Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
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Questa scuola deve conferire una supplenza per sostituzione di docente assente fino al 9 giugno in quanto beneficiario di congedo biennale per assistenza a disabili, già concesso con apposito decreto. Si chiedono chiarimenti in merito alla durata del contratto da stipulare con il supplente, in relazione alla possibilità (astratta) che possano venire meno le condizioni oggettive per la fruizione del congedo e che, quindi, il titolare possa rientrare anticipatamente.
Quali delle seguenti tre alternative è la più corretta?
1) Stipulare un contratto fino al 9 giugno, inserendo esplicita clausola risolutiva in caso di rientro anticipato del titolare
2) Stipulare contratti di mese in mese, con varie proroghe
3) Stipulare un contratto fino al 9 giugno senza clausole risolutive
L'alternativa 1 tutela la scuola in caso di rientro anticipato, ma il dubbio è che la clausola possa essere considerata vessatoria, in quanto la possibilità di risoluzione sarebbe unilaterale e farebbe "rientrare dalla finestra" una clausola prevista nel CCNL 1995 ma non più riproposta nei seguenti (è vero che l'art. 41 del CCNL 2018 fa riferimento a possibili clausole di risoluzione, ma l'unica che cita esplicitamente è l'individuazione di un nuovo avente titolo e non si capisce se autorizzi esplicitamente le scuole a inserire clausole a piacimento).
L'alternativa 2 tutela la scuola in caso di rientro anticipato, ma il dubbio è che possa essere contestata da eventuali aspiranti che rinunciassero alla supplenza in virtù della sua breve durata e che invece l'avrebbero accettata se fossero stati a conoscenza dell'effettiva durata.
L'alternativa 3 appare la più lineare dal punto di vista contrattuale, ma in caso di rientro anticipato del titolare comporterebbe il mantenimento del supplente.
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