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Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?

 17/12/2020
 Sicurezza
 
Personale: infortuni

#pbb #gradino #palestra #cartello #votazione #referendum #risarcimento #rispondere #infortunio #avvocato #evento
Domanda
Spett.le Italia Scuola
scrivo in merito ad una richiesta di risarcimento danni per infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum.
Preciso che per scelta del Comune le votazioni si sono svolte presso le palestre dei plessi di scuola primaria del nostro Istituto.
Riguardo all'infortunio la Sig.ra coinvolta lamenta, nello specifico, l'assenza di segnalazione del gradino da cui è caduta. Premetto che tali gradini, che mettono in comunicazione le due palestre, sono stati segnalati lo scorso anno scolastico mediante cartello, su indicazione del nostro RSPP. Nel sopralluogo di fine ottobre ci siamo resi conto che il cartello era mancante e lo abbiamo nuovamente ripristinato (peraltro fino a quella data gli allievi non hanno utilizzato i locali della palestra perché le lezioni di motoria sono state svolte all'aperto).
Come rispondere alla richiesta di risarcimento? In questo caso non è l'Ente proprietario che ha organizzato le elezioni a doverne rispondere?
Ringrazio per la cortese attenzione.

Allego alla presente la lettera ricevuta dall'Avvocato.
Risposta
Premesso che la risposta alla controparte che si appresta a farci causa non è mai un obbligo, in questa particolare fattispecie può essere opportuno replicare con una nota che, senza entrare troppo nel dettaglio, evidenzi l’insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica.
Si potrà pertanto rispondere con una lettera del tipo:

Egregio Avvocato,
con riferimento alla sua lettera … corre l’obbligo di evidenziare come l’evento dalla S.V. descritto è occorso nell’ambito dello svolgimento di un’attività rispetto alla quale l’amministrazione scolastica è del tutto estranea e che, pertanto, non ha né gestito né concorso a organizzare.
Si ricorda, al riguardo, che l’edificio dove si sarebbe verificato il sinistro è di proprietà del Comune di …., istituzionalmente tenuto ad assicurare l’ordinato svolgimento delle votazioni, cosicché, nel caso di specie, questa amministrazione non può essere tenuta a rispondere dell’evento a nessun titolo, essendo priva di qualunque signoria sull’immobile in questione e/o del dovere vigilanza sulle operazioni elettorali.
Un tanto esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo, ferma restando ogni tuzioristica contestazione circa la dinamica dei fatti e l’evento infortunistico dalla S.V. narrati nella lettera che si riscontra.
Confidando di aver chiarito la questione, si porgono distinti saluti.
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Approfondimenti

Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 20/01/2016 n° 897
Giurisprudenza
Nel caso di infortunio scolastico occorso durante una partita di pallavolo nell'ora di educazione fisica, a un allievo che era caduto e si era procurato un trauma distorsivo al ginocchio deve essere esclusa la responsabilità civile sia contrattuale, sia extracontrattuale del MIUR e dell'insegnante di educazione fisica, perché non sussiste il nesso causale tra la mancata esecuzione degli esercizi di riscaldamento e la caduta per terra che ha cagionato il danno. Quando, a seguito di infortunio scolastico, l'allievo riporta lesioni da caduta collegate con il trauma rappresentato dalla caduta a terra è da escludere la resonsabilità dell'amministrazione scolastica per il mancato verificarsi degli esercizi di riscaldamento: appare improprio fare derivare una probabilità significativamente maggiore del verificarsi di dette lesioni dal mancato svolgimento degli esercizi di riscaldamento, posto che una caduta durante il gioco può verificarsi in ogni momento e per una serie di ragioni e ciò anche per un giocatore che sia perfettamente riscaldato.
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#pallavolo #riscaldare #freddo #manlevarla #giocatrice
L'evento imprevedibile esclude la responsabilità del datore di lavoro - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 15/01/2018 n° 749
Giurisprudenza
La responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. opera soltanto in caso di aggravamento del rischio insito nell'attività lavorativa prestata dal dipendente, ma non nel caso di evento abnorme e imprevedibile. Nella fattispecie concreta, un'insegnante era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno dell'ultimo anno di un liceo Classico, mentre durante l'orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell'esame di maturità. In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. (ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ.), grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza. A sua volta, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex art. 1218 cod. civ. Ciò significa che l'art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. (Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, i Giudici hanno ritenuto la condotta dell'alunno, avvicinatosi a breve distanza dall'insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante, abnorme e imprevedibile e pertanto tale da non consentire di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l'ordinario orario di lezione scolastiche).
Keywords
#responsabilità civile#civ #cod #lavoro #datore #responsabilità #bottiglia #spumante #danno #infortunio
Tribunale BOLOGNA - Sezione Terza Sentenza 01/04/2016 n° 867
Giurisprudenza
L’Istituzione scolastica autonoma, pur dotata di personalità giuridica, è priva di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria riferita ad attività del personale dipendente dallo Stato nell’esercizio del servizio pubblico dell’istruzione facente capo allo Stato (fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno relativo a un infortunio subito da un alunno a scuola e ascritto a omessa vigilanza del personale scolastico, c.d. infortunio scolasatico). Ai fini della configurabilità di una responsabilità dell'amministrazione scolastica per un infortunio incorso a uno studente durante lo svolgimento di attività fisica a scuola, ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita), e inoltre che non siano state predisposte tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto. Ne segue che non è da considerare illecita la condotta di gioco di un alunno che ha provocato il danno ad altro alunno, se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla e è non stata, in concreto, connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco, quando, cioè, non è stat riscontrata particolare animosità o violenza di gioco, svolto tra ragazzi coetanei e dopo che l'insegnante aveva loro raccomandato il rispetto delle regole , di giocare piano e di essere corretti (fattispecie relativa a infortunio subito per un colpo ricevuto durante uno scontro di gioco connaturato alla partita e non per effetto di un’azione autonoma del compagno che lo ha colpito, non essendo stato, comunque, provato che l’azione sia stata concretamente caratterizzata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con le persone che vi partecipavano). Il dovere di sorveglianza degli insegnanti nei confronti degli alunni deve essere adeguato all’età e al normale grado di valutazione dei minori loro affidati, in relazione alle circostanze del caso concreto: è, infatti, evidente che il grado di sorveglianza è inversamente proporzionale all’avvicinarsi della maggiore età, e, dunque, al crescere della capacità di discernimento, anche in relazione alla acquisita maggiore autonomia e indipendenza. Ne segue che, in presenza di un contesto di gioco organizzato, e svolto secondo le regole, l’insegnante, se ne ha raccomandato il rispetto, e ha invitato a giocare piano ed essere corretti, nulla può fare per impedire il contrasto della singola azione di gioco, indubbiamente caratterizzato da repentinità, posto che il gioco del calcio comporta rapidità di movimenti, contrasti e concentrazione di più giocatori nella stessa parte del campo.
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#irruenza #infortunare #raccomandato #calcetto #pollicoro #sud #collaterale #gamba
E' diffamazione e non ingiuria aggravata l'invio di una missiva a contenuto denigratorio ad una pluralità di destinatari - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 10/10/2016 n° 42771
Giurisprudenza
La missiva a contenuto diffamatorio diretta ad una pluralità di destinatari non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ma quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa. Non è invocabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p. nell’ipotesi in cui le espressioni denigratorie, rivolte nei confronti di una docente a seguito di un sinistro stradale causato dall’imputata, siano contenute in una lettera, indirizzata dall’imputata stessa all’istituto scolastico e alla compagnia assicuratrice nell’ambito della procedura di risarcimento danni, al fine di offrire la propria ricostruzione dei fatti. Tale esimente, applicazione del più generale principio di cui all’art. 51 c.p. e riconducibile al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., secondo la quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria, non è applicabile al caso di specie in quanto l’istituto scolastico è intervenuto quale parte in causa, e non come autorità amministrativa, così come parte in causa è la compagnia assicuratrice, la quale, società di diritto privato, è certamente priva di qualsivoglia funzione amministrativa.
