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Emergenza sanitaria: possiamo richiedere ai docenti l'utilizzo di mascherine trasparenti per la didattica con alunni affetti da ipoacusia?

 14/10/2020
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Alunni/salute: alunni disabili

#pbb #mascherina #indossare #visiera #metro #volto #cts #distanziamento #protezione #dpi #omologare
Domanda
Nella mia scuola, in alcune classi, si riscontra la presenza di alunni sordi.

Questi ultimi necessitano di vedere il volto degli insegnanti, mentre spiegano, per comprendere il cosiddetto labiale. Abbiamo accertato che esistono delle mascherine trasparenti, omologate, equivalenti alle "chirurgiche", che consentono di osservare, seppur non nitidamente, il volto dei docenti. Abbiamo provveduto, come scuola, all'ordine di acquisto e siamo in attesa della consegna. Tuttavia, alcuni docenti mi fanno sapere di indossare mascherine FFP2, più protettive per la loro persona. Dal momento che non mi risulta esistano mascherine trasparenti equivalenti a quelle FFP2, che titolo ho di richiedere ai docenti di indossare quelle trasparenti equivalenti alle "chirurgiche"? Come è noto quelle "chirurgiche" sono a norma, ma meno protettive delle altre.

Faccio presente che la Regione Toscana (a mio parere molto discutibilmente) ha reso obbligatori con la delibera di Giunta dello scorso 9 settembre (n. 1226, all. A) l'uso delle mascherine per i docenti, anche in fase statica e con la distanza di 2 metri dalla cattedra al primo banco. Quindi per la regione le mascherine non debbono essere mai tolte, quando si spiega, neppure in contesti statici.

Posso richiedere ai docenti di affievolire la loro protezione con mascherine trasparenti di tipo chirurgico, comunque a norma?
Le cosiddette visiere, quelle che indossano gli insegnanti di sostegno, possono essere una protezione adeguata?
I docenti che vogliono le FFP2, hanno titolo per rifiutare mascherine di altro tipo, seppur omologate?
Come ultima ratio, eventualmente, posso pensare di "spostarli" dalle classi in cui vi sono i ragazzi sordi e destinarli ad altre classi?

Ovviamente si tratta di definire il trade off tra due diritti, quello all'istruzione e quello alla protezione della propria incolumità. Qual è il punto effettivo d'incontro?
Grazie.
Risposta
In merito al quesito occorre innanzitutto precisare che l’All. A del 9 settembre della Regione Toscana in riferimento all’uso delle mascherine evidenzia quanto segue:
…OMISSIS… “Spazi e distanziamento: Ferme restando le previgenti disposizioni in materia, il distanziamento previsto nelle aule è di 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESCRITTO (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020)”.
Successivamente la Regione Toscana è intervenuta con la delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 laddove si evidenzia:
3.4.2 Operatori
- Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori; per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione;
- Utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici;
- La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati con la modalità previste dal dirigente scolastico in accordo con il RSPP.

Pur tuttavia, fino a nuove disposizioni legislative nazionali in classe, se sussiste uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto, secondo quanto previsto dal Verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, non vi è obbligo di indossare la mascherina da parte dei docenti. Il termine operatori utilizzato dalla Regione Toscana, a parere dello scrivente, non si riferisce al personale docente che invece è sempre richiamato in modo chiaro ed evidente nelle altre sezioni dell’allegato A.
Le mascherine trasparenti sono necessarie per consentire agli studenti ipoacusici di poter vedere il volto dell’insegnante e dei propri compagni di classe. Solo con l’adozione di tale dispositivo, che dovrà comunque rispondere alle caratteristiche di DPI con protezione uguale o superiore alle mascherine chirurgiche, è possibile garantire la lettura labiale e di conseguenza agevolare il canale comunicativo visivo che garantisce allo studente sordo la possibilità di seguire le attività didattiche della classe.
La Regione Toscana nella propria delibera rimanda alle indicazioni del CTS e alle conseguenti disposizioni nazionali la valutazione in merito alle modalità di utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione. Inoltre l’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto “solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici”.
Pertanto, i docenti sono tenuti a indossare le mascherine chirurgiche o dispositivi analoghi previsti dal CTS e dal RSPP della scuola previa un’analisi ambientale dei rischi connessi alle modalità di interazione all’interno degli spazi scolastici.
Le visiere hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al patogeno che potrebbe diffondersi attraverso le grandi goccioline (droplet), sono quindi dispositivi adatti per i docenti di sostegno o per gli assistenti educatori che devono stare a stretto contatto con studenti che non sono in grado di indossare la mascherina. Oltre alla visiera di norma è consigliabile l’uso contestuale della mascherina, in quanto non è sostitutiva di tale dispositivo.
Pertanto il dirigente scolastico dovrà richiedere al personale scolastico il rispetto del protocollo sanitario d’Istituto redatto in collaborazione col proprio RSPP, con medico competente e sentito il parere del RLS. In tale documento saranno elencati i DPI necessari da utilizzare nei vari contesti con l’obbligo di utilizzo degli stessi da parte di tutto il personale scolastico e degli studenti. È ovvio che il docente non potrà rifiutarsi di indossare quelli previsti dal protocollo sanitario, soprattutto in questo caso, perché chiamato a garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.
La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 del Dipartimento dell’Istruzione del M.I. “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Infine, si consiglia di non procedere a modificare la cattedra del docente in quanto gli studenti potrebbero perdere la continuità didattica e si innescherebbe un delicato precedente in quanto lo spostamento del docente in altra classe avverrebbe per un atteggiamento non costruttivo dello stesso (rifiuto di indossare mascherine trasparenti seppur a norma) e contrario ai principi di una piena inclusione degli studenti con disabilità.
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Approfondimenti

Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Giurisprudenza
L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#personale docente#procedimento amministrativo#inasprire #cma #montedoro #ris #direttivo #comprensibilità #formalizzarsi #defraudare #chinotto #tramutatasi
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 03/02/1995 n° 145
Giurisprudenza
In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, motivatamente. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima per eccesso di potere l’assegnazione effettuata poiché la direttrice didattica avrebbe tenuto in considerazione il solo criterio dell’anzianità di servizio, trascurando altri criteri altrettanto rilevanti ai fini di un approfondito e corretto esercizio del potere discrezionale, quali la disponibilità dei docenti, la situazione di famiglia degli stessi, l’anzianità di servizio nella sede e la distanza dall’abitazione. Inoltre avrebbe errato nel pretermettere, senza attribuirle alcuna considerazione, l’indicazione, proveniente da alcuni docenti, di disporre un avvicendamento tra tutti gli insegnanti.
Keywords
#personale docente#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#direttrice #discostare #abitazione #distanza #docenti #sulla #osservanza #disponibilità #illegittimo #trascurare
T.A.R. PIEMONTE - Sezione Prima Sentenza 11/04/2002 n° 1031
Giurisprudenza
La continuità didattica, quale criterio per l’assegnazione dei docenti alle classi (nel caso in esame approvato come primo criterio dal Consiglio di circolo), deve essere intesa quale legame pregresso tra docente e discenti e non come scriminante per situazioni future che, in quanto tali, sono suscettibili di continue modifiche (per scelte personali, quiescenza, trasferimenti, malattie, ecc.). Nella fattispecie concreta, il provvedimento del Provveditore agli Studi impugnato aveva trasferito un’insegnante D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) che aveva prestato servizio presso una classe II elementare, assegnando a tale classe un’insegnante “titolare” asseritamente in virtù del principio di continuità, affermando che quest’ultima, essendo titolare, “garantirà la continuità didattica fino al termine del ciclo elementare”. Tale provvedimento, pertanto, è stato ritenuto illegittimo e annullato poiché i citati elementi tenuti presenti dal Provveditore per garantire la continuità didattica, in realtà non sono stati ritenuti idonei a tale scopo, proprio in quanto il principio della continuità didattica va inteso come legame pregresso tra alunni e insegnante.
Keywords
#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#fianco #augurio #riottenere #cervo #garantirà #flli #assise #disponeva #greppo #risultava
Tribunale UDINE - Lavoro Sentenza 27/05/2016 n° 74
Giurisprudenza
L’assegnazione di un docente ad un plesso, in luogo di quello nel quale lo stesso ha prestato attività lavorativa in precedenza, non costituisce un trasferimento in senso tecnico, poiché le due scuole fanno parte del medesimo Istituto. L’assegnazione a tale diverso plesso deve essere ragionevole e rispondente ad un pubblico interesse, non essendosi in presenza di un procedimento disciplinare. L’aspettativa del docente al mantenimento della cattedra nel medesimo luogo è funzionale al diritto degli alunni alla continuità didattica, principio che tuttavia può retrocedere a fronte di altre concrete esigenze organizzative, finalizzate ad assicurare il miglior andamento del servizio scolastico. L’assegnazione dei docenti ai plessi e/o classi rientra nelle esclusive determinazioni della dirigenza in forza dell’art.5 del Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, previa informativa preventiva dei criteri alle RSU. (Sulla natura dell’atto di assegnazione di un docente ad un plesso per risolvere situazioni di disagio organizzativo, si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 28282/2009##206L)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#personale docente#retrocedere #brunetta #letta #cuoca #resistenti #propendere #intensificare
T.A.R. TORINO - Sezione Seconda Sentenza 27/11/2015 n° 1642
Giurisprudenza
I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto il giudizio di non ammissione alla classe successiva (con insufficienza in quattro materie) dello studente affetto da disturbi dell’apprendimento (DSA), in favore del quale la scuola aveva approntato gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente. Infatti, i giudizi espressi dai docenti di non promozione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione rimessa dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute: pertanto, al giudice amministrativo spetta esclusivamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In caso di studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento la scuola è tenuta ad adottare appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione, in modo da garantire il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti, e deve altresì garantire, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Tuttavia, tali misure non sono finalizzate a creare percorsi immotivatamente facilitati, che non conducono al reale successo formativo degli studenti con disturbo; esse, inoltre, debbono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione. Per tali ragioni, la valutazione degli insegnanti deve, correttamente, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.
Keywords
#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#iniquità #ideare #bilinguismo #sensazione #rivolo
T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 29/05/2017 n° 747
Giurisprudenza
