Verrà inviato un messaggio all'indirizzo indicato con le istruzioni necessarie.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
RISPETTA LE DIFFERENZE
PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO
MIUR
INTRODUZIONE
Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.
L’impianto complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale.
Il Piano promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della
cultura del rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi,
coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie.
Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione attiva e
trasversale in continua crescita e sviluppo con la collaborazione di tutto il mondo della scuola.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
LE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE EDUCAZIONE AL RISPETTO
IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT
In occasione del lancio del Piano nazionale per l’educazione al rispetto partirà il rinnovo e l’ampliamento del portale www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale sarà anche un utile strumento per la condivisione di buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e
dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR.
LINEE GUIDA NAZIONALI (ART. 1 COMMA 16 L. 107/2015)
Messe a punto da un gruppo di lavoro istituito presso il MIUR, le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della legge 107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni” sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione.
Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso di condivisione
interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, ad integrare il loro Piano Triennale
dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015.
LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO
In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando
le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi.
Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove sfide educative e
pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie.
Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti dalla legge n.71/2017.
Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale saranno pubblicati anche i materiali di supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo individuati presso le singole istituzioni scolastiche.
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE
Saranno messi a disposizione delle scuole 5,9 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno risorse a valere sul
PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al rispetto, con il coinvolgimento di almeno 200 scuole che potranno rappresentare una rete permanente di riferimento su questi temi.
Altri 900.000 euro saranno inseriti nel decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex legge 440) per
azioni finalizzate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi.
Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indicazioni fornite dal
Piano nazionale per l’educazione al rispetto.
CALENDARIO DELLE RELIGIONI
Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Inoltre, con la legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”.
Anche per questa ragione, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, per una scuola aperta e democratica e, come tale, in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di cooperazione per arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune appartenenza.
Il calendario è disponibile sul sito www.noisiamopari.it.
LOTTA AL DISCORSO D’ODIO
Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per promuovere una
cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale.
L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale.
Per favorire il percorso di riflessione sul tema dell’odio online, il MIUR, d’intesa con la Camera dei deputati, ha emanato, per l’anno scolastico 2017/2018, il bando di concorso nazionale “La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.
Dallo scorso anno il MIUR, in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online
promuovendo in tutte le scuole secondarie di secondo grado la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti
del Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.
FORMAZIONE DOCENTI
Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi: vengono stanziati 3 milioni di euro per la formazione di almeno una docente o un docente per ciascuna scuola. Le risorse sono a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.
DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE
In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana,
al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ma non solo, il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa con le principali Istituzioni e gli Enti di riferimento per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.
Tutti i Protocolli sono disponibili su: www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it.
OSSERVATORI NAZIONALI
Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” con ulteriori
interventi, il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti di Enti,
Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione.
Gli Osservatori attivati sono: l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura,
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la
promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne.
A questi si aggiunge il costante confronto su tutte le tematiche proposte con il Forum nazionale delle
associazioni degli studenti e dei genitori.
VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappresentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.
Inoltre, a 10 anni dall’emanazione del primo Patto di Corresponsabilità, istituito con il DPR 235/2007, il
prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del medesimo DPR e condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipazione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.
RISPETTA LE DIFFERENZE
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Nell’ambito della presentazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze.
Alcune delle azioni comunicative della campagna di sensibilizzazione saranno:
• video realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IC “Via N.M. Nicolai” di Roma in collaborazione con il laboratorio teatrale integrale Piero Gabrielli;
• contributi video di testimonial;
• campagna social con relativi materiali (cartoline, infografiche, video) che partirà dalla diffusione e dal
rilancio dell’hashtag #rispettaledifferenze;
• utilizzo del portale www.noisiamopari.it come piattaforma di riferimento del Piano.
La campagna di sensibilizzazione verrà diffusa sui canali di comunicazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quelli dei partner che aderiranno all’iniziativa.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Linee Guida Nazionali
(art. 1 comma 16 L. 107/2015)
Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di
genere e di tutte le forme di discriminazione(1)
Premessa
Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Istituzioni scolastiche autonome per l’attuazione
del comma 16 dell’art.1 della L.107 del 2015 che recita: “Il piano triennale dell'offerta formativa
assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e
grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. Il suddetto comma dà attuazione ai princìpi
fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ècompito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
” Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali,
ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed
europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione. Tali valori sono solennemente ribaditi
dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), così
come dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Inoltre, il comma
richiamato dà attuazione agli impegni assunti dall’Italia con la ratifica (legge 27 giugno 2013, n. 77)
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che in particolare all’articolo 14
definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza contro le donne.(2)
In questo quadro di riferimento normativo e valoriale si collocano le presenti Linee guida, che
rispondono alla necessità di fornire alle scuole indicazioni utili a coniugare l’informazione con la
formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, in continua sinergia con le famiglie -
attraverso un’azione che non si limiti a fornire conoscenze, ma agisca sull’esperienza e sulla
dimensione emotiva e relazionale.
L’educazione contro ogni tipo di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è
fondamentale nell’ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte
essenziale dell’educazione alla cittadinanza.
Tale educazione non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è connessa ai contenuti di tutte le
discipline, con la conseguenza che ogni docente concorre alla crescita relazionale e affettiva delle
alunne e degli alunni, attraverso il loro coinvolgimento attivo, e valorizzando il loro protagonismo,
in tutte le tappe del processo educativo.
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (DM del 16 novembre 2012, n. 254) costituiscono a questo proposito un punto di riferimento ineludibile.
