affidamenti di valore non superiore a 20.000 euro) è congruamente compensata dalla previsione che alla stipula del contratto (da effettuarsi nelle forme, di cui all’art. 32, comma 14, del Codice) si addivenga sulla base di una autocertificazione dell’affidatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il pieno possesso di tutti i prescritti requisiti; oltre che dalla prevista verifica del possesso dei requisiti d’ordine generale e di moralità e del rispetto dei criterii di selezione, di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del Codice, pur in misura diversificata in relazione a tre diverse fasce di valore del contratto, per come emerge dalla proposta dell’Autorità (fino a 5.000 euro; da 5.001 a 20.000 euro; da 20.001 a 40.000 euro ).
L’esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone alla pubblica Amministrazione quale contraente è anche garantita dalla necessaria applicazione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai fini di cui sopra rese dagli operatori economici, dei controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da prevedersi ed effettuarsi in misura comunque significativa secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante con apposito atto regolamentare od equivalente.
Quanto sopra vale a realizzare, come enunciato nella relazione AIR all’esame, l’introduzione di “meccanismi di controllo, non penalizzanti per l’efficiente svolgimento del procedimento, che non compromettano tuttavia la possibilità di accertamento, per la stazione appaltante, della affidabilità morale dell’operatore economico selezionato tramite affidamento diretto”.
Fermo che a regime il Codice individua all’art. 81 (ad oggi del tutto inattuato, e ciò in evidente contrasto anche con il disposto del paragrafo 5 dell’art. 59 della Direttiva 2014/24) nella banca dati nazionale degli operatori economici la soluzione ottimale per una efficiente gestione dei controlli di cui si tratta con l’effettivo prevedibile azzeramento dei tempi oggi necessarii alle stazioni appaltanti per processare tutte le richieste da indirizzare alle amministrazioni preposte alla certificazione dei varii requisiti e per il riscontro da parte di queste ultime, con riferimento ai suggerimenti proposti nella bozza di Linee guida formulata dall’Autorità (in particolare al punto 4.2. “I requisiti generali e speciali) la Commissione ritiene necessario precisare che:
la prevista autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 deve essere redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del Codice);
non si appalesa opportuno assegnare al responsabile unico del procedimento il grave compito di valutare, in autonomia, quali siano le verifiche “ritenute opportune” oltre a quelle indicate dalla legge e precisate nelle Linee guida qui in esame da effettuare sugli affidatari, potendo in astratto tale compito trovare modalità applicative non omogenee con riferimento a tutti i destinatari o perfettamente imparziali;
la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione (o, in alternativa a quest’ultima, l’applicazione di una apposita penale), da effettuarsi nel caso di risultanze negative della procedura di accertamento dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, debbono essere sempre oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltante.
Si rendono pertanto opportune, alla stregua di quanto sopra osservato, alcune modifiche ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida proposte, che per chiarezza espositiva e di lettura si ritrascrivono integralmente nella versione integrata e modificata:
4.2.2 - Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) , nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
4.2.3 - Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
Anche in questo caso, in ragione delle suesposte suggerite modifiche del testo proposto della Linea guida in esame, l’Autorità provvederà ad apportare le corrispondenti modifiche con riferimento al contenuto dell’abstract inserito nel box posto alla fine del capitolo 3.
- L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici (punto 5).
Il capitolo 5 della linea guida in esame è dedicato ai suggerimenti operativi in tema di indagini di mercato e formazione dell’elenco degli operatori economici da considerare per gli affidamenti e per gli inviti.
Nell’ambito di tale capitolo, al punto 5.2.6., lett. k), la linea guida indica che “nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97,comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l’esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia”.
Osserva la Commissione che, sebbene quanto viene indicato nel su riprodotto testo alla lettera a) sostanzialmente coincida con la formulazione dell'abrogato art. 121, comma 3, d.P.R. 207/2010, l’indicazione de qua necessiti di una più chiara formulazione, che potrebbe così risultare: “Il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali.”
Produce invece perplessità di sostanza quanto è indicato dall’Autorità, nel medesimo testo, alla lettera b), atteso che la indicazione che proviene dal testo pare non allineata al recente arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (19 settembre 2017 n. 5), che, seppur intervenendo interpretativamente in merito all’applicazione degli ormai abrogati art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121, comma 1, d.P.R. 207/2010, ha affermato il principio per cui “le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all'interno di esse”.
Si invita, pertanto, l’Autorità a verificare la compatibilità di quanto indicato al punto
5.2.6., lett. k), della bozza di Linea guida proposta con il succitato recente arresto dell’Adunanza plenaria e, nel caso di confermato contrasto, riequilibrare il testo in applicazione del recente orientamento giurisprudenziale richiamato, la cui condivisibile ratio “antiturbativa” non può, a parere del Collegio, considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell’art. 97 del Codice in tema di esclusione automatica.
In ordine, infine, al “confronto competitivo” come disegnato al par. 5.2 delle Linee guida, condiviso l’obiettivo dell’Autorità di affiancare al meccanismo del sorteggio, ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura di gara, quello di una possibile valutazione della professionalità degli operatori economici sulla base di criterii predefiniti dalla stazione appaltante, si rende opportuna una più coerente e chiara formulazione del par. 5.2.3, primo periodo, nei sensi che seguono: “5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco”.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Commissione speciale.
GLI ESTENSORI Salvatore Cacace, Stefano Toschei
IL PRESIDENTE Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO Giuseppe Carmine Rainone
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n° 163
Area: Normativa
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. (1)
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. (1)
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonchè, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. (1)
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti mas‐simi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. (1)
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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n° 36
Area: Normativa
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50. (1)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a), (1)
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2.(1)
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.(1)
5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.(1)
6. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. (1)
6‐bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5. (2)
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e ser‐vizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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