Il principio del cd "assorbimento" trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione all’esame di maturità quando quest’ultimo sia stato superato dal candidato, con la conseguenza che il superamento dell’esame di stato, cui lo studente abbia partecipato a seguito di ammissione con riserva grazie ad un provvedimento cautelare, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe. (Il giudice amministrativo toscano, animato dal rispetto dei principi di stabilità e prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, aderisce alla posizione adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare nella vicenda de qua, ma evidenzia che il tema in analisi è particolarmente controverso e che, accanto alla posizione accolta nel caso in questione, si registra una posizione opposta, per la quale il principio dell’assorbimento non può operare con riguardo al procedimento progressivo e necessariamente consequenziale di valutazione degli studenti.)
Keywords
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pozzo
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 08/04/2016 n° 6844
Giurisprudenza
L’attività sportiva riferita al gioco del calcio non costituisce attività pericolosa, in ragione della natura della disciplina, che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, così da essere normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, tanto da rimanere irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, anche ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1197; Cass., 27 novembre 2012, n. 20982). Il pallone di calcio non può essere considerato, in sé per sé, un mezzo pericoloso, ossia un mezzo tale da presentare “connotati tipici di pericolosità eccedenti livello del normale rischio connesso all’ordinario esercizio” dell’attività medesima (cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393), da rilevarsi in base a dati statistici, a elementi tecnici e alla comune esperienza (Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530; Cass. n. 10551 del 2002). Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321). (La S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila di rigetto della domanda risarcitoria proposta dai genitori di un alunno per i danni subiti dal minore, colpito a un occhio da una pallonata nel corso di una partita di calcio svolta a scuola durante l'ora di educazione fisica, riscontrando come l’evento lesivo -pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell’avversario- si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco del calcio, rientrante nella normalità della pratica, non essendo la pallonata da ricondursi a una iniziativa violenta del praticante nei confronti dell’avversario, né risultando esaltata dai rilevati spintonamenti che, in via concomitante, altri giocatori si stavano dando, ma in un’altra zona del terreno, diversa da quella in cui si stava svolgendo in quel momento l’azione. La Corte ha altresì riscontrato che tale azione di gioco non era stata causata o anche indirettamente accentuata da una complessiva situazione comportamentale degenerata e andata fuori controllo per l'assenza dell’insegnante durante l’azione ed il calcio della palla, ossia rispetto all’azione materiale di danno, in quanto lo stesso, in base all’id quod plerumque accidit, non avrebbe potuto immaginare la portata lesiva del tiro, né tantomeno frapporsi tra detto tiro e l'alunno colpito per evitare l’impatto. Nè alun rilievo causale ha avuto, rispetto al fatto la condizione dell’oggetto usato per la partita -un pallone vecchio con pretese sfilacciature-, giacché la lesione patita dal danneggiato non era stata determinata da una propria sporgenza o dalla superficie logora del pallone, bensì dall’impatto a distanza ravvicinata della sfera in sé per sé, con il volto del giocatore avversario che era collocato nei pressi dell’avversario).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#pallonata #sporgenza #calciare #cuoio #agonismo #pressi #praticante #irruenza #immaginare #connotati
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Giurisprudenza
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
Keywords
#viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva
T.A.R. PUGLIA - BARI Sentenza 20/09/2007 n° 2227
Giurisprudenza
Il D.P.R. 249/98##195L fissa gli indirizzi per l’organizzazione scolastica nei rapporti con gli studenti e non incide sulla legittimità degli atti. Ad ogni modo, risulta che la scuola ha adottato gli interventi di recupero e gli ordinari strumenti di colloquio con i genitori per coinvolgere gli stessi nel percorso educativo del figlio. Stante quanto previsto dall’art. 193 comma 1 d.lgs. 297/94, la non ammissione alla classe superiore non è un evento straordinario tale da richiede un impegno motivazionale rafforzato, con la conseguenza che le ragioni della non ammissione possono desumersi dai verbali del Consiglio di classe, dai registri e pagelle dell’intero anno scolastico. Nel presupposto che non vige una regola che impone ai docenti un arrotondamento dei voti per eccesso, a fronte di un quadro con sei insufficienze tale situazione non poteva consentire l’attribuzione di sei debiti formativi, prima di tutto per ragioni logiche e, in secondo luogo, per ragioni giuridiche, avendo il Collegio dei docenti fissato il limite di quattro debiti formativi. (In senso conforme Tar Puglia sentenza 20 settembre 2007 n. 2222.)
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#arrotondamento #lagnanza #assurdo #orale
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 31/07/2007 n° 3030
Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di Classe è sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione alla manifesta illogicità o alla falsità o alla contraddittorietà con la documentazione inerente il curriculum scolastico dello studente. Con riferimento alla seduta del Consiglio di classe per gli scrutini finali, l’art. 5, comma 8, del T.U. n. 297/1994 non subordina la validità della delega di funzioni da parte del dirigente scolastico alla prova di un impedimento a presiedere il Consiglio stesso. Inoltre, nessuna norma impone che il verbale sia sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, essendo sufficiente a dare veste giuridica al verbale la sottoscrizione del segretario verbalizzante. Fuoriesce dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati da un organo collegiale alle operazioni di valutazione di candidati; e ciò specialmente quando tali tempi siano calcolati, per ogni candidato, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta collegiale per il numero dei concorrenti valutati o degli elaborati, prove o lavori esaminati; in siffatta ipotesi - che è quella che ricorre nella valutazione degli alunni - non è possibile, infatti, stabilire, di norma, quale sia il tempo dedicato in concreto al singolo candidato o quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, dunque, il vizio dedotto infici effettivamente il giudizio contestato. E’ del resto logico che le posizioni meno problematiche richiedono certamente tempi più ristretti, mentre maggiore spazio (non quantificabile esattamente, essendo ovvio che i docenti si presentano allo scrutinio finale avendo già ben chiaro il quadro valutativo di studenti che hanno seguito per un anno intero) viene di regola riservato all’esame dei casi critici.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#mediocrità #intravedere #leggenda #dividere
Corte dei Conti UMBRIA Sentenza 14/12/2015 n° 130
Giurisprudenza
Il giudizio instaurato presso la Corte dei conti nei confronti del dipendente è del tutto autonomo rispetto a quello civile tra l'amministrazione ed il terzo danneggiato, non comportando le valutazioni del processo civile efficacia preclusiva o vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa (pur potendo il giudice in tale sede autonomamente valutare le risultanze del processo civile); ciò anche perché nel giudizio di responsabilità amministrativa rileva non la colpa semplice dell'amministrazione ma quella grave del dipendente. Il Giudice della Corte dei conti è libero di valutare il materiale probatorio raccolto in sede civile, ed è anche libero di valutarne l’insufficienza al diverso fine della affermazione della responsabilità amministrativa. Ciò in quanto nel giudizio civile vale il c.d. principio dispositivo, in base al quale il giudice fonda il proprio convincimento sulla base delle allegazioni probatorie delle parti, mentre nel giudizio contabile la Procura ha il potere di colmare eventuali lacune probatorie attraverso la propria autonoma attività d’indagine, al fine di accertare la sussistenza della colpa grave dell’insegnante tenuto alla vigilanza. (Nel caso in esame, un’insegnante era stata ritenuta responsabile in sede civile per l’infortunio occorso ad un alunno di una scuola media, colpito all’occhio dal lancio di una gomma da cancellare da parte di un compagno di classe. In sede di giudizio contabile, tuttavia, la Corte dei conti ha assolto la docente ritenendo insussistente l’elemento psicologico della colpa grave nella condotta della stessa: il lancio della gomma da cancellare era infatti avvenuto mentre l’insegnante stava spiegando alla lavagna, volgendo le spalle agli studenti, che frequentavano l’ultima classe delle medie. Pertanto, in considerazione di tali elementi di fatto, la Corte dei conti ha ritenuto che l’evento, per il suo carattere repentino, fosse imprevedibile ed inevitabile, ed ha valorizzato il fatto che la docente, pur in un contesto di disordine e di indisciplina, fosse pur sempre presente in aula e stesse svolgendo la propria lezione).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#responsabilità amministrativa#gomma #lancio #disordine #spalla #lavagna #indisciplina #num #cdc #regnare #separatezza
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 28/08/2014 n° 452
Giurisprudenza
La mancata promozione alla classe superiore ovvero la mancata ammissione all’esame di Stato è decisione assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti. Tale determinazione è, quindi, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della illogicità e contraddittorietà manifeste. Nella considerazione che l’interesse degli allievi e dei genitori risiede nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione ottimale degli studenti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore è legittimamente adottato quando sia il frutto della constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La sanzione disciplinare di 15 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola è legittima in quanto risulta rispettata la comunicazione alla famiglia, alla quale erano state rese note anche le valutazioni intermedie e le problematiche comportamentali dello studente (destinatario di oltre 100 segnalazioni nel registro di classe), le modalità di attuazione della sanzione risultano effettuate per favorire il recupero dell’alunno ed i provvedimenti dell’amministrazione risultano, altresì, sorretti da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione del rendimento dei singoli studenti non può trovare spazio la figura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché tale censura è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, mentre tale identità va tendenzialmente esclusa in simili contesti, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente.
