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L'assegnazione delle ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario...
10/11/2020 Personale docente
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Personale/docenti: ore eccedenti
Domanda
L’O.M. 60/2020 ha innovato le disposizioni in materia di ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. L'art. 2, co. 3, prevede ora che "in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina". I commi 4 e 5 specificano che, qualora tali spezzoni non siano attribuiti ai docenti dell'organico dell'autonomia, si provvede con supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (che si ritiene debbano essere prioritariamente conferite da GAE/GPS e non, come avveniva in passato, da GI).
Questo il caso concreto: sulla cdc A011 è presente uno spezzone di 6h che nessun docente a T.I. ha accettato. Nel frattempo ha preso servizio un docente T.D., con un contratto di 12h settimanali. Il docente sarebbe interessato allo spezzone di 6h, che è tuttora disponibile. Si ritiene che, alla luce della normativa sopra citata, le ore non possano essere attribuite direttamente al docente, ma debbano essere assegnate attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Sembrerebbe, però, che non vi sia un'interpretazione univoca della norma citata, pertanto si richiede un parere a codesto servizio di consulenza.
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