Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/10/2020
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  • Offese poste in una chat di classe ai danni di uno studente: come procedere?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #reato #cyberbullismo #salvo #carabiniere #messaggio #genitore #ridicolo #denuncia #sporgere #denigrazione

    Domanda

    Un genitore di alunno da poco trasferitosi nel mio Istituto, mi informa che in una chat di classe il figlio è stato preso in giro con parole pesanti e gli sono stati inviati messaggi minacciosi. Mi porterà a far vedere i messaggi. Oltre alla applicazione di sanzioni disciplinari, chiedo: immagino sia necessario segnalare il tutto ai carabinieri, anche se il genitore non intende sporgere denuncia? nella segnalazione è il caso di evitare nomi e riferimenti puntuali, affermando di essere a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli approfondimenti del caso?
    Grazie

    Risposta

    La legge n.71/2017, all’art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. L’art.5, comma 1, della legge in esame prevede che: “Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. Ovviamente, come si ricava dal comma 2 dell’art.5, l’altro adempimento è l’attivazione dello strumento disciplinare.
    La locuzione “salvo che il fatto costituisca reato” chiarisce che non ogni condotta astrattamente riconducibile nella definizione dell’art.1 della legge 71/2017 integra, necessariamente, gli estremi di un reato perseguibile. Possono quindi darsi delle condotte rilevanti ai fini disciplinari, ma non penalmente illecite.
    Alla luce di un tanto, ad avviso della redazione, il coinvolgimento della magistratura penale presuppone la sussistenza di almeno tre elementi: a) l’età dei responsabili (o presunti tali), che non deve essere inferiore a anni quattordici; b) la riconducibilità del fatto a una fattispecie astratta prevista dalla legge come reato procedibile d’ufficio; c) una certa soglia di offensività misurata alla luce della gravità della condotta con riguardo alla sua durata nel tempo e alle conseguenze pregiudizievoli a essa riconducibili.
    Da quanto riferito, non sembrerebbe che i suevidenziati presupposti siano pienamente integrati, anche con riferimento all’identificazione di un reato procedibile d’ufficio (solo i reati procedibili d’ufficio fanno scattare l’obbligo di denuncia del dirigente nella sua qualità di pubblico ufficiale). Parimenti, in tale frangente, non sembra opportuno interessare i carabinieri (che sono obbligati a riferire alla procura della repubblica), specie qualora il genitore della vittima abbia espresso la sua contrarietà. Peraltro, una segnalazione priva di dati personali sarebbe priva di significato pratico.
    In buona sostanza, secondo la redazione è preferibile procedere con azioni di tipo educativo e disciplinare, stimolando la riflessione sul disvalore di quanto posto in essere dai responsabili. Il tutto mediante un coinvolgimento dei genitori, così come previsto dalla normativa.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 26/06/2001 n° 8740
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • La disposizione contenuta nell’art. 2047 cod. civ. si applica all’infortunio cagionato da soggetto incapace di intendere e di volere, mentre la norma di cui all’art. 2048 cod. civ. disciplina l’ipotesi di infortunio cagionato da minore capace di intendere e di volere. L'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la "culpa in educando" dei genitori e la "culpa in vigilando" della scuola. Pertanto la responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore. La sola circostanza che l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere; spetterà al giudice il compito di compiere il relativo accertamento alla stregua dei criteri tratti dalla comune esperienza e dalle nozioni della scienza. Premesso che un minore di dodici anni ben può essere ritenuto capace di intendere e di volere, affinché possa applicarsi l’art. 2048 cod. civ. è dunque necessario innanzitutto che sussista un fatto antigiuridico, costituito dal comportamento del minore. Nel caso esaminato dai giudici, durante un campo scuola organizzato da una parrocchia una minore ha subito un infortunio durante lo svolgimento del gioco ruba-bandiera: la Corte di Cassazione ha escluso l’antigiuridicità della condotta del minore responsabile, in quanto non vi era stata violazione delle c.d. regole del gioco e il gioco non era oggettivamente pericoloso in sé. Essendo stata esclusa l’antigiuridicità della condotta del responsabile dell’infortunio, non è ipotizzabile alcuna responsabilità in capo al soggetto tenuto alla vigilanza al momento del fatto.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#parrocchia #antigiuridicità #scontro #vigilatore #pesare #bandiera #accidentalità #esule #radio #dodicenne

    n° 2
    Area: Normativa

  • Definizioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Ai fini del presente testo unico:

    a)  per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

    b)  per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

    c)  per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

    d)  per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

    e)  per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

    2.  Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

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    #astensione #congedo #lavoratrice #intendere #lavoratore #maternità #lavoro #indennità #malattia #testo

    n° 18
    Area: Normativa

  • Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

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    #sanzione #dicembre #inosservanza #arresto #punire #legge #mese #comma #contenere
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    Pagina: 17

    Contrasto del cyberbullismo nelle scuole: adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Nota 27 ottobre 2017, n. 5515 - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017)

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    #cyberbullismo #prevenzione #contrasto #minore #ammonimento #azione #polizia #comma #linea #internet

    Pagina: 19

    La responsabilità disciplinare degli studenti

    U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 8 marzo 2012, n. 138

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    #recidiva #primis #scandalo #droga #offesa #viziare #arresto #cost #reinserimento #violenza
    CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013 - Chiarimenti applicazione art. 20 comma 2

    Chiarimenti MIUR sull'applicazione del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013.
    Il MIUR, con la nota n. 4024 del 23 aprile 2012, ha fornito precisazioni sull'opzione di cui all'art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11.3.2013

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    #char
    Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: precisazioni

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie di istituto del personale docente valevoli per il triennio 2014/17.
    Ai fini del riconoscimento della priorità in III fascia per l'attribuzione delle supplenze, i docenti possono presentare l'istanza "Graduatorie di Istituto Personale Docente - Dichiarazione Conseguimento Abilitazione per Priorità in III fascia"

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    #priorità #attesa
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32: proroga del termine al 20 febbraio 2017

    Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012

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    #carattere #news #fontface
    Esami di Stato A.S. 2017/2018: procedura e adempimenti relativi alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

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    #esame #fase #segreteria #cura #stato #commissione #adempimento #comunicazione #insediamento #dato
    Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze per il personale docente.
    Il MIUR ha comunicato che dal 25 settembre fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015 sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze

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    #coreutici #dpr #facsimile #coreutico #mutare #casistica #raccomandata #dimensionamento #ricomprendere #ricevuta
    Personale docente ed educativo - Ulteriori chiarimenti in merito alle graduatorie di istituto

    Comunicazione MIUR in merito ai chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto.
    Il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto

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    #ddg #bandire #laurea #analogia #punteggio #diplomare #reclamo #rettificare #scienza #condurre
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2016/2017: indicazioni in merito alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

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    #carattere #news #commissione
    Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: scelta delle sedi (mod. B)

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura delle funzioni POLIS per la scelta delle sedi per le graduatorie del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha comunicato che fino alle ore 14,00 del 27 giugno 2018 resteranno aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze.

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    #sede #scelta #graduatoria #miur #giugno #polis #istituto #nota #supplenza #conferimento
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 08/10/2020
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  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #reato #cyberbullismo #salvo #carabiniere #messaggio #genitore #ridicolo #denuncia #sporgere #denigrazione

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