Già a partire dal I capitolo “Cultura, scuola, persona”, nel paragrafo “La
scuola nel nuovo scenario” si riporta: “…alla scuola spetta il compito di fornire i supporti adeguati
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La piena attuazione del
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti
e dell’identità di ciascuno…” e ancor più specificamente nel paragrafo “Per una nuova
cittadinanza”: “…non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti nella loro pura e
semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro
integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture in un confronto che non
eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. La
promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola, in maniera vicendevole, la promozione e lo
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri”.
Anche il Documento di indirizzo su Cittadinanza e Costituzione (nota prot. AOODGOS n.
2079 del 4 marzo 2009) costituisce una base di riflessione per la costruzione di percorsi educativi e
didattici trasversali alle discipline. Tra le Situazioni di compito per la certificazione delle
competenze personali, si individuano:
“accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto
impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la
messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie
e offensive” (scuola primaria);
“individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie
per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano” (scuola secondaria di I
grado);
“identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli
altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca”
(scuola secondaria di II grado).
Come già espresso nella circolare del 15 settembre 2015, prot. AOODGSIP n. 1972, la finalità
delle Linee guida “non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di
qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti
e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le
competenze di cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito
dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire,
fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la
promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna
discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere
non rientrano in nessun modo né le “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al
mondo educativo. Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel
comma 16 della legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso
nell’arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in
sede Internazionale con le Carte”. In questi termini, dunque, la circolare fornisce chiarimenti
“riguardo a una presunta possibilità di inserimento all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa
delle scuole la cosiddetta “Teoria del Gender”, che troverebbe attuazione in pratiche e
insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici”.
Le Linee guida, quindi, inquadrate nella cornice dell’educazione al rispetto delle differenze e ai
principi di uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, si offrono come strumento a sostegno
delle scuole per orientare, nel pieno rispetto dell’autonomia, l'azione educativa per prevenire la
violenza di genere e tutte le forme di discriminazione.
1. Educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze
Nascere uomini o donne crea appartenenze forti, è la pietra angolare dell’identità, informa di sé
l’intero orizzonte esistenziale: è la prima condizione con cui ogni individuo si pone, e ne riceve
opportunità e risorse ma anche limiti. Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono connotati.
Nell’esperienza soggettiva delle persone l’incontro con l’alterità si colloca all’inizio del tempo di
vita: dall’esperienza dell’essere tutt’uno con la madre si esce nella lenta necessaria costituzione di
una soggettività separata. Questo è molto importante da sottolineare, perché dice che noi siamo relazione prima che individui. È un modello antropologico relazionale che ha implicazioni molto
diverse sul piano culturale, educativo, politico, rispetto ad un modello individualista. (3)
Questo modello, tuttavia, non ha trovato adeguata rappresentazione simbolica nella storia della
cultura occidentale.
Secoli di patriarcato hanno rappresentato le donne come naturalmente subordinate agli uomini,
avvalendosi di dicotomie come quelle di mente/corpo, soggetto/oggetto, logica/istinto,
ragione/sentimento, attività/passività, pubblico/privato e assegnando agli uomini le prime
caratteristiche, alle donne le seconde.
Secondo questa millenaria tradizione le donne sarebbero soggetti deboli, incapaci di pensiero
astratto, dominate da una realtà corporea invadente, emotive piuttosto che razionali. Questa
ideologia ha caratterizzato i rapporti tra i sessi e l’organizzazione familiare, ma anche la struttura
sociale del mondo occidentale, dove fino alla fine dell’Ottocento le donne sono state escluse dai
luoghi dove si è trasmesso e creato sapere, dove si sono elaborate le leggi, dove si è amministrata la
giustizia. Se non mancano le eccezioni significative, esse sono sempre il risultato di personalità di
spicco, singoli casi emergenti in un contesto poco incline a valorizzarle.
Simbolicamente ciò ha comportato nel tempo la riduzione delle donne a corpo, dominato
dall’uomo e destinato alla cura esclusiva della vita. Alle donne è stata sottratta una dimensione
pienamente umana, con conseguente esclusione dallo spazio pubblico, dall’esercizio della
cittadinanza, dall’autodeterminazione e dalla libera scelta. Per tutti questi motivi la prima differenza
che sperimentiamo nella nostra vita è stata di solito trasmessa come gerarchica e tale diventa il
modello che profondamente interiorizziamo, differenza come disuguaglianza: se c’è una differenza, allora qualcuno è migliore e qualcuno è peggiore e, soprattutto, c’è una dimensione di potere
dell’uno sull’altro. Dalla differenza come disuguaglianza gerarchica discende la relazione nella
forma del dominio, che produce discriminazioni e che in italiano (e in altre lingue) risulta
simboleggiata e insieme costruita anche dalla pratica linguistica.
Se invece rileggiamo la nostra esperienza con occhi più aperti e critici scopriamo che non c’è
alcuna ragione per cui nell’incontro tra differenze, che dà origine alla vita, ci debba essere una
gerarchia: non esiste alcun motivo per rinunciare alla ricchezza garantita dalla piena espressione di
donne e uomini nella totalità della loro umanità, già nell’accudimento della vita ai suoi inizi. Oggi
finalmente sono sempre di più i giovani uomini che comprendono e coltivano l’esperienza
irripetibile e unica di contribuire ai primi momenti di vita dei propri figli e figlie, di partecipare alla
loro crescita, abbandonando la separazione tra i domini del ‘maschile’ e del ‘femminile’; mentre già
da un paio di generazioni le donne sono sempre più protagoniste nello spazio pubblico.
