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Offese poste in una chat di classe: la presentazione della chat può essere utilizzata a fini sanzionatori?

 11/12/2020
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

#pbb #chat #cyberbullismo #bullismo #allieva #offendere #network #vittima #minaccia #commettere #classe
Domanda
Siamo un IIS.

In una classe prima, ancora prima dell'attuale lockdown, due allieve hanno pesantemente offeso altre compagne nella chat di classe, unitamente all'uso di parole volgari e paventate minacce per farsi passare i compiti già eseguiti. Queste offese, verificatesi anche talora in ricreazione, un giorno, in durante una lezione in classe con una docente totalmente inesperta, sono arrivate al parossismo, con successive minacce via chat, nemmeno tanto velate, via chat, di non riferire nulla a nessuno, pena passare dei guai, tanto che una mamma è venuta a ritirare per paura sua figlia un giorno prima della fine delle lezioni perchè non si sentiva sicura ed altre hanno scritto lamentando forti difficoltà da parte delle figlie per questa situazione. Le due erano già state riprese a più mandate da coordinatore, docenti e vicepreside.
Nel frattempo sono arrivati screeshot e registrazioni varie da parte di genitori e compagni di classe su tutto questo.
Interrogate tutte le allieve è emerso che le due avevano anche effettuato filmati in classe inserendoli in chat (Tik Tok, Istagram).
Sono state sentite anche le due "incriminate" che a loro dire non avevano fatto nulla. Nè si sono mai scusate, nè prima nè dopo.
Sono stati sentiti anche i loro i genitori (che non hanno compreso la gravità dei fatti).
Il consiglio di classe, sentite le varie testimonianze, allieve vittime e loro genitori e allieve accusate e loro genitori ha optato per una sanzione comprensiva di sospensione consistente (12 gg.) e lavori di studio e riflessione su bullismo e cyberbullismo da riferire in classe, con contatti (ora online) durante la sospensione da parte del coordinatore di classe. Una docente ha anche iniziato in classe un percorso specifico di discussione sull'accaduto e su queste tematiche, senza tuttavia ottenere alcunchè.

La sospensione è stata presa sulla base del Regolamento Generale e del Regolamento di disciplina che comprendono anche "atteggiamenti continuativi di presa in giro (più o meno sottile) e/o pressione psicologica, ancor più se accompagnata da minacce, fisiche e non, nei confronti di compagni più remissivi (bullismo). La gravità è aumentata dalla diffusione via social network di simili atteggiamenti (cyber bullismo), ancor più se accompagnati da foto/video ed espressioni persecutori e lesivi della dignità personale e/o del clima di relazioni positive e collaborative su cui la convivenza scolastica si basa ed alla cui costruzione è finalizzata", “comportamenti (sia durante le attività/lezioni in presenza che durante quelle a distanza che in ambienti esterni alla scuola) che turbino l'ordine e la convivenza scolastici” e le conseguenti fattispecie di comportamenti sanzionabili raccolte nel medesimo Regolamento (“Mancanza di rispetto verso le persone… L’alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolasti-che (in presenza o a distanza), in particolare quelle didattiche; L’alunno utilizza un linguaggio volgare; L’alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza autorizzazione; L’alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti .....dei compagni e/o delle istituzioni; Come al capo precedente più la diffusione via social network ; L’alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone ed elevato allarme sociale nella comunità scolastica, compresi gli atti perpetrati anche all’esterno; L’alunno commette azioni che violano in modo particolare la dignità e il rispetto della persona umana comprese condotte (all’interno e/o all’esterno della scuola) identificabili anche come bullismo e/o cyberbullismo.)

Ora le madri hanno presentato ricorso contro la durata della sospensione a loro dire troppo severa.
Una delle due insiste che la scuola non può centrare nulla con una chat privata, nè tantomeno prenderne visione, anche se trasmessa da altri, i quali a loro volta avrebbero commesso reato di violazione della privacy.

E' corretta questa affermazione?

Queste chat, consegnate da allievi offesi e minacciati e loro genitori sono utilizzabili oppure no come prove?

