Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 10/09/2020
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  • Progetto che coinvolge tre ditte: possiamo procedere con affidamento diretto per ogni singolo lavoro?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

    KEYWORDS

    #pbb #affidamento #euro #appaltare #soglia #stazione #importo #procedere #articolo #decreto #fornitura

    Domanda

    Dovendo procedere alla realizzazione di un campo da gioco esterno all'istituto con i fondi art. 231 DL 34/2020 e dovendo individuare tre ditte per la realizzazione del progetto ognuna con una competenza diversa. Il costo totale supera i 40.000 euro mentre ogni singolo lavoro è inferiore, è possibile procedere all'affidamento diretto per ogni singolo lavoro o si deve fare, in base all'art. 63, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando essendoci il motivo dell'urgenza di esecuzione del lavoro entro un termine.

    Risposta

    È possibile procedere con affidamento diretto anche per gare di valore complessivo superiore a 40.000 euro a fronte nelle nuove disposizioni introdotte a causa dell’emergenza covid.
    In particolare, l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
    a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
    Al comma 3 viene poi precisato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
    Per le modalità di affidamento in oggetto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

    Ovviamente, nell'ipotesi che non si intenda procedere per affidamento diretto, si potrà utilizzare la procedura negoziata.

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    Approfondimenti

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti
    Area: Normativa

  • Regolamento UE 18/12/2017 n° 2365
  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2017

    che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,
    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
    vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
    considerando quanto segue:
    (1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

    (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

    (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo.

    (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

    1) L'articolo 4 è così modificato:
    a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
    b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;
    c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;

    2)all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:
    a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
    b)alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
    (2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
    (3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.

    KEYWORDS

    #appalti e contratti pubblici (in generale)#eur #soglia #appalto #direttiva #importo #accordo #modificare #commissione #aggiudicazione #sostituire

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    n° 34
    Area: Normativa

  • Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150
  • 1.  All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
    b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

    KEYWORDS

    #gestione #articolo #marzo #modifica #lavoro #decreto #organizzazione #ufficio #ambito #sindacato

    n° 52
    Area: Normativa

  • Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150
  • 1.  All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    «1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;
    b)  il comma 16-bis è sostituito dal seguente:
    «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

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    #rivestire #marzo #dipartimento #articolo #modifica #decreto #ispettorato #organizzazione #deputare #ragioneria
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 13

    Linee guida sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria

    Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097

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    #stakeholders #air #affidamenti #dddd #cccc #pagg #microimpresa #meccanismi #ordinativi #peculiare

    Pagina: 1007

    PARTE QUARTA

    Contratti e appalti  pubblici   Sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Uffic...

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    Data di pubblicazione: 10/09/2020
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  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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