Bambini e bambine, uomini e donne sono tra loro diversi e ciò rende l’esperienza umana molto
ricca. Tuttavia molto spesso dalle bambine e dalle ragazze si aspettano comportamenti e
inclinazioni che corrispondono a idee e immagini molto normative: devono essere gentili e
sensibili, amare i giochi tranquilli, le faccende sentimentali, ed essere ossessionate dalla apparenza
fisica e dallo sguardo degli altri. Secondo uno stereotipo diffuso non amerebbero le scienze e la
matematica, lo sport e la competizione. Altrettanto rigide e opprimenti le aspettative sui bambini e
sui ragazzi: non devono avere timori né sensibilità o dolcezza, è indispensabile che amino il calcio e
ogni tipo di gara, devono accettare giochi violenti e sapersi difendere. L’imperativo “sii uomo”
spesso non ha lasciato alcuno spazio ai gesti, alle parole e alle responsabilità della cura: maschio
che non solo “non deve chiedere mai”, ma neppure ascoltare e rispondere alla domanda di
Il modo proprio e improprio di comportarsi, la percezione di ciò che è giusto o sbagliato, le
convinzioni circa i ruoli sono trasmessi dal gruppo dei pari, dalla televisione, dal cinema, dalla
Rete, dai libri, dai giochi, dalle canzoni. Anche l’ambiente scolastico rappresenta un contesto in cui
i modelli culturali stereotipati e presentati come naturali possono essere strutturati e amplificati, in
un gioco continuo di rinforzi reciproci con gli altri ambiti educativi e di socializzazione.
In questo senso è opportuno ribadire che “maschio” e “femmina”, che connotano l’identità
(l’essere) della persona, non sono etichette che denotano comportamenti predefiniti. Ci sono molti
modi di essere donna e altrettanti di essere uomo. Si può essere uomini e donne in modo libero e
rispettoso di sé e degli altri senza costringere nessuno dentro un modello rigido di comportamenti e
di atteggiamenti. Lungo il percorso del processo educativo e formativo si deve favorire tale libertà,
promuovendo conoscenze e attitudini legate quanto più possibile al pieno sviluppo della personalità
di studenti e studentesse, che un domani entreranno nel mondo del lavoro e della vita pubblica
apportando competenze differenti e di pari valore e contribuiranno al pieno benessere della
comunità civica e sociale e al successo di quella professionale.
2. Il femminile e il maschile nel linguaggio
Un’altra forma di violenza simbolica è cancellare la differenza in nome di una presunta
uguaglianza che è in realtà un adeguamento al modello maschile.
Un caso significativo è rappresentato dalla resistenza da parte del linguaggio quotidiano, dei
media, delle istituzioni e perfino dei libri di testo, ad adeguare l’uso della lingua al nuovo status
assunto dalle donne in campo professionale e istituzionale: si sostiene l’uso della sola forma
maschile dei titoli che indicano ruoli istituzionali o professioni ritenute prestigiose anche se sono
riferiti a donne, accampando giustificazioni inconsistenti sul piano linguistico (“sono forme brutte,
suonano male”) e sostenendo che si tratta di un uso “neutro” del linguaggio, che fungerebbe
addirittura da baluardo contro la discriminazione: quindi sindaco/avvocato sì, ma sindaca/avvocata
no. Invece le forme femminili che indicano professioni ritenute meno prestigiose sono
tranquillamente accettate (es. infermiera, parrucchiera, cameriera). Ma è doveroso sottolineare che
un atteggiamento omologante non produce un linguaggio “neutro”, bensì lo “maschilizza”
ulteriormente attraverso l’estensione (impropria, come vedremo) alle donne dell’uso del genere
grammaticale maschile e favorisce, così, quei comportamenti discriminatori che si riscontrano in
molte esperienze sociali e di lavoro.
Come è noto, infatti, la lingua italiana possiede solo il genere grammaticale maschile e quello
femminile e non ha il genere neutro. Qualsiasi buona grammatica italiana ne chiarisce l’uso, la
funzione e la distribuzione, e ad essa rimandiamo. Qui ci limitiamo brevemente a ricordarne i punti
principali: un termine di genere grammaticale maschile indica una persona (‘referente’) di sesso
maschile, uno di genere grammaticale femminile indica una persona di sesso femminile. Il genere
grammaticale si riconosce dalla forma della parola, es. alunno (m.) e alunna (f.), istruttore (m.) e
istruttrice (f.), o dall’articolo che lo precede, es. il docente (m.) e la docente (f.). Il genere di
aggettivi, pronomi, nomi, ecc. concorda con quello della persona a cui si riferisce. Es. Paolo è un
alunno attento / Anna è un’alunna attenta. Se l'assegnazione del genere grammaticale e il
conseguente accordo di aggettivi, pronomi, ecc. non rispettano queste regole si ottengono
espressioni non grammaticali: es. *Paolo è una alunna attenta, *Anna è un alunno attento. Più un
testo è lungo e articolato più il mancato rispetto di queste regole può renderlo confuso e incoerente.
Il genere grammaticale, quindi, non si può scegliere in base a gusti o convinzioni personali: il suo
uso si basa su regole che appartengono al sistema della lingua italiana, e contravvenirvi può
impedire che la comunicazione si realizzi in modo chiaro, trasparente e corretto.