Grazie e cordiali saluti
Risposta
Se si è ben compreso, la linea difensiva dei genitori consiste nell’affermazione del diritto di offendere e minacciare terzi all’interno di una chat privata, senza che la vittima abbia la possibilità di dolersene e nemmeno di chiedere aiuto sul presupposto che, altrimenti, violerebbe la privacy dell’aggressore. Tale assunto sembra difficilmente sostenibile. Del resto, in tal modo opinando, il cyberbullismo non sarebbe quasi mai né intercettabile né punibile, posto che esso si manifesta proprio (anche) all’interno di conversazioni pseudo private. Al riguardo si ricorda che la legge n.71/2017, all’art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l’ulteriore quesito avente ad oggetto la rilevanza disciplinare di fatti commessi sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici. Sull’argomento, oltre a richiamare le precedenti consultazioni redazionali rinvenibili nella banca dati, si osserva che, laddove si optasse per circoscrivere la rilevanza disciplinare dei soli fatti occorsi a scuola durante l’orario scolastico, molte –se non tutte- delle finalità della legge n.71/ 2017 resterebbero lettera morta. Con questo, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, la redazione ritiene che (previa espressa considerazione nell’ambito del codice disciplinare), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall’orario scolastico.
In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all’impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi. Fatta questa premessa, è evidente che la legittimità della sanzione dipende dalla corretta individuazione della condotta illecita alla luce del regolamento di disciplina e della scrupolosa osservanza della procedura, a partire dalla contestazione degli addebiti (rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990).
In ogni caso, nulla impedisce di raccogliere dichiarazioni testimoniali scritte delle vittime che descrivono le offese e le prevaricazioni subite, anche in via telematica.
Alla luce di quanto precede, la redazione ritiene che il materiale probatorio acquisito dalla scuola, formalmente presentato dalle vittime delle condotte prevaricatorie, ben possa essere utilizzato a fini disciplinari e ciò anche in ragione della natura educativa dell’azione svolta dalla scuola. Ancorché, come sempre, l’apprezzamento del giudice amministrativo non possa darsi per scontato, si tratta comunque di una battaglia meritevole di essere combattuta.
Ad ogni buon conto, i fatti rappresentati non si esauriscono all’interno dei social media, ma sono anche state perpetrate “in presenza”, il che appare più che sufficiente per procedere.
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Approfondimenti

