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Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Una docente effettua assenze cicliche usufruendo di vari congedi: come considerare i giorni di chiusura della scuola per seggio elettorale e il giorno di sciopero?
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    #pbb #congedo #domenica #sabato #lunedì #venerdì #periodo #assenza #computo #ricadere #figlio

    Domanda

    Una docente di scuola primaria ha effettuato nel periodo x settembre/xx dicembre 2020 un’assenza di tipo ciclico. La docente, senza mai rientrare in servizio, ha richiesto vari congedi, iniziando con un congedo parentale per un figlio e terminando con un congedo parentale per un altro figlio. All’interno ha avuto altre assenze quali malattia figli, sciopero e quarantena per isolamento domiciliare di figlio infra 14 anni. Inoltre vi sono anche stati due periodi diversi di chiusura della scuola in quanto è stata sede di seggio elettorale. Supposto che i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo debbano essere considerati d’ufficio come congedo parentale, si chiede di sapere se tale computo valga anche nel caso dei giorni di chiusura per seggio elettorale.
    Si chiede inoltre di sapere se lo sciopero debba essere considerato come rientro in servizio (facendo partire quindi il conteggio del congedo parentale) oppure è a tutti gli effetti comparato ad un’assenza normale.

    Risposta

    Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 6, dell’art. 12, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che ai sensi del quale i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

    Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

    A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013.

    "Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?

    Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

    In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio".


    Il citato Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo.

    Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:

    1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    Sabato e domenica

    2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

    Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

    Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

    dal martedì al giovedì = congedo parentale

    venerdì = ferie

    sabato e domenica

    lunedì= ferie

    dal martedì a giovedì = congedo parentale.

    Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

    A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi:

    Caso 1

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = ripresa del lavoro

    Caso 2

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = congedo parentale

    venerdì = ripresa del lavoro

    Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

    Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

    I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

    Nel quesito viene detto che i due congedi iniziali e finali erano per figli diversi.

    Sull'argomento si registra il recente Orientamento Applicativo ARAN 31 marzo 2020 SCU_112 che andiamo a riportare in integrale

    "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, devono essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?

    Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.

    Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.

    L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica NON rientrano nel computo del congedo parentale.

    A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo".


    Pertanto, a nostro avviso, a meno che all'interno del periodo di assenza ciclica non vi erano situazioni in cui il sabato e la domenica erano tra due assenze delle stesso tipo (es malattia ed in questa ipotesi sabato e domenica sarebbero da considerare per l'appunto malattia), trattandosi di assenza ciclica che inizia e finisce con congedo parentale richiesto per figli diversi i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo non devono essere considerati d’ufficio come congedo parentale.

    Lo sciopero è considerata assenza specifica per sciopero con il relativo trattamento economico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 24/03/2017 n° 7675
    Area: Giurisprudenza

  • Indennità di maternità fuori nomina - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.

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    #personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#disoccupata #lavoratici #gestante #calafiore #contiguità #mammone #coretto

    Ordinanza 19/03/2018 n° 6782
    Area: Giurisprudenza

  • Dottorato di ricerca: il congedo retribuito non spetta al personale a t.d. - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Seppure l'ordinamento non contempli, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale. Nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Pertanto, il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni. Nè soccorre, per sostenere il diritto al congedo retribuito anche per il personale a t.d., l'art. 19 del CCNL Scuola 2007 che, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.

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    n° 449
    Area: Normativa

  • Congedo ordinario - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

    a)  due giornate aggiunte al congedo ordinario;

    b)  quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

    Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

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    n° 489
    Area: Normativa

  • Periodi di servizio utili al riconoscimento - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. (1)

    2.  I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

    (1) Comma sostituito dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

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    PARTE SECONDA

    Congedi di maternità  (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) La normativ...

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    #neonato #gestazione #partum #allattamento #gestante #ssn #riposare #complicanza #aborto #dtl

    Pagina: 56

    Rinnovo delle RSU

    Circolare 22 dicembre 2011, n. 4

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    #anteporre #reviviscenza #fissità #cugino #sovvenire #pronunciamento
    Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità

    Chiarimento dei correlati argomenti trattati nel libro.
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato le linee operative correlate alle novità introdotte dal D.L.vo n. 119/2011 in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari portatori di handicap

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    #contatore #intervallare
    Fruizione del congedo parentale in modalità oraria: le indicazioni operative dell'INPS

    Chiarimenti INPS relativi alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
    L'INPS ha fornito chiarimenti in merito al decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, con il quale è stato introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria

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    #integrabilità #gratifica #frazionare
    Indicazioni sul cumulo tra il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ed il riscatto del corso legale di laurea

    Comunicazione INPS inerente il riscato del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
    L'INPS ha fornito indicazioni sull'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso di laurea e dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

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    #incumulabilità #alternatività #cumulabilità #converso #riscattare
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Una docente effettua assenze cicliche usufruendo di vari congedi: come considerare i giorni di chiusura della scuola per seggio elettorale e il giorno di sciopero?
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