È opportuno ricordare, inoltre, che definire una donna con un termine maschile in settori
rilevanti della società come le istituzioni e i livelli professionali apicali, ne opacizza la presenza fino
a farla scomparire (termini come “direttore”, “prefetto”, “sindaco” evocano infatti un’immagine
maschile, non femminile). E se le esitazioni e addirittura le resistenze all'introduzione di questi
nuovi termini femminili possono essere comprensibili dal momento che in passato solo gli uomini
rivestivano ruoli istituzionali o svolgevano professioni di prestigio, e che la tradizione ci ha
consegnato solo la versione maschile dei relativi titoli, è necessario essere consapevoli che oggi la
situazione è cambiata. Adeguare il linguaggio al nuovo status sociale, culturale e professionale
raggiunto dalle donne, e quindi al mutamento dell'intera società, si pone oggi come un'azione
urgente e necessaria: fornire una rappresentazione inadeguata del genere femminile si configura
infatti come una vera e propria violenza simbolica.
Un uso della lingua che rifletta la differenza attraverso l’uso del genere grammaticale e permetta
così di identificare la presenza delle donne e attribuire loro i nuovi ruoli che esse detengono nella
società sul piano professionale e istituzionale, contribuisce a contrastare la discriminazione, a favorire la parità, e anche a trasmettere modelli socioculturali utili alle giovani generazioni per la
scelta della loro futura professione.
Nella pratica didattica si suggerisce quindi di verificare l’adeguatezza del linguaggio usato nei
libri di testo di tutte le discipline non solo per quanto riguarda la presenza di eventuali stereotipi del
maschile e del femminile, ma anche per quanto concerne l’uso del genere grammaticale, che
costituisce uno strumento fondamentale per la rappresentazione della donna nel linguaggio.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle indicazioni relative all’uso del genere grammaticale
contenute nei testi dedicati all’educazione linguistica. A questo proposito si ricorda l’importanza di:
(a) spiegare il funzionamento delle regole di assegnazione e accordo di genere;
(b) mostrare come il genere grammaticale costituisca un potente strumento di coesione testuale e
quindi la conoscenza del suo funzionamento aiuti la codifica e decodifica di qualsiasi testo;
(c) illustrare il significato e l’uso dei nuovi termini femminili che indicano ruoli istituzionali e
professioni di prestigio, come architetta, assessora, avvocata, cancelliera, chirurga,
conferenziera, consigliera, critica, deputata, difensora, direttrice (generale), funzionaria,
ingegnera, ispettrice, medica, ministra, notaia, prefetta, primaria, procuratrice, rettrice,
revisora dei conti, segretaria (generale), senatrice, sindaca, tesoriera, ecc.;
(d) sottolineare la regolarità grammaticale di queste forme e spiegarne la formazione, fornendo
qualche nozione di morfologia che permetta, ad esempio, di distinguere tra nomi semplici (figlio,
figli-a) e nomi composti con un suffisso (consigl-ier-e, consigl-ier-a), così da incrementare
anche la conoscenza del lessico dell’italiano.(4)
I rischi di un uso discriminatorio del linguaggio, finora descritti in relazione a quello verbale,
valgono anche per quelli visivi, seppur con codifiche grammaticali meno definite: fotografie,
immagini e video che invadono media tradizionali e Rete possono avere effetti negativi quanto e più
delle parole. Essi richiedono un’attenzione educativa - alla lettura, alla decodifica, all’interpretazione - che assume una rilevanza sempre maggiore con la diffusione delle tecnologie e
dei media digitali.
3. Prevenzione della violenza contro le donne
Un’autentica educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze si può realizzare
declinando insieme uguaglianza e differenza, prendendo le distanze da una neutralità dove maschile
e femminile perdono consistenza e ricchezza, ma anche respingendone i modelli stereotipati. La
scuola, in sintonia con la famiglia, grazie al patto di corresponsabilità e agli altri strumenti atti ad
assicurare il giusto rapporto scuola-famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli
studenti, in modo adeguato all’età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti uomo/donna e sul
rispetto delle differenze.
Anche la stessa questione della violenza sulle donne in quanto donne, la cosiddetta violenza di
genere, legata in molti modi a una storia oscura e arcaica, è connessa a un rapporto socialmente
connotato, quello gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui è presente nelle diverse
società e culture.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n.
77, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, e
che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per
prevenire la violenza contro le donne, impegna le Parti a “intraprendere le azioni necessarie per
includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la
parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta
dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto
all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” (art. 14).
Risulta dunque evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze sia
essa stessa, a sua volta, uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne
basata sul genere: incoraggiando da un lato il superamento di ruoli e stereotipi e, dall'altro, una
visione delle differenze come ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi
di discriminazioni, essa disinnesca ab origine la cultura di cui si nutre la violenza.
La violenza sulle donne è un fenomeno unico che va messo a fuoco e compreso nella sua
assoluta specificità e nella sua dimensione strutturale.
Certo esistono tradizioni culturali particolarmente dannose, come le mutilazioni genitali
permanenti sulle bambine che le privano di una sessualità propria, oppure tradizioni e leggi
comunque oppressive per cui le donne non possono studiare, girare da sole, guidare la macchina,
decidere una professione, scegliere lo sposo, vestirsi come credono. Tuttavia in Europa e in Italia la
violenza sulle donne è fenomeno molto diffuso e non legato a particolari condizioni di vita o a
disturbi della personalità di chi la esercita: fa parte di una insospettabile normalità per cui è ancora
difficile confrontarsi con il fantasma inatteso della libertà femminile.