Video offensivi girati a scuola e pubblicati su Facebook - Tribunale BRESCIA - Sezione Prima Sentenza 22/06/2017 n° 1955
Giurisprudenza
Sussiste la responsabilità della scuola per omessa vigilanza ex art. 2048 c.c. per il danno causato ad un allievo, all’epoca quattordicenne, a seguito della pubblicazione su Facebook di video, girati con il cellulare da alcuni compagni di classe all’interno della scuola e commentati sul social network con frasi di scherno, nei quali la vittima era ritratta in situazioni di disagio e al centro di “scherzi” finalizzati a metterla in ridicolo per le sue caratteristiche fisiche e il suo carattere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova liberatoria da parte della Amministrazione, per non avere dimostrato l’esistenza di un’attività di vigilanza nei momenti precedenti l’inizio delle lezioni e tra una lezione e l’altra allorquando i video erano stati realizzati né che i ragazzi fossero stati adeguatamente ammoniti circa i comportamenti da non assumere reciprocamente all’interno della scuola, nella considerazione, peraltro, che condotte del tipo di quelle realizzate erano assolutamente prevedibili ed era notorio che la diffusione tra i ragazzi in età pre-adolescenziale di strumenti atti alla ripresa visiva e sonora potesse produrre comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei coetanei).
Keywords
#responsabilità civile#studenti: bullismo e cyberbullismo#responsabilità #attore #ragazzo #danno #filmato #video #vigilanza #ministero #fatto #cass
E' diffamazione e non ingiuria aggravata l'invio di una missiva a contenuto denigratorio ad una pluralità di destinatari - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 10/10/2016 n° 42771
Giurisprudenza
La missiva a contenuto diffamatorio diretta ad una pluralità di destinatari non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ma quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa. Non è invocabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p. nell’ipotesi in cui le espressioni denigratorie, rivolte nei confronti di una docente a seguito di un sinistro stradale causato dall’imputata, siano contenute in una lettera, indirizzata dall’imputata stessa all’istituto scolastico e alla compagnia assicuratrice nell’ambito della procedura di risarcimento danni, al fine di offrire la propria ricostruzione dei fatti. Tale esimente, applicazione del più generale principio di cui all’art. 51 c.p. e riconducibile al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., secondo la quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria, non è applicabile al caso di specie in quanto l’istituto scolastico è intervenuto quale parte in causa, e non come autorità amministrativa, così come parte in causa è la compagnia assicuratrice, la quale, società di diritto privato, è certamente priva di qualsivoglia funzione amministrativa.
Keywords
#reato#compagnia #offesa #versione #sinistro #esimere #mestiere #ingiuria #aggravare #patrocinatore #contestualità
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 15/05/2013 n° 11751
Giurisprudenza
In caso di infortunio scolastico occorso ad alunno maggiore d’età, permane la responsabilità della scuola, ma trova applicazione la disposizione di cui all’art. 1218 cod. civ. sulla responsabilità contrattuale per inadempimento e non quella di cui all’art. 2048 cod. civ. sulla responsabilità extracontrattuale dei precettori, applicabile soltanto all’ipotesi di alunni minori d’età. Infatti, la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequenza di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto. Da tale vincolo scaturisce, a carico dei dipendenti dell'istituto, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni. Questi obblighi sono da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo. (Nella fattispecie concreta, una studentessa maggiorenne subiva gravi danni da ustione in occasione di una recita scolastica a causa delle fiamme derivate da un incendio appiccato da un compagno al vestito della compagna vicina, che la prima ha cercato di soccorrere rimanendo ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme. La scuola è stata ritenuta responsabile non avendo dimostrato di aver adottato tutti i provvedimenti organizzativi, informativi e disciplinari idonei a garantire la sicurezza nella scuola, a fronte di un evento che la Corte ha ritenuto non imprevedibile “stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile”. Era infatti risultato accertato che gli abiti utilizzati nella recita erano infiammabili, che mancavano gli estintori nei luoghi adiacenti e che era mancato il primo intervento da parte degli ausiliari).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#fiamma #appiccare #assitalia #infermeria #atrio #incendiare #ustionare #accendino #allertare #propagare
Nel consiglio di classe il docente sottoposto a procedimento disciplinare si deve astenere sul voto in condotta - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 20/04/2018 n° 17913
Giurisprudenza
In un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti. In sede di consiglio di docenti l'esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. Pertanto, un conto è l'impossibilità di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l'unico a poterlo esprimere è l'insegnante di quella materia; ben altro è il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusività. Ne consegue, in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, l'obbligo di astensione di un docente allorchè il medesimo non rilevi semplicemente come membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche come membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che ciò sarebbe inevitabilmente accaduto di lì a poco. (La fattispecie oggetto della Sentenza concerne il procedimento inerente un docente di disegno di liceo artistico aduso a comportamenti con allusioni sessuali nei confronti delle alunne, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo' di commento sul disegno di una ragazza Il suddetto episodio aveva portato non solo alla denuncia penale, ma anche all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del docente il quale, successivamente, aveva omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di "6" in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l'epiteto di "pervertito" rivolto a lui. All'esito della discussione, tuttavia, alla studentessa il Consiglio dava la votazione di 7 in condotta. Ad avviso della Cassazione si configura il reato di tentativo di abuso d'ufficio nella condotta del docente non già perchè, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo "6" in condotta, perchè l'obiettivo era quello di strumentalizzare l'operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni; tentativo poi non riuscito perche il Collegio si è espresso in maniera difforme rispetto alla sua proposta).