Keywords
#reato#compagnia #offesa #versione #sinistro #esimere #mestiere #ingiuria #aggravare #patrocinatore #contestualità
Il servizio presso scuole paritarie non può essere valutato nella ricostruzione di carriera - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 20/07/2017 n° 773
Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
La polizza RC delle scuole "copre" comunque il MIUR che è l'unico legittimato passivo della pretesa risarcitoria - Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 31/01/2018 n° 2335
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 61 della legge 11.7.1980, n. 312, legittimato passivo rispetto alle domande giudiziali di responsabilità per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico poste in essere durante l'orario della scuola è soltanto il MIUR, in quanto la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, si riverbera esclusivamente sull'aspetto amministrativo-gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali dipendenti statali. Pertanto, le polizze assicurative, stipulate dai singoli istituti scolastici per la copertura della responsabilità civile dell’amministrazione scolastica in caso di infortunio scolastico, senza che sia espressamente prevista nel contratto la garanzia per la responsabilità civile del Ministero, devono essere interpretate dal giudice di merito, utilizzando i criteri ermeneutici del codice civile. In particolare, il giudice deve tener conto del principio interpretativo di cui all’art. 1367 cod. civ. (principio della conservazione o dell’interpretazione utile), al fine di valutare in modo “utile” la polizza assicurativa che, se fosse invece interpretata letteralmente (con riferimento alla copertura assicurativa del singolo istituto stipulante), risulterebbe giuridicamente inutile e quindi nulla per difetto di causa, dal momento che soltanto il Ministero può essere dichiarato responsabile. Tale interpretazione si giustifica anche ai sensi dell’art. 1891 cod. civ., in tema di “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Keywords
#responsabilità civile#contratto #polizza #articolo #responsabilità #assicurazione #inail #ministero #personale #alunno #istituto
Autorizzazione dello studente minorenne al ritorno a casa in autonomia - Tribunale TRIESTE - Civile Sentenza 24/06/2013 n° 530
Giurisprudenza
La richiesta dei genitori a che il figlio minorenne possa ritornare a casa “in autonomia”, versando costoro “nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne” deve ritenersi legittima; parimenti legittima è la conseguente decisione genitoriale di non recarsi mai, nei corso dell’anno scolastico, a prelevare il figlio minorenne. La richiesta genitoriale e il successivo provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico fanno venire meno il nesso causale tra l’infortunio occorso al minore nel tragitto dalla scuola alla propria abitazione e la pretesa culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Il nesso causale è insussistente anche nell’ipotesi di uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata ai genitori, quando, alla luce di un ragionevole giudizio prognostico, si debba escludere che gli stessi, ove informati, si sarebbero recati a prelevare da scuola il figlio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria intentata dai genitori nei confronti dell’amministrazione scolastica in relazione al decesso di uno studente di quindici anni che, al termine delle lezioni, si era allontanato dalla scuola “in autonomia” sulla base di una preventiva autorizzazione resa dal dirigente scolastico e sollecitata dai genitori medesimi, che avevano, tra le altre cose, dichiarato di ritenere lo studente sufficientemente maturo per affrontare il tragitto -già percorso in andata senza accompagnatore- e di averlo preventivamente istruito allo scopo. I genitori avevano altresì lamentato di non essere stati preventivamente informati che, nel giorno in questione, le lezioni sarebbero terminate in anticipo rispetto all’orario ordinario. Il Tribunale ha respinto tale rilievo accertando in fatto che l’informativa era effettivamente stata resa e osservando in diritto che, nell’inconcessa ipotesi, sarebbe comunque mancato il nesso causale tra la pretesa violazione della scuola e l’evento. La sentenza è stata successivamente confermata con la sentenza 25 novembre 2014, n.678, della Corte d’Appello di Trieste, definitiva per mancata impugnazione).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#genitore #libretto #prof #lezione #uscita #lunedì #alunno #scuola #circolare
Il regolamento comunale per l'accesso al servizio mensa in tema di morosità - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 27/02/2018 n° 556
Giurisprudenza
Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale" la cui istituzione è facoltativa e non obbligatoria. E’ inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e di interesse (la deliberazione non determina alcuna incisione nella sfera giuridica dei ricorrenti), il ricorso proposto dai genitori di studenti non morosi contro il regolamento comunale che impedisce l’utilizzazione del servizio di refezione agli studenti morosi nei confronti del Comune, fatti salvi i casi di comprovata e documentata condizione di gravità socio-economica della famiglia.
Keywords
#enti locali#refezione #deliberazione #associazione #legittimazione #morosità #sez #scopo #incisione #posizione #lesione
T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sezione Seconda Sentenza 09/11/2007 n° 1936
Giurisprudenza