I dati parlano chiaro: la violenza di genere è presente in tutti i ceti sociali, in tutte le età, livelli
di istruzione e benessere economico.(5) Può essere violenza fisica ripetuta e costante oppure violenza
psicologica tesa a annientare la persona. Il fatto più grave, determinante, è che non sempre viene
identificata dalle donne stesse come violenza e viene spesso nascosta come qualcosa di cui ci si
vergogna, si è colpevoli, viene subita come fatto “naturale”, parte del rapporto, o per apparente
mancanza di alternative o “per amore dei figli” che spesso assistono agli abusi e possono diventare
poi a loro volta attori o vittime di violenza. È la violenza più terribile perché ha luogo nella
maggioranza dei casi negli spazi più noti e cari, laddove ci si aspetterebbe la prima sicurezza: per
questo è difficile e importante vederla, riconoscerla e cercare aiuto. Sul territorio nazionale sono presenti molti punti di ascolto a cui ci si può rivolgere anche solo per un consiglio, dai Pronto
Soccorso, fino ai Centri Antiviolenza. Ma ancor di più a scuola, gli insegnanti stessi e, laddove
presenti, gli psicologi che offrono assistenza nei centri di ascolto scolastico possono essere un
importante primo punto di riferimento.
Ma è chiaro che a esercitare la violenza contro le donne sono uomini. La scuola può allora
aiutare la società tutta a cambiare punto di vista, a non guardare solo alle vittime, ma agli autori
delle violenze. Per capire cosa le determina, quali stereotipi e modelli relazionali le fanno apparire
giustificate, quali insicurezze nascondono. E per attivare il protagonismo degli uomini e dei ragazzi,
come da tre anni chiede la campagna dell’ONU HeForShe(6), lanciata a settembre del 2014 con
l’obiettivo di creare un’alleanza tra donne e uomini per sconfiggere la violenza e ogni forma di
Chi lavora stabilmente sui casi di violenza ritiene indiscutibile che gli uomini che condividono la
cultura della superiorità maschile siano più inclini a diventare partner abusanti, così come è
dimostrato dai fatti che le donne portate a concepire per sé un ruolo subalterno nella coppia sono
più inclini a subire e a non denunciare.
Nella cultura occidentale è in corso da tempo, grazie in primo luogo alle lotte delle donne, una
forte campagna di delegittimazione e denuncia della violenza sulle donne. Lo Stato italiano ha
promulgato nuove leggi in cui la riconosce e la punisce, i corpi di sicurezza e il sistema sanitario si
addestrano ad affrontarla. Soprattutto è indispensabile farla emergere poiché è in gran parte ancora
sommersa e nascosta. Se ne è indicata la specificità con il termine femminicidio, per definirne
l’esito più estremo, ed è ormai raro che si dichiari pubblicamente che una donna ha subito violenza
perché “se l’è cercata”. Ma si tratta di una consapevolezza ancora fresca che va consolidata ed
estesa a tutte le fasce della popolazione, in modo trasversale alle appartenenze e alle culture; sono attenzioni e comportamenti che vanno richiesti a tutte e tutti. In questa crescita di consapevolezza è
centrale il ruolo della scuola. Far riflettere studentesse e studenti su questo fenomeno diventa parte
del lavoro quotidiano svolto nelle classi che mira a trasmettere il senso grande del rispetto per la
persona e per le differenze.
4. Prevenzione di tutte le forme di discriminazione
La parità, così come l’uguaglianza di diritti e doveri, non si oppone alla differenza e alle
differenze, ma alla diseguaglianza, alla disparità e alle discriminazioni.
Se la discriminazione di genere appare quale elemento strutturale e trasversale ad ogni realtà
sociale, occorre tuttavia considerare gli altri fattori di discriminazione quali la disabilità, l’etnia, la
religione, le convinzioni personali, l’orientamento sessuale, che possono anche presentarsi in
combinazione dando origine alle cosiddette “discriminazioni multiple”.
Il principio di non discriminazione, sancito innanzitutto dall'articolo 3 della Costituzione italiana
e poi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, è principio generale dell’ordinamento europeo
quale diritto fondamentale della persona. L’approccio alla discriminazione deve quindi essere
globale in quanto riconducibile alla cornice della tutela dei diritti umani e del rispetto della dignità
della persona. Proprio in questa ottica, occorre sottolineare come, nelle società complesse, si assista
ad un progressivo ampliamento dei diritti da tutelare; pertanto gli interventi di informazione e
sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni concorrono, insieme al fondamentale strumento
dell'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, a prevenire e contrastare i
pregiudizi e gli stereotipi su cui esse si fondano.
La scuola deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole
individualità ed educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del
rispetto. La nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione
dell’individuo.
Con la conoscenza si acquisisce consapevolezza di pregiudizi e stereotipi ancora ben radicati
nella nostra società; in quest’ottica la scuola, nell’esercizio della propria funzione educativa, deve
fornire gli strumenti e le metodologie per il loro superamento e deve attivare tutte le necessarie
pratiche per interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
5. Il contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale
Gli interventi in questo ambito non possono non considerare la necessità di acquisire e
padroneggiare le competenze di cittadinanza digitale che oggi, più che mai, sono imprescindibili se
si considera che le nuove generazioni vivono “immerse” negli spazi di virtualità offerti dalla Rete,
da intendersi come un territorio di esperienza a tutti gli effetti, una dimensione che non è uno spazio
contrapposto al reale, benché segnato dalle proprie specificità.
