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Docenti dichiarati inidonei dal medico competente: come procedere?
16/09/2020 Personale docente
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Personale/docenti: inidonei all'insegnamento
Domanda
Buongiorno, sono un dirigente della scuola secondaria di II grado e vorrei sottoporre una casistica a cui non ho trovato risposta certa.
Alcuni docenti stanno richiedendo la visita dal medico competente, così come richiesto nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale .
Il medico competente , in due casi, ne ha certificato l’idoneità con prescrizione, ovvero realizzazione didattica a distanza .
Per chi è nell’ambito scolastico ben comprende come questa non possa essere realizzata con i ragazzi in presenza, se non con il coinvolgimento di altri docenti che dovrebbero provvedere alla sorveglianza.
Nella Circolare del Ministero della Salute, del 29 aprile 2020 prot. n. 14915, di fatto esemplificativa del DPCM 26.04.2020, precisa che: “… è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".
Pertanto, se nei confronti dei dipendenti che, in possesso della prevista certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale, hanno richiesto di essere sottoposti a visita medica del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, dovesse emergere un giudizio di “inidoneità temporanea” alla mansione specifica per particolari “fragilità”, i limiti temporali di validità dello stesso giudizio sono precisati nel referto consegnato in copia dal Medico Competente al lavoratore e al Dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08).
Inoltre l’'art. 41 comma 6 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Il comma 6-bis prevede che nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Tale procedura è stata effettuata con un giudizio di idoneità con prescrizione – Per docente: Didattica a distanza, per ATA lavoro agile. Entrambi i casi hanno i limiti di validità, ovvero 6 mesi.
Ai sensi del comma 7 del D.Lgs n.81 del 2008, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
L'art. 42 prevede che il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Il M.I., con la Nota n. 682 del 15 maggio 2020, ha confermato, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale n. 622/2020 e quindi lo svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile.
Il decreto n. 104 anzidetto Agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, chiarisce la posizione del personale ATA e il lavoro agile., di fatto non consentendolo più nelle istituzioni scolastiche per il personale aggiuntivo organico Covid . Esattamente il comma 4 dell’articolo 32 “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021” ha stabilito che: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
1. Risulta pertanto corretta la possibilità di fruire dello smart working per il personale Ata dichiarato idoneo ma con prescrizione di lavoro a distanza e non rientrante nell’organico aggiuntivo Covid?
2. Per quanto riguarda i docenti, come è possibile agire, non essendo di fatto compatibile la prescrizione con quanto previsto a livello organizzativo e di servizio? (Essendo istituto tecnico e professionale le ore da effettuare sono 32 , di cui 2 in dad, per favorire erogazione del servizio )
A disposizione per integrazioni si ringrazia per la collaborazione .
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