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#zuballi #illazione
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 03/06/2016 n° 628
Giurisprudenza
I Bisogni educativi speciali (B.E.S.) ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell’alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico commisurato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi. L’individuazione degli alunni con B.E.S. rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto che i bisogni educativi speciali, non integrando necessariamente manifestazione di patologie, non sempre sono certificati a livello medico; infatti, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, come previsto dalla circolare ministeriale del 22.11.2013. Nel caso in esame, i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori in quanto il Collegio dei docenti, pur avendo la scuola piena conoscenza delle critiche condizioni di apprendimento dell’alunna, ha omesso di approntare concretamente gli interventi di sostegno a favore della bambina.
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#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#team #spettro #socializzare #adottabilità #pizzo #iperattività #plebiscito
T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 21/03/2017 n° 220
Giurisprudenza
La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#convalescenza #presenziare #degenza #sindrome #assentare #fano #severità #rideterminarsi #perseverare #montoneri
T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Il diritto all’istruzione del disabile grave e l’illegittimità costituzionale delle assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga - Corte Costituzionale Sentenza 26/02/2010 n° 80
Giurisprudenza
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 413 e 414 dell’art. 2 l. 244/2007 che, rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere a tempo determinato tali docenti in deroga al rapporto tra docenti e studenti stabilito dalla normativa nazionale in presenza di disabili gravi. Considerato, infatti, che il diritto all’istruzione del disabile si configura nell’ordinamento nazionale e sovranazionale come fondamentale e che la possibilità di assumere a tempo determinato docenti di sostegno è una specifica forma di tutela riconosciuta ai soli casi di particolare gravità una volta esperite tutte le opzioni previste dalla normativa vigente, le disposizioni censurate non trovano giustificazione alcuna, in quanto incidono su uno degli strumenti attraverso i quali tale diritto fondamentale è reso effettivo, vale a dire la possibilità di avvalersi di personale specializzato per assicurare ai disabili gravi un miglioramento della loro situazione in ambito sociale e scolastico, in tal modo menomando il nucleo indefettibile di garanzie degli interessati.
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ITP: esclusa l'efficacia abilitante del titolo - Tribunale TRIESTE - Lavoro Ordinanza 07/03/2018 n° 461
Giurisprudenza
Il possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore, se da un lato pacificamente consente l'accesso all'insegnamento (in III fascia, in tal senso si utilizza la locuzione “insegnanti tecnico pratici”), dall'altro lato non costituisce di per sé solo titolo abilitante all'insegnamento, essendo per l'appunto richiesto, in capo ai medesimi insegnanti tecnico pratici, ai fini della partecipazione al concorso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie di cui si discorre, riservata agli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso…” ex art. 4, comma 5, L. 124/1999 e art. 5 DM 13.6.2007. Ai fini della dimostrazione del presupposto del periculum in mora non è sufficiente la generica affermazione secondo cui il mancato inserimento nella II fascia della graduatoria per le supplenze preclude alla ricorrente l’assegnazione di supplenze, anche in relazione al fatto che la ricorrente non allega di essere inserita nemmeno nella III fascia della graduatoria medesima (per cui avrebbe astrattamente titolo, non essendo contestato che il diploma in suo possesso consente l’accesso all’insegnamento), né, del resto, allega di aver prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del Ministero resistente o di prestarlo al momento della proposizione del ricorso. (Nel caso di specie, il Collegio, nel respingere il reclamo cautelare proposto dalla lavoratrice, ha opinato che se il diploma tecnico pratico posseduto dall’interessata avesse ex se valore abilitante all'insegnamento, il legislatore non avrebbe previsto i due requisiti in forma cumulativa, ovverosia non avrebbe previsto che, quale requisito di accesso al concorso, gli insegnanti tecnico pratici debbano essere altresì iscritti, in particolare, nella II fascia delle graduatorie di cui si discorre -peraltro entro il 31 maggio 2017, profilo temporale che in ogni caso nella fattispecie non è integrato-, iscrizione possibile solo in presenza di un titolo abilitante all’insegnamento).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#fascia #graduatoria #insegnamento #inserimento #diploma #concorso #discorrere #titolo #possesso #ricorrente
Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 29/09/2010 n° 334
Giurisprudenza