Keywords
#organi collegiali#personale docente#reato#pagina #voto #ragazza #disegno #studentessa #imputato #condotta #classe #abuso #omissis
L'alunno con disabilità grave deve essere l'unico disabile in classe - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 10/10/2007 n° 9926
Giurisprudenza
L’alunno di scuola primaria disabile grave, per meglio vivere la quotidianità della scuola, ha diritto ad usufruire di un Assistente Educativo Comunale (AEC) qualificato e preparato per aiutare il minore ad incrementare il proprio apprendimento, di un insegnante di sostegno e di un assistente all’igiene di competenza del Ministero. Egli, inoltre, ha diritto di essere l’unico alunno disabile della classe, ai sensi dell’art. 10 DM 141/99 in quanto la normativa consente la presenza di più disabili nella stessa classe eccezionalmente quando si tratti di disabili lievi. Peraltro, in presenza di più disabili nella stessa classe il numero di studenti non può superare le 20 unità, salvo per le classi intermedie ricorrano esigenze di continuità didattica che giustifichino gli sforamenti. (Fattispecie in cui un alunno di scuola elementare con diagnosi di autismo grave era stato inserito in una classe di 22 alunni nella quale era presente un altro allievo disabile lieve.)
Keywords
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Il reato di stalking è configurabile anche in caso di bullismo - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 27/04/2017 n° 28623
Giurisprudenza
Ai fini della contestazione del reato di stalking, di cui all' art. 612 -bis c.p.- che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa. Ciò premesso, è configurabile il reato di atti persecutori ( stalking) anche in caso di episodi di bullismo consistenti in aggressioni fisiche e molestie. In questa fattispecie, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte a quattro studenti di scuola secondaria di secondo grado che, all'epoca dei fatti minorenni, si erano resi autori di aggressioni fisiche e molestie nei confronti di un loro compagno inducendolo, conseguentemente, a cambiare istituto. In merito al verificarsi dell'evento del reato la Cassazione non ha riscontrato alcuna illogicità nelle conclusioni della Corte di Appello, che ha ricordato un brano estremamente significativo della deposizione dello studente offeso il quale aveva riferito che, ormai succube della violenza, dopo un'iniziale tentativo di ribellione, era stato costretto accettare condotte di sopraffazione "per evitare altre botte". Nè il fatto che lo studente abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie,come anche l'assenza di iniziali denunce e di certificati medici, è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica che va altresì inquadrato nel clima di connivenza ed insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell'istituzione, non si accorsero di nulla).
Keywords
#reato#studenti: bullismo e cyberbullismo#reato #evento #molestia #corte #episodio #aggressione #offendere #stalking #paura #ansia
Commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale il genitore che offende un docente all'interno dell'edificio scolastico - Corte di Cassazione - Sezione Quinta Sentenza 03/04/2014 n° 15367
Giurisprudenza
L'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). CED Corte di Cassazione: massima ufficiale
Keywords
#reato#pubblico #oltraggio #ingiuria #offesa #edificio #onore #cmb #interno #allievo #circoscrivere
Studenti e azione disciplinare: la sanzione è illegittima se manca la motivazione - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 12/06/2018 n° 6557
Giurisprudenza
In quanto provvedimento amministrativo, la sanzione disciplinare irrogata a uno studente deve essere adeguatamente motivata. In assenza di tale motivazione, la sanzione è illegittima e va annullata. (Nella fattispecie, si trattava di sanzione disciplinare comminata ad una studentessa per aver scattato e diffuso alcune foto in cui erano ritratti una sua insegnante e un suo compagno di scuola. Afferma il T.A.R.: "La motivazione, come noto, descrive l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nel caso di specie, l’amministrazione descrive la condotta della ricorrente all’interno di un più generale quadro di bullismo applicato nei confronti di un soggetto disabile all’interno della scuola, essendo stata prevista analoga sanzione anche per altri studenti interessati dalle vicende in questione. L’eventuale complessità della vicenda e l’esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del c.d. bullismo non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l’altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione, mentre nel caso di specie non risulta adeguatamente rappresentata la condotta concretamente ascrivibile alla ricorrente, che appare, prima facie, di minore gravità rispetto a quella addebitata ad altri studenti, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa. Ne discende che la mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili alla stessa si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione". La sentenza, come la coeva sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1494/2018##799L, consente di confermare che i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - obbligo di contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione- valgono anche per l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, in quanto azione di natura amministrativa).
Keywords
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T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 28/10/2010 n° 4459
Giurisprudenza