L’occupazione dei locali della scuola da parte di alcuni studenti può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto e punito dall’art. 340 c.p., trattandosi quest’ultima di fattispecie criminosa integrata anche dall’alterazione dell’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, seppure in maniera temporanea e marginale. Ne consegue che l’occupazione in questione può essere valutata anche come violazione dei doveri dello studente, contemplati dall’art. 3 commi 2 e 5 del D.P.R. 249/1998 e, come tale, rilevare quale illecito amministrativo-disciplinare. Il voto negativo in condotta non può essere considerato come una misura di carattere disciplinare e divenire di per sè una sanzione “atipica”, irrogata ignorando le norme procedimentali a garanzia degli incolpati. Al contrario, il voto in condotta, esprimendo la valutazione complessiva dello studente, soprattutto con riguardo alla maturità della sua personalità, al suo comportamento verso la comunità scolastica e al rispetto delle regole del vivere civile, se negativo, deve rappresentare la risultante di precedenti misure sanzionatorie, irrogate nel rispetto delle regole del procedimento disciplinare. In tal modo è possibile rendere verificabile il giudizio sulla condotta dello studente e consentire a costui di rendere le opportune controdeduzioni e di migliorare il proprio comportamento nel corso dell’anno scolastico. E’ illegittima l’attribuzione di un voto negativo in condotta assegnato con riguardo ad un unico episodio (l’occupazione, nel caso di specie). (Per le motivazioni sopra riportate, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che l’Amministrazione scolastica sia incorsa nell’eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica e nella violazione dell’art. 4 D.P.R. 249/1998 ed ha annullato i provvedimenti con cui veniva assegnato il voto di 6 in condotta ad alcuni studenti promotori dell’occupazione dei locali scolastici. Circa la qualificazione penale dell’occupazione studentesca si veda anche Cass. Pen. 22 febbraio 2000 n. 1044. Sulla natura del voto in condotta TAR Puglia - Lecce sez. I sent. 25 luglio 1991 n. 475. Sulla sufficienza anche di un solo episodio riprovevole per l’assegnazione di un voto negativo in condotta TAR Calabria - Reggio Calabria sent. 629/2009.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#reato#reato#studenti: azione disciplinare#atipica #interessamento #infisso #intonacatura #sobillatore #inconcesso #occupante #tinteggiatura
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 07/11/2000 n° 14484
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Tale disposizione concerne esclusivamente il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato, poiché è esclusivamente tale rapporto che che comporta l’immedesimazione organica con l’amministrazione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato passivo in un giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza è il Ministero dell’Istruzione, e non l’Istituto scolastico, né il docente tenuto a prestare l’obbligo di vigilanza al momento dell’infortunio. Ciò anche nel caso in esame, in cui l’evento si è verificato mentre l’alunna di un istituto tecnico è stata affidata dalla docente alla cura di una bidella. Infatti, pur essendo il personale ausiliario degli istituti tecnici commerciali dipendente della Provincia, ciò non toglie che la legittimazione passiva resta in capo al Ministero, poiché in tale fase rileva solo che l'infortunio si verificò nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, nel momento in cui, cioè, la minore sicuramente doveva ritenersi affidata alla vigilanza dell'insegnante. Le concrete modalità del fatto (affidamento della minore medesima da parte dell'insegnante alla bidella) potranno avere rilievo in una fase successiva, e cioè quando il giudice di merito dovrà provvedere ad accertare se la condotta dell'agente sia stata adeguatamente diligente, cioè tale da scagionarlo e da vincere, quindi, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, cod. civ.
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#bidella #scagionare #camomilla #flacone #dizione #stomaco #ravvisatile #fornelletto #spruzzare #fiammata
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 18/03/2016 n° 14701
Giurisprudenza
La responsabilità della scuola, per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. (La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all'interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni. Afferma la Corte che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata, sia all'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all'interno della scuola per recarsi in classe sotto l'osservanza del personale scolastico, dei bidelli).
Keywords
#infortunio scolastico#personale dipendente: orario di lavoro#responsabilità civile#zzzz #torto #cardare
Studente disabile iscritto alla scuola superiore: il trasporto gratuito da casa a scuola spetta - Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 20/05/2008 n° 2361
Giurisprudenza
Sussiste la giurisdizione del GA sulla domanda presentata nei confronti della Provincia per l’ottenimento del trasporto gratuito dall’abitazione alla sede scolastica di una studentessa di scuola secondaria disabile al 100%, in quanto la posizione soggettiva dell’istante è di interesse legittimo essendo subordinata alle esigenze di pubblico interesse in termini di disponibilità finanziaria. Ad ogni modo, anche a voler considerare la posizione soggettiva dell’istante quale diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva del GA trattandosi di materia relativa alla concessione di pubblici servizi, essendo richiesta la concessione di uno speciale servizio pubblico di trasporto locale. Va assicurato il trasporto gratuito da casa a scuola, con oneri a carico della Provincia, allo studente disabile iscritto alla scuola superiore. Una simile conclusione, espressamente accolta dal legislatore con riguardo agli alunni disabili della scuola dell’obbligo, nel silenzio delle norme si impone anche per le scuole secondarie, alla luce della giurisprudenza della Consulta (che in passato ha censurato il diverso trattamento riservato agli alunni dei due ordini di scuole con riguardo alla strumentale garanzia del trasporto) e di una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema. Tale interpretazione trova conferma nell’art. 139 d.lgs. 112/1998 che stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica, nel quale senza dubbio rientra il trasporto casa-scuola, debba essere assicurato, per le scuole superiori, dalle Province.
