Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Il DS può nominare dalle MAD persone legate da parentela?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

    KEYWORDS

    #pbb #mad #parentela #incompatibilità #coniugio #decisioni #fase #messe #pubblicistica #privatistica #astenere

    Domanda

    Gent.mi,
    ho un quesito da porre in merito ad una eventuale incompatibilità per la stesura dei contratti da parte del dirigente scolastico. Può un dirigente scolastico, dalle MAD, nominare persone legate da parentela? La legge 107 impediva la nomina attraverso il comma 81 per la chiamata diretta: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” Questo comma è esteso anche per le messe a disposizione o in altri casi, visto anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
    Distinti saluti

    Risposta

    Per affrontare il caso di cui al quesito, il riferimento non è tanto al comma 81 della Legge 107, che si attiene ad una fattispecie specifica, quanto al quadro generale delineato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici cui si ispira anche il vigente CCNl dei dirigenti scolastici.
    Infatti, tra i doveri del dirigenti scolastici, l’art. 26, comma 4, lettera e, del contratto 2016-2018 prevede:
    • astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado

    La formulazione è piuttosto ampia poiché concerne l’adozione di “decisioni o attività” che possano essere considerate fonte di potenziale incompatibiltà.

    Vi è però da considerare che l’individuazione del destinatario di un contratto di docenza a tempo determinato, seppur effettuata tramite MAD, deve rispondere a criteri di trasparenza e correttezza, da stabilire a priori; quindi, anche nel caso delle MAD, vi è necessità di stabilire criteri e parametri valutativi per l’individuazione del soggetto da contrattualizzare, distinguendo una fase “pubblicistica” (consistente nell’individuazione del destinatario) da una fase “privatistica” (stipula e applicazione del contratto).

    Pur essendo una situazione delicata, si ritiene che il dirigente scolastico, nel caso si verifichi una potenziale incompatibilità, debba assolutamente astenersi dal partecipare alla prima fase, affidando ad una commissione appositamente costituita la valutazione dei titoli posseduti, sulla base di espliciti criteri quantitativi, e l’elaborazione di un elenco graduato. Si ritiene altresì che possa partecipare alla seconda fase, non dovendo esercitare alcuna discrezionalità nella successiva contrattualizzazione.


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    Approfondimenti

    Sentenza 04/05/2017 n° 10833
    Area: Giurisprudenza

  • Trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)

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    #personale dipendente: trasferimento#personale docente#annoverabile #controdedurre #mod #alternatività #sopravvive #strutturazione #alunni #inagibilità #relata #interlinea

    Decreto 18/10/2003
    Area: Giurisprudenza

  • Tribunale ANCONA - Lavoro
  • Non configura condotta antisindacale il comportamento del del dirigente scolastico che rifiuta di dar corso alla contrattazione integrativa nelle materie già previste dall'art. 6 CCNL 2006/2009 ai punti "h" (modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA) "i" (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) nonchè "m" (criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto), posto che tale disposizione contrattuale è stata abrogata dall'art. 40 d. lgs. n. 165/01 nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150/09, trattandosi di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che, in base alla nora non derogabile, sono assunte in via esclusiva dal dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione alle OO.SS. Non configura condotta antisindacale il provvedimento del dirigente scolastico che, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS., su questioni assoggettate alla contrattazione integrativa, in via provvisoria provvede uniateralmente a impartire disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3-bis del d. lgs. n. 165/01.

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    #comportamento antisindacale#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#ooss #caducazione #scatto #contrattare

    n° 468
    Area: Normativa

  • Trasferimento per incompatibilità ambientale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

    2.  Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei princìpi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

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    n° 469
    Area: Normativa

  • Organi competenti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.

    [2. (1)]

    3.  Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità.

    (1) Comma abrogato per effetto dell’art. 2 comma 1 lett. c-bis) n. 2) del DL 147/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

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    SCOPRILI TUTTI
    Nuovo Codice dei Contratti: prime precisazioni da parte dell'ANAC

    Comunicazione ANAC inerenti il nuovo Codice dei Contratti.
    Sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19/04/2016, è stato pubblicato il D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono state disciplinate le materie relative al nuovo Codice dei contratti pubblici

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    #graziare
    Legge 107/2015: funzioni Polis per l'accettazione dei contratti di nomina

    Comunicazione MIUR relativa all'accettazione dei contratti di nomina del piano assunzionale di cui alla L. 107/15.
    Il MIUR ha comunicato che dal 13 ottobre 2015 sono disponibili, nell'area Polis delle istanze on line, le funzioni per l'accettazione del contratto di nomina, da parte del personale docente

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    #accettazione #fascicolo
    Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai fini degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici

    Comunicazione INPS relativa alle modalità di variazione dei dati anagrafici degli Istituti scolastici.
    L'INPS ha fornito indicazioni agli Istituti scolastici statali per le richieste di censimento o di variazione dei dati anagrafici relativi all'Istituto medesimo

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    #decentramento #censimento #incorporare
    Conversione in legge del Decreto Semplificazioni: le novità per il Concorso Dirigenti Scolastici

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.
    I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei D.S., sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili

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    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    Attività di rilevazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni con i relativi quadri orari dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'A.S. 2015/16.
    Il MIUR ha comunicato che l'attività di rilevazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni con i relativi quadri orari dei percorsi di istruzione secondaria di II° per l'A.S. 2015/16 inizia il 5 novembre e termina il 24 novembre p.v.

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    Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

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