Ferma la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità di irrogare una certa sanzione, il cinque in condotta assegnato nello scrutinio finale è motivato dal fondato giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente. Né su tale valutazione può incidere la circostanza che, all’epoca della commissione dei fatti, nessun adulto fosse presente, in quanto ciò non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omessa vigilanza e, comunque, non esclude che la responsabilità del discente sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria. Peraltro, a tale ultimo proposito, lo studente ricorrente nei propri scritti non ha mai negato la propria partecipazione ai fatti addebitatigli, con ciò affievolendo l’onere probatorio della scuola, che, dunque, può ritenersi soddisfatto pur in mancanza di una testimonianza di una persona adulta. (I fatti di causa riguardano un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno della scuola durante l’ultimo giorno di lezioni. Il Giudice amministrativo sottolinea tale circostanza per affermare che il provvedimento in questione è stato emanato anche in considerazione dell’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico e sottolinea che, nel caso di specie, il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente si fonda sulla eloquente documentazione fotografica, sulla mancata smentita della partecipazione ai fatti dello studente, già reo confesso di precedenti atti di danneggiamento, e sul comportamento complessivo tenuto dallo studente stesso, più volte destinatario di richiami nel corso dell’anno scolastico.)
Keywords
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Tribunale BOLOGNA - Sezione Terza Sentenza 21/06/2012 n° 20813
Giurisprudenza
La responsabilità del precettore ai sensi dell'art. 2048 c.c. per danni cagionati dai fatti illeciti dei soggetti sotto la sua vigilanza è esclusa solamente se il medesimo provi, ai sensi del comma terzo, di non aver potuto impedire il fatto: mentre all'attore-danneggiato compete di provare solamente la riferibilità del danno alla condotta dei soggetti sottoposti alla vigilanza, l'onere probatorio della parte convenuta, al fine di liberarsi della presunzione della sua responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire quel singolo fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché alla prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Ove siano state prese tutte le cautele necessarie per lo svolgimento dell'attività sciistica in sicurezza, non è imputabile a colpa del docente l'infortunio avvenuto a un allievo che (trovandosi in settimana bianca con la scuola, accompagnato dagli insegnanti e insieme ai compagni) incorreva in una caduta mentre sciava, per evitare di scontrarsi con un altro alunno che, troavandosi davanti, aveva rallentato.
Keywords
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T.A.R. REGGIO DI CALABRIA Sentenza 07/10/2009 n° 629
Giurisprudenza
Il voto nelle singole materie esprime un giudizio didattico, di tipo oggettivo, in quanto relativo al grado di apprendimento e, pertanto, deve essere giustificato e motivato alla luce dell’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi (alla stregua dei principi generali in tema di motivazione di un atto amministrativo). Al contrario, il voto in condotta esprime un giudizio dell’Autorità scolastica di tipo soggettivo, in quanto legato ad aspetti primariamente formativi ed educativi degli allievi, concernenti la maturità della persona, la sua capacità di interagire con l’ambiente ed il suo livello di inserimento nel sistema di valori della società e del vivere civile, non solo nel momento attuale, ma in un’ottica prospettica. Ne consegue, sul piano giuridico della disciplina dell’istituto, che la sufficienza in condotta può essere più latamente motivata e può trovare legittimo fondamento in un apprezzamento maggiormente valutativo e discrezionale, anche basato su un singolo episodio che riveli, nel contesto complessivo della situazione, un’indole negativa da correggere. Sul piano formativo, della finalità dell’istituto, ne deriva, invece, l’impegno della comunità scolastica a porre in essere idonei programmi e strumenti per trasformare la sufficienza in voto pieno. E’ legittima, quindi, la valutazione della sufficienza in condotta anche a seguito di un unico episodio di esuberanza tra compagni, qualora l’episodio in questione riveli un più radicato atteggiamento vessatorio, idoneo a generare un ambiente ostile per taluno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica, la quale è responsabile sia della valutazione educativa e pedagogica della rilevanza dei fatti, sia della conseguente e doverosa azione educativa per correggere gli squilibri che l’hanno generata. (Nel caso di specie ad uno studente era stato assegnato un 6 in condotta a seguito di un unico episodio, consistente nell’aver lanciato cori di scherno nei confronti di un compagno durante una gita scolastica, cui era seguita la pubblicazione di foto e video su internet. Peraltro, sebbene anche altri allievi avessero preso parte ai cori, l’Autorità scolastica aveva applicato tale votazione al solo studente che ebbe un ruolo attivo nel lanciare i cori, ritenendo di dover distinguere le posizioni. Anche sotto tale profilo il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittima la decisione assunta, in quanto, diversamente, la sufficienza in condotta avrebbe perso le proprie finalità educative. Né è stato dato rilievo al fatto che il Consiglio di Classe decise di applicare il sei in condotta non in base alle indicazioni assunte ad inizio anno, ma in base a una decisione stabilita sul momento, in quanto, precisa il Giudice Amministrativo, una simile mancanza non può paralizzare il potere-dovere dell’Autorità scolastica di esprimere le valutazioni di propria competenza, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri di riferimento prima della votazione, in modo da renderne palesi contenuto e finalità. Sulla illegittimità del voto negativo in condotta attribuito non in base al comportamento complessivamente osservato dallo studente nel corso dell’anno, ma in virtù di un unico episodio anche se riprovevole si veda Tar Calabria, Catanzaro, sez. II sent. n. 1936/2007)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#coro #gatto #tassonomia #irrobustire #coalizzare #disuguaglianza #figliuolo #involvere #avutisi #insignificanza
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 20/09/2012 n° 3900
Giurisprudenza