La normativa applicabile alla sanzione della censura, irrogata nel 2007 nei confronti di un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, per avere assunto la difesa in giudizio di una insegnante in un procedimento penale in cui l’amministrazione scolastica era parte offesa (ancorchè non costituita), va rintracciata negli articoli da 492 a 508 del d.lgs. 297/1994 e, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 507, negli articoli da 78 a 123 del d.P.R. 3/1957. Tale conclusione è evincibile dal testo dell’articolo 55 d.lgs. 165/2001, vigente prima della modifica ad esso apportata dal d.lgs. 150/2009, e dall’articolo 91 del CCNL Scuola 2007. Inoltre, occorre considerare che le norme contenute nel d.P.R. 3/1957 hanno cessato di avere efficacia a seguito della sottoscrizione del CCNL Scuola 1994-1997 limitatamente al personale ATA e, dunque, con esclusione dei docenti. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Stante l’inapplicabilità dell’art. 55 d.lgs. 165/2001 e l’operatività, invece, dell’art. 101 del d.p.r. 3/1957, nel caso di specie non doveva farsi luogo alla convocazione del dipendente, ma, come correttamente accaduto, ad un procedimento semplificato in cui il contraddittorio è scritto. La ratio dell’art. 1 comma 56-bis l. 662/1996 è quella di evitare il formarsi di situazioni di conflitto, in particolare, con riguardo all’attività forense, tra l’esigenza di difesa della parte privata, da un lato, e gli obblighi di lealtà e fedeltà gravanti sui dipendenti pubblici, dall’altro. La norma in questione va interpretata nel senso che, dovendo prevalere l’interesse pubblico alla lealtà dei dipendenti della PA, sono vietate le situazioni di conflitto anche solo potenziali, nelle quali l’assunzione della difesa può pregiudicare l’interesse di cui la PA è portatrice. (In applicazione dei principi sopra esposti è stata ritenuta tempestiva la contestazione a distanza di circa tre mesi da quando la PA ebbe formale comunicazione che il dipendente aveva assunto la difesa dell’insegnante imputato. Inoltre, per quanto sopra riferito, il termine finale per la conclusione del procedimento è stato individuato in quello indicato dall’art. 120 del d.P.R. 3/1957, vale a dire “novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. In senso conforme Corte d'Appello di Bologna sentenza 648/2014##399L334)
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Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/12/2015 n° 5613
Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe sulla promozione o sul grado di preparazione dello studente è espressione di discrezionalità tecnica non censurabile dal Giudice Amministrativo se non per difetto di motivazione, carenza di istruttoria o illogicità manifesta. L’eventuale incompletezza del verbale di non ammissione alla classe successiva non inficia la legittimità del provvedimento se è chiaramente percepibile l’iter logico perseguito. Allo stesso modo non ha alcuna incidenza la circostanza che i docenti abbiano utilizzato simboli diversi da quelli della “legenda ufficiale” per esprimere il proprio giudizio in quanto nessuna norma impone di usare formule predeterminate. La mancata o carente attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva, in quanto tale giudizio si basa sulla insufficiente preparazione e maturazione dello studente per accedere alla fase successiva.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#simbolo #incompletezza #progresso #barbone #frammentare #decimo #proliferare #oscurità #imperniare #votare
Corte dei Conti - Terza sezione centrale d’appello Sentenza 02/10/2009 n° 399
Giurisprudenza
Nel modulo organizzatorio dell'istruzione pubblica, vige il principio di continuità didattica in forza del quale, nell'interesse della comunità scolastica, e, in primo luogo, degli alunni, per ottenere il miglior rendimento formativo possibile, è necessaria la costante e continuativa presenza del docente nelle ore di servizio. La violazione di tale principio comporta la mancata realizzazione delle finalità proprie del “servizio pubblico istruzione”, determinando un rilevante danno all'erario. In relazione a tale principio, in capo al personale docente grava un particolare dovere di diligenza che impone da un lato, di sottoporsi a pratiche terapeutiche idonee a garantire la continuità della prestazione del servizio e dall'altro, di tenere comportamenti volti ad evitare la recidivazione di patologie già manifestatesi. E' legittimo il trasferimento per incompatibilità di permanenza presso la sede di titolarità qualora l'ulteriore permanenza del docente presso la stessa sede comporti nocumento al prestigio dell'istituzione scolastica, compromettendone pesantemente il regolare funzionamento ed il buon andamento e danneggiando gravemente, altresì, il percorso formativo degli studenti. (Nel caso di specie i giudici contabili respingono l'appello avverso la sentenza di condanna al pagamento del danno erariale conseguente al comportamento del docente che si era ripetutamente assentato dal servizio per brevi periodi - 1 giorno per volta e spesso a cavallo del suo giorno libero o immediatamente dopo i giorni festivi e i ponti - per motivi di salute medicalmente documentati e non contestati, senza tuttavia essersi sottoposto, fra l'uno e l'altro episodio, ad alcun trattamento terapeutico e peraltro recandosi sempre in località che, per ragioni climatiche, si presentavano, con tutta evidenza, idonee a determinare un'alta frequenza di recidivazione dell'artrosi cervicale lamentata. La sentenza conferma la condanna in primo grado, Corte dei Conti, Sez. Giur., Lombardia, sentenza 21 marzo 2008, n. 209##205L
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale docente#responsabilità amministrativa#recidivazione #ultrapetizione #rozera #medicalmente #nocumento #cavallo #terapeutica #artrosi #sinallagmatico #canonizzare
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 316
Normativa