Occorre per questo dare alle studentesse e agli studenti gli strumenti per una piena
consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e nei diversi media, per
comprendere i meccanismi di produzione e circolazione delle informazioni e per analizzare
analogie e differenze rispetto alla comunicazione in presenza e/o offline. L’educazione ad un uso
positivo e consapevole dei media deve, ad esempio, prestare particolare attenzione al rapporto tra
sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell’identità e della privacy, della reputazione e della
rappresentazione, alle caratteristiche della socialità in Rete e alla promozione della Rete come bene
comune digitale.
Obiettivo è, tra gli altri, fornire strumenti di educazione civica digitale per prevenire situazioni di
disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio e di osservazione
passiva ai vari comportamenti discriminatori. In questo quadro, l’obiettivo è di migliorare la
comprensione e la consapevolezza di diritti e responsabilità in Rete.
Occorre, infatti, rendere consapevoli le studentesse gli studenti che l’idea della presunta “libertà
della Rete” si può prestare a comportamenti discriminatori; al contrario va affermato il concetto di libertà positiva, una “libertà di” esprimere le proprie idee, aperte all’incontro e al confronto con
l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella del Web.
Da un lato, infatti, Internet in tutte le sue manifestazioni e, in particolare, i social network
possono ospitare manifestazioni “banalizzate” di “pensiero prevenuto”. D’altro, possono essere il
luogo in cui sviluppare gli “anticorpi” per promuovere i principi di pari opportunità e di
prevenzione delle discriminazioni (campagne che invitano alla condivisione di elementi come
forma di adesione e partecipazione, strumenti che facilitano l’empatia e l’assunzione di altri punti di
vista, aggregazioni nei social network per contrastare forme di discriminazione, prese di posizione
di personaggi noti, applicazioni per la segnalazione dei comportamenti scorretti).
Il mondo della scuola deve acquisire consapevolezza e condannare ogni fenomeno di violenza
nei confronti del diverso e educare affinché si evitino pericolose derive in atti di violenza fisica,
verbale o psicologica, anche tramite l’uso di Internet. A questo proposito, pare opportuno
richiamare il cosiddetto “Hate Speech”, il linguaggio d’odio(7) che sempre più spesso si riscontra
online, recentemente portato all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso un documento
diramato dal Consiglio d’Europa, successivamente trasmesso anche alle istituzioni scolastiche dal
MIUR(8).
Con gli stessi obiettivi si stanno intensificando le esperienze e i progetti didattici nelle scuole,
anche grazie a protocolli con il Miur come quello sottoscritto per la condivisione del manifesto
Parole Ostili, finalizzato alla diffusione di una cultura della Rete non ostile.
Con questo approccio, improntato alla responsabilità, l'educazione al rispetto, in tutte le sue
articolazioni, passa anche dall’educazione alla cittadinanza digitale. A questo proposito vale la pena
richiamare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, le Linee di orientamento per azioni
di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del Miur9 e la Dichiarazione dei diritti
in Internet elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet costituita dalla Presidenza
della Camera dei deputati che offrono importanti spunti di riflessione.
Guardando ad un contesto internazionale, si richiama infine la Dichiarazione di Roma, emersa
dal congresso mondiale “Child dignity in the digital world” dell’ottobre 2017, documento prezioso
che rilancia quella larga alleanza globale, istituzionale e civile, fondamentale per prevenire ogni
forma di abuso online, attraverso percorsi di educazione al digitale a tutto campo, per tutelare
l’inviolabilità di ogni bambina e ogni bambino, e per reprimere ogni violenza perpetuata nei loro
6. L'educazione al rispetto a scuola
Il principio di pari opportunità, la cui attuazione – ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della L. 107
del 2015 – deve essere assicurata dalle istituzioni scolastiche mediante il Piano Triennale
dell’Offerta formativa (PTOF), costituisce quindi un principio trasversale che investe l’intera
progettazione didattica e organizzativa. Pertanto, l’educazione al rispetto, intesa in tutte le sue
accezioni, non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è interconnessa ai contenuti di tutte le
discipline e al lavoro delle docenti e dei docenti che dovrà essere orientato a un approccio sensibile
alle differenze (per esempio valorizzando la presenza delle donne nei grandi processi storici e
sociali, e il loro contributo al progresso delle scienze e delle arti, soprattutto nella seconda metà del ‘900), anche mediante la scelta di libri di testo che, nel rispetto della propria libertà di
insegnamento, tengano conto delle presenti linee guida.
Il PTOF deve ispirarsi a tale principio declinandolo nelle diverse aree di intervento, mediante la
promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere, della
prevenzione di ogni forma di discriminazione. Il comma 16 della l.107/2015 trova, quindi, nel
PTOF il principale strumento di pianificazione strategica per la sua attuazione: non soltanto
enunciazioni di principio, ma anche previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del
triennio sia sul piano dell’informazione, sia su quello della sensibilizzazione, coinvolgendo i diversi
attori della comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal
patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
Il principio di pari opportunità deve trovare la giusta collocazione nel PTOF quale linea
strategica delle attività della scuola, sia come principio ispiratore della sua identità, sia mediante
attività progettuali, valorizzando l’apporto del territorio e della comunità educante (famiglie, mondo
associativo, istituzioni). A tal fine, è importante valorizzare le esperienze positive già avviate; il sito
istituzionale del Miur www.noisiamopari.it può essere utilizzato da parte delle scuole sia per far
conoscere e promuovere le proprie iniziative, sia per apprendere e trasferire buone pratiche
realizzate da altri istituti.