L’assegnazione del voto di 5 in condotta e la conseguente non ammissione alla classe successiva possono scaturire a seguito di attenta meditazione da parte del Consiglio di Classe e solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso di specie, benchè il comportamento dell’allieva sanzionata sia stato grave e censurabile, la sanzione irrogata è consistita nell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di 15 giorni, e non superiore. La sanzione, pertanto, risulta essere stata inflitta in modo illegittimo. (La vicenda trae origine dalla pubblicazione, in un gruppo creato sul social network Facebook, di frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti del Dirigente Scolastico, riconducibili all’identità dell’allieva sanzionata. Ne seguiva un procedimento disciplinare ove l’alunna si dichiarava estranea ai fatti e all’esito del quale veniva deliberata la sanzione della sospensione per 15 giorni. Nonostante la “ritrattazione” e una successiva lettera di scuse alla Dirigente, la sanzione veniva comunque inflitta ed il reclamo avverso di essa, proposto all’organo di garanzia, respinto. Il Giudice amministrativo, nell’annullare i provvedimenti impugnati per le ragioni sopra esposte, ha, invece, rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno subito e nella considerazione dell’immediato accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente.)
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#studenti: azione disciplinare#meditazione #diaz #asseritamene
Studenti e azione disciplinare: la sanzione è illegittima se manca il contraddittorio a difesa - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 13/06/2018 n° 1494
Giurisprudenza
Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, la scuola deve rispettare l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che stabilisce espressamente che "Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni". E' pertanto illegittima l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata senza avere la scuola previamente inviato all’interessata alcuna contestazione degli addebiti e non avendo, a maggior ragione, provveduto ad acquisire, nel corso del procedimento, le ragioni dell’incolpata. (Nel caso di specie, si trattava di ammonizione scritta correlata nel Regolamento di disciplina della scuola all'uso di telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Evidenzia il T.A.R: "Va poi osservato, da un punto di vista sostanziale, che la sanzione è stata applicata in quanto l’alunna è risultata essere protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network. Come osservato in sede cautelare, l’Amministrazione ha però omesso di accertare se la ricorrente fosse consenziente all’effettuazione delle riprese ed alla successiva pubblicazione del video. Elementi questi che avrebbero dovuto e potuto essere accertati acquisendo innanzitutto, in sede procedimentale, una ricostruzione dei fatti dalla diretta interessata. E’ pertanto opinione del Collegio che l’omessa attivazione delle garanzia partecipative non sia risolta in una violazione meramente formale, ma abbia anche determinato una insufficiente ricostruzione fattuale della vicenda, ciò che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato". La sentenza, come la coeva sentenza del T.A.R. Lazio n. 6557/2018##798L, consente di confermare che i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - obbligo di contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione- valgono anche per l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, in quanto azione di natura amministrativa).
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#procedimento amministrativo#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#sanzione #alunna #ammonizione #telefono #audiovideo #ragione #cozzo #studentessa #avversare #autorizzazione
La scuola on demand: se i genitori vogliono che il figlio ripeta l’anno.... - T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 19/10/2017 n° 792
Giurisprudenza
E’ legittimo il verbale dello scrutinio di un Istituto scolastico, nella parte in cui si è deliberata l’ammissione un’alunna alla classe successiva (nella specie, alla seconda elementare), a nulla rilevando che i genitori abbiano chiesto la sua bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti privati, che avevano in osservazione la bambina da non più di due mesi. Infatti la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale, e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità, possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. (Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente da centri specialistici pubblici o accreditati -che la famiglia aveva ottenuto soltanto al termine delle lezioni e dopo il giudizio di ammissione- la scuola, a fronte delle difficoltà della bambina riscontrate nel corso dell’anno, ha individuato quest’ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017). Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall’altro, evidenzia la mera eventualità, peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione. Nella fattispecie concreta, si è pertanto affermato che la scuola non è comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che nella specie il giudizio di ammissione non fosse stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all’alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso dell’intero anno scolastico e riguardanti l’alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.).
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#istruzione primaria#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunna #strategia #bambina #marca #scuola #specialista #pdp #ammissione #datare #piano
Tribunale PALERMO - Penale Sentenza 27/06/2007
Giurisprudenza
Il comportamento dell’insegnante che impone ad un alunno, responsabile di atti di bullismo nei confronti di un compagno, di scrivere cento volte ”sono deficiente” non configura il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. se l’uso di tale mezzo pedagogico e disciplinare non è animato da una volontà diversa da quella educativa, è proporzionato all’obiettivo pedagogico perseguito, anche tenuto conto della situazione concreta su cui si innesta la condotta dell’agente, ed è finalizzato a scopi educativi in una prospettiva di solidale protezione del soggetto più debole (la vittima del bullo), il tutto nel rispetto dell’incolumità fisica e morale del destinatario della misura di correzione. (Pronuncia riformata da Corte di Cassazione con sentenza 34492/2012##401L)
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Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Giurisprudenza
L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#personale docente#procedimento amministrativo#inasprire #cma #montedoro #ris #direttivo #comprensibilità #formalizzarsi #defraudare #chinotto #tramutatasi
Se lo studente commette gravi atti vandalici è legittima la mancata ammissione all'esame di Stato - T.A.R. SARDEGNA - Sezione Prima Sentenza 02/11/2016 n° 800
Giurisprudenza