1.  Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a)  all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b)  all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c)  a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2.  Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.
3.  L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.
4.  Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.

Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#personale dipendente: formazione#handicappare #flessibilità
Disposizioni transitorie e finali - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 61 n° 14
Normativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:

a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)

Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato B - Quadri orari nuovi istituti professionali

Allegato C - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex d.p.r. 87/2010 nei nuovi ordinamenti degli istituti professionali di cui alla delega art. 1, commi 180 e 181 lett. d), Legge 107/2015

Keywords
#quinta #allegare #terza #quarta #confluenza #seconda #diploma #lingua #insegnamento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 16/08/2017 n° 1622
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO

Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

Alle scuole private non paritarie

ep.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Ministero della salute Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

• Anti-poliomielitica;

• Anti-difterica

• Anti-tetanica

• Anti-epatite B

• Anti-pertosse

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B

• Anti-morbillo

• Anti-rosolia

• Anti-parotite

• Anti-varicella

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni (1) non obbligatorie.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.

Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale.

(1)    Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1,co. 2);

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi IO giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Formazione delle classi

L'art. 4, co. 1,del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 20l7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.

Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale

Keywords
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #decretolegge #documentazione #asl #presentazione #anno #istituzione #classe #scuola
Tasse scolastiche - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 63 n° 4
Normativa

1.  Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.  Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto ad istanza di parte nella quale è indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

3.  La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

4.  Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Keywords
#isee #tassa #quarto #esonero
Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 59 n° 17
Normativa

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.

2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;

c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;

d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).

3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.] (1)

4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonchè da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.

6. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma è bandito entro il 2018.

8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico- metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.

9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.

10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

(1) Periodo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale numero 251 del 6 dicembre 2017##563L per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.

Keywords
#esaurimento #scorrimento #punteggio #ricercaazione #fit #immettere #tutor #frazione #reclutamento
USR TOSCANA - Nota - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola; un contributo alla riflessione 19/04/2018 n° 6964
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale


Ai dirigenti scolastici della Regione Toscana
 
E p. c.
 
Ai Dirigenti dell’USR e degli Ambiti Territoriali della Regione Toscana
 
Alle OO.SS. Regionali  del comparto scuola


 Oggetto : incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola; un contributo alla riflessione

Come è noto questo ufficio è intervenuto di recente con specifica nota, in materia di  Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. In sostanza una ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001), ma anche importanti precisazioni sulle forme di comunicazione e richiesta delle autorizzazioni con le connesse indicazioni operative (cfr nota n 000922 del 23-01-2018 – pubblicata sul sito USR – Pareri legali – il 23/1/2018). E’ altresì noto che la disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale docente e non docente della scuola rientra fra le competenze delle SS.LL. Ciò posto, anche a seguito di specifiche richieste in tal senso, si propone una ricognizione tecnico normativa sulla  materia di competenza dei dirigenti scolastici, al fine di fornire un mero strumento di lavoro che non costituisce, ovviamente, disposizione normativa gerarchica rimanendo la disciplina nella sfera di competenza gestionale delle SS.LL. Nel ringraziare  l’estensore del documento (dott Curtolo) ed il suo staff di collaborazione, volentieri trasmettiamo e pubblichiamo.


IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
Firmato digitalmente da Petruzzo Domenico

ALLEGATO: documento tecnico

Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#cumulo #incarico #incompatibilità #riflessione #impiego #ssll #dirigente #contributo #scuola #personale
Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 64 n° 10
Normativa

1.  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:

a)  interventi per favorire il bilinguismo;

b)  corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;

c)  corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

2.  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative, svolte anche con modalità a distanza:

a)  classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;

b)  iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

3.  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a)  programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;

b)  incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;

c)  innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;

d)  incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Keywords
#lingua #incoraggiamento #bilinguismo #innalzamento #reclutamento #apprendimento
Attribuzione del credito scolastico - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 15
Normativa

1.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2.  Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3.  Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Keywords
#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
USR TOSCANA - Linea Guida - PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA TRA REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’ E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFI CIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 30/03/2009
Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca d'intesa con il Ministero della Salute (allegato 1) ;
VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare
le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi;
PREMESSO CHE:
1 L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e
delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
2 La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predispone un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni.
3 Per regolamentare in modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.
VALUTATO CHE:
1 il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2 Tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
3 La prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione insituazione” riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. l – Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:
- i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:
- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:
- nome e cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di
Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento,
dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'intesa l'operatore del SSR informerà tempestivamente l'USR della presenza di un alunno con necessità di assumere farmaci in orario scolastico.
Art. 2
- II capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa
- costruisce, con tempestività, insieme all'AUSL uno specifico Piano di trattamento sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita
- acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessa ria;
Art. 3 – Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.
Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.
Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.
Art. 4
Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).
Art. 5 – Gestione dell'emergenza.
Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.
Art. 6 – Durata della validità della presente Intesa
Le Parti convengono di effettuare una verifica dell'efficacia della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione,.
Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.
Firme dei sottoscriventi:
Regione Toscana
Firmato Assessore Enrico Rossi
Ufficio Scolastico Regionale
Firmato Direttore Cesare Angotti
Firenze, 30 marzo 2009
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Linea Guida - PIANO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE AL RISPETTO 27/10/2017
Prassi, Circolari, Note

RISPETTA LE DIFFERENZE

PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO

MIUR

INTRODUZIONE

Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.