La declinazione dei principi di pari opportunità, così come le linee di intervento, dovranno tenere
conto del diverso grado di istruzione, dell’età degli alunni e delle alunne, del curricolo della scuola,
delle diverse aree disciplinari coinvolte, e delle linee progettuali.
Le istituzioni scolastiche potranno realizzare, in accordo con le presenti linee guida, appositi
percorsi anche in orario extra-curricolare, sfruttando, tra l’altro, le opportunità offerte dalle risorse
umane dell’organico dell’autonomia, privilegiando la didattica laboratoriale e l’apprendimento
cooperativo. La partecipazione delle studentesse e degli studenti a questi percorsi potrà essere
eventualmente riconosciuta dalle istituzioni scolastiche anche come credito formativo. Allo stesso
tempo le istituzioni scolastiche potranno aderire, nel rispetto della propria autonomia, a iniziative di
carattere nazionale proposte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o da
questo in coordinamento con altri Ministeri, con enti pubblici e/o privati, con Fondazioni.
In coerenza con la pianificazione delle attività previste dal PTOF, la formazione e
l’aggiornamento sui temi legati all'educazione al rispetto dovranno essere indirizzati a tutto il
personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA), coinvolto a vario titolo nella gestione della scuola. La formazione del personale docente su dette tematiche, in particolare, può essere
attuata sia nell’ambito della formazione iniziale obbligatoria che negli spazi previsti per la
formazione individuale in servizio.
Una scuola realmente inclusiva può favorire la costruzione dell’identità sociale e personale da
parte delle studentesse e degli studenti, e il suo ruolo educativo risulta ancor più rilevante
nell’accompagnare e sostenere anche le fasi più delicate della loro crescita, interagendo
positivamente con le famiglie nel pieno rispetto del “patto di corresponsabilità educativa scuolafamiglia”,
sancito dal DPR 235/2007. A questo proposito si rimanda alle indicazioni fornite con la
nota prot. n. 1972 del 15 settembre 2015 nella quale si ribadisce “…il compito fondamentale
affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e
formativo dei propri figli esercitando il diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione
riconosce loro: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio»”. La nota continua chiarendo che “le famiglie hanno il diritto, ma anche il
dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di
corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie. Questa opportunità offerta ai genitori consentirà di
scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività
didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l’anno che, in ogni caso,
dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall’attuale ordinamento scolastico e con le
linee di indirizzo emanate dal MIUR”.
Tutto questo in piena coerenza con quanto stabilito anche dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani, che all’art. 26 recita: “Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”
Le istituzioni scolastiche sono pertanto chiamate a prevedere specifici spazi, tempi e strumenti
per l’informazione e il coinvolgimento dei genitori nel corso dell’attuazione delle diverse iniziative
previste nell’ambito del PTOF.
Le istituzioni scolastiche sono invitate ad avvalersi del supporto degli altri soggetti presenti sul
territorio, anche promuovendo reti, sviluppando protocolli di intesa e accordi di collaborazione con
gli Enti locali e con le associazioni attive sul territorio, o anche avvalendosi dell’apporto delle Forze
dell’Ordine e delle strutture socio-sanitarie per affrontare situazioni più critiche.
È necessario individuare percorsi comuni e condivisi, creare sinergie e aprire la scuola al
territorio. Fondamentale potrà essere per lo sviluppo e l’attuazione delle presenti linee guida la
collaborazione con le associazioni del terzo settore attive sulle tematiche dei diritti umani, della
violenza contro le donne e di genere, della promozione delle pari opportunità e non
discriminazione, sia per quanto riguarda attività progettuali per le studentesse e gli studenti, sia per
le attività di formazione per il personale scolastico.
(1) Le Linee guida sono il frutto di un tavolo tecnico istituito con DD prot. AOODPIT n. 1140 del 30/10/2015. Fanno
parte del tavolo presieduto dal Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione o suo delegato:
Giuseppe Pierro, Agnese Canevari, Anna Paola Sabatini, Mario De Caro, Alberto Maria Gambino, Chiara Giaccardi,
Alberto Melloni, Stefano Pasta, Graziella Priulla, Cecilia Robustelli, Maria Teresa Russo, Maria Serena Sapegno,
Andrea Simoncini.
(2) Per promuovere e attuare la Convenzione di Istanbul, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dato vita
al network “Donne libere dalla violenza” e alla campagna “Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza”, che
possono fornire modelli di riferimento e di buone pratiche.
(3) Una antropologia relazionale riconosce come dato originario la pluralità e l’interdipendenza; non svaluta come
umiliante il bisogno degli altri, ma ne riconosce la realtà ineliminabile e ne fa motivo di gratitudine, e di disponibilità ad
aiutare essendo stati aiutati; educa al senso del limite poiché l’orizzonte non si restringe all’io, ma tiene conto della
sensibilità degli altri in un rapporto di empatia che si riverbera positivamente su chi lo prova e favorisce la
comunicazione e la capacità di pensiero; è condizione dell’idea di bene comune e della possibilità di far prevalere la
cooperazione e la contribuzione sulla competizione; favorisce una valorizzazione delle differenze, senza trasformarle in
disuguaglianze che generano dominio o disprezzo, ma costituisce la cornice per educare a prendersi cura di chi è più
fragile e immaginare forme di inclusione e valorizzazione piuttosto che esclusione e stigmatizzazione.