Le valutazioni del Consiglio di classe relativamente alla promozione di un alunno costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta in via esclusiva a tale organo collegiale. Tale giudizio non è sindacabile in sede giurisdizionale dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta. Ciò può accadere nelle ipotesi limite caratterizzate da situazioni di fatto controverse e contraddittorie oppure da circostanze del tutto peculiari. (Nel caso esaminato dalla sentenza la situazione di fatto è stata ritenuta “già di per sé esplicativa”, essendo i fatti chiari. Precisamente un alunno minore frequentante la III classe di un Istituto Comprensivo non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato avendo ottenuto il voto di 5 in “comportamento” nel secondo quadrimestre, per aver commesso atti vandalici cagionando danni ingenti alla scuola al di fuori dell’orario delle lezioni. Precisamente, erano stati asportati oggetti e materiali didattici e i locali della scuola erano stati resi inagibili, con spargimento del liquido contenuto negli estintori sui pavimenti e sugli arredi. I Giudici hanno ritenuto che nel caso il voto di condotta fosse pienamente giustificato e che non fosse necessaria alcuna particolare motivazione a sostengo dei provvedimenti assunti dalla scuola. Infatti, è vero che la determinazione del giudizio complessivo circa la condotta dello studente è soggetta ad una valutazione che deve tenere conto della personalità complessiva dell’alunno e del suo generale modo di rapportarsi ad insegnanti e compagni per trarne conclusioni ben ponderate sulla maturità complessiva della persona e sulla sua capacità di interazione con l’ambiente circostante; ma è altrettanto vero che l’assoluta gravità di singoli episodi può condizionare il giudizio negativamente, come nel caso in esame).
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#istruzione secondaria di primo grado#organi collegiali#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento#liquido #spargimento #stabilito #vicepreside #spargere
T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 21/02/2003 n° 2657
Giurisprudenza
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole all’insorgere di detta serie causale. Nel caso in esame, uno scolaro, rientrando in ritardo, con altri compagni, dal bagno, dove l'intera classe di quarta elementare, sul finire delle lezioni, si era recata per lavarsi le mani, chiuse con violenza la porta alle sue spalle, imprigionando tra i battenti la mano dell’infortunato. Nel caso in esame, l’insegnante non ha dimostrato di aver posto in essere, in precedenza, tutte le cautele dettate dalle circostanze e dall'età degli allievi per scongiurare l'insorgenza del pericolo (per es., evitando il frazionamento degli scolari e accompagnandoli, tutti insieme, dai bagni fino in classe), elemento sufficiente a fondare la responsabilità presunta.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#lavare #battente #imprigionare #quarta #spalla #scusare #vociare #gruppetto #dito #sovrabbondanza
Se un alunno cade a scuola, questa non è sempre responsabile - Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 29/09/2017 n° 22800
Giurisprudenza
Sono ormai consolidati i principi di diritto in materia di responsabilità contrattuale dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, in base ai quali la prima è tenuta ad assicurare l'assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica in tutte le sue espressioni ed il secondo ad adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi. Con riferimento al riparto dell'onere della prova in giudizio, spetta danneggiato (nella specie, i genitori dell'alunno in minore età) la prova del titolo del rapporto giuridico (oltre che l'affidamento del minore alla custodia della scuola) e l'allegazione dell'inadempimento; spetta al debitore (Amministrazione pubblica; insegnante) la prova della impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile. Il Dirigente Scolastico può rendere prova testimoniale in giudizio sulla pericolosità dei luoghi in cui si è verificato l’infortunio. La sua deposizione non può avere valore di confessione in quanto egli non rappresenta l’Amministrazione statale, che sta in giudizio in persona del Ministro. Egli può pertanto trovarsi nella condizione processuale del testimone, obbligato a dichiarare la verità senza reticenze, diversamente incorrendo nel reato di falsa testimonianza, non potendo disporre del diritto controverso e prestare confessione. La confessione, infatti, intesa come dichiarazione resa con la consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, deve provenire dal soggetto che ha il potere rappresentativo dell’ente. (Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che la caduta accidentale di una alunna, che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all'insegnate presente. Inoltre, non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava "evidenze morfologiche di pericolosità" per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anziché contro il cordolo in cemento. I giudici, quindi, hanno ritenuto raggiunta la prova liberatoria dell’Amministrazione scolastica affermando che la “repentinità” dell’evento incide sulla “inevitabilità” del fatto ed escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell'allieva, considerato che il cortile in cui gli allievi venivano condotti per la ricreazione e la struttura della rampa per disabili in esso situata "non presentano alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi". Né la struttura per disabili (dotata di ringhiera proprio per prevenire cadute accidentali dalla rampa) è risultata pericolosa secondo una valutazione di prevedibilità ex ante. Afferma la Corte che "non può, evidentemente, ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del luogo-cortile in cui si svolge l'attività ricreativa solo perché in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell' "eventum damni": l'adozione delle misure precauzionali deve, infatti, essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente, quali la struttura dei locali, le modalità di utilizzo dei luoghi, l'età ed il numero degli allievi, ecc." Nella specie non è risultato che gli alunni e l'infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all'uso dei luoghi, né che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#ringhiera #rampa #allievo #cortile #confessione #pericolosità #caduta #struttura #cemento #urtare
Diritto all'educazione ed all'istruzione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 314
Normativa

