Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/01/2021
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  • Attività alternative alla religione cattolica: organizzazione e valutazione nella scuola primaria e secondaria...
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Alunni: religione cattolica

    KEYWORDS

    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

    Domanda

    Il quesito riguarda le attività alternative alla religione cattolica e la loro valutazione alla scuola primaria e secondaria.
    Nell'ambito dell'autonomia formativa di ogni singola istituzione scolastica, fatto salvo che la scuola è tenuta a garantire le attività alternative alla religione cattolica, è possibile in ragione dell'età degli alunni e considerato che non è possibile proporre all'interno delle attività di studio e di ricerca individuali argomenti attinenti alle discipline in quanto questa scelta potrebbe essere considerata concorrenziale all'IRC:
    a) unificare le due modalità previste per l'attività alternativa prevedendo che una parte delle attività didattiche e formative sia svolta come attività di studio e/o di ricerca individuale su temi proposti dagli alunni con l'assistenza di personale docente e che tali attività vengano valutate?
    In molte classi infatti ci sono alunni che scelgono la prima opzione e altri la seconda.
    In questo caso si risolverebbe anche il problema valutativo, in quanto sia gli uni (attività didattiche e formative) sia gli altri verrebbero valutati sia in corso d'anno, sia all'esame di stato.
    Ringrazio in anticipo per la risposta.

    Risposta

    La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è prevista dal Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR n. 751/1985.
    L’amministrazione, ogni anno, detta istruzioni per esercitare tale facoltà, confermate – per il corrente anno scolastico – dalla circolare MIUR sulle iscrizioni (prot. n. 22994 del 13/11/2019), secondo cui: “La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
    • attività didattiche e formative;
    • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
    • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
    • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica […]”.
    Dalle circolari emanate nel corso degli anni (cfr. nn. 129 e 130/1986) e, in particolare dalla circolare n. 316/1987, si evince che spetta alle istituzioni scolastiche raccogliere tempestivamente le scelte formulate dalle famiglie ed organizzare le attività in base ad esse, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni indicate nel sopra richiamato modulo C allegato al modello di iscrizione.
    Come sostiene la circolare ministeriale n. 316/1987, “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
    Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: "I diritti dell'uomo".
    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.
    L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.
    Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”.
    La stessa circolare distingue, poi, tra attività alternativa e assistenza allo studio o alle attività individuali anche ai fini delle “modalità di utilizzazione del personale”.
    Una distinzione tra le diverse opzioni esprimibili dalle famiglie emerge anche sotto il profilo della valutazione, visto che il D.Lgs. n. 62/2017 – come già affermato dalla nota ministeriale prot. n. 695/2012 – prevede per i soli docenti di attività alternativa la partecipazione alla valutazione degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento (cfr. art. 2, comma 7). Agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo partecipano poi i soli docenti che fanno parte del consiglio di classe e, dunque, quelli che impartiscono l’attività alternativa.
    Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, pare evidente che le opzioni esprimibili siano distinte e non rientri nelle competenze del collegio dei docenti limitarle o sovrapporle, potendo soltanto progettare ed organizzare le attività in base alle richieste delle famiglie. Là dove vi siano più docenti che impartiscono l’IRC, per ovviare alle difficoltà organizzative segnalate nel quesito si consiglia di valutare la possibilità di porre in parallelo le ore di IRC e raggruppare gli alunni che non se ne avvalgano in due gruppi, corrispondenti a chi chiede di fruire di attività alternative e chi invece dello studio assistito.

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    Approfondimenti

    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

    Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

    Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    (1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

    KEYWORDS

    #esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione

    Sentenza 21/06/2016 n° 1049
    Area: Giurisprudenza

  • I genitori hanno diritto di optare per il pasto domestico a scuola - Corte di Appello TORINO - Sezione Prima
  • I genitori hanno diritto di scegliere per i propri figli, iscritti a scuole comunali elementari e medie, tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione; in particolare sussiste il diritto per gli alunni di consumare il pasto domestico all’interno dei locali adibiti a mensa della scuola durante l’orario destinato alla refezione. Ciò in quanto, il concetto di diritto all’istruzione obbligatoria, per almeno otto anni e gratuita, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione si è modificato nel corso degli anni, partendo da una originaria concezione di “istruzione” , nel senso “dell’insegnamento inteso quale attività del docente diretta ad impartire cognizioni” che si è poi evoluta al di là di tale ristretto ambito. Tale evoluzione si coglie chiaramente dalle indicazioni e dall’interpretazione contenute nella Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 29 del 5 marzo 2004, nella quale si parla infatti di “tempo scuola”, che non comprende soltanto le attività strettamente didattiche. Da tale premessa, discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato. Se, quindi, la permanenza a scuola in tale segmento orario risponde ad un diritto soggettivo, se la refezione scolastica non può diventare obbligatoria e se deve comunque aver luogo il consumo di un pasto, ne consegue necessariamente che ciò debba avvenire presso la scuola, seppure al di fuori della refezione scolastica. Del resto, se venisse imposto al genitore di scegliere tra l’usufruire del servizio mensa e il prelevare il minore e riaccompagnarlo successivamente, verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero – fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa - si trasformerebbe, illegittimamente, il relativo servizio in servizio obbligatorio. La Corte di Appello ha pertanto riconosciuto il diritto a consumare il pasto domestico all’interno dei locali scolastici adibiti a mensa e nell’orario destinato alla refezione. (È pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza)

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    #enti locali#genitori: responsabilità genitoriale#refezione #mensa #pasto #servizio #scuola #diritto #consumare #tempo #appellante #appello

    n° 444
    Area: Normativa

  • Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

    2.  I posti orario di cui all'art. 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

    3.  Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

     

    KEYWORDS

    #istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale dipendente: orario di lavoro#frazione

    n° 309
    Area: Normativa

  • Insegnamento della religione cattolica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
    2.  Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
    3.  I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
    4.  Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

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    #insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#ordinario #ritrarre #pagella #profitto #ratificare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 30

    Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado

    U.S.R. per la Liguria - Nota 10 ottobre 2012, n. 5731

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    #religione #attività #insegnamento #orario #scuola #docente #nomina #cattedra #infanzia

    Pagina: 72

    Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

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    #deliberazione #raccomandazione #ospedale #presiedere #parlamento #manifestare #statuto #dirittodovere #profitto #verbalizzare
    Pagamento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti. Implementazioni alle funzionalità SPTweb

    Ulteriori informazioni MEF-SPT riguardanti la retribuzione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.
    Il MEF-SPT, con Messaggio n. 87 del 07/06/2012 ha comunicato l'implementazione delle funzioni SPTweb e fornito nuove indicazioni in merito al pagamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti.

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    #ore #sptweb #temporaneo #supplenze #entrambe #attivo
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Piano Nazionale Scuola Digitale: avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative

    Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
    Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative

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    #carattere #biblioteca #news
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    Data di pubblicazione: 11/01/2021
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    Argomenti: Alunni: religione cattolica

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    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

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