Keywords
#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#trasporto #scuola #provincia #servizio #tar #lvo #silenzio #ente #giurisdizione
Corte di Cassazione - Penale Sentenza 15/07/2016 n° 30143
Giurisprudenza
In tema di sicurezza negli edifici scolastici, tra gli interventi di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del relativo potere di spesa, rientra la verifica della funzionalità dell’impianto idrico antincendio e la verifica periodica degli estintori. Rispetto ad interventi di tale tipo, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 d.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dallo stesso d.lgs. 81/2008 in capo ai dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Pertanto, va confermata la condanna inflitta in primo grado al dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune per la mancata adozione di misure idonee a prevenire gli incendi all’interno dell’istituto scolastico, ancorchè, tra l’altro, l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo sia intervenuto successivamente alla cessazione delle funzioni dell’imputato, in quanto si è appurato che il mancato assolvimento dei compiti di legge perdurava già da anni.
Keywords
#edilizia e arredi scolastici#enti locali#reato#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#s4s#estintore #manutentiva #santa #incendio #aversa #vaio #maso #santo #neo #fuoco
Vietare ai bambini di correre per evitare cadute? Il Tribunale di Bologna dice no.... - Tribunale BOLOGNA - Sezione Terza Sentenza 15/02/2018
Giurisprudenza
Va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai genitori per i danni subiti dal proprio figlio a seguito delle lesioni dallo stesso riportate per esser inciampato mentre correva nel cortile della scuola durante la ricreazione, in quanto la caduta, alla luce delle risultanze istruttorie, è ascrivibile ad un fatto autonomo ed accidentale, possibile, ma non prevedibile né evitabile, a meno che non si voglia irragionevolmente escludere la corsa durante le ricreazioni dei bambini solo in vista di possibili cadute. Non si ravvisano, quindi, elementi di responsabilità a carico del personale scolastico.
Keywords
#istruzione dell’infanzia#responsabilità civile#ricreazione #caduta #correre #attrice #chiamata #attore #omissis #bambino #responsabilità #erba
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 16/01/2017 n° 20
Giurisprudenza
L'obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato: con l’art. 1 del D.P.R. n. 355 del 1999 non è stata eliminata l'obbligatorietà dei vaccini, essendosi solo eliminate le conseguenze negative per quanto riguarda l'iscrizione dei figli alla scuola dell'obbligo per i genitori che decidano di non vaccinare gli stessi. 
Si tratta di disposizione eccezionale rispetto alla quale non è quindi consentito né il ricorso all'analogia né all'interpretazione estensiva. Non è sufficiente affermare che allo stato il rischio da vaccinazione risulta superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni, se non tiene conto che ciò può essere vero solamente in presenza di una rilevante percentuale della popolazione che si vaccina. L'interesse tutelato dall'opzione di non vaccinare i figli è evidentemente quello individuale, condizionato nella sua stessa esistenza dalla scelta opposta della maggior parte degli altri genitori. Ciò implica, con un elementare ragionamento a contrario, che la scelta dell'ente pubblico, nel caso il Comune, cui spetta ovviamente la cura del pubblico interesse, non possa che essere diversa, vale a dire a favore della vaccinazione.
 Spetta al Comune regolamentare i servizi erogati, in particolare nel caso gli asili per l'infanzia. Poiché al Comune spetta la gestione degli asili comunali, allo stesso spetta il potere di regolamentarne l'accesso.
Al Comune spetta altresì la tutela della salute della collettività, che deve per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui, tanto più che quest'ultima, come sopra ampiamente spiegato, risulta perlomeno dubbia e comunque sempre caducabile. (La vicenda giudiziaria riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e la delibera del Comune di Trieste che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, ha posto quale requisito per l'accesso a detti servizi comunali l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Le vaccinazioni obbligatorie sono: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).
Keywords
#enti locali#genitori: responsabilità genitoriale#studenti: iscrizioni#cio #zuballi #anchessa #disquisizione #parcellizzata #pargolo #preannunciare
Esame di Stato e whatsApp: l’annullamento di una prova comporta l'esclusione dalle ulteriori prove - T.A.R. MARCHE Sentenza 22/01/2018 n° 57
Giurisprudenza
Quando il dirigente scolastico abbia avuto cura di informare gli studenti circa il divieto di uso dei cellulari durante le prove scritte degli esami di Stato e circa le sanzioni previste in caso di violazione, è corretto, in virtù delle istruzioni MIUR n. 5754/2017, escludere dalle ulteriori prove d’esame uno studente al quale sia stata annullata la prova scritta di matematica per violazione di tali disposizioni. (Nel caso concreto, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell’esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato. La prova veniva quindi annullata e il ricorrente escluso dalle prove successive in applicazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con atto 24.5.2017 n. 5754. In sede cautelare, il T.A.R. Marche rilevava che il ricorso e i motivi aggiunti apparivano “prima facie fondati solo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui si prevede l’annullamento della singola prova e non l’esclusione dall’esame del candidato sorpreso ad utilizzare dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle prove”. Di conseguenza l’amministrazione provvedeva, in via cautelativa, ad ammettere il ricorrente alla sessione straordinaria di settembre per lo svolgimento della terza prova scritta e della prova