(4) Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo di Cecilia Robustelli, “Genere, grammatica e grammatiche”, in La
differenza insegna, a cura di Maria Serena Sapegno, Roma, Carocci, 2014, pp. 61-74.
(5) A riguardo, si rende noto il recente progetto “Spotlight Initiative” lanciato il 20 settembre 2017 dall'Unione Europea e
dalle Nazioni Unite e teso a contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne. L'iniziativa è così
definita perché intende puntare l'attenzione della società sul tema incentivando la realizzazione di programmi globali
volti ad eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze, anche in vista degli obiettivi dell'agenda 2030. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.un.org/en/spotlight-initiative/ .
(6) HeForShe è una campagna di solidarietà in favore dell'uguaglianza creata da l’Entità delle Nazioni Unite per
l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment
of Women o UN Women), ente delle Nazioni Unite che lavora per favorire il processo di crescita e sviluppo della
condizione delle donne e della loro partecipazione pubblica. Sul sito internet www.heforshe.org è presente tutto il
materiale di approfondimento.
(7) L’”Hate Speech”, linguaggio d’odio, così come definita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è
“espressione di tutte le forme miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la xenofobia,
l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di
nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti,
e delle persone di origine immigrata”.
(8) Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 2501 del 25.3.2016 con la quale il Miur, al fine di promuovere nelle scuole
azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'istigazione all'odio on line e dei rischi che esso rappresenta, ha
inviato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “un estratto del manuale elaborato dal Consiglio d'Europa per
comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno e le modalità operative attraverso le quali aiutare i nostri ragazzi
a crescere in una società più rispettosa della diversità, che tuteli il rispetto dei diritti umani e contrasti il discorso dell'
odio. Il testo può essere, altresì, scaricato dal sito della Direzione generale dedicata al fenomeno del cyberbullismo
raggiungibile all'indirizzo www.generazioniconnesse.it”.
(9) Nota prot. 2519 del 15-04-2015.
Firmato digitalmente da FEDELI VALERIA
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Aggiornamento
LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Ottobre 2017
Indice
Premessa
1. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
1.1 L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
3. Governance: una nuova organizzazione
3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente
4. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Premessa
Il presente testo ha lo scopo di dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell’aprile del 2015, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi1, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L. 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Lo stesso è, quindi, da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti2, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.
La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 71/2017.
Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.
Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un’ottica di governance diretta dal MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”.3 Sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), il MIUR adotta le presenti linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Nelle more, quindi, della costituzione e dell’operatività del Tavolo inter-istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le presenti linee di orientamento rappresentano un primo strumento che potrà essere utile a orientare le azioni che le scuole vorranno autonomamente intraprendere, e che saranno successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione nazionale.
1. Interventi per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La Legge 107 del 20154 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.5
Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti6 che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti all’interno dell’istituto “attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie7.
1.1. L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali.
Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea8, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
Le scuole che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l’iscrizione al progetto.
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a Generazioni connesse, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano d’azione”.
Tale Piano9 consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali;
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un servizio di “supporto scuole” (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano.
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.110, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.
L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.
Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L’art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:
✓ al titolare del trattamento ✓ al gestore del sito internet ✓ al gestore del social media
Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante11 per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
Le scuole possono, altresì. segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla Hotline “Stop-It" di Save the Children, all’indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico12 online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.
3 Governance: una nuova organizzazione.
In linea con quanto previsto dalla Legge 71/2017, il MIUR ha intrapreso una riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyberbullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l’istituzione di un efficace sistema di governance che coinvolga le istituzioni, la società civile, gli adulti e gli stessi minori.
È stato introdotto un nuovo sistema di governance che parte dalla costituzione di un Tavolo tecnico centrale, previsto dall’art. 3 della L. 71/2017 e di prossima costituzione, di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet, fino a giungere alla richiesta dell’individuazione, nel rispetto dell’autonomia, di un docente referente per ogni istituzione scolastica.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
3.1 Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente
La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo13.
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.
Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.
Parimenti è auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse.
Secondo la stessa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.14
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e- policy d’istituto.
Tuttavia, al fine assicurare a tutti i soggetti coinvolti in azioni di prevenzione del cyberbullismo strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno, il MIUR elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all’art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.
5. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore.
Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.
Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.
E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.
Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.
Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.
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1 Art.1, commi 7, 57,58 della Legge n.107del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 2 L’ articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l’aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con cadenza biennale.
3 Art. 4, comma. 2 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
4 Art. 1, commi 57, 58.
5.http://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale 6 Art. 4, comma 2,. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
7 Nell’ottica della collaborazione inter-istituzionale che deve caratterizzare le attività dell’amministrazione centrale e periferica e delle stesse istituzioni scolastiche, si auspica un’azione sinergica con le strutture centrali e territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ha previsto, nella propria riorganizzazione, uno specifico ufficio per la prevenzione della devianza e per la giustizia riparativa.
8 L’iniziativa è coordinata dal MIUR e realizzata in partenariato con: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia Onlus, Sos Il Telefono Azzurro, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, la Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e l’Agenzia Dire.
9 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/ /
10 Le informazioni sono reperibili al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
11 Il Garante ha predisposto il modello per la segnalazione di casi di cyberbullismo che si trova sul sito http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo. 12 Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del sexting, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.
13 Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il dirigente scolastico, “salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.
14 Art. 4 , comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
Firmato digitalmente da VALERIA FEDELI
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