L’impianto complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale.

Il Piano promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della

cultura del rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi,

coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie.

Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione attiva e

trasversale in continua crescita e sviluppo con la collaborazione di tutto il mondo della scuola.

 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

 

 

LE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE EDUCAZIONE AL RISPETTO

IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT

 

In occasione del lancio del Piano nazionale per l’educazione al rispetto partirà il rinnovo e l’ampliamento del portale www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale sarà anche un utile strumento per la condivisione di buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e

dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR.

 

LINEE GUIDA NAZIONALI (ART. 1 COMMA 16 L. 107/2015)

 

Messe a punto da un gruppo di lavoro istituito presso il MIUR, le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della legge 107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni” sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione.

Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso di condivisione

interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, ad integrare il loro Piano Triennale

dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015.

 

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

 

In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando

le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi.

Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove sfide educative e

pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie.

Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti dalla legge n.71/2017.

Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale saranno pubblicati anche i materiali di supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo individuati presso le singole istituzioni scolastiche.

 

PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE

 

Saranno messi a disposizione delle scuole 5,9 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno risorse a valere sul

PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al rispetto, con il coinvolgimento di almeno 200 scuole che potranno rappresentare una rete permanente di riferimento su questi temi.

Altri 900.000 euro saranno inseriti nel decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex legge 440) per

azioni finalizzate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi.

Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indicazioni fornite dal

Piano nazionale per l’educazione al rispetto.

 

CALENDARIO DELLE RELIGIONI

 

Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Inoltre, con la legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”.

Anche per questa ragione, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, per una scuola aperta e democratica e, come tale, in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di cooperazione per  arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune appartenenza.

Il calendario è disponibile sul sito www.noisiamopari.it.

 

LOTTA AL DISCORSO D’ODIO

 

Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per promuovere una

cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale.

L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della  comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale.

Per favorire il percorso di riflessione sul tema dell’odio online, il MIUR, d’intesa con la Camera dei deputati, ha emanato, per l’anno scolastico 2017/2018, il bando di concorso nazionale “La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.

Dallo scorso anno il MIUR, in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio

d’Europa, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online

promuovendo in tutte le scuole secondarie di secondo grado la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti

del Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.

 

FORMAZIONE DOCENTI

 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi: vengono stanziati 3 milioni di euro per la formazione di almeno una docente o un docente per ciascuna scuola. Le risorse sono a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.

 

DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE

 

In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana,

al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ma non solo, il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa con le principali Istituzioni e gli Enti di riferimento per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.

Tutti i Protocolli sono disponibili su: www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it.

 

OSSERVATORI NAZIONALI

 

Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” con ulteriori

interventi, il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti di Enti,

Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione.

Gli Osservatori attivati sono: l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura,

l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la

promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne.

A questi si aggiunge il costante confronto su tutte le tematiche proposte con il Forum nazionale delle

associazioni degli studenti e dei genitori.

 

VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

 

È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappresentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.

Inoltre, a 10 anni dall’emanazione del primo Patto di Corresponsabilità, istituito con il DPR 235/2007, il

prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del medesimo DPR e condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipazione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

 

RISPETTA LE DIFFERENZE

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

 

Nell’ambito della presentazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze.

Alcune delle azioni comunicative della campagna di sensibilizzazione saranno:

• video realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IC “Via N.M. Nicolai” di Roma in collaborazione con il laboratorio teatrale integrale Piero Gabrielli;

• contributi video di testimonial;

• campagna social con relativi materiali (cartoline, infografiche, video) che partirà dalla diffusione e dal

rilancio dell’hashtag #rispettaledifferenze;

• utilizzo del portale www.noisiamopari.it come piattaforma di riferimento del Piano.

La campagna di sensibilizzazione verrà diffusa sui canali di comunicazione del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca e su quelli dei partner che aderiranno all’iniziativa.

Keywords
#studenti: bullismo e cyberbullismo#miur #educazione #scuola #piano #rispetto #osservatorio #contrasto #studentessa #studente #azione
Norme transitorie e finali - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 65 n° 14
Normativa

1.  A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2.  Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3.  A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

4.  A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

5.  I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Keywords
#infanzia #educatore #educazione #laurea #lingua #insegnamento #primavera #esaurimento #punteggio #credito
Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 1
Normativa

1.  La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2.  La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3.  La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4.  Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5.  Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6.  L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7.  Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8.  I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Keywords
#apprendimento #alunna #cittadinanza #presente #autovalutazione #successo #curricolo #abilità
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Personale docente ed educativo: chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la diffusione delle graduatorie agli aspiranti interessati
Chiarimenti MIUR inerenti la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
Il MIUR, con la nota prot. n. 8861 del 5 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
Keywords
#prenotare #popolare
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014
Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014
Keywords
#sanatoria
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Emergenza sanitaria: possiamo richiedere ai docenti l'utilizzo di mascherine trasparenti per la didattica con alunni affetti da ipoacusia?

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