orale, disponendo altresì che, per la prova di matematica, comunque da considerarsi annullata, avrebbe dovuto essere attribuito il voto corrispondente alla “prova non svolta/consegna in bianco”. All’esito delle ulteriori prove e sotto riserva in pendenza di giudizio, il ricorrente conseguiva il punteggio complessivo di 60/100. In sede di decisione sul merito, tuttavia, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso ritenendo preminente il fatto che i divieti e le sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante le prove d’esame in oggetto erano stati riportati nel calendario delle prove scritte firmato dal dirigente scolastico del Liceo, in ossequio all’adempimento prescritto dal MIUR, secondo cui “I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati….”, e che dei medesimi divieti e sanzioni era stato dato altresì avviso orale prima dell’inizio delle prove. Ciò premesso, l’art. 95, comma 3, del R.D. n. 653/1925, disciplina esclusivamente la competenza ad annullare singole prove “durante la sessione” (attribuendo la stessa alla commissione) oppure “dopo la chiusura della sessione” (attribuendo la stessa al Preside o al Ministro). Nulla tuttavia stabilisce circa le conseguenze di tale annullamento in punto di legittimazione del candidato a partecipare alle prove successive. Questo profilo è disciplinato invece dalle norme integrative ministeriali contenute nelle istruzioni MIUR n. 5754/2017. L’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove sono quindi da ritenersi legittimi in virtù delle istruzioni MIUR in esame, secondo cui “nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”; formula che non lascia all’autorità scolastica margini per valutazioni discrezionali).
Keywords
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Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 27/06/2002 n° 9346
Giurisprudenza
Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile. Ciò premesso, in relazione alle scuole statali, si pone in rilievo l’importanza della disciplina contenuta nell’art. 61, comma 2, della legge n. 312 del 1980. Tale norma, infatti, esclude infatti in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando. La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione. E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione risarcitoria, va ribadito che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218). In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo (ed è tale rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante anche l'alunno che si sia autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
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Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 04/12/1998 n° 12307
Giurisprudenza
Secondo l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, il gestore di un maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. (Danno cagionato da animali), e non a quella di cui all'art. 2050 cod. civ. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose), a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. Pertanto, non si può, in linea di principio, annoverare l’attività di equitazione tra le attività pericolose, salvo che, dall’accertamento del caso concreto, risulti diversamente. La responsabilità per danni causati dall'animale è esclusa solo se il responsabile (proprietario o chi si serve dell'animale), "provi il caso fortuito". Si tratta della stessa formula esimente adottata dal legislatore per l'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., per le quali la giurisprudenza ritiene trattarsi di un caso di presunzione di colpa in capo al proprietario o a colui che utilizza l’animale. Si tratta di un principio generale applicabile anche qualora l’attività di equitazione venga organizzata come iniziativa didattica dall’istituzione scolastica: in tal caso sarà opportuno che la scuola individui preventivamente attraverso un contratto i compiti e il ruolo del gestore del maneggio in modo da evitare qualsiasi estensione di responsabilità nei confronti della scuola.
Keywords
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Attività lavorativa presso terzi durante l'assenza per malattia - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 02/12/2016 n° 24671
Giurisprudenza
In materia responsabilità disciplinare, il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
Keywords
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Accesso civico generalizzato e istanze massive - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 11/10/2017 n° 1951
Giurisprudenza
E' legittimo il provvedimento con il quale una amministrazione ha rigettato l'istanza presentata da un cittadino ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 diretta ad ottenere "tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi". L'istituto dell'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione. (Si afferma nella sentenza che "nel caso di specie l’istanza di accesso di cui è causa, volta ad ottenere “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell’anno 2016” [...] costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato. Non è passibile di censura, ad avviso del Collegio, la motivazione del diniego espressa dal Comune di Broni (affidata a ben quattro pagine di argomentazioni), laddove ha ritenuto di rinvenire nell’istanza del ricorrente un’ipotesi di “richiesta massiva”, così come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016, che impone un facere straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’Amministrazione. La richiesta di tutte le determinazioni di tutti i responsabili dei servizi del Comune assunte nel 2016 implica necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati. Non può essere poi trascurata una circostanza di fatto riferita dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente: dal novembre 2015 all’agosto 2017 l’odierno ricorrente ha rivolto al Comune 73 richieste di accesso". Per il carattere generale, i principi affermati possono essere estesi anche all'amministrazione scolastica).
Keywords
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INAIL - Circolare - Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi. 21/11/2016 n° 44
Prassi, Circolari, Note

