Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/12/2020
  • Alcuni chiarimenti sulla dispensa dal servizio per incapacità didattica...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: inidonei all'insegnamento

    KEYWORDS

    #dispensa #incapacità #procedimento #natura #dlgs #reintegrare #deduzione #licenziamento #rendimento #sostanziare

    Domanda

    Due anni fa la scuola che dirigo individuò, su un posto in o.d.f. di sostegno per la scuola primaria, una docente di seconda fascia, direi "imbarazzante": dopo pochi giorni i genitori degli alunni che le furono affidati chiesero entrambi che la docente fosse tolta dai loro figli in quanto ritenuta impreparata, incapace, stralunata. Dopo vari richiami, mi resi conto che non avevo appigli di natura disciplinare e me ne liberai spostandola sulle ore di potenziamento e relegandola così a fare supplenze e tutoraggio individualizzato, chiedendo alla coordinatrice di plesso di farmi aver relazioni sul suo comportamento. Le colleghe non scrissero nulla e cercarono di coprirne le difficoltà a gestire una classe.
    Quest'anno la situazione si ripete: la madre di una bambina di scuola dell'infanzia mi ha scritto di non essere contenta, di non percepire progressi da parte della figlia ed anche le colleghe, questa volta, ne denunciano l'incapacità e la immaturità personale e professionale.
    Ho pensato quindi di utilizzare l'istituto della dispensa per incapacità didattica (art. 512 del T.U.) , non potendosi configurare nei confronti della docente un rilievo di carattere disciplinare. So che in diversi procedimenti a carico di docenti i giudici non l'hanno ricondotta alle fattispecie di natura disciplinare di cui all'art. 55 del D.Lgs.165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2010 e che quindi hanno ritenuto che il procedimento in questione possa essere avviato e concluso dal dirigente scolastico. Non ne so molto altro ma mi pare che a fronte del continuo tentativo di limitare le prerogative disciplinari del dirigente scolastico, questo istituto ne sottolinei il ruolo decisivo. Mi sfuggono tuttavia alcuni aspetti che vorrei mi aiutaste a chiarire:
    1. Il procedimento della dispensa dal servizio per incapacità didattica come va preparato opportunamente perchè non possa essere contestato formalmente?
    2. E' necessario procedere alla contestazione d'addebito nei confronti della docente, in analogia con i procedimenti di natura disciplinare, consentendo alla docente di esprimere le proprie deduzioni consentendole di essere assistita da un proprio legale di fiducia?
    3. E' necessario o consigliabile, per la natura delle conseguenze del procedimento, che la documentazione d'ufficio sia trasmessa, anche solo per conoscenza, all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'USR, pur non essendo quello della dispensa un procedimento disciplinare in senso proprio?
    4. In cosa si sostanzia la dispensa dal servizio? In altre parole si tratta cioè di un decreto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sottoscritto da inviare alla RTS in attesa, come presumibile, di essere convocati dal Giudice a seguito di esposto della docente, in pratica un licenziamento? In tal caso la docente potrebbe chiedere di essere reintegrata a seguito di visita d'idoneità? Grazie

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