1.  È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2.  L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4.  All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5.  Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6.  I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8.  Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9.  Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

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#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
Funzione docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 395
Normativa

1.  La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2.  I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare essi:
a)  curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b)  partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c)  partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d)  curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e)  partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#impulso #esplicazione
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 326
Normativa

1.  A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.  Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3.  Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5.  Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a)  della pedagogia preventiva;
b)  nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c)  dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d)  del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6.  Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7.  In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8.  Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9.  Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11.  All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12.  Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
13.  I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14.  Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15.  Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16.  L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18.  I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20.  Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21.  La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
22.  Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
 

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#tabagismo #alcoolismo
Piano di azione integrato - Legge statale 29/05/2017 n° 71 n° 3
Normativa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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#cyberbullismo #networking #adolescente #adolescenza #accantonamento #insediamento #bullismo #sinergia #tematica #stampa
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Linea Guida - PIANO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE AL RISPETTO 27/10/2017
Prassi, Circolari, Note

RISPETTA LE DIFFERENZE

PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO

MIUR

INTRODUZIONE

Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.

L’impianto complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale.

Il Piano promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della

cultura del rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi,

coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie.

Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione attiva e

trasversale in continua crescita e sviluppo con la collaborazione di tutto il mondo della scuola.

 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

 

 

LE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE EDUCAZIONE AL RISPETTO

IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT

 

In occasione del lancio del Piano nazionale per l’educazione al rispetto partirà il rinnovo e l’ampliamento del portale www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale sarà anche un utile strumento per la condivisione di buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e

dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR.

 

LINEE GUIDA NAZIONALI (ART. 1 COMMA 16 L. 107/2015)

 

Messe a punto da un gruppo di lavoro istituito presso il MIUR, le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della legge 107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni” sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione.

Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso di condivisione

interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, ad integrare il loro Piano Triennale

dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015.

 

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

 

In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando

le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi.

Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove sfide educative e

pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie.

Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti dalla legge n.71/2017.

Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale saranno pubblicati anche i materiali di supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo individuati presso le singole istituzioni scolastiche.

 

PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE

 

Saranno messi a disposizione delle scuole 5,9 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno risorse a valere sul

PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al rispetto, con il coinvolgimento di almeno 200 scuole che potranno rappresentare una rete permanente di riferimento su questi temi.

Altri 900.000 euro saranno inseriti nel decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex legge 440) per

azioni finalizzate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi.

Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indicazioni fornite dal

Piano nazionale per l’educazione al rispetto.

 

CALENDARIO DELLE RELIGIONI

 

Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Inoltre, con la legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”.

Anche per questa ragione, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, per una scuola aperta e democratica e, come tale, in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di cooperazione per  arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune appartenenza.

Il calendario è disponibile sul sito www.noisiamopari.it.

 

LOTTA AL DISCORSO D’ODIO

 

Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per promuovere una

cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale.

L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della  comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale.

Per favorire il percorso di riflessione sul tema dell’odio online, il MIUR, d’intesa con la Camera dei deputati, ha emanato, per l’anno scolastico 2017/2018, il bando di concorso nazionale “La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.

Dallo scorso anno il MIUR, in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio

d’Europa, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online

promuovendo in tutte le scuole secondarie di secondo grado la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti

del Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.

 

FORMAZIONE DOCENTI

 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi: vengono stanziati 3 milioni di euro per la formazione di almeno una docente o un docente per ciascuna scuola. Le risorse sono a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.

 

DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE

 

In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana,

al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ma non solo, il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa con le principali Istituzioni e gli Enti di riferimento per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.

Tutti i Protocolli sono disponibili su: www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it.

 

OSSERVATORI NAZIONALI

 

Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” con ulteriori

interventi, il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti di Enti,

Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione.

Gli Osservatori attivati sono: l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura,

l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la

promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne.

A questi si aggiunge il costante confronto su tutte le tematiche proposte con il Forum nazionale delle

associazioni degli studenti e dei genitori.

 

VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

 

È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappresentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.

Inoltre, a 10 anni dall’emanazione del primo Patto di Corresponsabilità, istituito con il DPR 235/2007, il

prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del medesimo DPR e condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipazione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

 

RISPETTA LE DIFFERENZE

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

 

Nell’ambito della presentazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze.

Alcune delle azioni comunicative della campagna di sensibilizzazione saranno:

• video realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IC “Via N.M. Nicolai” di Roma in collaborazione con il laboratorio teatrale integrale Piero Gabrielli;

• contributi video di testimonial;

• campagna social con relativi materiali (cartoline, infografiche, video) che partirà dalla diffusione e dal

rilancio dell’hashtag #rispettaledifferenze;

• utilizzo del portale www.noisiamopari.it come piattaforma di riferimento del Piano.

La campagna di sensibilizzazione verrà diffusa sui canali di comunicazione del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca e su quelli dei partner che aderiranno all’iniziativa.

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#studenti: bullismo e cyberbullismo#miur #educazione #scuola #piano #rispetto #osservatorio #contrasto #studentessa #studente #azione
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Responsabilità di docenti e genitori per culpa in vigilando e culpa in educando
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 9 settembre 2011, n. 233
Pagina: 21
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#culpa #cod #precettore #educando #trib #vigilando #lontananza #indole #gomitata #terzi
LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...
Pagina: 680
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
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