Direzione generale 

Direzione centrale rapporto assicurativo

Direzione centrale prevenzione
 
 
Circolare n. 44

Roma, 21 novembre 2016
 
 
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali   
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
 
Quadro Normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1 e 4; 

- Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, articolo 4;

- Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;

- Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”;

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, art. 1; 

- Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”; 

- Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Premessa

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
 
Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).
 
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.  Con legge 13 luglio 2015, n.107 (2), l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).
 
Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
 
Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):

• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
 
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).
 
Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell’art.42 del T.U..  
 
Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
 
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
 
Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
 
Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).
 
Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
 
Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.  
 
Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
 
Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
 
Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
 
In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
 
Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
 
I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
 
Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
 
Prestazioni L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

• prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

• prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;

• prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;

• prestazioni riabilitative.
 
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.  
 
La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).
 
Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
 
Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.
 
Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).
 
Il Direttore generale           

f.to Giuseppe Lucibello

_____________

1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.

2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.

3 L’articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall’anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.

5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.

6 Cfr circolare Inail 28/2003.

7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.

8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.

9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.

10 Cfr circolare Inail 28/2003.

11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

12 Cfr circolare Inail 38/2015

13 Cfr circolare Inail 10/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.” 
 

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#studente #alternanza #infortunio #scuolalavoro #lavoro #inail #occorrere #scuola #attività #impegnare
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 90
Normativa

1.  Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ articolo 15, in particolare:
a)  al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b)  all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis.  Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2.  Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3.  Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4.  Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5.  La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6.  Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7.  Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8.  Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9.  Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a)  verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b)  chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c)  trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10.  In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11.  La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Keywords
#uominigiorno #xvii #denuncia #privare #coincidenza #concedente #artigianato #fascicolo #camera
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 24
Normativa

1.  L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2.  Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3.  Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4.  Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5.  La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6.  La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Keywords
#maternità #indennità #congedo #disoccupazione #inizio #periodo #godimento #lavoratrice #assicurazione #giorno
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 50
Normativa

1.  Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a)  accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b)  è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c)  è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d)  è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e)  riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f)  riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)  riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h)  promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)  formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l)  partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m)  fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n)  avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o)  può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3.  Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5.  I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
   

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#riconosciutegli #pregiudizio #integrità #tutelare
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PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
Pagina: 665
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
Ulteriori chiarimenti in merito al corretto svolgimento delle elezioni del CSPI
Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti lo svolgimento delle elezioni del CSPI.
Il MIUR ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla procedura elettorale per l'elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si svolgeranno in tutte le scuole il 28 aprile prossimo
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#mincho #propaganda
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Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?

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