Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 15/02/2021
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  • Pagamento relativo alle polizze assicurative: è necessario il rilascio della fattura elettronica...
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    #pbb #fattura #fatturazione #compagnia #polizza #cliente #operazione #premio #agenzia #assicurazione #regime

    Domanda

    Ho stipulato la polizza assicurativa della scuola per il nuovo anno con e al momento del pagamento ho chiesto la fattura elettronica, ma mi è stato risposto dall'Agenzia della Compagnia Assicuratrice che la polizza è già un titolo con inoltre anche le tasse esposte e che quindi non serve la fattura elettronica.

    Il mio Dsga mi dice invece che la fattura elettronica è assolutamente necessaria per il pagamento anche per le polizze assicurative.

    Vorrei sapere se è obbligatorio avere la fattura elettronica e se è obbligatoria a chi richiederla; all'agenzia a cui verso il premio o alla Compagnia di Assicurazione che emette il contratto?

    Risposta

    Le società di assicurazione hanno un regime Iva particolare e consistente nel fatto che le operazioni tipiche, quelle assicurative, usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72.
    Le operazioni esenti non comportano l’applicazione dell’iva ma fanno sorgere obblighi formali (fatturazione, dichiarazione, etc). L’Art. 36-bis D.P.R. 633/72, tuttavia, rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola). Per cui resta l’obbligo di rilasciare fattura a richiesta del cliente. Tale documento, qualora sia relativo ad operazioni esenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che lo ha rilasciato è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (CM Finanze 10 Luglio 1979 n. 19).
    La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, fra cui la scuola, è la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il DM n. 55/2013, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
    In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione dovranno essere informati, fin dalla fase procedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la compagnia assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata ad emettere la fattura elettronica perché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, dovranno prevedere la fatturazione elettronica, per i premi, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.
    Per cui in risposta al quesito posto la compagnia assicurativa deve rilasciare la fattura elettronica nei confronti della Istituzione scolastica che deve richiederla già in fase di lettera di invito alla presentazione dell’offerta.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 01/06/2018 n° 14124
    Area: Giurisprudenza

  • Esenzione IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo realizzate da soggetti riconosciuti o finanziati da pubbliche amministrazioni o da ONLUS - Corte di Cassazione - Tributaria
  • Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972 sono esenti IVA le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo – ivi incluse, secondo la prassi amministrativa, anche le attività di insegnamento delle pratiche sportive – se sono rese da soggetti riconosciuti da pubbliche amministrazioni (MIUR o altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti o organismi da esse vigilati) oppure da ONLUS. Per l’agevolazione è quindi sufficiente il formale riconoscimento da parte della PA, secondo le disposizioni vigenti (l. n. 62/2000 e n. 27/2006), così come chiarito anche dalla circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui comunque sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.) in quanto nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico, costituendo detto finanziamento "riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere" da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di "soddisfare il requisito di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20), per fruire del regime di esenzione dall'IVA.

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    #imposte, tasse e tributi#esenzione #organismo #ente #finanziare #attività #amministrazione #dpr #contribuente #finanziamento #prestazione

    Sentenza 18/01/2018 n° 4
    Area: Giurisprudenza

  • Il divieto di svolgimento di incarichi professionali non sia applica ai dipendenti in part time non superiore al 50% - Corte dei Conti LOMBARDIA
  • Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#incarico #docente #attività #autorizzazione #parttime #tempo #svolgere #procura #dlgs

    n° 124
    Area: Normativa

  • (Fatturazione dettagliata) - Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196
  • 1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

    2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

    3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

    4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

    5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

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    #privacy e trattamento dei dati personali#fatturazione #conversazione #fornitore #scatto #terminale #numerazione #cifra

    n° 123
    Area: Normativa

  • (Dati relativi al traffico) - Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196
  • 1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

    2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

    3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

    4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

    5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

    6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

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    #privacy e trattamento dei dati personali#fornitore #fatturazione #frode
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 43

    Indicazioni operative sulle nuove modalità applicative dello split payment dal 1° luglio 2017

    Circolare 7 novembre 2017, n. 27/E - Risoluzione 10 novembre 2017, n. 139/E

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    #scissione #imposta #pagamento #fattura #società #fornitore #acquisto #versamento #comma

    Pagina: 1080

    PARTE QUARTA

    IVA e bollo su fatture e ricevute (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge ...

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    #isbn #issn #istituti #terminologia #scontrino #iva #scuole #presiedere #gioventù #editoria
    Split payment: ulteriori chiarimenti dell'A.E. su adempimenti, rimborsi e sanzioni

    Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate inerenti adempimenti, rimborsi e sanzioni in tema di split payment.
    L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti), introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015

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    #payment #split #inversione #cessionario #erario #detrazione #ratio #traslazione #scontrino #mincho
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    Data di pubblicazione: 15/02/2021
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    #pbb #fattura #fatturazione #compagnia #polizza #cliente #operazione #premio #agenzia #assicurazione #regime

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